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32007R0829•Regolamento (CE) n. 829/2007 della Commissione, del 28 giugno 2007 , che modifica gli allegati I, II, VII, VIII, X e XI del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'immissione sul mercato di taluni sottoprodotti di origine animale (Testo rilevante ai fini del SEE)
32007R0829Regulation24 lug 2007
del 28 giugno 2007
che modifica gli allegati I, II, VII, VIII, X e XI del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'immissione sul mercato di taluni sottoprodotti di origine animale
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano [^1] , in particolare l'articolo 28, paragrafo 2, l'articolo 29, paragrafo 3, e l'articolo 32, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 1774/2002 fissa le norme sanitarie e di polizia sanitaria applicabili all'importazione e al transito nella Comunità di taluni sottoprodotti di origine animale e di prodotti da essi derivati. Il regolamento fissa le esigenze generali in materia di igiene applicabili alla trasformazione dei materiali di categoria 1, 2 e 3 e le condizioni di immissione sul mercato di tali sottoprodotti di origine animale e di prodotti da essi derivati, nonché i modelli di certificati sanitari che debbono accompagnarli all'atto della loro importazione nella Comunità.
(2) A motivo del rischio di introduzione del piccolo scarabeo dell'alveare nella Comunità, attualmente indenne da tale parassita, occorre fissare le prescrizioni per l'importazione della cera d'api destinata ad usi tecnici e modificare la definizione dei prodotti apicoli di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1774/2002. Occorre quindi modificare di conseguenza la definizione di cui all'allegato I del regolamento, le condizioni di importazione di cui all'allegato VIII, capitolo IX, e il modello di certificato sanitario di cui all'allegato X, capitolo 13, del regolamento in questione.
(3) L'allegato II, capitolo X, del regolamento (CE) n. 1774/2002 stabilisce che durante il trasporto i sottoprodotti di origine animale e i prodotti trasformati devono essere accompagnati da un documento commerciale. Per migliorare la rintracciabilità delle pelli durante il trasporto, occorre modificare il modello di tale documento. Occorre quindi modificare di conseguenza l'allegato II del regolamento.
(4) Il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili [^2] , si applica alla produzione e all'immissione sul mercato di animali vivi e di prodotti di origine animale. Il regolamento vieta la somministrazione di proteine animali trasformate ad animali d'allevamento che sono tenuti, ingrassati o allevati per la produzione di alimenti.
(5) Fatto salvo il divieto del regolamento (CE) n. 999/2001, occorre che condizioni di trasformazione meno rigorose del metodo attuale di trasformazione n. 1, come previsto nell'allegato VII, capitolo II, del regolamento (CE) n. 1774/2002 si applichino alle proteine animali trasformate derivate da sangue di suini, in quanto il rischio di trasmissione di EST da parte dei suini non ha riscontro in alcun dato scientifico. Per motivi di salute pubblica e animale è necessario peraltro introdurre una condizione di temperatura minima per quanto riguarda la trasformazione del sangue di suini. Occorre pertanto modificare di conseguenza l’allegato VII, capitolo II, del regolamento (CE) n. 1774/2002.
(6) L'allegato VIII, capitolo II, punto A.1, del regolamento (CE) n. 1774/2002 autorizza l'utilizzazione di parti di animali macellati adatte al consumo umano, ma non destinate al consumo umano per motivi commerciali nella produzione di alimenti greggi per animali da compagnia all'interno della Comunità. Sembra che parti di tali animali dichiarati inadatti al consumo umano, ma esenti da qualsiasi segno di malattia trasmissibile agli esseri umani o agli animali, possono anch'essi essere utilizzati senza rischi negli alimenti per animali da compagnia. Occore quindi modificare di conseguenza il capitolo II, punto A.1, e il capitolo XI dell'allegato VIII del regolamento, quest'ultimo riguardante le disposizioni per l'importazione nella Comunità.
(7) È necessario modificare i modelli esistenti di certificati sanitari relativi all'importazione di pelli nella Comunità al fine di apportare una serie di modifiche tecniche. A fini di chiarezza occorre quindi modificare di conseguenza le prescrizioni applicabili a tali prodotti figuranti al capitolo VI dell'allegato VIII nonché i modelli di certificati sanitari di cui ai capitoli 5 A, 5 B e 5 C dell'allegato X del regolamento (CE) n. 1774/2002.
(8) Nel suo Parere scientifico sugli effetti dell'influenza aviaria sulla salute e il benessere degli animal i, adottato il 13 e 14 settembre 2005, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) è giunta alla conclusione che le piume debbano essere trattate prima di essere commercializzate, per ridurre il rischio di propagazione dell'influenza aviaria. Il capitolo VIII dell'allegato VIII del regolamento (CE) n. 1774/2002 fissa le misure comunitarie permanenti relative all'immissione sul mercato e all'importazione di piume. Alla luce del parere summenzionato e dell'attuale situazione epidemiologica mondiale nei confronti dell'influenza aviaria, occorre modificare le pertinenti misure comunitarie per l'importazione e il trattamento di piume prima dell'importazione. Occorre quindi modificare di conseguenza l'allegato VIII del regolamento.
(9) Per prevedere possibilità di trasformazione equivalenti per i paesi terzi e per la Comunità, occorre modificare di conseguenza il certificato sanitario di cui all'allegato X, capitolo 1, del regolamento (CE) n. 1774/2002 relativo alle importazioni nella Comunità di proteine animali trasformate non destinate al consumo umano e di prodotti diversi dagli alimenti per animali da compagnia contenenti tali proteine. È necessario modificare conseguentemente l'allegato X, capitolo I, del regolamento (CE) n. 1774/2002.
(10) Il capitolo 3 B dell'allegato X del regolamento (CE) n. 1774/2002 contiene il modello di certificato sanitario relativo alle importazioni nella Comunità di alimenti trasformati per animali da compagnia diversi da quelli in conserva. Sembra che gli alimenti trasformati per animali da compagnia siano sempre più prodotti in paesi terzi tramite la miscela di ingredienti già trasformati che sono stati trattati individualmente conformemente alle disposizioni del regolamento. Il trattamento termico di tali ingredienti può alterare le loro qualità nutrizionali. Occorre quindi che l'importazione nella Comunità di alimenti trasformati per animali da compagnia costituiti da tali ingredienti sicuri sia autorizzata e che il modello di certificato sanitario di cui al capitolo 3 B dell'allegato X del regolamento (CE) n. 1774/2002 sia modificato di conseguenza.
(11) Il regolamento (CE) n. 1774/2002 prevede l'importazione nella Comunità di taluni sottoprodotti di origine animale destinati alla produzione di alimenti per animali da compagnia contenenti sostanze provenienti da animali trattati con talune sostanze vietate. Peraltro è attualmente vietata l'importazione nella Comunità di alimenti trasformati per animali da compagnia, di articoli da masticare e di interiora aromatizzanti contenenti tali sostanze. Dal momento che l'importazione di tali materie prime per la produzione di alimenti per animali da compagnia nella Comunità non presenta rischi sanitari più gravi di quelli inerenti all'importazione di tali materie prime sotto forma di ingredienti di alimenti trasformati per animali da compagnia, di articoli da masticare e di interiora aromatizzanti importate, occorre autorizzare altresì l'importazione nella Comunità di tali prodotti trasformati contenenti le materia prime in questione. Occorre quindi modificare di conseguenza i modelli di certificati sanitari di cui ai capitoli 3 A, 3 B, 3 C e 3 E dell'allegato X del regolamento (CE) n. 1774/2002.
(12) Il capitolo 3 B dell'allegato X del regolamento (CE) n. 1774/2002 prevede che il certificato sanitario per gli alimenti trasformati per animali da compagnia diversi dagli alimenti in conserva comporti un attestato con la precisazione che gli alimenti per animali da compagnia sono stati confezionati in imballaggi nuovi recanti un'etichetta con l'indicazione «Non destinati al consumo umano». La direttiva 79/373/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per gli animali [^3] , contiene già le disposizioni equivalenti in materia di marcatura miranti a prevenire un'utilizzazione accidentale o per negligenza di tali prodotti per il consumo umano. Occorre quindi modificare di conseguenza i modelli di certificati sanitari di cui al capitolo 3 B dell'allegato X del regolamento (CE) n. 1774/2002.
(13) L'allegato VIII del regolamento (CE) n. 1774/2002 fissa i requisiti applicabili all'immissione sul mercato e all'importazione nella Comunità di alimenti per animali da compagnia, di articoli da masticare e di prodotti tecnici. Il capitolo II, punto B.4, dell'allegato prevede che gli articoli da masticare debbano essere sottoposti, durante la trasformazione, ad un trattamento termico sufficiente a distruggere gli organismi patogeni. Vari Stati membri hanno chiesto l'autorizzazione, durante la trasformazione degli articoli da masticare, di altri procedimenti in grado di offrire garanzie di sicurezza equivalenti. Occorre quindi modificare di conseguenza il capitolo II, punto B.4, dell'allegato VIII del regolamento (CE) n. 1774/2002.
(14) Il capitolo 3 C dell'allegato X del regolamento (CE) n. 1774/2002 riporta il modello di certificato sanitario relativo alle importazioni nella Comunità di articoli da masticare. Dal momento che trattamenti diversi da quello termico saranno autorizzati per la trasformazione di articoli da masticare nella Comunità, tali diversi trattamenti debbono anch'essi essere autorizzati per gli articoli da masticare importati. Taluni articoli da masticare sono prodotti secondo metodi tradizionali a partire da pesci. La protezione della salute degli animali non richiede che un trattamento termico sia applicato in casi simili. Occorre quindi modificare di conseguenza il modello di certificato sanitario di cui al capitolo 3 C dell'allegato X del regolamento in questione.
(15) L'allegato VIII, capitolo II, punto B.6, del regolamento (CE) n. 1774/2002 fissa le norme microbiologiche applicabili agli alimenti grezzi per animali da compagnia prodotti nella Comunità. Tali norme debbono essere altresì applicate agli alimenti grezzi per animali da compagnia importati nella Comunità e destinati alla vendita diretta nonché ai sottoprodotti di origine animale destinati all'alimentazione degli animali d'allevamento da pelliccia, destinati ad essere spediti verso la Comunità. Occorre quindi modificare di conseguenza il capitolo 3 D dell'allegato X del regolamento in questione.
(16) L'allegato XI del regolamento (CE) n. 1774/2002 contiene gli elenchi dei paesi terzi dai quali gli Stati membri possono autorizzare le importazioni di sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano. La parte XIII di tale allegato contiene un elenco di paesi terzi in provenienza dei quali gli Stati membri possono autorizzare le importazioni di siero di equidi. Conformemente a tale parte XIII, l'elenco comprende i paesi terzi di cui all'allegato I della decisione 2004/211/CE della Commissione, del 6 gennaio 2004, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi e delle parti di territorio dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina e che modifica le decisioni 93/195/CEE e 94/63/CE [^4] , in provenienza dei quali è autorizzata l'importazione di equidi destinati al macello.
(17) Il siero di equidi può tuttavia essere prelevato su animali vivi. Per questo motivo la situazione zoosanitaria che consente ad un paese terzo di essere incluso nell'elenco di paesi terzi in provenienza dei quali è permessa l'importazione di equidi per allevamento e produzione dovrà essere sufficiente a determinare se il siero di equidi può essere importato da tali paesi terzi. Ciò consentirebbe, in particolare, l'autorizzazione all'importazione di siero di equidi dal Messico. Occorre pertanto modificare di conseguenza l’allegato XI, parte XIII, del regolamento (CE) n. 1774/2002.
(18) I certificati veterinari sono elaborati nel formato previsto dalla decisione 2007/240/CE della Commissione [^5] relativa all'adozione di nuovi modelli armonizzati di certificati veterinari relativi all'importazione nella Comunità europea di animali vivi e di prodotti di origine animale. Occorre quindi modificare di conseguenza l'allegato II, capitolo X, del regolamento (CE) n. 1774/2002 e i modelli di certificati sanitari di cui all'allegato X del regolamento in questione.
(19) Occorre prevedere un periodo transitorio dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento, al fine di consentire l'importazione ininterrotta nella Comunità dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti da essi derivati di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002 e accompagnati dai certificati sanitari conformi a tale regolamento.
(20) Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Gli allegati I, II, VII, VIII, X e XI del regolamento (CE) n. 1774/2002 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Per un periodo transitorio di sei mesi dalla data d'entrata in vigore del presente regolamento, il documento commerciale di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1774/2002 e i modelli di certificati sanitari di cui all'allegato X del regolamento in questione, compilati conformemente alle disposizioni applicabili prima della data d'entrata in vigore del presente regolamento, possono continuare ad accompagnare i prodotti cui si riferiscono.
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2007. Per la Commissione Markos KYPRIANOU Membro della Commissione
[^1] GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2007/2006 della Commissione ( GU L 379 del 28.12.2006, pag. 98 ).
[^2] GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1923/2006 della Commissione ( GU L 404 del 30.12.2006, pag. 1 ).
[^3] GU L 86 del 6.4.1979, pag. 30 . Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 ( GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36 ).
[^4] GU L 73 dell’11.3.2004, pag. 1 . Decisione modificata dal regolamento (CE) n. 1792/2006 ( GU L 362 del 20.12.2006, pag. 1 ).
[^5] GU L 104 del 21.4.2007, pag. 37 .
Gli allegati del regolamento (CE) n. 1774/2002 sono modificati come segue.
| 1) | a): il punto 1 è sostituito dal seguente: «1. “sottoprodotti apicoli”: miele, cera d'api, pappa reale, propoli o polline non destinati al consumo umano»; — «1. — “sottoprodotti apicoli”: miele, cera d'api, pappa reale, propoli o polline non destinati al consumo umano»;
«1.: “sottoprodotti apicoli”: miele, cera d'api, pappa reale, propoli o polline non destinati al consumo umano»; | a) | «1.: “sottoprodotti apicoli”: miele, cera d'api, pappa reale, propoli o polline non destinati al consumo umano»; | «1. | “sottoprodotti apicoli”: miele, cera d'api, pappa reale, propoli o polline non destinati al consumo umano»; | b) | «42.: Proteine animali trasformate: proteine animali ottenute interamente da materiali di categoria 3 e trattate, conformemente al capitolo II dell'allegato VII del presente regolamento, in modo da renderle adatte all'utilizzazione diretta come materie prime per mangimi o a qualsiasi altra utilizzazione negli alimenti per animali, compresi quelli per animali da compagnia, o all'utilizzazione in fertilizzanti organici o ammendanti; non comprendono i prodotti sanguigni, il latte, i prodotti a base di latte, il colostro, la gelatina, le proteine idrolizzate e il fosfato bicalcico, le uova e i prodotti a base di uova, il fosfato tricalcico e il collagene.» | «42. | Proteine animali trasformate: proteine animali ottenute interamente da materiali di categoria 3 e trattate, conformemente al capitolo II dell'allegato VII del presente regolamento, in modo da renderle adatte all'utilizzazione diretta come materie prime per mangimi o a qualsiasi altra utilizzazione negli alimenti per animali, compresi quelli per animali da compagnia, o all'utilizzazione in fertilizzanti organici o ammendanti; non comprendono i prodotti sanguigni, il latte, i prodotti a base di latte, il colostro, la gelatina, le proteine idrolizzate e il fosfato bicalcico, le uova e i prodotti a base di uova, il fosfato tricalcico e il collagene.» |
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| a) | «1.: “sottoprodotti apicoli”: miele, cera d'api, pappa reale, propoli o polline non destinati al consumo umano»; | «1. | “sottoprodotti apicoli”: miele, cera d'api, pappa reale, propoli o polline non destinati al consumo umano»; | | | | | | |
| «1. | “sottoprodotti apicoli”: miele, cera d'api, pappa reale, propoli o polline non destinati al consumo umano»; | | | | | | | | |
| b) | «42.: Proteine animali trasformate: proteine animali ottenute interamente da materiali di categoria 3 e trattate, conformemente al capitolo II dell'allegato VII del presente regolamento, in modo da renderle adatte all'utilizzazione diretta come materie prime per mangimi o a qualsiasi altra utilizzazione negli alimenti per animali, compresi quelli per animali da compagnia, o all'utilizzazione in fertilizzanti organici o ammendanti; non comprendono i prodotti sanguigni, il latte, i prodotti a base di latte, il colostro, la gelatina, le proteine idrolizzate e il fosfato bicalcico, le uova e i prodotti a base di uova, il fosfato tricalcico e il collagene.» | «42. | Proteine animali trasformate: proteine animali ottenute interamente da materiali di categoria 3 e trattate, conformemente al capitolo II dell'allegato VII del presente regolamento, in modo da renderle adatte all'utilizzazione diretta come materie prime per mangimi o a qualsiasi altra utilizzazione negli alimenti per animali, compresi quelli per animali da compagnia, o all'utilizzazione in fertilizzanti organici o ammendanti; non comprendono i prodotti sanguigni, il latte, i prodotti a base di latte, il colostro, la gelatina, le proteine idrolizzate e il fosfato bicalcico, le uova e i prodotti a base di uova, il fosfato tricalcico e il collagene.» | | | | | | |
| «42. | Proteine animali trasformate: proteine animali ottenute interamente da materiali di categoria 3 e trattate, conformemente al capitolo II dell'allegato VII del presente regolamento, in modo da renderle adatte all'utilizzazione diretta come materie prime per mangimi o a qualsiasi altra utilizzazione negli alimenti per animali, compresi quelli per animali da compagnia, o all'utilizzazione in fertilizzanti organici o ammendanti; non comprendono i prodotti sanguigni, il latte, i prodotti a base di latte, il colostro, la gelatina, le proteine idrolizzate e il fosfato bicalcico, le uova e i prodotti a base di uova, il fosfato tricalcico e il collagene.» | | | | | | | | |
| 2) | 1.: Durante il trasporto i sottoprodotti di origine animale e i prodotti trasformati sono accompagnati dal seguente documento commerciale. Peraltro gli Stati membri possono optare per un documento commerciale diverso, su supporto cartaceo o in forma elettronica, per sottoprodotti di origine animale e prodotti trasformati trasportati all'interno di uno stesso Stato membro, a condizione che tale documento commerciale soddisfi le prescrizioni di cui al capitolo III, punto 2. | 1. | Durante il trasporto i sottoprodotti di origine animale e i prodotti trasformati sono accompagnati dal seguente documento commerciale. Peraltro gli Stati membri possono optare per un documento commerciale diverso, su supporto cartaceo o in forma elettronica, per sottoprodotti di origine animale e prodotti trasformati trasportati all'interno di uno stesso Stato membro, a condizione che tale documento commerciale soddisfi le prescrizioni di cui al capitolo III, punto 2. | 2. | Quando intervengono più trasportatori, ciascuno di essi compila la dichiarazione di cui al punto 7 del documento commerciale, che ne costituisce parte integrante. | a) | Il documento commerciale è compilato seguendo il modello che figura nel presente allegato. Esso contiene, nell'ordine di numerazione figurante nel modello, gli attestati richiesti per il trasporto di sottoprodotti di origine animale e di prodotti trasformati da essi derivati. | b) | Il documento commerciale è redatto in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di origine o dello Stato membro di destinazione, a seconda dei casi. Tuttavia, può anche essere redatto in altre lingue ufficiali comunitarie, purché sia allegata una traduzione ufficiale o previo accordo dell’autorità competente dello Stato membro di destinazione. | c) | Il documento commerciale deve essere prodotto in almeno tre esemplari (un originale e due copie). L'originale deve accompagnare la spedizione fino al luogo di destinazione finale. Il ricevente deve conservarlo. Il produttore e il trasportatore devono conservare ciascuno una delle copie. | d) | L'originale di ciascun documento commerciale deve essere composto da un unico foglio scritto su entrambi i lati oppure, nei casi in cui occorrano più pagine, deve essere costituito in modo tale che i fogli formino un tutto unico e indivisibile. | e) | Se, per motivi legati all'identificazione degli elementi della partita, al documento commerciale sono aggiunte pagine supplementari, anche tali pagine sono considerate parte integrante dell'originale del documento e su ciascuna di esse è apposta la firma della persona responsabile. | f) | Se il documento commerciale, comprese le pagine supplementari di cui alla lettera e), si compone di più pagine, ciascuna di esse deve recare, in basso, una numerazione del tipo “( numero della pagina )/( numero totale di pagine )” e, in alto, il numero di codice del documento che è stato assegnato dalla persona responsabile. | g) | i): la data in cui i materiali sono stati prelevati dallo stabilimento; | i) | la data in cui i materiali sono stati prelevati dallo stabilimento; | ii) | la descrizione dei materiali, compresa la loro identificazione, le specie animali per i materiali di categoria 3 e i prodotti trasformati da essi derivati destinati ad essere utilizzati come materie prime per mangimi e, se del caso, il numero del marchio auricolare dell'animale; | iii) | la quantità dei materiali; | iv) | il luogo di origine dei materiali; | v) | il nome e l'indirizzo del trasportatore dei materiali; | vi) | il nome, l'indirizzo e, se del caso, il numero di riconoscimento del destinatario; nonché | vii) | se del caso, il numero di riconoscimento dell'impianto di origine e la natura e i metodi del trattamento. | h) | Il colore della firma della persona responsabile deve essere diverso da quello del testo stampato. | i) | Il documento commerciale deve essere conservato per un periodo di almeno due anni ai fini della sua presentazione all'autorità competente per la verifica dei registri di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1774/2002. | j) | Ove gli Stati membri decidano di utilizzare un documento commerciale elettronico, le prescrizioni di cui ai punti da a) a i) debbono essere rispettate adeguatamente a tale formato elettronico. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | Durante il trasporto i sottoprodotti di origine animale e i prodotti trasformati sono accompagnati dal seguente documento commerciale. Peraltro gli Stati membri possono optare per un documento commerciale diverso, su supporto cartaceo o in forma elettronica, per sottoprodotti di origine animale e prodotti trasformati trasportati all'interno di uno stesso Stato membro, a condizione che tale documento commerciale soddisfi le prescrizioni di cui al capitolo III, punto 2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2. | Quando intervengono più trasportatori, ciascuno di essi compila la dichiarazione di cui al punto 7 del documento commerciale, che ne costituisce parte integrante. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | a) | Il documento commerciale è compilato seguendo il modello che figura nel presente allegato. Esso contiene, nell'ordine di numerazione figurante nel modello, gli attestati richiesti per il trasporto di sottoprodotti di origine animale e di prodotti trasformati da essi derivati. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | b) | Il documento commerciale è redatto in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di origine o dello Stato membro di destinazione, a seconda dei casi. Tuttavia, può anche essere redatto in altre lingue ufficiali comunitarie, purché sia allegata una traduzione ufficiale o previo accordo dell’autorità competente dello Stato membro di destinazione. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | c) | Il documento commerciale deve essere prodotto in almeno tre esemplari (un originale e due copie). L'originale deve accompagnare la spedizione fino al luogo di destinazione finale. Il ricevente deve conservarlo. Il produttore e il trasportatore devono conservare ciascuno una delle copie. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | d) | L'originale di ciascun documento commerciale deve essere composto da un unico foglio scritto su entrambi i lati oppure, nei casi in cui occorrano più pagine, deve essere costituito in modo tale che i fogli formino un tutto unico e indivisibile. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | e) | Se, per motivi legati all'identificazione degli elementi della partita, al documento commerciale sono aggiunte pagine supplementari, anche tali pagine sono considerate parte integrante dell'originale del documento e su ciascuna di esse è apposta la firma della persona responsabile. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | f) | Se il documento commerciale, comprese le pagine supplementari di cui alla lettera e), si compone di più pagine, ciascuna di esse deve recare, in basso, una numerazione del tipo “( numero della pagina )/( numero totale di pagine )” e, in alto, il numero di codice del documento che è stato assegnato dalla persona responsabile. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | g) | i): la data in cui i materiali sono stati prelevati dallo stabilimento; | i) | la data in cui i materiali sono stati prelevati dallo stabilimento; | ii) | la descrizione dei materiali, compresa la loro identificazione, le specie animali per i materiali di categoria 3 e i prodotti trasformati da essi derivati destinati ad essere utilizzati come materie prime per mangimi e, se del caso, il numero del marchio auricolare dell'animale; | iii) | la quantità dei materiali; | iv) | il luogo di origine dei materiali; | v) | il nome e l'indirizzo del trasportatore dei materiali; | vi) | il nome, l'indirizzo e, se del caso, il numero di riconoscimento del destinatario; nonché | vii) | se del caso, il numero di riconoscimento dell'impianto di origine e la natura e i metodi del trattamento. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | i) | la data in cui i materiali sono stati prelevati dallo stabilimento; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ii) | la descrizione dei materiali, compresa la loro identificazione, le specie animali per i materiali di categoria 3 e i prodotti trasformati da essi derivati destinati ad essere utilizzati come materie prime per mangimi e, se del caso, il numero del marchio auricolare dell'animale; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | iii) | la quantità dei materiali; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | iv) | il luogo di origine dei materiali; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | v) | il nome e l'indirizzo del trasportatore dei materiali; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | vi) | il nome, l'indirizzo e, se del caso, il numero di riconoscimento del destinatario; nonché | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | vii) | se del caso, il numero di riconoscimento dell'impianto di origine e la natura e i metodi del trattamento. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | h) | Il colore della firma della persona responsabile deve essere diverso da quello del testo stampato. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | i) | Il documento commerciale deve essere conservato per un periodo di almeno due anni ai fini della sua presentazione all'autorità competente per la verifica dei registri di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1774/2002. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | j) | Ove gli Stati membri decidano di utilizzare un documento commerciale elettronico, le prescrizioni di cui ai punti da a) a i) debbono essere rispettate adeguatamente a tale formato elettronico. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4) | a): il capitolo II è modificato come segue: i) il punto A.1 è sostituito dal seguente: «1. Gli unici sottoprodotti di origine animale che possono essere utilizzati per produrre alimenti per animali da compagnia e articoli da masticare sono quelli di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a j). Tuttavia, gli alimenti greggi per animali da compagnia possono essere ricavati esclusivamente dai sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b).»; ii) il punto B.4 è sostituito dal seguente: «4. Gli articoli da masticare devono essere sottoposti, durante la trasformazione, a un trattamento in grado di distruggere gli organismi patogeni (inclusa la salmonella). Dopo il trattamento, devono essere adottate tutte le precauzioni atte ad evitare la contaminazione del prodotto. I prodotti devono essere confezionati in imballaggi nuovi.»; — i) — il punto A.1 è sostituito dal seguente: «1. Gli unici sottoprodotti di origine animale che possono essere utilizzati per produrre alimenti per animali da compagnia e articoli da masticare sono quelli di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a j). Tuttavia, gli alimenti greggi per animali da compagnia possono essere ricavati esclusivamente dai sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b).»; — «1. — Gli unici sottoprodotti di origine animale che possono essere utilizzati per produrre alimenti per animali da compagnia e articoli da masticare sono quelli di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a j). Tuttavia, gli alimenti greggi per animali da compagnia possono essere ricavati esclusivamente dai sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b).»; — ii) — il punto B.4 è sostituito dal seguente: «4. Gli articoli da masticare devono essere sottoposti, durante la trasformazione, a un trattamento in grado di distruggere gli organismi patogeni (inclusa la salmonella). Dopo il trattamento, devono essere adottate tutte le precauzioni atte ad evitare la contaminazione del prodotto. I prodotti devono essere confezionati in imballaggi nuovi.»; — «4. — Gli articoli da masticare devono essere sottoposti, durante la trasformazione, a un trattamento in grado di distruggere gli organismi patogeni (inclusa la salmonella). Dopo il trattamento, devono essere adottate tutte le precauzioni atte ad evitare la contaminazione del prodotto. I prodotti devono essere confezionati in imballaggi nuovi.»;
i): il punto A.1 è sostituito dal seguente: «1. Gli unici sottoprodotti di origine animale che possono essere utilizzati per produrre alimenti per animali da compagnia e articoli da masticare sono quelli di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a j). Tuttavia, gli alimenti greggi per animali da compagnia possono essere ricavati esclusivamente dai sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b).»; — «1. — Gli unici sottoprodotti di origine animale che possono essere utilizzati per produrre alimenti per animali da compagnia e articoli da masticare sono quelli di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a j). Tuttavia, gli alimenti greggi per animali da compagnia possono essere ricavati esclusivamente dai sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b).»;
«1.: Gli unici sottoprodotti di origine animale che possono essere utilizzati per produrre alimenti per animali da compagnia e articoli da masticare sono quelli di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a j). Tuttavia, gli alimenti greggi per animali da compagnia possono essere ricavati esclusivamente dai sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b).»;
ii): il punto B.4 è sostituito dal seguente: «4. Gli articoli da masticare devono essere sottoposti, durante la trasformazione, a un trattamento in grado di distruggere gli organismi patogeni (inclusa la salmonella). Dopo il trattamento, devono essere adottate tutte le precauzioni atte ad evitare la contaminazione del prodotto. I prodotti devono essere confezionati in imballaggi nuovi.»; — «4. — Gli articoli da masticare devono essere sottoposti, durante la trasformazione, a un trattamento in grado di distruggere gli organismi patogeni (inclusa la salmonella). Dopo il trattamento, devono essere adottate tutte le precauzioni atte ad evitare la contaminazione del prodotto. I prodotti devono essere confezionati in imballaggi nuovi.»;
«4.: Gli articoli da masticare devono essere sottoposti, durante la trasformazione, a un trattamento in grado di distruggere gli organismi patogeni (inclusa la salmonella). Dopo il trattamento, devono essere adottate tutte le precauzioni atte ad evitare la contaminazione del prodotto. I prodotti devono essere confezionati in imballaggi nuovi.»; | a) | i): il punto A.1 è sostituito dal seguente: «1. Gli unici sottoprodotti di origine animale che possono essere utilizzati per produrre alimenti per animali da compagnia e articoli da masticare sono quelli di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a j). Tuttavia, gli alimenti greggi per animali da compagnia possono essere ricavati esclusivamente dai sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b).»; — «1. — Gli unici sottoprodotti di origine animale che possono essere utilizzati per produrre alimenti per animali da compagnia e articoli da masticare sono quelli di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a j). Tuttavia, gli alimenti greggi per animali da compagnia possono essere ricavati esclusivamente dai sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b).»;
«1.: Gli unici sottoprodotti di origine animale che possono essere utilizzati per produrre alimenti per animali da compagnia e articoli da masticare sono quelli di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a j). Tuttavia, gli alimenti greggi per animali da compagnia possono essere ricavati esclusivamente dai sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b).»; | i) | «1.: Gli unici sottoprodotti di origine animale che possono essere utilizzati per produrre alimenti per animali da compagnia e articoli da masticare sono quelli di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a j). Tuttavia, gli alimenti greggi per animali da compagnia possono essere ricavati esclusivamente dai sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b).»; | «1. | Gli unici sottoprodotti di origine animale che possono essere utilizzati per produrre alimenti per animali da compagnia e articoli da masticare sono quelli di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a j). Tuttavia, gli alimenti greggi per animali da compagnia possono essere ricavati esclusivamente dai sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b).»; | ii) | «4.: Gli articoli da masticare devono essere sottoposti, durante la trasformazione, a un trattamento in grado di distruggere gli organismi patogeni (inclusa la salmonella). Dopo il trattamento, devono essere adottate tutte le precauzioni atte ad evitare la contaminazione del prodotto. I prodotti devono essere confezionati in imballaggi nuovi.»; | «4. | Gli articoli da masticare devono essere sottoposti, durante la trasformazione, a un trattamento in grado di distruggere gli organismi patogeni (inclusa la salmonella). Dopo il trattamento, devono essere adottate tutte le precauzioni atte ad evitare la contaminazione del prodotto. I prodotti devono essere confezionati in imballaggi nuovi.»; | b) | i): il punto I.A.3 è sostituito dal seguente: «3. Lo stallatico non trasformato di equidi che viene commercializzato non può provenire da un'azienda sottoposta a restrizioni di polizia sanitaria riguardanti morva, stomatite vescicolosa, carbonchio o rabbia conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 90/426/CEE.»; — «3. — Lo stallatico non trasformato di equidi che viene commercializzato non può provenire da un'azienda sottoposta a restrizioni di polizia sanitaria riguardanti morva, stomatite vescicolosa, carbonchio o rabbia conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 90/426/CEE.»;
«3.: Lo stallatico non trasformato di equidi che viene commercializzato non può provenire da un'azienda sottoposta a restrizioni di polizia sanitaria riguardanti morva, stomatite vescicolosa, carbonchio o rabbia conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 90/426/CEE.»; | i) | «3.: Lo stallatico non trasformato di equidi che viene commercializzato non può provenire da un'azienda sottoposta a restrizioni di polizia sanitaria riguardanti morva, stomatite vescicolosa, carbonchio o rabbia conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 90/426/CEE.»; | «3. | Lo stallatico non trasformato di equidi che viene commercializzato non può provenire da un'azienda sottoposta a restrizioni di polizia sanitaria riguardanti morva, stomatite vescicolosa, carbonchio o rabbia conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 90/426/CEE.»; | ii) | «4.: L'importazione di stallatico non trasformato è vietata.»; | «4. | L'importazione di stallatico non trasformato è vietata.»; | iii) | «d): se i prodotti sono accompagnati da un certificato sanitario conforme al modello stabilito nel capitolo 17 dell'allegato X.»; | «d) | se i prodotti sono accompagnati da un certificato sanitario conforme al modello stabilito nel capitolo 17 dell'allegato X.»; | c) | i): al punto A.1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) alle pelli di ungulati che soddisfano le disposizioni del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale . GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55 ; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22 .»;" — «a) — alle pelli di ungulati che soddisfano le disposizioni del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale .
«a): alle pelli di ungulati che soddisfano le disposizioni del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale . | i) | «a): alle pelli di ungulati che soddisfano le disposizioni del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale . | «a) | alle pelli di ungulati che soddisfano le disposizioni del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale . | ii) | «3.: Gli scambi di pelli fresche o refrigerate sono soggetti alle stesse condizioni sanitarie di quelle applicabili alle carni fresche conformemente alla direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano . | «3. | Gli scambi di pelli fresche o refrigerate sono soggetti alle stesse condizioni sanitarie di quelle applicabili alle carni fresche conformemente alla direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano . | iii) | «b): sono originarie di un paese terzo, oppure, in caso di regionalizzazione operata ai sensi della normativa comunitaria, di una parte di un paese terzo, figurante nell'elenco di cui alla parte XIV, lettera A, dell'allegato XI e che, a seconda della specie interessata:»; | «b) | sono originarie di un paese terzo, oppure, in caso di regionalizzazione operata ai sensi della normativa comunitaria, di una parte di un paese terzo, figurante nell'elenco di cui alla parte XIV, lettera A, dell'allegato XI e che, a seconda della specie interessata:»; | iv) | «b): provengono: i) da un paese terzo o, in caso di regionalizzazione ufficiale conformemente alla legislazione comunitaria, da una parte di un paese terzo che figura nell'elenco di cui all'allegato XI, parte XIV, lettera B, in provenienza del quale le importazioni di carni fresche delle specie corrispondenti sono autorizzate e sono state trattate conformemente ai punti A.2.a), A.2.b) e A.2.c); o ii) da un paese terzo che figura nell'elenco di cui all'allegato XI, parte XIV, lettera B, e sono state trattate conformemente ai punti A.2.c) o A.2. d); o iii) da equidi o ruminanti provenienti da un paese terzo figurante nell'elenco di cui all'allegato XI, parte XIV, lettera C, che sono stati trattati conformemente ai punti A.2.a), A.2.b) e A.2.c) e che dopo il trattamento sono stati isolati per almeno 21 giorni; — i) — da un paese terzo o, in caso di regionalizzazione ufficiale conformemente alla legislazione comunitaria, da una parte di un paese terzo che figura nell'elenco di cui all'allegato XI, parte XIV, lettera B, in provenienza del quale le importazioni di carni fresche delle specie corrispondenti sono autorizzate e sono state trattate conformemente ai punti A.2.a), A.2.b) e A.2.c); o — ii) — da un paese terzo che figura nell'elenco di cui all'allegato XI, parte XIV, lettera B, e sono state trattate conformemente ai punti A.2.c) o A.2. d); o — iii) — da equidi o ruminanti provenienti da un paese terzo figurante nell'elenco di cui all'allegato XI, parte XIV, lettera C, che sono stati trattati conformemente ai punti A.2.a), A.2.b) e A.2.c) e che dopo il trattamento sono stati isolati per almeno 21 giorni;
i): da un paese terzo o, in caso di regionalizzazione ufficiale conformemente alla legislazione comunitaria, da una parte di un paese terzo che figura nell'elenco di cui all'allegato XI, parte XIV, lettera B, in provenienza del quale le importazioni di carni fresche delle specie corrispondenti sono autorizzate e sono state trattate conformemente ai punti A.2.a), A.2.b) e A.2.c); o
ii): da un paese terzo che figura nell'elenco di cui all'allegato XI, parte XIV, lettera B, e sono state trattate conformemente ai punti A.2.c) o A.2. d); o
iii): da equidi o ruminanti provenienti da un paese terzo figurante nell'elenco di cui all'allegato XI, parte XIV, lettera C, che sono stati trattati conformemente ai punti A.2.a), A.2.b) e A.2.c) e che dopo il trattamento sono stati isolati per almeno 21 giorni; | «b) | i): da un paese terzo o, in caso di regionalizzazione ufficiale conformemente alla legislazione comunitaria, da una parte di un paese terzo che figura nell'elenco di cui all'allegato XI, parte XIV, lettera B, in provenienza del quale le importazioni di carni fresche delle specie corrispondenti sono autorizzate e sono state trattate conformemente ai punti A.2.a), A.2.b) e A.2.c); o | i) | da un paese terzo o, in caso di regionalizzazione ufficiale conformemente alla legislazione comunitaria, da una parte di un paese terzo che figura nell'elenco di cui all'allegato XI, parte XIV, lettera B, in provenienza del quale le importazioni di carni fresche delle specie corrispondenti sono autorizzate e sono state trattate conformemente ai punti A.2.a), A.2.b) e A.2.c); o | ii) | da un paese terzo che figura nell'elenco di cui all'allegato XI, parte XIV, lettera B, e sono state trattate conformemente ai punti A.2.c) o A.2. d); o | iii) | da equidi o ruminanti provenienti da un paese terzo figurante nell'elenco di cui all'allegato XI, parte XIV, lettera C, che sono stati trattati conformemente ai punti A.2.a), A.2.b) e A.2.c) e che dopo il trattamento sono stati isolati per almeno 21 giorni; | c) | nel caso di pelli salate trasportate per nave, esse sono state trattate conformemente ai punti A.2.b) o A.2.c) e sono state isolate dopo il trattamento durante il trasporto per almeno 14 giorni nel caso del punto A.2.b) o 7 giorni nel caso del punto A.2.c) prima della loro importazione; il certificato sanitario che accompagna la spedizione indica il trattamento applicato e la durata del trasporto; nonché | d) | sono accompagnate da un certificato sanitario conforme al modello di certificato sanitario di cui all'allegato X, capitolo 5 B, o, nel caso di pelli di cui al punto C.6.b).iii) del presente allegato, da una dichiarazione ufficiale conforme al modello di cui all'allegato X, capitolo 5 C.»; | d) | i): al punto 4.B, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «Gli Stati membri debbono autorizzare l'importazione della lana e dei peli non trasformati se essi:»; | i) | al punto 4.B, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Gli Stati membri debbono autorizzare l'importazione della lana e dei peli non trasformati se essi:»; | ii) | «5.: È vietata l'importazione di piume e parti di piume non trasformate. Gli Stati membri debbono autorizzare l'importazione di piume e di parti di piume trasformate purché: a) si tratti di piume ornamentali trattate, di piume trattate trasportate dai viaggiatori per uso privato o di lotti di piume trattate spediti a singoli per usi non industriali; o b) siano accompagnate da un documento commerciale attestante che le piume o le parti di piume sono state trattate per getto di vapore o qualsiasi altro metodo atto a garantire l'inattivazione di agenti patogeni e siano state confezionate allo stato secco in modo sicuro in imballaggi.»; — a) — si tratti di piume ornamentali trattate, di piume trattate trasportate dai viaggiatori per uso privato o di lotti di piume trattate spediti a singoli per usi non industriali; o — b) — siano accompagnate da un documento commerciale attestante che le piume o le parti di piume sono state trattate per getto di vapore o qualsiasi altro metodo atto a garantire l'inattivazione di agenti patogeni e siano state confezionate allo stato secco in modo sicuro in imballaggi.»;
a): si tratti di piume ornamentali trattate, di piume trattate trasportate dai viaggiatori per uso privato o di lotti di piume trattate spediti a singoli per usi non industriali; o
b): siano accompagnate da un documento commerciale attestante che le piume o le parti di piume sono state trattate per getto di vapore o qualsiasi altro metodo atto a garantire l'inattivazione di agenti patogeni e siano state confezionate allo stato secco in modo sicuro in imballaggi.»; | «5. | a): si tratti di piume ornamentali trattate, di piume trattate trasportate dai viaggiatori per uso privato o di lotti di piume trattate spediti a singoli per usi non industriali; o | a) | si tratti di piume ornamentali trattate, di piume trattate trasportate dai viaggiatori per uso privato o di lotti di piume trattate spediti a singoli per usi non industriali; o | b) | siano accompagnate da un documento commerciale attestante che le piume o le parti di piume sono state trattate per getto di vapore o qualsiasi altro metodo atto a garantire l'inattivazione di agenti patogeni e siano state confezionate allo stato secco in modo sicuro in imballaggi.»; | e) | i): al punto 1.A, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «1. I sottoprodotti apicoli destinati ad essere utilizzati esclusivamente nell'apicoltura devono:»; — «1. — I sottoprodotti apicoli destinati ad essere utilizzati esclusivamente nell'apicoltura devono:»;
«1.: I sottoprodotti apicoli destinati ad essere utilizzati esclusivamente nell'apicoltura devono:»; | i) | «1.: I sottoprodotti apicoli destinati ad essere utilizzati esclusivamente nell'apicoltura devono:»; | «1. | I sottoprodotti apicoli destinati ad essere utilizzati esclusivamente nell'apicoltura devono:»; | ii) | «3.: Gli Stati membri debbono autorizzare l'importazione di sottoprodotti apicoli, diversi dalla cera d'api sotto forma di favi, destinati ad essere utilizzati nell'apicolture, purché essi: a) provengano da paesi terzi figuranti nell'elenco di cui all'allegato XI, parte XII; b) o: i) siano stati sottoposti a una temperatura di –12 °C o inferiore per almeno 24 ore; o ii) nel caso della cera, il materiale sia stato raffinato o trasformato prima dell'importazione; nonché c) siano accompagnati da un certificato sanitario conforme al modello di cui al capitolo 13 dell'allegato X.»; — a) — provengano da paesi terzi figuranti nell'elenco di cui all'allegato XI, parte XII; — b) — o: i) siano stati sottoposti a una temperatura di –12 °C o inferiore per almeno 24 ore; o ii) nel caso della cera, il materiale sia stato raffinato o trasformato prima dell'importazione; nonché — i) — siano stati sottoposti a una temperatura di –12 °C o inferiore per almeno 24 ore; o — ii) — nel caso della cera, il materiale sia stato raffinato o trasformato prima dell'importazione; nonché — c) — siano accompagnati da un certificato sanitario conforme al modello di cui al capitolo 13 dell'allegato X.»;
a): provengano da paesi terzi figuranti nell'elenco di cui all'allegato XI, parte XII;
b): o: i) siano stati sottoposti a una temperatura di –12 °C o inferiore per almeno 24 ore; o ii) nel caso della cera, il materiale sia stato raffinato o trasformato prima dell'importazione; nonché — i) — siano stati sottoposti a una temperatura di –12 °C o inferiore per almeno 24 ore; o — ii) — nel caso della cera, il materiale sia stato raffinato o trasformato prima dell'importazione; nonché
i): siano stati sottoposti a una temperatura di –12 °C o inferiore per almeno 24 ore; o
ii): nel caso della cera, il materiale sia stato raffinato o trasformato prima dell'importazione; nonché
c): siano accompagnati da un certificato sanitario conforme al modello di cui al capitolo 13 dell'allegato X.»; | «3. | a): provengano da paesi terzi figuranti nell'elenco di cui all'allegato XI, parte XII; | a) | provengano da paesi terzi figuranti nell'elenco di cui all'allegato XI, parte XII; | b) | i): siano stati sottoposti a una temperatura di –12 °C o inferiore per almeno 24 ore; o | i) | siano stati sottoposti a una temperatura di –12 °C o inferiore per almeno 24 ore; o | ii) | nel caso della cera, il materiale sia stato raffinato o trasformato prima dell'importazione; nonché | c) | siano accompagnati da un certificato sanitario conforme al modello di cui al capitolo 13 dell'allegato X.»; | iii) | «4.: Gli Stati membri debbono autorizzare l'importazione, per scopi tecnici di cera d'api diversa dalla cera d'api sotto forma di favi purché: a) sia stata raffinata o fusa prima dell'importazione; nonché b) sia accompagnata da un documento commerciale che attesti tale raffinamento o fusione. — a) — sia stata raffinata o fusa prima dell'importazione; nonché — b) — sia accompagnata da un documento commerciale che attesti tale raffinamento o fusione.
a): sia stata raffinata o fusa prima dell'importazione; nonché
b): sia accompagnata da un documento commerciale che attesti tale raffinamento o fusione. | «4. | a): sia stata raffinata o fusa prima dell'importazione; nonché | a) | sia stata raffinata o fusa prima dell'importazione; nonché | b) | sia accompagnata da un documento commerciale che attesti tale raffinamento o fusione. | 5. | È vietata l'importazione di cera d'api sotto forma di favi.»; | f) | i): al punto 2, il secondo comma è sostituito dal seguente: «tuttavia, i sottoprodotti di origine animale da usare per l'alimentazione degli animali da pelliccia o per alimenti greggi per animali da compagnia devono essere soltanto quelli di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e b);» | i) | al punto 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«tuttavia, i sottoprodotti di origine animale da usare per l'alimentazione degli animali da pelliccia o per alimenti greggi per animali da compagnia devono essere soltanto quelli di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e b);» | ii) | «6.: siano accompagnati da un certificato conforme a uno dei modelli di cui all'allegato X, capitolo 3 D, capitolo 3 F o capitolo 8.» | «6. | siano accompagnati da un certificato conforme a uno dei modelli di cui all'allegato X, capitolo 3 D, capitolo 3 F o capitolo 8.» |
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| a) | i): il punto A.1 è sostituito dal seguente: «1. Gli unici sottoprodotti di origine animale che possono essere utilizzati per produrre alimenti per animali da compagnia e articoli da masticare sono quelli di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a j). Tuttavia, gli alimenti greggi per animali da compagnia possono essere ricavati esclusivamente dai sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b).»; — «1. — Gli unici sottoprodotti di origine animale che possono essere utilizzati per produrre alimenti per animali da compagnia e articoli da masticare sono quelli di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a j). Tuttavia, gli alimenti greggi per animali da compagnia possono essere ricavati esclusivamente dai sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b).»;
«1.: Gli unici sottoprodotti di origine animale che possono essere utilizzati per produrre alimenti per animali da compagnia e articoli da masticare sono quelli di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a j). Tuttavia, gli alimenti greggi per animali da compagnia possono essere ricavati esclusivamente dai sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b).»; | i) | «1.: Gli unici sottoprodotti di origine animale che possono essere utilizzati per produrre alimenti per animali da compagnia e articoli da masticare sono quelli di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a j). Tuttavia, gli alimenti greggi per animali da compagnia possono essere ricavati esclusivamente dai sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b).»; | «1. | Gli unici sottoprodotti di origine animale che possono essere utilizzati per produrre alimenti per animali da compagnia e articoli da masticare sono quelli di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a j). Tuttavia, gli alimenti greggi per animali da compagnia possono essere ricavati esclusivamente dai sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b).»; | ii) | «4.: Gli articoli da masticare devono essere sottoposti, durante la trasformazione, a un trattamento in grado di distruggere gli organismi patogeni (inclusa la salmonella). Dopo il trattamento, devono essere adottate tutte le precauzioni atte ad evitare la contaminazione del prodotto. I prodotti devono essere confezionati in imballaggi nuovi.»; | «4. | Gli articoli da masticare devono essere sottoposti, durante la trasformazione, a un trattamento in grado di distruggere gli organismi patogeni (inclusa la salmonella). Dopo il trattamento, devono essere adottate tutte le precauzioni atte ad evitare la contaminazione del prodotto. I prodotti devono essere confezionati in imballaggi nuovi.»; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| i) | «1.: Gli unici sottoprodotti di origine animale che possono essere utilizzati per produrre alimenti per animali da compagnia e articoli da masticare sono quelli di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a j). Tuttavia, gli alimenti greggi per animali da compagnia possono essere ricavati esclusivamente dai sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b).»; | «1. | Gli unici sottoprodotti di origine animale che possono essere utilizzati per produrre alimenti per animali da compagnia e articoli da masticare sono quelli di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a j). Tuttavia, gli alimenti greggi per animali da compagnia possono essere ricavati esclusivamente dai sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b).»; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| «1. | Gli unici sottoprodotti di origine animale che possono essere utilizzati per produrre alimenti per animali da compagnia e articoli da masticare sono quelli di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a j). Tuttavia, gli alimenti greggi per animali da compagnia possono essere ricavati esclusivamente dai sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b).»; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ii) | «4.: Gli articoli da masticare devono essere sottoposti, durante la trasformazione, a un trattamento in grado di distruggere gli organismi patogeni (inclusa la salmonella). Dopo il trattamento, devono essere adottate tutte le precauzioni atte ad evitare la contaminazione del prodotto. I prodotti devono essere confezionati in imballaggi nuovi.»; | «4. | Gli articoli da masticare devono essere sottoposti, durante la trasformazione, a un trattamento in grado di distruggere gli organismi patogeni (inclusa la salmonella). Dopo il trattamento, devono essere adottate tutte le precauzioni atte ad evitare la contaminazione del prodotto. I prodotti devono essere confezionati in imballaggi nuovi.»; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| «4. | Gli articoli da masticare devono essere sottoposti, durante la trasformazione, a un trattamento in grado di distruggere gli organismi patogeni (inclusa la salmonella). Dopo il trattamento, devono essere adottate tutte le precauzioni atte ad evitare la contaminazione del prodotto. I prodotti devono essere confezionati in imballaggi nuovi.»; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b) | i): il punto I.A.3 è sostituito dal seguente: «3. Lo stallatico non trasformato di equidi che viene commercializzato non può provenire da un'azienda sottoposta a restrizioni di polizia sanitaria riguardanti morva, stomatite vescicolosa, carbonchio o rabbia conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 90/426/CEE.»; — «3. — Lo stallatico non trasformato di equidi che viene commercializzato non può provenire da un'azienda sottoposta a restrizioni di polizia sanitaria riguardanti morva, stomatite vescicolosa, carbonchio o rabbia conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 90/426/CEE.»;
«3.: Lo stallatico non trasformato di equidi che viene commercializzato non può provenire da un'azienda sottoposta a restrizioni di polizia sanitaria riguardanti morva, stomatite vescicolosa, carbonchio o rabbia conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 90/426/CEE.»; | i) | «3.: Lo stallatico non trasformato di equidi che viene commercializzato non può provenire da un'azienda sottoposta a restrizioni di polizia sanitaria riguardanti morva, stomatite vescicolosa, carbonchio o rabbia conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 90/426/CEE.»; | «3. | Lo stallatico non trasformato di equidi che viene commercializzato non può provenire da un'azienda sottoposta a restrizioni di polizia sanitaria riguardanti morva, stomatite vescicolosa, carbonchio o rabbia conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 90/426/CEE.»; | ii) | «4.: L'importazione di stallatico non trasformato è vietata.»; | «4. | L'importazione di stallatico non trasformato è vietata.»; | iii) | «d): se i prodotti sono accompagnati da un certificato sanitario conforme al modello stabilito nel capitolo 17 dell'allegato X.»; | «d) | se i prodotti sono accompagnati da un certificato sanitario conforme al modello stabilito nel capitolo 17 dell'allegato X.»; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| i) | «3.: Lo stallatico non trasformato di equidi che viene commercializzato non può provenire da un'azienda sottoposta a restrizioni di polizia sanitaria riguardanti morva, stomatite vescicolosa, carbonchio o rabbia conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 90/426/CEE.»; | «3. | Lo stallatico non trasformato di equidi che viene commercializzato non può provenire da un'azienda sottoposta a restrizioni di polizia sanitaria riguardanti morva, stomatite vescicolosa, carbonchio o rabbia conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 90/426/CEE.»; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| «3. | Lo stallatico non trasformato di equidi che viene commercializzato non può provenire da un'azienda sottoposta a restrizioni di polizia sanitaria riguardanti morva, stomatite vescicolosa, carbonchio o rabbia conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 90/426/CEE.»; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ii) | «4.: L'importazione di stallatico non trasformato è vietata.»; | «4. | L'importazione di stallatico non trasformato è vietata.»; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| «4. | L'importazione di stallatico non trasformato è vietata.»; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| iii) | «d): se i prodotti sono accompagnati da un certificato sanitario conforme al modello stabilito nel capitolo 17 dell'allegato X.»; | «d) | se i prodotti sono accompagnati da un certificato sanitario conforme al modello stabilito nel capitolo 17 dell'allegato X.»; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| «d) | se i prodotti sono accompagnati da un certificato sanitario conforme al modello stabilito nel capitolo 17 dell'allegato X.»; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| c) | i): al punto A.1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) alle pelli di ungulati che soddisfano le disposizioni del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale . GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55 ; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22 .»;" — «a) — alle pelli di ungulati che soddisfano le disposizioni del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale .
«a): alle pelli di ungulati che soddisfano le disposizioni del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale . | i) | «a): alle pelli di ungulati che soddisfano le disposizioni del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale . | «a) | alle pelli di ungulati che soddisfano le disposizioni del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale . | ii) | «3.: Gli scambi di pelli fresche o refrigerate sono soggetti alle stesse condizioni sanitarie di quelle applicabili alle carni fresche conformemente alla direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano . | «3. | Gli scambi di pelli fresche o refrigerate sono soggetti alle stesse condizioni sanitarie di quelle applicabili alle carni fresche conformemente alla direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano . | iii) | «b): sono originarie di un paese terzo, oppure, in caso di regionalizzazione operata ai sensi della normativa comunitaria, di una parte di un paese terzo, figurante nell'elenco di cui alla parte XIV, lettera A, dell'allegato XI e che, a seconda della specie interessata:»; | «b) | sono originarie di un paese terzo, oppure, in caso di regionalizzazione operata ai sensi della normativa comunitaria, di una parte di un paese terzo, figurante nell'elenco di cui alla parte XIV, lettera A, dell'allegato XI e che, a seconda della specie interessata:»; | iv) | «b): provengono: i) da un paese terzo o, in caso di regionalizzazione ufficiale conformemente alla legislazione comunitaria, da una parte di un paese terzo che figura nell'elenco di cui all'allegato XI, parte XIV, lettera B, in provenienza del quale le importazioni di carni fresche delle specie corrispondenti sono autorizzate e sono state trattate conformemente ai punti A.2.a), A.2.b) e A.2.c); o ii) da un paese terzo che figura nell'elenco di cui all'allegato XI, parte XIV, lettera B, e sono state trattate conformemente ai punti A.2.c) o A.2. d); o iii) da equidi o ruminanti provenienti da un paese terzo figurante nell'elenco di cui all'allegato XI, parte XIV, lettera C, che sono stati trattati conformemente ai punti A.2.a), A.2.b) e A.2.c) e che dopo il trattamento sono stati isolati per almeno 21 giorni; — i) — da un paese terzo o, in caso di regionalizzazione ufficiale conformemente alla legislazione comunitaria, da una parte di un paese terzo che figura nell'elenco di cui all'allegato XI, parte XIV, lettera B, in provenienza del quale le importazioni di carni fresche delle specie corrispondenti sono autorizzate e sono state trattate conformemente ai punti A.2.a), A.2.b) e A.2.c); o — ii) — da un paese terzo che figura nell'elenco di cui all'allegato XI, parte XIV, lettera B, e sono state trattate conformemente ai punti A.2.c) o A.2. d); o — iii) — da equidi o ruminanti provenienti da un paese terzo figurante nell'elenco di cui all'allegato XI, parte XIV, lettera C, che sono stati trattati conformemente ai punti A.2.a), A.2.b) e A.2.c) e che dopo il trattamento sono stati isolati per almeno 21 giorni;
i): da un paese terzo o, in caso di regionalizzazione ufficiale conformemente alla legislazione comunitaria, da una parte di un paese terzo che figura nell'elenco di cui all'allegato XI, parte XIV, lettera B, in provenienza del quale le importazioni di carni fresche delle specie corrispondenti sono autorizzate e sono state trattate conformemente ai punti A.2.a), A.2.b) e A.2.c); o
ii): da un paese terzo che figura nell'elenco di cui all'allegato XI, parte XIV, lettera B, e sono state trattate conformemente ai punti A.2.c) o A.2. d); o
iii): da equidi o ruminanti provenienti da un paese terzo figurante nell'elenco di cui all'allegato XI, parte XIV, lettera C, che sono stati trattati conformemente ai punti A.2.a), A.2.b) e A.2.c) e che dopo il trattamento sono stati isolati per almeno 21 giorni; | «b) | i): da un paese terzo o, in caso di regionalizzazione ufficiale conformemente alla legislazione comunitaria, da una parte di un paese terzo che figura nell'elenco di cui all'allegato XI, parte XIV, lettera B, in provenienza del quale le importazioni di carni fresche delle specie corrispondenti sono autorizzate e sono state trattate conformemente ai punti A.2.a), A.2.b) e A.2.c); o | i) | da un paese terzo o, in caso di regionalizzazione ufficiale conformemente alla legislazione comunitaria, da una parte di un paese terzo che figura nell'elenco di cui all'allegato XI, parte XIV, lettera B, in provenienza del quale le importazioni di carni fresche delle specie corrispondenti sono autorizzate e sono state trattate conformemente ai punti A.2.a), A.2.b) e A.2.c); o | ii) | da un paese terzo che figura nell'elenco di cui all'allegato XI, parte XIV, lettera B, e sono state trattate conformemente ai punti A.2.c) o A.2. d); o | iii) | da equidi o ruminanti provenienti da un paese terzo figurante nell'elenco di cui all'allegato XI, parte XIV, lettera C, che sono stati trattati conformemente ai punti A.2.a), A.2.b) e A.2.c) e che dopo il trattamento sono stati isolati per almeno 21 giorni; | c) | nel caso di pelli salate trasportate per nave, esse sono state trattate conformemente ai punti A.2.b) o A.2.c) e sono state isolate dopo il trattamento durante il trasporto per almeno 14 giorni nel caso del punto A.2.b) o 7 giorni nel caso del punto A.2.c) prima della loro importazione; il certificato sanitario che accompagna la spedizione indica il trattamento applicato e la durata del trasporto; nonché | d) | sono accompagnate da un certificato sanitario conforme al modello di certificato sanitario di cui all'allegato X, capitolo 5 B, o, nel caso di pelli di cui al punto C.6.b).iii) del presente allegato, da una dichiarazione ufficiale conforme al modello di cui all'allegato X, capitolo 5 C.»; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| i) | «a): alle pelli di ungulati che soddisfano le disposizioni del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale . | «a) | alle pelli di ungulati che soddisfano le disposizioni del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| «a) | alle pelli di ungulati che soddisfano le disposizioni del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ii) | «3.: Gli scambi di pelli fresche o refrigerate sono soggetti alle stesse condizioni sanitarie di quelle applicabili alle carni fresche conformemente alla direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano . | «3. | Gli scambi di pelli fresche o refrigerate sono soggetti alle stesse condizioni sanitarie di quelle applicabili alle carni fresche conformemente alla direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| «3. | Gli scambi di pelli fresche o refrigerate sono soggetti alle stesse condizioni sanitarie di quelle applicabili alle carni fresche conformemente alla direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| iii) | «b): sono originarie di un paese terzo, oppure, in caso di regionalizzazione operata ai sensi della normativa comunitaria, di una parte di un paese terzo, figurante nell'elenco di cui alla parte XIV, lettera A, dell'allegato XI e che, a seconda della specie interessata:»; | «b) | sono originarie di un paese terzo, oppure, in caso di regionalizzazione operata ai sensi della normativa comunitaria, di una parte di un paese terzo, figurante nell'elenco di cui alla parte XIV, lettera A, dell'allegato XI e che, a seconda della specie interessata:»; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| «b) | sono originarie di un paese terzo, oppure, in caso di regionalizzazione operata ai sensi della normativa comunitaria, di una parte di un paese terzo, figurante nell'elenco di cui alla parte XIV, lettera A, dell'allegato XI e che, a seconda della specie interessata:»; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| iv) | «b): provengono: i) da un paese terzo o, in caso di regionalizzazione ufficiale conformemente alla legislazione comunitaria, da una parte di un paese terzo che figura nell'elenco di cui all'allegato XI, parte XIV, lettera B, in provenienza del quale le importazioni di carni fresche delle specie corrispondenti sono autorizzate e sono state trattate conformemente ai punti A.2.a), A.2.b) e A.2.c); o ii) da un paese terzo che figura nell'elenco di cui all'allegato XI, parte XIV, lettera B, e sono state trattate conformemente ai punti A.2.c) o A.2. d); o iii) da equidi o ruminanti provenienti da un paese terzo figurante nell'elenco di cui all'allegato XI, parte XIV, lettera C, che sono stati trattati conformemente ai punti A.2.a), A.2.b) e A.2.c) e che dopo il trattamento sono stati isolati per almeno 21 giorni; — i) — da un paese terzo o, in caso di regionalizzazione ufficiale conformemente alla legislazione comunitaria, da una parte di un paese terzo che figura nell'elenco di cui all'allegato XI, parte XIV, lettera B, in provenienza del quale le importazioni di carni fresche delle specie corrispondenti sono autorizzate e sono state trattate conformemente ai punti A.2.a), A.2.b) e A.2.c); o — ii) — da un paese terzo che figura nell'elenco di cui all'allegato XI, parte XIV, lettera B, e sono state trattate conformemente ai punti A.2.c) o A.2. d); o — iii) — da equidi o ruminanti provenienti da un paese terzo figurante nell'elenco di cui all'allegato XI, parte XIV, lettera C, che sono stati trattati conformemente ai punti A.2.a), A.2.b) e A.2.c) e che dopo il trattamento sono stati isolati per almeno 21 giorni;
i): da un paese terzo o, in caso di regionalizzazione ufficiale conformemente alla legislazione comunitaria, da una parte di un paese terzo che figura nell'elenco di cui all'allegato XI, parte XIV, lettera B, in provenienza del quale le importazioni di carni fresche delle specie corrispondenti sono autorizzate e sono state trattate conformemente ai punti A.2.a), A.2.b) e A.2.c); o
ii): da un paese terzo che figura nell'elenco di cui all'allegato XI, parte XIV, lettera B, e sono state trattate conformemente ai punti A.2.c) o A.2. d); o
iii): da equidi o ruminanti provenienti da un paese terzo figurante nell'elenco di cui all'allegato XI, parte XIV, lettera C, che sono stati trattati conformemente ai punti A.2.a), A.2.b) e A.2.c) e che dopo il trattamento sono stati isolati per almeno 21 giorni; | «b) | i): da un paese terzo o, in caso di regionalizzazione ufficiale conformemente alla legislazione comunitaria, da una parte di un paese terzo che figura nell'elenco di cui all'allegato XI, parte XIV, lettera B, in provenienza del quale le importazioni di carni fresche delle specie corrispondenti sono autorizzate e sono state trattate conformemente ai punti A.2.a), A.2.b) e A.2.c); o | i) | da un paese terzo o, in caso di regionalizzazione ufficiale conformemente alla legislazione comunitaria, da una parte di un paese terzo che figura nell'elenco di cui all'allegato XI, parte XIV, lettera B, in provenienza del quale le importazioni di carni fresche delle specie corrispondenti sono autorizzate e sono state trattate conformemente ai punti A.2.a), A.2.b) e A.2.c); o | ii) | da un paese terzo che figura nell'elenco di cui all'allegato XI, parte XIV, lettera B, e sono state trattate conformemente ai punti A.2.c) o A.2. d); o | iii) | da equidi o ruminanti provenienti da un paese terzo figurante nell'elenco di cui all'allegato XI, parte XIV, lettera C, che sono stati trattati conformemente ai punti A.2.a), A.2.b) e A.2.c) e che dopo il trattamento sono stati isolati per almeno 21 giorni; | c) | nel caso di pelli salate trasportate per nave, esse sono state trattate conformemente ai punti A.2.b) o A.2.c) e sono state isolate dopo il trattamento durante il trasporto per almeno 14 giorni nel caso del punto A.2.b) o 7 giorni nel caso del punto A.2.c) prima della loro importazione; il certificato sanitario che accompagna la spedizione indica il trattamento applicato e la durata del trasporto; nonché | d) | sono accompagnate da un certificato sanitario conforme al modello di certificato sanitario di cui all'allegato X, capitolo 5 B, o, nel caso di pelli di cui al punto C.6.b).iii) del presente allegato, da una dichiarazione ufficiale conforme al modello di cui all'allegato X, capitolo 5 C.»; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| «b) | i): da un paese terzo o, in caso di regionalizzazione ufficiale conformemente alla legislazione comunitaria, da una parte di un paese terzo che figura nell'elenco di cui all'allegato XI, parte XIV, lettera B, in provenienza del quale le importazioni di carni fresche delle specie corrispondenti sono autorizzate e sono state trattate conformemente ai punti A.2.a), A.2.b) e A.2.c); o | i) | da un paese terzo o, in caso di regionalizzazione ufficiale conformemente alla legislazione comunitaria, da una parte di un paese terzo che figura nell'elenco di cui all'allegato XI, parte XIV, lettera B, in provenienza del quale le importazioni di carni fresche delle specie corrispondenti sono autorizzate e sono state trattate conformemente ai punti A.2.a), A.2.b) e A.2.c); o | ii) | da un paese terzo che figura nell'elenco di cui all'allegato XI, parte XIV, lettera B, e sono state trattate conformemente ai punti A.2.c) o A.2. d); o | iii) | da equidi o ruminanti provenienti da un paese terzo figurante nell'elenco di cui all'allegato XI, parte XIV, lettera C, che sono stati trattati conformemente ai punti A.2.a), A.2.b) e A.2.c) e che dopo il trattamento sono stati isolati per almeno 21 giorni; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| i) | da un paese terzo o, in caso di regionalizzazione ufficiale conformemente alla legislazione comunitaria, da una parte di un paese terzo che figura nell'elenco di cui all'allegato XI, parte XIV, lettera B, in provenienza del quale le importazioni di carni fresche delle specie corrispondenti sono autorizzate e sono state trattate conformemente ai punti A.2.a), A.2.b) e A.2.c); o | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ii) | da un paese terzo che figura nell'elenco di cui all'allegato XI, parte XIV, lettera B, e sono state trattate conformemente ai punti A.2.c) o A.2. d); o | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| iii) | da equidi o ruminanti provenienti da un paese terzo figurante nell'elenco di cui all'allegato XI, parte XIV, lettera C, che sono stati trattati conformemente ai punti A.2.a), A.2.b) e A.2.c) e che dopo il trattamento sono stati isolati per almeno 21 giorni; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| c) | nel caso di pelli salate trasportate per nave, esse sono state trattate conformemente ai punti A.2.b) o A.2.c) e sono state isolate dopo il trattamento durante il trasporto per almeno 14 giorni nel caso del punto A.2.b) o 7 giorni nel caso del punto A.2.c) prima della loro importazione; il certificato sanitario che accompagna la spedizione indica il trattamento applicato e la durata del trasporto; nonché | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| d) | sono accompagnate da un certificato sanitario conforme al modello di certificato sanitario di cui all'allegato X, capitolo 5 B, o, nel caso di pelli di cui al punto C.6.b).iii) del presente allegato, da una dichiarazione ufficiale conforme al modello di cui all'allegato X, capitolo 5 C.»; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| d) | i): al punto 4.B, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «Gli Stati membri debbono autorizzare l'importazione della lana e dei peli non trasformati se essi:»; | i) | al punto 4.B, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Gli Stati membri debbono autorizzare l'importazione della lana e dei peli non trasformati se essi:»; | ii) | «5.: È vietata l'importazione di piume e parti di piume non trasformate. Gli Stati membri debbono autorizzare l'importazione di piume e di parti di piume trasformate purché: a) si tratti di piume ornamentali trattate, di piume trattate trasportate dai viaggiatori per uso privato o di lotti di piume trattate spediti a singoli per usi non industriali; o b) siano accompagnate da un documento commerciale attestante che le piume o le parti di piume sono state trattate per getto di vapore o qualsiasi altro metodo atto a garantire l'inattivazione di agenti patogeni e siano state confezionate allo stato secco in modo sicuro in imballaggi.»; — a) — si tratti di piume ornamentali trattate, di piume trattate trasportate dai viaggiatori per uso privato o di lotti di piume trattate spediti a singoli per usi non industriali; o — b) — siano accompagnate da un documento commerciale attestante che le piume o le parti di piume sono state trattate per getto di vapore o qualsiasi altro metodo atto a garantire l'inattivazione di agenti patogeni e siano state confezionate allo stato secco in modo sicuro in imballaggi.»;
a): si tratti di piume ornamentali trattate, di piume trattate trasportate dai viaggiatori per uso privato o di lotti di piume trattate spediti a singoli per usi non industriali; o
b): siano accompagnate da un documento commerciale attestante che le piume o le parti di piume sono state trattate per getto di vapore o qualsiasi altro metodo atto a garantire l'inattivazione di agenti patogeni e siano state confezionate allo stato secco in modo sicuro in imballaggi.»; | «5. | a): si tratti di piume ornamentali trattate, di piume trattate trasportate dai viaggiatori per uso privato o di lotti di piume trattate spediti a singoli per usi non industriali; o | a) | si tratti di piume ornamentali trattate, di piume trattate trasportate dai viaggiatori per uso privato o di lotti di piume trattate spediti a singoli per usi non industriali; o | b) | siano accompagnate da un documento commerciale attestante che le piume o le parti di piume sono state trattate per getto di vapore o qualsiasi altro metodo atto a garantire l'inattivazione di agenti patogeni e siano state confezionate allo stato secco in modo sicuro in imballaggi.»; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| i) | al punto 4.B, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Gli Stati membri debbono autorizzare l'importazione della lana e dei peli non trasformati se essi:»; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ii) | «5.: È vietata l'importazione di piume e parti di piume non trasformate. Gli Stati membri debbono autorizzare l'importazione di piume e di parti di piume trasformate purché: a) si tratti di piume ornamentali trattate, di piume trattate trasportate dai viaggiatori per uso privato o di lotti di piume trattate spediti a singoli per usi non industriali; o b) siano accompagnate da un documento commerciale attestante che le piume o le parti di piume sono state trattate per getto di vapore o qualsiasi altro metodo atto a garantire l'inattivazione di agenti patogeni e siano state confezionate allo stato secco in modo sicuro in imballaggi.»; — a) — si tratti di piume ornamentali trattate, di piume trattate trasportate dai viaggiatori per uso privato o di lotti di piume trattate spediti a singoli per usi non industriali; o — b) — siano accompagnate da un documento commerciale attestante che le piume o le parti di piume sono state trattate per getto di vapore o qualsiasi altro metodo atto a garantire l'inattivazione di agenti patogeni e siano state confezionate allo stato secco in modo sicuro in imballaggi.»;
a): si tratti di piume ornamentali trattate, di piume trattate trasportate dai viaggiatori per uso privato o di lotti di piume trattate spediti a singoli per usi non industriali; o
b): siano accompagnate da un documento commerciale attestante che le piume o le parti di piume sono state trattate per getto di vapore o qualsiasi altro metodo atto a garantire l'inattivazione di agenti patogeni e siano state confezionate allo stato secco in modo sicuro in imballaggi.»; | «5. | a): si tratti di piume ornamentali trattate, di piume trattate trasportate dai viaggiatori per uso privato o di lotti di piume trattate spediti a singoli per usi non industriali; o | a) | si tratti di piume ornamentali trattate, di piume trattate trasportate dai viaggiatori per uso privato o di lotti di piume trattate spediti a singoli per usi non industriali; o | b) | siano accompagnate da un documento commerciale attestante che le piume o le parti di piume sono state trattate per getto di vapore o qualsiasi altro metodo atto a garantire l'inattivazione di agenti patogeni e siano state confezionate allo stato secco in modo sicuro in imballaggi.»; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| «5. | a): si tratti di piume ornamentali trattate, di piume trattate trasportate dai viaggiatori per uso privato o di lotti di piume trattate spediti a singoli per usi non industriali; o | a) | si tratti di piume ornamentali trattate, di piume trattate trasportate dai viaggiatori per uso privato o di lotti di piume trattate spediti a singoli per usi non industriali; o | b) | siano accompagnate da un documento commerciale attestante che le piume o le parti di piume sono state trattate per getto di vapore o qualsiasi altro metodo atto a garantire l'inattivazione di agenti patogeni e siano state confezionate allo stato secco in modo sicuro in imballaggi.»; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) | si tratti di piume ornamentali trattate, di piume trattate trasportate dai viaggiatori per uso privato o di lotti di piume trattate spediti a singoli per usi non industriali; o | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b) | siano accompagnate da un documento commerciale attestante che le piume o le parti di piume sono state trattate per getto di vapore o qualsiasi altro metodo atto a garantire l'inattivazione di agenti patogeni e siano state confezionate allo stato secco in modo sicuro in imballaggi.»; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| e) | i): al punto 1.A, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «1. I sottoprodotti apicoli destinati ad essere utilizzati esclusivamente nell'apicoltura devono:»; — «1. — I sottoprodotti apicoli destinati ad essere utilizzati esclusivamente nell'apicoltura devono:»;
«1.: I sottoprodotti apicoli destinati ad essere utilizzati esclusivamente nell'apicoltura devono:»; | i) | «1.: I sottoprodotti apicoli destinati ad essere utilizzati esclusivamente nell'apicoltura devono:»; | «1. | I sottoprodotti apicoli destinati ad essere utilizzati esclusivamente nell'apicoltura devono:»; | ii) | «3.: Gli Stati membri debbono autorizzare l'importazione di sottoprodotti apicoli, diversi dalla cera d'api sotto forma di favi, destinati ad essere utilizzati nell'apicolture, purché essi: a) provengano da paesi terzi figuranti nell'elenco di cui all'allegato XI, parte XII; b) o: i) siano stati sottoposti a una temperatura di –12 °C o inferiore per almeno 24 ore; o ii) nel caso della cera, il materiale sia stato raffinato o trasformato prima dell'importazione; nonché c) siano accompagnati da un certificato sanitario conforme al modello di cui al capitolo 13 dell'allegato X.»; — a) — provengano da paesi terzi figuranti nell'elenco di cui all'allegato XI, parte XII; — b) — o: i) siano stati sottoposti a una temperatura di –12 °C o inferiore per almeno 24 ore; o ii) nel caso della cera, il materiale sia stato raffinato o trasformato prima dell'importazione; nonché — i) — siano stati sottoposti a una temperatura di –12 °C o inferiore per almeno 24 ore; o — ii) — nel caso della cera, il materiale sia stato raffinato o trasformato prima dell'importazione; nonché — c) — siano accompagnati da un certificato sanitario conforme al modello di cui al capitolo 13 dell'allegato X.»;
a): provengano da paesi terzi figuranti nell'elenco di cui all'allegato XI, parte XII;
b): o: i) siano stati sottoposti a una temperatura di –12 °C o inferiore per almeno 24 ore; o ii) nel caso della cera, il materiale sia stato raffinato o trasformato prima dell'importazione; nonché — i) — siano stati sottoposti a una temperatura di –12 °C o inferiore per almeno 24 ore; o — ii) — nel caso della cera, il materiale sia stato raffinato o trasformato prima dell'importazione; nonché
i): siano stati sottoposti a una temperatura di –12 °C o inferiore per almeno 24 ore; o
ii): nel caso della cera, il materiale sia stato raffinato o trasformato prima dell'importazione; nonché
c): siano accompagnati da un certificato sanitario conforme al modello di cui al capitolo 13 dell'allegato X.»; | «3. | a): provengano da paesi terzi figuranti nell'elenco di cui all'allegato XI, parte XII; | a) | provengano da paesi terzi figuranti nell'elenco di cui all'allegato XI, parte XII; | b) | i): siano stati sottoposti a una temperatura di –12 °C o inferiore per almeno 24 ore; o | i) | siano stati sottoposti a una temperatura di –12 °C o inferiore per almeno 24 ore; o | ii) | nel caso della cera, il materiale sia stato raffinato o trasformato prima dell'importazione; nonché | c) | siano accompagnati da un certificato sanitario conforme al modello di cui al capitolo 13 dell'allegato X.»; | iii) | «4.: Gli Stati membri debbono autorizzare l'importazione, per scopi tecnici di cera d'api diversa dalla cera d'api sotto forma di favi purché: a) sia stata raffinata o fusa prima dell'importazione; nonché b) sia accompagnata da un documento commerciale che attesti tale raffinamento o fusione. — a) — sia stata raffinata o fusa prima dell'importazione; nonché — b) — sia accompagnata da un documento commerciale che attesti tale raffinamento o fusione.
a): sia stata raffinata o fusa prima dell'importazione; nonché
b): sia accompagnata da un documento commerciale che attesti tale raffinamento o fusione. | «4. | a): sia stata raffinata o fusa prima dell'importazione; nonché | a) | sia stata raffinata o fusa prima dell'importazione; nonché | b) | sia accompagnata da un documento commerciale che attesti tale raffinamento o fusione. | 5. | È vietata l'importazione di cera d'api sotto forma di favi.»; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| i) | «1.: I sottoprodotti apicoli destinati ad essere utilizzati esclusivamente nell'apicoltura devono:»; | «1. | I sottoprodotti apicoli destinati ad essere utilizzati esclusivamente nell'apicoltura devono:»; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| «1. | I sottoprodotti apicoli destinati ad essere utilizzati esclusivamente nell'apicoltura devono:»; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ii) | «3.: Gli Stati membri debbono autorizzare l'importazione di sottoprodotti apicoli, diversi dalla cera d'api sotto forma di favi, destinati ad essere utilizzati nell'apicolture, purché essi: a) provengano da paesi terzi figuranti nell'elenco di cui all'allegato XI, parte XII; b) o: i) siano stati sottoposti a una temperatura di –12 °C o inferiore per almeno 24 ore; o ii) nel caso della cera, il materiale sia stato raffinato o trasformato prima dell'importazione; nonché c) siano accompagnati da un certificato sanitario conforme al modello di cui al capitolo 13 dell'allegato X.»; — a) — provengano da paesi terzi figuranti nell'elenco di cui all'allegato XI, parte XII; — b) — o: i) siano stati sottoposti a una temperatura di –12 °C o inferiore per almeno 24 ore; o ii) nel caso della cera, il materiale sia stato raffinato o trasformato prima dell'importazione; nonché — i) — siano stati sottoposti a una temperatura di –12 °C o inferiore per almeno 24 ore; o — ii) — nel caso della cera, il materiale sia stato raffinato o trasformato prima dell'importazione; nonché — c) — siano accompagnati da un certificato sanitario conforme al modello di cui al capitolo 13 dell'allegato X.»;
a): provengano da paesi terzi figuranti nell'elenco di cui all'allegato XI, parte XII;
b): o: i) siano stati sottoposti a una temperatura di –12 °C o inferiore per almeno 24 ore; o ii) nel caso della cera, il materiale sia stato raffinato o trasformato prima dell'importazione; nonché — i) — siano stati sottoposti a una temperatura di –12 °C o inferiore per almeno 24 ore; o — ii) — nel caso della cera, il materiale sia stato raffinato o trasformato prima dell'importazione; nonché
i): siano stati sottoposti a una temperatura di –12 °C o inferiore per almeno 24 ore; o
ii): nel caso della cera, il materiale sia stato raffinato o trasformato prima dell'importazione; nonché
c): siano accompagnati da un certificato sanitario conforme al modello di cui al capitolo 13 dell'allegato X.»; | «3. | a): provengano da paesi terzi figuranti nell'elenco di cui all'allegato XI, parte XII; | a) | provengano da paesi terzi figuranti nell'elenco di cui all'allegato XI, parte XII; | b) | i): siano stati sottoposti a una temperatura di –12 °C o inferiore per almeno 24 ore; o | i) | siano stati sottoposti a una temperatura di –12 °C o inferiore per almeno 24 ore; o | ii) | nel caso della cera, il materiale sia stato raffinato o trasformato prima dell'importazione; nonché | c) | siano accompagnati da un certificato sanitario conforme al modello di cui al capitolo 13 dell'allegato X.»; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| «3. | a): provengano da paesi terzi figuranti nell'elenco di cui all'allegato XI, parte XII; | a) | provengano da paesi terzi figuranti nell'elenco di cui all'allegato XI, parte XII; | b) | i): siano stati sottoposti a una temperatura di –12 °C o inferiore per almeno 24 ore; o | i) | siano stati sottoposti a una temperatura di –12 °C o inferiore per almeno 24 ore; o | ii) | nel caso della cera, il materiale sia stato raffinato o trasformato prima dell'importazione; nonché | c) | siano accompagnati da un certificato sanitario conforme al modello di cui al capitolo 13 dell'allegato X.»; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) | provengano da paesi terzi figuranti nell'elenco di cui all'allegato XI, parte XII; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b) | i): siano stati sottoposti a una temperatura di –12 °C o inferiore per almeno 24 ore; o | i) | siano stati sottoposti a una temperatura di –12 °C o inferiore per almeno 24 ore; o | ii) | nel caso della cera, il materiale sia stato raffinato o trasformato prima dell'importazione; nonché | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| i) | siano stati sottoposti a una temperatura di –12 °C o inferiore per almeno 24 ore; o | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ii) | nel caso della cera, il materiale sia stato raffinato o trasformato prima dell'importazione; nonché | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| c) | siano accompagnati da un certificato sanitario conforme al modello di cui al capitolo 13 dell'allegato X.»; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| iii) | «4.: Gli Stati membri debbono autorizzare l'importazione, per scopi tecnici di cera d'api diversa dalla cera d'api sotto forma di favi purché: a) sia stata raffinata o fusa prima dell'importazione; nonché b) sia accompagnata da un documento commerciale che attesti tale raffinamento o fusione. — a) — sia stata raffinata o fusa prima dell'importazione; nonché — b) — sia accompagnata da un documento commerciale che attesti tale raffinamento o fusione.
a): sia stata raffinata o fusa prima dell'importazione; nonché
b): sia accompagnata da un documento commerciale che attesti tale raffinamento o fusione. | «4. | a): sia stata raffinata o fusa prima dell'importazione; nonché | a) | sia stata raffinata o fusa prima dell'importazione; nonché | b) | sia accompagnata da un documento commerciale che attesti tale raffinamento o fusione. | 5. | È vietata l'importazione di cera d'api sotto forma di favi.»; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| «4. | a): sia stata raffinata o fusa prima dell'importazione; nonché | a) | sia stata raffinata o fusa prima dell'importazione; nonché | b) | sia accompagnata da un documento commerciale che attesti tale raffinamento o fusione. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) | sia stata raffinata o fusa prima dell'importazione; nonché | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b) | sia accompagnata da un documento commerciale che attesti tale raffinamento o fusione. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | È vietata l'importazione di cera d'api sotto forma di favi.»; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| f) | i): al punto 2, il secondo comma è sostituito dal seguente: «tuttavia, i sottoprodotti di origine animale da usare per l'alimentazione degli animali da pelliccia o per alimenti greggi per animali da compagnia devono essere soltanto quelli di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e b);» | i) | al punto 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«tuttavia, i sottoprodotti di origine animale da usare per l'alimentazione degli animali da pelliccia o per alimenti greggi per animali da compagnia devono essere soltanto quelli di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e b);» | ii) | «6.: siano accompagnati da un certificato conforme a uno dei modelli di cui all'allegato X, capitolo 3 D, capitolo 3 F o capitolo 8.» | «6. | siano accompagnati da un certificato conforme a uno dei modelli di cui all'allegato X, capitolo 3 D, capitolo 3 F o capitolo 8.» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| i) | al punto 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«tuttavia, i sottoprodotti di origine animale da usare per l'alimentazione degli animali da pelliccia o per alimenti greggi per animali da compagnia devono essere soltanto quelli di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e b);» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ii) | «6.: siano accompagnati da un certificato conforme a uno dei modelli di cui all'allegato X, capitolo 3 D, capitolo 3 F o capitolo 8.» | «6. | siano accompagnati da un certificato conforme a uno dei modelli di cui all'allegato X, capitolo 3 D, capitolo 3 F o capitolo 8.» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| «6. | siano accompagnati da un certificato conforme a uno dei modelli di cui all'allegato X, capitolo 3 D, capitolo 3 F o capitolo 8.» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5) | L'allegato X è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO X
MODELLI DI CERTIFICATI SANITARI PER L'IMPORTAZIONE DA PAESI TERZI E PER IL TRANSITO NELLA COMUNITÀ EUROPEA DI ALCUNI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE E PRODOTTI DA ESSI DERIVATI
Osservazioni
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
CAPITOLO 1
Certificato sanitario
PAESE
Per la spedizione/il transito (2) nella Comunità europea di proteine animali trasformate non destinate al consumo umano, inclusi prodotti e miscele contenenti tali proteine, esclusi gli alimenti per animali da compagnia
Certificato veterinario per l’esportazione nell’UE
Parte I: Informazioni sulla partita spedita
I.1. Speditore
Nome
I.2. Numero di riferimento del certificato
I.2.a.
Indirizzo
I.3. Autorità centrale competente
Tel.
I.4. Autorità locale competente
I.5. Destinatario
I.6. Persona responsabile della partita nell’UE
Nome
Nome
Indirizzo
Indirizzo
Codice postale
Codice postale
Tel.
Tel.
I.7. Paese di origine
Codice ISO
I.8. Regione di origine
Codice
I.9. Paese di destinazione
Codice ISO
I.10. Regione di destinazione
Codice
I.11. Luogo di origine
I.12. Luogo di destinazione
Deposito doganale
Nome
Numero di riconoscimento
Nome
Numero di riconoscimento
Indirizzo
Indirizzo
Codice postale
I.13. Luogo di carico
I.14. Data della partenza
I.15. Mezzo di trasporto
I.16. PIF di entrata nell’UE
Aereo
Nave
Autocarro
Altro
Vagone
Identificazione
I.17.
Riferimento documentale
I.18. Descrizione della merce
I.19. Codice del prodotto (codice SA)
I.20. Numero di animali/Peso lordo
I.21. Temperatura:
I.22. Numero di colli
ambiente
di frigorifero
di congelazione
I.23. Numero del sigillo e numero del container
I.24. Tipo di imballaggio
I.25. Merce certificata per:
alimentazione animale
uso tecnico
Altro
I.26. Per transito attraverso l’UE verso un paese terzo
I.27. Per importazione o ammissione nell’UE
Paese terzo
Codice ISO
I.28. Identificazione della merce
Numero di riconoscimento degli stabilimenti
Specie
Natura della merce
Impianto di fabbricazione
Peso netto
Numero del lotto
(nome scientifico)
PAESE
Proteine animali trasformate non destinate al consumo umano, inclusi prodotti e miscele contenenti tali proteine, esclusi gli alimenti per animali da compagnia
Parte II: Certificazione
II.a. Numero di riferimento del certificato
II.b.
II. Attestato sanitario
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. 1774/2002 (1), in particolare dell’articolo 6 e dell’allegato VII del capitolo II, e certifica quanto segue:
II.1. le proteine animali trasformate o i prodotti sopra descritti contengono esclusivamente proteine animali trasformate non destinate al consumo umano che:
a) sono state preparate e immagazzinate in un impianto riconosciuto, convalidato e controllato dall’autorità competente in conformità dell’articolo 17 e, se del caso, in conformità dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 1774/2002; e
b) sono stati preparati esclusivamente con i seguenti sottoprodotti di origine animale:
(2) [— parti di animali macellati idonee al consumo umano ai sensi della normativa comunitaria, ma non destinate al consumo umano per motivi commerciali;]
(2) e/o [— parti di animali macellati dichiarate inidonee al consumo umano ma che non presentano segni di malattie trasmissibili all’uomo o agli animali e provenienti da carcasse idonee al consumo umano in virtù della normativa comunitaria;]
(2) e/o [— pelli, zoccoli, corna, setole di suini e piume ottenuti da animali macellati in un macello dopo aver subito un’ispezione ante mortem e considerati, in esito a tale ispezione, idonei alla macellazione in virtù della normativa comunitaria;]
(2) e/o [— sangue ottenuto da animali, esclusi i ruminanti, macellati in un macello dopo aver subito un’ispezione ante mortem e considerati, in esito a tale ispezione, idonei alla macellazione in virtù della normativa comunitaria;]
(2) e/o [— sottoprodotti di origine animale ottenuti dalla fabbricazione di prodotti destinati al consumo umano, compresi i ciccioli e le ossa sgrassate;]
(2) e/o [— prodotti alimentari di origine animale o contenenti prodotti di origine animale, esclusi i rifiuti di cucina e ristorazione, che non sono più destinati al consumo umano per motivi commerciali, per problemi di lavorazione, per difetti d’imballaggio o per difetti di altro tipo e che non presentano alcun rischio per la salute umana o animale;]
(2) e/o [— pesce o altri animali marini, ad eccezione dei mammiferi, catturati in alto mare e destinati alla produzione di farina di pesce;]
(2) e/o [— sottoprodotti ittici freschi provenienti da impianti che fabbricano prodotti a base di pesce destinati al consumo umano;]
(2) e/o [— gusci, sottoprodotti dei centri di incubazione e sottoprodotti ottenuti da uova incrinate provenienti da animali che non presentavano segni clinici di malattie trasmissibili all’uomo o agli animali attraverso tali prodotti;]
nonché
c) sono state sottoposte ai seguenti metodi di trasformazione:
(2) [trattamento termico che innalza la temperatura interna a oltre 133 °C, per almeno 20 minuti senza interruzione, ad una pressione (assoluta) di almeno 3 bar prodotta mediante vapore saturo, con una dimensione delle particelle prima della trasformazione non superiore a 50 mm;]
(2) o [nel caso di proteine ricavate da animali non appartenenti alla specie dei mammiferi e diverse dalla farina di pesce, il metodo di trasformazione … di cui all’allegato V, capitolo III, del regolamento (CE) n. 1774/2002;]
(2) o [nel caso di farina di pesce il metodo di trasformazione … di cui all’allegato V, capitolo III, del regolamento (CE) n. 1774/2002;]
(2) o [in caso di sangue porcino, il metodo di trasformazione … di cui all’allegato V, capitolo III, del regolamento (CE) n. 1774/2002, dove in caso di ricorso al metodo 7 è stato applicato un trattamento termico che ha portato la temperatura ad almeno 80 °C in tutta la massa;]
II.2. le proteine animali trasformate o i prodotti sopra descritti sono stati sottoposti, immediatamente prima della spedizione, ad un esame per campionatura aleatoria in esito al quale l’autorità competente li ha dichiarati conformi alle seguenti condizioni (3):
Salmonella: assenza in 25 g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0,
Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 in 1 g;
II.3. il prodotto finale:
(2) [è stato imballato in sacchi nuovi o sterilizzati,]
(2) o [è stato trasportato alla rinfusa in contenitori o in altri mezzi di trasporto, accuratamente puliti e sterilizzati con un disinfettante approvato dall’autorità competente prima dell’uso,]
recanti un’etichetta con l’indicazione “NON DESTINATI AL CONSUMO UMANO”;
II.4. il prodotto finale è stato immagazzinato in depositi chiusi;
II.5. il prodotto è stato trattato con tutte le precauzioni atte ad evitare la ricontaminazione da parte di agenti patogeni dopo il trattamento
Osservazioni
Parte I
— Casella I.6, Persona responsabile della partita nell’UE: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito; può essere compilato se il certificato riguarda una merce di importazione.
— Casella I.12, Luogo di destinazione: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito. I prodotti in transito possono essere immagazzinati unicamente in zone franche, depositi franchi e depositi doganali.
— Casella I.15: numero di immatricolazione (carri ferroviari o container e autocarri), numero di volo (aeromobili) o nome (nave). Queste informazioni debbono essere aggiornate in caso di scarico e nuovo carico.
— Casella I.19: utilizzare il codice SA appropriato: 05.05; 05.06; 05.07 o 23.01.
— Caselle I.26 e I.27: compilare a seconda che si tratti di un transito o di un certificato di importazione.
Parte II
(1) GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.
(2) Cancellare la menzione inutile.
(3) I termini della formula sono definiti come segue:
n = numero di campioni da esaminare;
m = valore di soglia per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato soddisfacente se tutti i campioni hanno un numero di batteri inferiore o uguale a m;
M = valore massimo per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato insoddisfacente se uno o più campioni hanno un numero di batteri uguale o superiore a M; nonché
c = numero di campioni il cui contenuto batterico può essere compreso fra m e M; il campione è ancora considerato accettabile se il numero di batteri contenuti negli altri campioni è uguale o inferiore a m.
— Osservazione per il responsabile della partita nell’UE: il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e deve scortare la partita fino al posto d’ispezione frontaliero.
— La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello dei caratteri di stampa.
Veterinario ufficiale
Cognome (in lettere maiuscole):
Qualifica e titolo:
Data:
Firma:
Timbro:
CAPITOLO 2 A
Certificato sanitario
per la spedizione/il transito (3) nella Comunità europea di latte pastorizzato e prodotti a base di latte pastorizzato non destinati al consumo umano
PAESE
Certificato veterinario per l’esportazione nell’UE
Parte I: Informazioni sulla partita spedita
I.1. Speditore
Nome
I.2. Numero di riferimento del certificato
I.2.a.
Indirizzo
I.3. Autorità centrale competente
N. tel.
I.4. Autorità locale competente
I.5. Destinatario
I.6. Persona responsabile della partita nell’UE
Nome
Nome
Indirizzo
Indirizzo
Codice postale
Codice postale
N. tel.
N. tel.
I.7. Paese di origine
Codice ISO
I.8. Regione di origine
Codice
I.9. Paese di destinazione
Codice ISO
I.10.
I.11. Luogo di origine
I.12. Luogo di destinazione
Deposito doganale
Nome
Numero di riconoscimento
Nome
Numero di riconoscimento
Indirizzo
Indirizzo
Codice postale
I.13. Luogo di carico
I.14. Data della partenza
I.15. Mezzo di trasporto
I.16. PIF di entrata nell’UE
Aereo
Nave
Autocarro
Altro
Vagone
Identificazione
I.17.
Riferimento documentale
I.18. Descrizione della merce
I.19. Codice del prodotto (codice SA)
I.20. Numero di animali/Peso lordo
I.21. Temperatura:
I.22. Numero di colli
ambiente
di frigorifero
di congelazione
I.23. Numero del sigillo e numero del container
I.24. Tipo di imballaggio
I.25. Merce certificata per:
alimentazione animale
uso tecnico
Altro
I.26. Per transito attraverso l’UE verso un paese terzo
I.27. Per importazione o ammissione nell’UE
Paese terzo
Codice ISO
I.28. Identificazione della merce
Numero di riconoscimento degli stabilimenti
Specie
Natura della merce
Impianto di fabbricazione
Numero di colli
Peso netto
Numero del lotto
(nome scientifico)
PAESE
Latte pastorizzato e prodotti a base di latte pastorizzato
Parte II: Certificazione
II.a. Numero di riferimento del certificato
II.b.
II. Attestato sanitario
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. 1774/2002 (1) e certifica quanto segue:
II.1. … (paese esportatore), … (regione) (2), è risultato indenne da afta epizootica e peste bovina nei 12 mesi immediatamente precedenti l’esportazione e durante lo stesso periodo non ha praticato vaccinazioni contro tali malattie;
II.2. il latte e i prodotti a base di latte oggetto del presente certificato:
a) sono stati ottenuti da latte crudo proveniente da animali:
— che non presentano sintomi clinici di una malattia trasmissibile all’uomo o agli animali attraverso il latte, e
— che appartengono ad aziende non soggette a restrizioni ufficiali a causa dell’afta epizootica o della peste bovina; e
b) il latte o i prodotti a base di latte sono stati sottoposti a trattamento termico ad una temperatura di … per … (tempo), sufficiente a determinare una reazione negativa alla prova di fosfatasi, seguito, per quanto riguarda il latte disidratato o i prodotti a base di latte disidratato, da un processo di essiccazione;
II.3. dopo la trasformazione, sono state prese tutte le precauzioni atte ad evitare la contaminazione del latte/dei prodotti a base di latte;
II.4. il latte/i prodotti a base di latte sono stati imballati:
(3) [in contenitori nuovi;]
(3) o [in veicoli o contenitori per il trasporto alla rinfusa, disinfettati prima del carico con un prodotto approvato dall’autorità competente;]
indicanti la natura del latte/dei prodotti a base di latte e recanti un’etichetta con la dicitura “NON DESTINATI AL CONSUMO UMANO”.
Osservazioni
Parte I
— Casella I.6, Persona responsabile della partita nell’UE: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito; può essere compilato se il certificato riguarda una merce di importazione.
— Casella I.12, Luogo di destinazione: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito. I prodotti in transito possono essere immagazzinati unicamente in zone franche, depositi franchi e depositi doganali.
— Casella I.15: numero di immatricolazione (carri ferroviari o container e autocarri), numero di volo (aeromobili) o nome (nave). Queste informazioni debbono essere aggiornate in caso di scarico e nuovo carico.
— Casella I.19: utilizzare il codice SA appropriato: 23.09.2010; 23.09.1990; 35.01; 35,02 o 35.04.
— Casella I.23: nel caso di contenitori per il trasporto di merci alla rinfusa, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).
— Caselle I.26 e I.27: compilare a seconda che si tratti di un transito o di un certificato di importazione.
— Casella I.28, Impianto di fabbricazione: numero di registrazione dello stabilimento di trattamento o di trasformazione.
Parte II
(1) GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.
(2) Da indicare se l’autorizzazione ad importare nella Comunità riguarda solo alcune regioni del paese terzo interessato.
(3) Cancellare la menzione inutile.
— La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello dei caratteri di stampa.
— Osservazione per il responsabile della partita nell’UE: il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario; l’originale deve scortare la partita fino al posto d’ispezione frontaliero.
Veterinario ufficiale
Cognome (in lettere maiuscole):
Qualifica e titolo:
Data:
Firma:
Timbro:
CAPITOLO 2(B)
Certificato sanitario
per la spedizione/il transito (2) nella Comunità europea di prodotti a base di latte pastorizzato il cui pH sia stato ridotto a meno di 6 e non destinati al consumo umano
PAESE
Certificato veterinario per l’esportazione nell’UE
Parte I: Informazioni sulla partita spedita
I.1. Speditore
Nome
I.2. Numero di riferimento del certificato
I.2.a.
Indirizzo
I.3. Autorità centrale competente
N. tel.
I.4. Autorità locale competente
I.5. Destinatario
I.6. Persona responsabile della partita nell’UE
Nome
Nome
Indirizzo
Indirizzo
Codice postale
Codice postale
N. tel.
N. tel.
I.7. Paese di origine
Codice ISO
I.8. Regione di origine
Codice
I.9. Paese di destinazione
Codice ISO
I.10.
I.11. Luogo di origine
I.12. Luogo di destinazione
Deposito doganale
Nome
Numero di riconoscimento
Nome
Numero di riconoscimento
Indirizzo
Indirizzo
Codice postale
I.13. Luogo di carico
I.14. Data della partenza
I.15. Mezzo di trasporto
I.16. PIF di entrata nell’UE
Aereo
Nave
Autocarro
Altro
Vagone
Identificazione
I.17.
Riferimento documentale
I.18. Descrizione della merce
I.19. Codice del prodotto (codice SA)
I.20. Numero di animali/ Peso lordo
I.21. Temperatura:
ambiente
di frigorifero
di congelazione
I.22. Numero di colli
I.23. Numero del sigillo e numero del container
I.24. Tipo di imballaggio
I.25. Merce certificata per:
alimentazione animale
trasformazione supplementare
uso tecnico
Altro
I.26. Per transito attraverso l’UE verso un paese terzo
I.27. Per importazione o ammissione nell’UE
Paese terzo
Codice ISO
I.28. Identificazione della merce
Numero di riconoscimento degli stabilimenti
Specie
Natura della merce
Impianto di fabbricazione
Numero di colli
(nome scientifico)
Peso netto
Numero del lotto
PAESE
Prodotti a base di latte pastorizzato il cui pH sia stato ridotto a meno di 6
Parte II: Certificazione
II.a. Numero di riferimento del certificato
II.b.
II. Attestato sanitario
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. 1774/2002 (1) e certifica quanto segue:
II.1. i prodotti a base di latte oggetto del presente certificato:
a) sono stati ottenuti da latte crudo proveniente da animali:
i) che non presentano sintomi clinici di una malattia trasmissibile all’uomo o agli animali attraverso il latte; e
ii) che appartengono ad aziende non soggette a restrizioni ufficiali a causa dell’afta epizootica o della peste bovina;
b) sono stati sottoposti a trattamento termico ad una temperatura di … per … (tempo), sufficiente a determinare una reazione negativa alla prova di fosfatasi, seguito, per quanto riguarda il latte disidratato o i prodotti a base di latte disidratato, da un processo di essiccazione; e
c) sono stati sottoposti a un processo di acidificazione attraverso il quale il loro pH è stato mantenuto al di sotto di 6 per almeno un’ora;
II.2. dopo la trasformazione, sono state prese tutte le precauzioni atte ad evitare la contaminazione dei prodotti a base di latte;
II.3. i prodotti a base di latte sono stati imballati:
(2) [in contenitori nuovi;]
(2) o [in veicoli o contenitori per il trasporto alla rinfusa, disinfettati prima del carico con un prodotto approvato dall’autorità competente;]
indicanti la natura dei prodotti a base di latte e recanti un’etichetta con la dicitura “NON DESTINATI AL CONSUMO UMANO”.
Osservazioni
Parte I
— Casella I.6, Persona responsabile della partita nell’UE: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito; può essere compilato se il certificato riguarda una merce di importazione.
— Casella I.12, Luogo di destinazione: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito. I prodotti in transito possono essere immagazzinati unicamente in zone franche, depositi franchi e depositi doganali.
— Casella I.15: numero di immatricolazione (carri ferroviari o container e autocarri), numero di volo (aeromobili) o nome (nave). Queste informazioni debbono essere aggiornate in caso di scarico e nuovo carico.
— Casella I.19: utilizzare il codice SA appropriato: 23.09.2010; 23.09.1990; 35.01; 35,02 o 35.04.
— Casella I.23: nel caso di contenitori per il trasporto di merci alla rinfusa, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).
— Caselle I.26 e I.27: compilare a seconda che si tratti di un transito o di un certificato di importazione.
— Casella I.28, Impianto di fabbricazione: numero di registrazione dello stabilimento di trattamento o di trasformazione.
Parte II:
(1) GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.
(2) Cancellare la menzione inutile.
— La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello dei caratteri di stampa.
— Osservazione per il responsabile della partita nell’UE: il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario; l’originale deve scortare la partita fino al posto d’ispezione frontaliero.
Veterinario ufficiale
Cognome (in lettere maiuscole):
Qualifica e titolo:
Data:
Firma:
Timbro:
CAPITOLO 2(C)
Certificato sanitario
per la spedizione/il transito (2) nella Comunità europea di latte e prodotti a base di latte sterilizzati o sottoposti ad un doppio trattamento termico non destinati al consumo umano
PAESE
Certificato veterinario per l’esportazione nell’UE
Parte I: Informazioni sulla partita spedita
I.1. Speditore
Nome
I.2. Numero di riferimento del certificato
I.2.a.
Indirizzo
I.3. Autorità centrale competente
N. tel.
I.4. Autorità locale competente
I.5. Destinatario
I.6. Persona responsabile della partita nell’UE
Nome
Nome
Indirizzo
Indirizzo
Codice postale
Codice postale
N. tel.
N. tel.
I.7. Paese di origine
Codice ISO
I.8. Regione di origine
Codice
I.9. Paese di destinazione
Codice ISO
I.10.
I.11. Luogo di origine
I.12. Luogo di destinazione
Deposito doganale
Nome
Numero di riconoscimento
Nome
Numero di riconoscimento
Indirizzo
Indirizzo
Codice postale
I.13. Luogo di carico
I.14. Data della partenza
I.15. Mezzo di trasporto
I.16. PIF di entrata nell’UE
Aereo
Nave
Autocarro
Altro
Vagone
Identificazione
I.17.
Riferimento documentale
I.18. Descrizione della merce
I.19. Codice del prodotto (codice SA)
I.20. Numero di animali/ Peso lordo
I.21. Temperatura:
ambiente
di frigorifero
di congelazione
I.22. Numero di colli
I.23. Numero del sigillo e numero del container
I.24. Tipo di imballaggio
I.25. Merce certificata per:
alimentazione animale
trasformazione supplementare
uso tecnico
Altro
I.26. Per transito attraverso l’UE verso un paese terzo
I.27. Per importazione o ammissione nell’UE
Paese terzo
Codice ISO
I.28. Identificazione della merce
Numero di riconoscimento degli stabilimenti
Specie
Natura della merce
Impianto di fabbricazione
Numero di colli
Peso netto
(nome scientifico)
Numero del lotto
PAESE
Latte e prodotti a base di latte sterilizzati o sottoposti ad un doppio trattamento termico
Parte II: Certificazione
II.a. Numero di riferimento del certificato
II.b.
II. Attestato sanitario
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. 1774/2002 (1) e certifica quanto segue:
II.1. il latte/i prodotti a base di latte oggetto del presente certificato:
a) sono stati ottenuti da latte crudo proveniente da animali:
i) che non presentano sintomi clinici di una malattia trasmissibile all’uomo o agli animali attraverso il latte; e
ii) che appartengono ad aziende non soggette a restrizioni ufficiali a causa dell’afta epizootica o della peste bovina; e
b) sono stati sottoposti:
(2) [b) i) ad un processo di sterilizzazione attraverso il quale è stato raggiunto un valore Fc uguale o superiore a 3;]
(2) o [b) ii) a trattamento termico ad una temperatura di … per … (tempo), sufficiente a determinare una reazione negativa alla prova di fosfatasi, seguito da un ulteriore trattamento termico ad una temperatura di … per… (tempo), sufficiente a determinare una reazione negativa alla prova di fosfatasi, seguito, per quanto riguarda il latte disidratato o i prodotti a base di latte disidratato, da un processo di essiccazione;]
II.2. dopo la trasformazione, sono state prese tutte le precauzioni atte ad evitare la contaminazione del latte/dei prodotti a base di latte;
II.3. il latte/i prodotti a base di latte sono stati imballati:
(2) [in contenitori nuovi;]
(2) o [in veicoli o contenitori per il trasporto alla rinfusa, disinfettati prima del carico con un prodotto approvato dall’autorità competente;]
indicanti la natura del latte/dei prodotti a base di latte e recanti un’etichetta con la dicitura “NON DESTINATI AL CONSUMO UMANO”.
Osservazioni
Parte I
— Casella I.6, Persona responsabile della partita nell’UE: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito; può essere compilato se il certificato riguarda una merce di importazione.
— Casella I.12, Luogo di destinazione: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito. I prodotti in transito possono essere immagazzinati unicamente in zone franche, depositi franchi e depositi doganali.
— Casella I.15: numero di immatricolazione (carri ferroviari o container e autocarri), numero di volo (aeromobili) o nome (nave). Queste informazioni debbono essere aggiornate in caso di scarico e nuovo carico.
— Casella I.19: utilizzare il codice SA appropriato: 23.09.2010; 23.09.1990; 35.01; 35,02 o 35.04.
— Casella I.23: nel caso di contenitori per il trasporto di merci alla rinfusa, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).
— Caselle I.26 e I.27: compilare a seconda che si tratti di un transito o di un certificato di importazione.
— Casella I.28, Impianto di fabbricazione: numero di registrazione dello stabilimento di trattamento o di trasformazione.
Parte II
(1) GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.
(2) Cancellare la menzione inutile.
— La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello dei caratteri di stampa.
— Osservazione per il responsabile della partita nell’UE: il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario; l’originale deve scortare la partita fino al posto d’ispezione frontaliero.
Veterinario ufficiale
Cognome (in lettere maiuscole):
Qualifica e titolo:
Data:
Firma:
Timbro:
CAPITOLO 3 A
Certificato sanitario
per la spedizione/il transito (2) nella Comunità europea di alimenti in conserva per animali da compagnia
PAESE
Certificato veterinario per l’esportazione nell’UE
Parte I: Informazioni sulla partita spedita
I.1. Speditore
Nome
I.2. Numero di riferimento del certificato
I.2.a.
Indirizzo
I.3. Autorità centrale competente
N. tel.
I.4. Autorità locale competente
I.5. Destinatario
I.6. Persona responsabile della partita nell’UE
Nome
Nome
Indirizzo
Indirizzo
Codice postale
Codice postale
N. tel.
N. tel.
I.7. Paese di origine
Codice ISO
I.8. Regione di origine
Codice
I.9. Paese di destinazione
Codice ISO
I.10. Regione di destinazione
Codice
I.11. Luogo di origine
I.12. Luogo di destinazione
Deposito doganale
Nome
Numero di riconoscimento
Nome
Numero di riconoscimento
Indirizzo
Indirizzo
Codice postale
I.13. Luogo di carico
I.14. Data della partenza
I.15. Mezzo di trasporto
I.16. PIF di entrata nell’UE
Aereo
Nave
Vagone
Autocarro
Altro
Identificazione
I.17.
Riferimento documentale
I.18. Descrizione della merce
I.19. Codice del prodotto (codice SA)
23.09.10
I.20. Numero di animali/Peso lordo
I.21. Temperatura:
I.22. Numero di colli
ambiente
di frigorifero
di congelazione
I.23. Numero del sigillo e numero del container
I.24. Tipo di imballaggio
I.25. Merce certificata per:
alimentazione animale
uso tecnico
Altro
I.26. Per transito attraverso l’UE verso un paese terzo
I.27. Per importazione o ammissione nell’UE
Paese terzo
Codice ISO
I.28. Identificazione della merce
Numero di riconoscimento degli stabilimenti
Specie
Impianto di fabbricazione
Peso netto
Numero del lotto
(nome scientifico)
PAESE
Alimenti in conserva per animali da compagnia
Parte II: Certificazione
II.a. Numero di riferimento del certificato
II.b.
II. Attestato sanitario
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. 1774/2002 (1), in particolare dell’articolo 6 e dell’allegato VIII del capitolo II, e certifica che gli alimenti per animali da compagnia sopra descritti;
II.1. sono stati preparati e immagazzinati in un impianto riconosciuto e controllato dall’autorità competente in conformità dell’articolo 18 e, se del caso, in conformità dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 1774/2002;
II.2. sono stati preparati esclusivamente con i seguenti sottoprodotti di origine animale:
(2) [— parti di animali macellati idonee al consumo umano ai sensi della normativa comunitaria, ma non destinate al consumo umano per motivi commerciali;]
(2) e/o [— parti di animali macellati dichiarate inidonee al consumo umano ma che non presentano segni di malattie trasmissibili all’uomo o agli animali e provenienti da carcasse idonee al consumo umano in virtù della normativa comunitaria;]
(2) e/o [— pelli, zoccoli, corna, setole di suini e piume ottenuti da animali macellati in un macello dopo aver subito un’ispezione ante mortem e considerati, in esito a tale ispezione, idonei alla macellazione in virtù della normativa comunitaria;]
(2) e/o [— sangue ottenuto da animali, esclusi i ruminanti, macellati in un macello dopo aver subito un’ispezione ante mortem e considerati, in esito a tale ispezione, idonei alla macellazione in virtù della normativa comunitaria;]
(2) e/o [— sottoprodotti di origine animale ottenuti dalla fabbricazione di prodotti destinati al consumo umano, compresi i ciccioli e le ossa sgrassate;]
(2) e/o [— prodotti alimentari di origine animale o contenenti prodotti di origine animale, esclusi i rifiuti di cucina e ristorazione, che non sono più destinati al consumo umano per motivi commerciali, per problemi di lavorazione, per difetti d’imballaggio o per difetti di altro tipo e che non presentano alcun rischio per la salute umana o animale;]
(2) e/o [— latte crudo proveniente da animali che non presentano sintomi clinici di malattie trasmissibili all’uomo o agli animali attraverso tale prodotto;]
(2) e/o [— pesce o altri animali marini, ad eccezione dei mammiferi, catturati in alto mare e destinati alla produzione di farina di pesce;]
(2) e/o [— sottoprodotti ittici provenienti da impianti che fabbricano prodotti a base di pesce destinati al consumo umano;]
(2) e/o [— gusci, sottoprodotti dei centri di incubazione e sottoprodotti ottenuti da uova incrinate provenienti da animali che non presentavano segni clinici di malattie trasmissibili all’uomo o agli animali attraverso tali prodotti;]
(2) e/o [— materiali ottenuti da animali che sono stati trattati con talune sostanze vietate a titolo della direttiva 96/22/CE e la cui importazione è consentita in applicazione dell’articolo 28 del regolamento (CE) n. 1774/2002;]
II.3. sono stati sottoposti a trattamento termico in recipienti ermeticamente chiusi almeno fino al raggiungimento del valore Fc = 3;
II.4. sono stati analizzati, sulla base di campioni aleatoriamente prelevati da almeno cinque contenitori per partita trasformata, applicando metodi diagnostici di laboratorio atti ad accertare che l’intero lotto sia stato sottoposto ad un trattamento termico adeguato e conforme a quanto previsto al punto II.3;
II.5. sono stati trattati con tutte le precauzioni atte ad evitare la contaminazione da parte di agenti patogeni dopo il trattamento.
Osservazioni
Parte I
— Casella I.6, Persona responsabile della partita nell’UE: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito; può essere compilato se il certificato riguarda una merce di importazione.
— Casella I.12, Luogo di destinazione: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito. I prodotti in transito possono essere immagazzinati unicamente in zone franche, depositi franchi e depositi doganali.
— Casella I.15: numero di immatricolazione (carri ferroviari o container e autocarri), numero di volo (aeromobili) o nome (nave). Queste informazioni debbono essere aggiornate in caso di scarico e nuovo carico.
— Casella I.23: nel caso di contenitori per il trasporto di merci alla rinfusa, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).
— Caselle I.26 e I.27: compilare a seconda che si tratti di un transito o di un certificato di importazione.
Parte II
(1) GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.
(2) Cancellare la menzione inutile.
— La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello dei caratteri di stampa.
— Osservazione per il responsabile della partita nell’UE: il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e deve scortare la partita fino al posto d’ispezione frontaliero.
Veterinario ufficiale
Cognome (in lettere maiuscole):
Qualifica e titolo:
Data:
Firma:
Timbro:
CAPITOLO 3 B
Certificato sanitario
per la spedizione/il transito (2) nella Comunità europea di alimenti trasformati per animali da compagnia diversi dagli alimenti in conserva per animali da compagnia
PAESE
Certificato veterinario per l’esportazione nell’UE
Parte I: Informazioni sulla partita spedita
I.1. Speditore
Nome
Indirizzo
I.2. Numero di riferimento del certificato
I.2.a.
I.3. Autorità centrale competente
N. tel.
I.4. Autorità locale competente
I.5. Destinatario
I.6. Persona responsabile della partita nell’UE
Nome
Nome
Indirizzo
Indirizzo
Codice postale
Codice postale
N. tel.
N. tel.
I.7. Paese di origine
Codice ISO
I.8. Regione di origine
Codice
I.9. Paese di destinazione
Codice ISO
I.10. Regione di destinazione
Codice
I.11. Luogo di origine
I.12. Luogo di destinazione
Deposito doganale
Nome
Numero di riconoscimento
Nome
Numero di riconoscimento
Indirizzo
Indirizzo
Codice postale
I.13. Luogo di carico
I.14. Data della partenza
I.15. Mezzo di trasporto
I.16. PIF di entrata nell’UE
Aereo
Nave
Autocarro
Altro
Vagone
Identificazione
I.17.
Riferimento documentale
I.18. Descrizione della merce
I.19. Codice del prodotto (codice SA)
23.09.10
I.20. Numero di animali/ Peso lordo
I.21. Temperatura:
I.22. Numero di colli
ambiente
di frigorifero
di congelazione
I.23. Numero del sigillo e numero del container
I.24. Tipo di imballaggio
I.25. Merce certificata per:
alimentazione animale
uso tecnico
Altro
I.26. Per transito attraverso l’UE verso un paese terzo
I.27. Per importazione o ammissione nell’UE
Paese terzo
Codice ISO
I.28. Identificazione della merce
Numero di riconoscimento degli stabilimenti
Specie
Impianto di fabbricazione
Peso netto
Numero del lotto
(nome scientifico)
PAESE
Alimenti trasformati per animali da compagnia diversi dagli alimenti in conserva per animali da compagnia
Parte II: Certificazione
II.a. Numero di riferimento del certificato
II.b.
II. Attestato sanitario
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. 1774/2002 (1), in particolare dell’articolo 6 e dell’allegato VIII del capitolo II, e certifica che gli alimenti per animali da compagnia sopra descritti:
II.1. sono stati preparati e immagazzinati in un impianto riconosciuto e controllato dall’autorità competente in conformità dell’articolo 18 e, se del caso, in conformità dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 1774/2002;
II.2. sono stati preparati esclusivamente con i seguenti sottoprodotti di origine animale:
(2) [— parti di animali macellati idonee al consumo umano ai sensi della normativa comunitaria, ma non destinate al consumo umano per motivi commerciali;]
(2) e/o [— parti di animali macellati dichiarate inidonee al consumo umano ma che non presentano segni di malattie trasmissibili all’uomo o agli animali e provenienti da carcasse idonee al consumo umano in virtù della normativa comunitaria;]
(2) e/o [— pelli, zoccoli, corna, setole di suini e piume ottenuti da animali macellati in un macello dopo aver subito un’ispezione ante mortem e considerati, in esito a tale ispezione, idonei alla macellazione in virtù della normativa comunitaria;]
(2) e/o [— sangue ottenuto da animali, esclusi i ruminanti, macellati in un macello dopo aver subito un’ispezione ante mortem e considerati, in esito a tale ispezione, idonei alla macellazione in virtù della normativa comunitaria;]
(2) e/o [— sottoprodotti di origine animale ottenuti dalla fabbricazione di prodotti destinati al consumo umano, compresi i ciccioli e le ossa sgrassate;]
(2) e/o [— prodotti alimentari di origine animale o contenenti prodotti di origine animale, esclusi i rifiuti di cucina e ristorazione, che non sono più destinati al consumo umano per motivi commerciali, per problemi di lavorazione, per difetti d’imballaggio o per difetti di altro tipo e che non presentano alcun rischio per la salute umana o animale;]
(2) e/o [— latte crudo proveniente da animali che non presentano sintomi clinici di malattie trasmissibili all’uomo o agli animali attraverso tale prodotto;]
(2) e/o [— pesce o altri animali marini, ad eccezione dei mammiferi, catturati in alto mare e destinati alla produzione di farina di pesce;]
(2) e/o [— sottoprodotti ittici provenienti da impianti che fabbricano prodotti a base di pesce destinati al consumo umano;]
(2) e/o [— gusci, sottoprodotti dei centri di incubazione e sottoprodotti ottenuti da uova incrinate provenienti da animali che non presentavano segni clinici di malattie trasmissibili all’uomo o agli animali attraverso tali prodotti;]
(2) e/o [— materiali ottenuti da animali che sono stati trattati con talune sostanze vietate a titolo della direttiva 96/22/CE e la cui importazione è consentita in applicazione dell’articolo 28 del regolamento (CE) n. 1774/2002;]
II.3.
(2) [sono stati sottoposti ad un trattamento termico nel corso del quale la temperatura di tutta la massa ha raggiunto almeno 90 °C;]
(2) o [sono stati prodotti, per quanto riguarda gli ingredienti d’origine animale, con ingredienti che
a) nel caso di carne e prodotti a base di carne sono stati sottoposti ad un trattamento termico nel corso del quale la temperatura di tutta la massa ha raggiunto almeno 90 °C;
b) nel caso di latte e di prodotti a base di latte:
i) se provengono da paesi terzi o da parti di paesi terzi di cui alla colonna B dell’allegato della decisione 2004/438/CE (3), sono stati sottoposti ad un trattamento di pastorizzazione sufficiente a produrre esito negativo al test di fosfatasi;
ii) se hanno un pH ridotto a meno di 6 e provengono da paesi terzi o da parti di paesi terzi di cui alla colonna C dell’allegato della decisione 2004/438/CE, sono stati preventivamente sottoposti ad un trattamento di pastorizzazione sufficiente a produrre esito negativo al test di fosfatasi;
iii) se provengono da paesi terzi o da parti di paesi terzi di cui alla colonna C dell’allegato della decisione 2004/438/CE, sono stati sottoposti ad un processo di sterilizzazione o a un duplice trattamento termico nel quale ogni trattamento è stato sufficiente a produrre esito negativo al test di fosfatasi;
iv) se provenienti dai paesi terzi o da parti dei paesi terzi di cui alla colonna C dell’allegato della decisione 2004/438/CE nei quali vi sia stato un focolaio di afta epizootica negli ultimi 12 mesi o nei quali negli ultimi 12 mesi sia stata praticata una vaccinazione contro l’afta epizootica, devono:
essere stati sottoposti
— ad un processo di sterilizzazione attraverso il quale è stato raggiunto un valore Fc uguale o superiore a 3,
o
— ad un trattamento termico iniziale con effetto termico almeno pari a quello ottenuto col processo di pastorizzazione ad almeno 72 °C per almeno 15 secondi e sufficiente perché il test della fosfatasi dia esito negativo,
seguito da
— un secondo trattamento termico con un effetto termico pari almeno a quello ottenuto con il trattamento termico iniziale e sufficiente a determinare una reazione negativa alla prova della fosfatasi, seguito, nel caso del latte disidratato o dei prodotti a base di latte disidratato, da un processo di essiccazione,
o
— un un processo di acidificazione attraverso il quale il pH viene mantenuto al di sotto di 6 per almeno un’ora;
c) nel caso della gelatina, sono stati prodotti utilizzando un procedimento che garantisce che le materie non trasformate di categoria 3 sono state sottoposte ad un trattamento acido o alcalino, seguito da uno o più risciacqui con successivo adeguamento del pH e da un’estrazione mediante riscaldamento una o più volte di seguito e la purificazione per mezzo di filtrazione e sterilizzazione;
d) nel caso delle proteine idrolizzate, sono stati prodotti mediante un processo che comprende misure atte a minimizzare i rischi di contaminazione delle materie prime di categorie 3 e unicamente per mezzo di materie con un peso molecolare inferiore a 10 000 Dalton e che, in caso di proteine idrolizzate interamente o parzialmente derivate da pelle di ruminanti, devono essere prodotti in un impianto di trasformazione destinato esclusivamente alla produzione di proteine idrolizzate, utilizzando un processo che comprende la preparazione delle materie prime di categoria 3 mediante salatura in salamoia, calcinazione e lavaggio intensivo, seguite da:
i) esposizione dei materiali a un pH superiore a 11 per più di 3 ore a una temperatura superiore a 80 °C e successivamente da un trattamento termico a una temperatura di oltre 140 °C per 30 minuti a una pressione maggiore di 3,6 bar; o
ii) esposizione dei materiali a un pH compreso tra 1 e 2, poi a un pH superiore a 11, seguita da un trattamento termico a 140 °C per 30 minuti a una pressione di 3 bar;
e) nel caso di prodotti sanguigni, sono stati prodotti utilizzando uno dei metodi di trasformazione da 1 a 5 o 7, di cui all’allegato V, capitolo III, del regolamento (CE) n. 1774/2002; o trattati in conformità del capitolo II della sezione X dell’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 (4);
f) nel caso del collagene, sono stati fabbricati con un processo tale da assicurare che i materiali di categoria 3 non trasformati siano sottoposti ad un trattamento comprendente il lavaggio, la regolazione del pH mediante acido od alcali seguita da uno o più risciacqui, il filtraggio e l’estrusione; è vietato l’uso di conservanti diversi da quelli autorizzati dalla legislazione comunitaria;
g) nel caso di prodotti sanguigni, sono stati prodotti utilizzando uno dei metodi di trasformazione da 1 a 5 o 7, di cui all’allegato V, capitolo III, del regolamento (CE) n. 1774/2002;
h) nel caso di proteine animali trasformate derivanti da mammiferi, sono stati sottoposti ad uno dei metodi di trasformazione da 1 a 5 o al metodo 7 e, in caso di sangue di suini, ad uno dei metodi di trasformazione da 1 a 5 o al metodo 7, purché, nel metodo 7, un trattamento termico nel corso del quale la temperatura in tutta la massa ha raggiunto almeno 80 °C;
i) nel caso di proteine animali trasformate non derivanti da mammiferi, ad esclusione delle farine di pesce, sono stati sottoposti ad uno qualsiasi dei metodi di trasformazione da 1 a 5 o 7, di cui all’allegato V, capitolo III, del regolamento (CE) n. 1774/2002;
k) nel caso della farina di pesce, sono stati sottoposti ad uno dei metodi di trasformazione o a un metodo e a parametri tali da assicurare che il prodotto risponda alle norme microbiologiche fissate nell’allegato VII, capitolo I, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 1774/2002;
l) nel caso di grassi fusi, compresi gli oli di pesce, sono stati sottoposti ad uno dei metodi di trasformazione da 1 a 5 o 7 (e al metodo 6 nel caso di olio di pesce), di cui all’allegato V, capitolo III, del regolamento (CE) n. 1774/2002 oppure prodotti conformemente all’allegato III, sezione XII, capitolo II, del regolamento (CE) n. 853/2004 (4); i grassi fusi provenienti da ruminanti devono essere purificati in modo che il livello massimo del totale di impurità insolubili rimanenti non superi lo 0,15 % del peso;
m) se si tratta di fosfato bicalcico prodotto mediante un processo che:
i) è atto a garantire che tutto il materiale osseo di categoria 3 sia finemente triturato, sgrassato con acqua calda e trattato con acido cloridrico diluito (a una concentrazione minima del 4 % e a un pH inferiore a 1,5) per un periodo di almeno due giorni;
ii) in seguito alla procedura descritta al punto i) prevede un trattamento con calce della soluzione fosforica ottenuta, risultante nella formazione di un precipitato di fosfato bicalcico con pH compreso tra 4 e 7; nonché
iii) prevede infine che il precipitato di fosfato bicalcico sia essiccato con aria avente una temperatura d’ingresso compresa tra 65 e 325 °C e una temperatura di uscita compresa tra 30 e 65 °C;
n) nel caso di fosfato tricalcico prodotto mediante un processo che assicura:
i) che tutto il materiale osseo di categoria 3 sia finemente triturato e sgrassato con un getto contrario di acqua calda (frammenti ossei di dimensioni inferiori ai 14 mm);
ii) che i frammenti vengano sottoposti a cottura continua a vapore a 145 °C per 30 minuti a 4 bar;
iii) che il brodo di proteine venga separato dell’idrossiapatite (fosfato tricalcico) tramite centrifugazione; nonché
iv) che il fosfato tricalcico venga granulato dopo essere stato essiccato in un letto fluido con aria a 200 °C;
II.4. sono stati analizzati sulla base di campioni aleatoriamente prelevati, da almeno cinque contenitori per partita trasformata, durante o dopo il magazzinaggio nell’impianto di trasformazione e sono risultati conformi alle seguenti condizioni (5):
Salmonella: assenza in 25 g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0,
Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 in 1 g;
II.5. sono stati trattati con tutte le precauzioni atte ad evitare la contaminazione da parte di agenti patogeni dopo il trattamento;
II.6. sono stati confezionati in un nuovo imballaggio che, se gli alimenti per animali da compagnia non sono spediti in imballaggi previsti per la vendita sui quali è chiaramente menzionato che il contenuto è destinato unicamente all’alimentazione degli animali da compagnia, debbono recare la dicitura “NON PER CONSUMO UMANO”.
Osservazioni
Parte I
— Casella I.6, Persona responsabile della partita nell’UE: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito; può essere compilato se il certificato riguarda una merce di importazione.
— Casella I.12, Luogo di destinazione: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito. I prodotti in transito possono essere immagazzinati unicamente in zone franche, depositi franchi e depositi doganali.
— Casella I.15: numero di immatricolazione (carri ferroviari o container e autocarri), numero di volo (aeromobili) o nome (nave). Queste informazioni debbono essere aggiornate in caso di scarico e nuovo carico.
— Casella I.23: nel caso di contenitori per il trasporto di merci alla rinfusa, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).
— Caselle I.26 e I.27: compilare a seconda che si tratti di un transito o di un certificato di importazione.
Parte II
(1) Cancellare la menzione inutile.
(2) GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.
(3) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22.
(4) GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22.
(5) I termini della formula sono definiti come segue:
n = numero di campioni da esaminare;
m = valore di soglia per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato soddisfacente se tutti i campioni hanno un numero di batteri inferiore o uguale a m;
M = valore massimo per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato insoddisfacente se uno o più campioni hanno un numero di batteri uguale o superiore a M; nonché
c = numero di campioni il cui contenuto batterico può essere compreso fra m e M; il campione è ancora considerato accettabile se il numero di batteri contenuti negli altri campioni è uguale o inferiore a m.
— La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello dei caratteri di stampa.
— Osservazione per il responsabile della partita nell’UE: il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e deve scortare la partita fino al posto d’ispezione frontaliero.
Veterinario ufficiale
Cognome (in lettere maiuscole):
Qualifica e titolo:
Data:
Firma:
Timbro:
CAPITOLO 3 C
Certificato sanitario
per la spedizione/il transito (2) nella Comunità europea di articoli da masticare
PAESE
Certificato veterinario per l’esportazione nell’UE
Parte I: Informazioni sulla partita spedita
I.1. Speditore
Nome
Indirizzo
I.2. Numero di riferimento del certificato
I.2.a.
I.3. Autorità centrale competente
N. tel.
I.4. Autorità locale competente
I.5. Destinatario
I.6. Persona responsabile della partita nell’UE
Nome
Nome
Indirizzo
Indirizzo
Codice postale
Codice postale
N. tel.
N. tel.
I.7. Paese di origine
Codice ISO
I.8. Regione di origine
Codice
I.9. Paese di destinazione
Codice ISO
I.10. Regione di destinazione
Codice
I.11. Luogo di origine
I.12. Luogo di destinazione
Deposito doganale
Nome
Numero di riconoscimento
Nome
Numero di riconoscimento
Indirizzo
Indirizzo
Codice postale
I.13. Luogo di carico
I.14. Data della partenza
I.15. Mezzo di trasporto
I.16. PIF di entrata nell’UE
Aereo
Nave
Autocarro
Altro
Vagone
Identificazione
I.17.
Riferimento documentale
I.18. Descrizione della merce
I.19. Codice del prodotto (codice SA)
42.05.00
I.20. Numero di animali/Peso lordo
I.21. Temperatura:
I.22. Numero di colli
ambiente
di frigorifero
di congelazione
I.23. Numero del sigillo e numero del container
I.24. Tipo di imballaggio
I.25. Merce certificata per:
alimentazione animale
uso tecnico
Altro
I.26. Per transito attraverso l’UE verso un paese terzo
I.27. Per importazione o ammissione nell’UE
Paese terzo
Codice ISO
I.28. Identificazione della merce
Numero di riconoscimento degli stabilimenti
Specie
Impianto di fabbricazione
Peso netto
Numero del lotto
(nome scientifico)
PAESE
Articoli da masticare
Parte II: Certificazione
II.a. Numero di riferimento del certificato
II.b.
II. Attestato sanitario
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. 1774/2002 (1), in particolare dell’articolo 6 e dell’allegato VIII del capitolo II, e certifica che gli articoli da masticare di cui sopra:
II.1. sono stati preparati e immagazzinati in un impianto riconosciuto e controllato dall’autorità competente in conformità dell’articolo 18 e, se del caso, in conformità dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 1774/2002;
II.2. sono stati preparati esclusivamente con i seguenti sottoprodotti di origine animale:
(2) [— parti di animali macellati idonee al consumo umano ai sensi della normativa comunitaria, ma non destinate al consumo umano per motivi commerciali;]
(2) e/o [— sottoprodotti di origine animale ottenuti dalla fabbricazione di prodotti destinati al consumo umano, compresi i ciccioli e le ossa sgrassate;]
(2) e/o [— parti di animali macellati dichiarate inidonee al consumo umano ma che non presentavano segni di malattie trasmissibili all’uomo o agli animali e provenienti da carcasse idonee al consumo umano in virtù della normativa comunitaria;]
(2) e/o [— pelli ottenute da animali macellati in un macello dopo aver subito un’ispezione ante mortem e considerati, in esito a tale ispezione, idonei alla macellazione in virtù della normativa comunitaria;]
(2) e/o [— sottoprodotti ittici provenienti da impianti che fabbricano prodotti a base di pesce destinati al consumo umano;]
(2) e/o [— materiali ottenuti da animali che sono stati trattati con talune sostanze vietate a titolo della direttiva 96/22/CE e la cui importazione è consentita in applicazione dell’articolo 28 del regolamento (CE) n. 1774/2002;]
II.3. sono stati sottoposti:
(2) [nel caso di articoli da masticare ottenuti da pelli di ungulati o da pesci, ad un trattamento termico sufficiente a distruggere gli organismi patogeni (compresa la Salmonella), e gli articoli da masticare sono secchi];
(2) o [nel caso di articoli da masticare ottenuti da sottoprodotti di origine animale diversi dalle pelli di ungulati o da pesci, ad un trattamento termico nel corso del quale la temperatura di tutta la massa ha raggiunto almeno 90 °C;]
II.4. sono stati analizzati sulla base di campioni aleatoriamente prelevati, da almeno cinque contenitori per partita trasformata, durante o dopo il magazzinaggio nell’impianto di trasformazione e sono risultati conformi alle seguenti condizioni (3):
Salmonella: assenza in 25 g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0,
Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 in 1 g;
II.5. sono stati trattati con tutte le precauzioni atte ad evitare la contaminazione da parte di agenti patogeni dopo il trattamento;
II.6. sono stati confezionati in imballaggi nuovi.
Osservazioni
Parte I
— Casella I.6, Persona responsabile della partita nell’UE: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito; può essere compilato se il certificato riguarda una merce di importazione.
— Casella I.12, Luogo di destinazione: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito. I prodotti in transito possono essere immagazzinati unicamente in zone franche, depositi franchi e depositi doganali.
— Casella I.15: numero di immatricolazione (carri ferroviari o container e autocarri), numero di volo (aeromobili) o nome (nave). Queste informazioni debbono essere aggiornate in caso di scarico e nuovo carico.
— Casella I.23: nel caso di contenitori per il trasporto di merci alla rinfusa, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).
— Caselle I.26 e I.27: compilare a seconda che si tratti di un transito o di un certificato di importazione.
Parte II
(1) GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.
(2) Cancellare la menzione inutile.
(3) I termini della formula sono definiti come segue:
n = numero di campioni da esaminare;
m = valore di soglia per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato soddisfacente se tutti i campioni hanno un numero di batteri inferiore o uguale a m;
M = valore massimo per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato insoddisfacente se uno o più campioni hanno un numero di batteri uguale o superiore a M; nonché
c = numero di campioni il cui contenuto batterico può essere compreso fra m e M; il campione è ancora considerato accettabile se il numero di batteri contenuti negli altri campioni è uguale o inferiore a m.
— La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello dei caratteri di stampa.
— Osservazione per il responsabile della partita nell’UE: il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e deve scortare la partita fino al posto d’ispezione frontaliero.
Veterinario ufficiale
Cognome (in lettere maiuscole):
Qualifica e titolo:
Data:
Firma:
Timbro:
CAPITOLO 3 D
Certificato sanitario
per la spedizione/il transito () nella Comunità europea di alimenti greggi per animali da compagnia destinati alla vendita diretta o di sottoprodotti di origine animale con cui nutrire animali da pelliccia allevati
PAESE
Certificato veterinario per l’esportazione nell’UE
Parte I: Informazioni sulla partita spedita
I.1. Speditore
Nome
I.2. Numero di riferimento del certificato
Indirizzo
I.2.a.
I.3. Autorità centrale competente
N. tel.
I.4. Autorità locale competente
I.5. Destinatario
I.6. Persona responsabile della partita nell’UE
Nome
Nome
Indirizzo
Indirizzo
Codice postale
Codice postale
N. tel.
N. tel.
I.7. Paese di origine
Codice ISO
I.8. Regione di origine
Codice
I.9. Paese di destinazione
Codice ISO
I.10. Regione di destinazione
Codice
I.11. Luogo di origine
I.12. Luogo di destinazione
Deposito doganale
Nome
Numero di riconoscimento
Nome
Numero di riconoscimento
Indirizzo
Indirizzo
Codice postale
I.13. Luogo di carico
I.14. Data della partenza
I.15. Mezzo di trasporto
I.16. PIF di entrata nell’UE
Aereo
Nave
Autocarro
Altro
Vagone
Identificazione:
I.17.
Riferimento documentale:
I.18. Descrizione della merce
I.19. Codice del prodotto (codice SA)
I.20. Numero di animali/Peso lordo
I.21. Temperatura:
ambiente
I.22. Numero di colli
di frigorifero
di congelazione
I.23. Numero del sigillo e numero del container
I.24. Tipo di imballaggio
I.25. Merce certificata per:
alimentazione animale
uso tecnico
Altro
I.26. Per transito attraverso l’UE verso un paese terzo
I.27. Per importazione o ammissione nell’UE
Paese terzo
Codice ISO
I.28. Identificazione della merce
Numero di riconoscimento degli stabilimenti
Specie
Natura della merce
Impianto di fabbricazione
Peso netto
Numero del lotto
(nome scientifico)
PAESE
Alimenti greggi per animali da compagnia destinati alla vendita diretta o sottoprodotti di origine animale con cui nutrire animali da pelliccia allevati
Parte II: Certificazione
II.a. Numero di riferimento del certificato
II.b.
II. Attestato sanitario
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. 1774/2002 (1), in particolare dell’articolo 6 e dell’allegato VIII del capitolo II, e certifica che gli alimenti greggi per animali da compagnia o i sottoprodotti di origine animale di cui sopra:
II.1. soddisfano le condizioni sanitarie di seguito indicate;
II.2. sono stati ottenuti:
a) da carni che soddisfano le pertinenti condizioni sanitarie e di polizia sanitaria previste dai seguenti atti:
— decisione 79/542/CEE del Consiglio (2), purché gli animali dai quali è stata ottenuta la carne provengano da un territorio o da una parte di un territorio … (codice ISO), elencati in tale decisione, nei quali, durante gli ultimi 12 mesi, non è stato registrato nessun caso di afta epizootica, peste bovina, peste suina classica, peste suina africana o malattia vescicolare dei suini e nei quali, durante lo stesso periodo, non sono state effettuate vaccinazioni (in quanto si tratti di specie suscettibili di contrarre tali malattie),
— e/o decisione 2006/696/CE della Commissione (3), purché gli animali dai quali è stata ottenuta la carne provengano da un territorio o da una parte di un territorio … (codice ISO), elencati in tale decisione, nei quali, durante gli ultimi 12 mesi, non è stato registrato nessun caso di malattia di Newcastle e di influenza aviaria,
— e/o decisione 2000/585/CE della Commissione (4), purché gli animali dai quali è stata ottenuta la carne provengano da un territorio o da una parte di un territorio … (codice ISO), elencati in tale decisione, nei quali, durante gli ultimi 12 mesi, non è stato registrato nessun caso di afta epizootica, peste bovina, peste suina classica, peste suina africana, malattia vescicolare dei suini, malattia di Newcastle o influenza aviaria e nei quali, durante lo stesso periodo, non sono state effettuate vaccinazioni (in quanto si tratti di specie suscettibili di contrarre tali malattie);
b) da animali che nel macello sono stati sottoposti a ispezione sanitaria ante mortem nelle 24 ore precedenti la macellazione, senza che venisse rilevata la presenza delle pertinenti malattie di cui alle decisioni sopra citate; e
c) da animali che nel macello sono stati trattati, prima e durante la macellazione o l’abbattimento, conformemente alle pertinenti norme della direttiva 93/119/CE del Consiglio (5) sul benessere degli animali;
II.3. i sottoprodotti di origine animale di cui sopra sono costituiti solo da:
a) parti di animali macellati idonee al consumo umano ai sensi della normativa comunitaria, ma non destinate al consumo umano per motivi commerciali; e
b) parti di animali macellati dichiarate inidonee al consumo umano ma che non presentano segni di malattie trasmissibili all’uomo o agli animali e provenienti da carcasse idonee al consumo umano in virtù della normativa comunitaria;
nonché
II.4. sono stati ottenuti e preparati senza essere entrati in contatto con altro materiale non conforme alle condizioni poste dalle decisioni sopra indicate e sono stati maneggiati in modo da evitare la contaminazione da parte di agenti patogeni;
II.5. sono stati imballati in un imballaggio finale recante la dicitura «ALIMENTI GREGGI PER ANIMALI DA COMPAGNIA — NON PER CONSUMO UMANO» o «SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE PER L’ALIMENTAZIONE DI ANIMALI DA PELLICCIA — NON PER CONSUMO UMANO» e poi in scatole/contenitori a tenuta stagna ed ufficialmente sigillati o in un imballaggio nuovo a tenuta stagna ed in scatole/contenitori ufficialmente sigillati recanti la dicitura «ALIMENTI GREGGI PER ANIMALI DA COMPAGNIA — NON PER CONSUMO UMANO» o «SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE PER L’ALIMENTAZIONE DI ANIMALI DA PELLICCIA — NON PER CONSUMO UMANO» ed il nome e l’indirizzo dello stabilimento di destinazione;
II.6. nel caso degli alimenti greggi per animali da compagnia:
a) sono stati preparati e immagazzinati in un impianto riconosciuto e controllato dall’autorità competente in conformità dell’articolo 18 e, se del caso, in conformità dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 1774/2002; e
b) sono stati esaminati, sulla base di almeno cinque campioni di ciascuna partita lavorata prelevati con scelta casuale durante il magazzinaggio (prima della spedizione) nell’impianto di lavorazione, e sono risultati soddisfare le seguenti condizioni (6):
Salmonella: assenza in 25 g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0,
Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 in 1 g.
Osservazioni
Parte I
— Casella I.6, Persona responsabile della partita nell’UE: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito; può essere compilato se il certificato riguarda una merce di importazione.
— Casella I.12, Luogo di destinazione: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito. I prodotti in transito possono essere immagazzinati unicamente in zone franche, depositi franchi e depositi doganali.
— Casella I.15: numero di immatricolazione (carri ferroviari o container e autocarri), numero di volo (aeromobili) o nome (nave). Queste informazioni debbono essere aggiornate in caso di scarico e nuovo carico.
— Casella I.19: utilizzare il codice SA appropriato: 05.11.1991; 05.11.99 o 23.09.90.
— Casella I.23: nel caso di contenitori per il trasporto di merci alla rinfusa, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).
— Caselle I.26 e I.27: compilare a seconda che si tratti di un transito o di un certificato di importazione.
— Casella I.28, Natura della merce: indicare alimenti greggi per animali da compagnia o sottoprodotti di origine animale.
Parte II
() Cancellare la menzione inutile.
(1) GU L 273 del 10.10.2002, p. 1.
(2) Decisione 79/542/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1979, che istituisce un elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi e definisce le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l’importazione nella Comunità di taluni animali vivi e delle loro carni fresche.
(3) GU L 295 del 25.10.2006, pag. 1.
(4) Decisione 2000/585/CE della Commissione, del 7 settembre 2000, che stabilisce le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l’importazione dai paesi terzi di carni di selvaggina, carni di selvaggina di allevamento e carni di coniglio e che abroga le decisioni 97/217/CE, 97/218/CE, 97/219/CE e 97/220/CE (GU L 251 del 6.10.2000, pag. 1).
(5) Direttiva 93/119/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1993, relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l’abbattimento (GU L 340 del 31.12.1993, pag. 21).
(6) I termini della formula sono definiti come segue:
n = numero di campioni da esaminare;
m = valore di soglia per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato soddisfacente se tutti i campioni hanno un numero di batteri inferiore o uguale a m;
M = valore massimo per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato insoddisfacente se uno o più campioni hanno un numero di batteri uguale o superiore a M; nonché
c = numero di campioni il cui contenuto batterico può essere compreso fra m e M; il campione è ancora considerato accettabile se il numero di batteri contenuti negli altri campioni è uguale o inferiore a m.
— La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello dei caratteri di stampa.
— Osservazione per il responsabile della partita nell’UE: il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e deve scortare la partita fino al posto d’ispezione frontaliero.
Veterinario ufficiale
Cognome (in lettere maiuscole):
Qualifica e titolo:
Data:
Firma:
Timbro:
CAPITOLO 3 E
Certificato sanitario
per la spedizione/il transito (2) nella Comunità europea di interiora aromatizzanti destinate alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia
PAESE
Certificato veterinario per l’esportazione nell’UE
Parte I: Informazioni sulla partita spedita
I.1. Speditore
Nome
I.2. Numero di riferimento del certificato
I.2.a.
Indirizzo
I.3. Autorità centrale competente
N. tel.
I.4. Autorità locale competente
I.5. Destinatario
I.6. Persona responsabile della partita nell’UE
Nome
Nome
Indirizzo
Indirizzo
Codice postale
Codice postale
N. tel.
N. tel.
I.7. Paese di origine
Codice ISO
I.8. Regione di origine
Codice
I.9. Paese di destinazione
Codice ISO
I.10. Regione di destinazione
Codice
I.11. Luogo di origine
I.12. Luogo di destinazione
Deposito doganale
Nome
Numero di riconoscimento
Nome
Numero di riconoscimento
Indirizzo
Indirizzo
Codice postale
I.13. Luogo di carico
I.14. Data della partenza
I.15. Mezzo di trasporto
I.16. PIF di entrata nell’UE
Aereo
Nave
Autocarro
Altro
Vagone
Identificazione:
I.17.
Riferimento documentale:
I.18. Descrizione della merce
I.19. Codice del prodotto (codice SA)
I.20. Numero di animali/Peso lordo
I.21. Temperatura:
ambiente
di frigorifero
di congelazione
I.22. Numero di colli
I.23. Numero del sigillo e numero del container
I.24. Tipo di imballaggio
I.25. Merce certificata per:
alimentazione animale
uso tecnico
Altro
I.26. Per transito attraverso l’UE verso un paese terzo
I.27. Per importazione o ammissione nell’UE
Paese terzo
Codice ISO
I.28. Identificazione della merce
Numero di riconoscimento degli stabilimenti
Specie
Natura della merce
Impianto di fabbricazione
Peso netto
Numero del lotto
(nome scientifico)
PAESE
Interiora aromatizzanti destinate alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia
Parte II: Certificazione
II.a. Numero di riferimento del certificato
II.b.
II. Attestato sanitario
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. 1774/2002 (1), in particolare dell’articolo 6 e dell’allegato VIII del capitolo XIV, e certifica che le interiora aromatizzanti di cui sopra:
II.1. consistono in sottoprodotti di origine animale conformi alle condizioni sanitarie di seguito indicate;
II.2. sono state preparate e immagazzinate in un impianto riconosciuto, convalidato e controllato dall’autorità competente in conformità dell’articolo 18 e, se del caso, in conformità dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 1774/2002
II.3. sono state preparate esclusivamente con i seguenti sottoprodotti di origine animale:
(2) [— parti di animali macellati idonee al consumo umano ai sensi della normativa comunitaria, ma non destinate al consumo umano per motivi commerciali;]
(2) e/o [— parti di animali macellati dichiarate inidonee al consumo umano ma che non presentano segni di malattie trasmissibili all’uomo o agli animali e provenienti da carcasse idonee al consumo umano in virtù della normativa comunitaria;]
(2) e/o [— pelli, zoccoli, corna, setole di suini e piume ottenuti da animali macellati in un macello dopo aver subito un’ispezione ante mortem e considerati, in esito a tale ispezione, idonei alla macellazione in virtù della normativa comunitaria;]
(2) e/o [— sangue ottenuto da animali, esclusi i ruminanti, macellati in un macello dopo aver subito un’ispezione ante mortem e considerati, in esito a tale ispezione, idonei alla macellazione in virtù della normativa comunitaria;]
(2) e/o [— sottoprodotti di origine animale ottenuti dalla fabbricazione di prodotti destinati al consumo umano, compresi i ciccioli e le ossa sgrassate;]
(2) e/o [— prodotti alimentari di origine animale o contenenti prodotti di origine animale, esclusi i rifiuti di cucina e ristorazione, che non sono più destinati al consumo umano per motivi commerciali, per problemi di lavorazione, per difetti d’imballaggio o per difetti di altro tipo e che non presentano alcun rischio per la salute umana o animale;]
(2) e/o [— latte crudo proveniente da animali che non presentano sintomi clinici di malattie trasmissibili all’uomo o agli animali attraverso tale prodotto;]
(2) e/o [— pesce o altri animali marini, ad eccezione dei mammiferi, catturati in alto mare e destinati alla produzione di farina di pesce;]
(2) e/o [— sottoprodotti ittici provenienti da impianti che fabbricano prodotti a base di pesce destinati al consumo umano;]
(2) e/o [— gusci, sottoprodotti dei centri di incubazione e sottoprodotti ottenuti da uova incrinate provenienti da animali che non presentavano segni clinici di malattie trasmissibili all’uomo o agli animali attraverso tali prodotti;]
(2) e/o [— materiali ottenuti da animali che sono stati trattati con talune sostanze vietate a titolo della direttiva 96/22/CE e la cui importazione è consentita in applicazione dell’articolo 28 del regolamento (CE) n. 1774/2002;]
II.4. sono state sottoposte, conformemente all’allegato VIII, capitolo XIV, del regolamento (CE) n. 1774/2002, ad un procedimento di trasformazione diretto a distruggere gli agenti patogeni;
II.5. i prodotti a base di uova di cui sopra sono stati sottoposti, immediatamente prima della spedizione, ad un esame per campionatura aleatoria in esito al quale l’autorità competente li ha dichiarati conformi alle seguenti condizioni (3):
Salmonella: assenza in 25 g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0,
Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 in 1 g;
II.6. allo stadio di prodotto finale, i prodotti di cui sopra:
(2) [sono stati imballati in sacchi nuovi o sterilizzati,]
(2) o [sono stati trasportati alla rinfusa in contenitori o in altri mezzi di trasporto, accuratamente puliti e sterilizzati con un disinfettante approvato dall’autorità competente prima dell’uso,]
recanti un’etichetta con l’indicazione “NON DESTINATI AL CONSUMO UMANO”;
II.7. il prodotto finale è stato immagazzinato in depositi chiusi;
II.8. i prodotti di cui sopra sono stati trattati con tutte le precauzioni atte ad evitare la contaminazione da parte di agenti patogeni dopo la trasformazione.
Osservazioni
Parte I
— Casella I.6, Persona responsabile della partita nell’UE: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito; può essere compilato se il certificato riguarda una merce di importazione.
— Casella I.12, Luogo di destinazione: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito. I prodotti in transito possono essere immagazzinati unicamente in zone franche, depositi franchi e depositi doganali.
— Casella I.15: numero di immatricolazione (carri ferroviari o container e autocarri), numero di volo (aeromobili) o nome (nave). Queste informazioni debbono essere aggiornate in caso di scarico e nuovo carico.
— Casella I.19: utilizzare il codice SA appropriato: 05.04 o 05.11.91.
— Casella I.23: nel caso di contenitori per il trasporto di merci alla rinfusa, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).
— Caselle I.26 e I.27: compilare a seconda che si tratti di un transito o di un certificato di importazione.
— Casella I.28: definire le interiora aromatizzanti.
Parte II
(1) GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.
(2) Cancellare la menzione inutile.
(3) I termini della formula sono definiti come segue:
n = numero di campioni da esaminare;
m = valore di soglia per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato soddisfacente se tutti i campioni hanno un numero di batteri inferiore o uguale a m;
M = valore massimo per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato insoddisfacente se uno o più campioni hanno un numero di batteri uguale o superiore a M; nonché
c = numero di campioni il cui contenuto batterico può essere compreso fra m e M; il campione è ancora considerato accettabile se il numero di batteri contenuti negli altri campioni è uguale o inferiore a m.
— La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello dei caratteri di stampa.
— Osservazione per il responsabile della partita nell’UE: il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e deve scortare la partita fino al posto d’ispezione frontaliero.
Veterinario ufficiale
Cognome (in lettere maiuscole):
Qualifica e titolo:
Data:
Firma:
Timbro:
CAPITOLO 3 F
Certificato sanitario
per la spedizione/il transito (3) nella Comunità europea di sottoprodotti di origine animale () destinati alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia
PAESE
Certificato veterinario per l’esportazione nell’UE
Parte I: Informazioni sulla partita spedita
I.1. Speditore
Nome
I.2. Numero di riferimento del certificato
I.2.a.
Indirizzo
I.3. Autorità centrale competente
N. tel.
I.4. Autorità locale competente
I.5. Destinatario
I.6. Persona responsabile della partita nell’UE
Nome
Nome
Indirizzo
Indirizzo
Codice postale
Codice postale
N. tel.
N. tel.
I.7. Paese di origine
Codice ISO
I.8. Regione di origine
Codice
I.9. Paese di destinazione
Codice ISO
I.10.
I.11. Luogo di origine
I.12. Luogo di destinazione
Deposito doganale
Nome
Numero di riconoscimento
Nome
Numero di riconoscimento
Indirizzo
Indirizzo
Codice postale
I.13. Luogo di carico
I.14. Data della partenza
I.15. Mezzo di trasporto
I.16. PIF di entrata nell’UE
Aereo
Nave
Autocarro
Altro
Vagone
Identificazione:
I.17.
Riferimento documentale:
I.18. Descrizione della merce
I.19. Codice del prodotto (codice SA)
I.20. Numero di animali/Peso lordo
I.21. Temperatura:
ambiente
di frigorifero
di congelazione
I.22. Numero di colli
I.23. Numero del sigillo e numero del container
I.24. Tipo di imballaggio
I.25. Merce certificata per:
alimentazione animale
trasformazione supplementare
uso tecnico
Altro
I.26. Per transito attraverso l’UE verso un paese terzo
I.27. Per importazione o ammissione nell’UE
Paese terzo
Codice ISO
I.28. Identificazione della merce
Numero di riconoscimento degli stabilimenti
Specie
Natura della merce
Impianto di fabbricazione
Numero di colli
Peso netto
(nome scientifico)
Numero del lotto
PAESE
Sottoprodotti di origine animale destinati alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia
Parte II: Certificazione
II.a. Numero di riferimento del certificato
II.b.
II.1. Attestato sanitario
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. 1774/2002 (1) e certifica che i sottoprodotti di origine animale di cui sopra:
II.1.1. i sottoprodotti di origine animale di cui sopra sono conformi alle condizioni sanitarie di seguito indicate;
II.1.2. i sottoprodotti di origine animale di cui sopra sono stati ottenuti nel territorio di … (2):
(3) [a) da animali rimasti in tale territorio fin dalla nascita o almeno durante gli ultimi tre mesi prima della macellazione;]
(3) o [b) da animali selvatici uccisi in tale territorio; (4);]
II.1.3. i sottoprodotti di origine animale di cui sopra sono stati ottenuti da animali:
(3) [a) provenienti da un’azienda:
i) nella quale non vi sono stati, in quanto pertinenti, né casi/epidemie di peste bovina, malattia vescicolare dei suini, malattia di Newcastle o influenza aviaria fortemente patogena durante i 30 giorni precedenti, né casi/epidemie di peste suina classica o africana durante i 40 giorni precedenti, tenendo presente che durante i 30 giorni precedenti non vi devono essere stati casi/epidemie neanche nelle aziende situate in un raggio di 10 km attorno all’azienda interessata; e
ii) nella quale non vi sono stati casi/epidemie di afta epizootica durante i 60 giorni precedenti, tenendo presente che durante i 30 giorni precedenti non vi devono essere stati casi/epidemie neanche nelle aziende situate in un raggio di 25 km attorno all’azienda interessata; e
b) che:
i) non sono stati abbattuti per sradicare una epizoozia;
ii) sono rimasti nell’azienda d’origine per almeno quaranta giorni prima dell’invio alla macellazione e sono stati trasportati direttamente al macello senza entrare in contatto con altri animali che non soddisfacessero le stesse condizioni sanitarie;
iii) nel macello sono stati sottoposti a ispezione sanitaria ante mortem nelle 24 ore precedenti la macellazione, senza che venisse rilevata la presenza delle pertinenti malattie di cui sopra; e
iv) nel macello sono stati trattati, prima e durante la macellazione o l’abbattimento, conformemente alle norme pertinenti della direttiva 93/119/CE del Consiglio sul benessere degli animali;]
(3) o [a) da animali selvatici catturati e uccisi in una zona:
i) nella quale, nel raggio di 25 km, non vi sono stati casi/epidemie delle malattie seguenti alle quali gli animali sono sensibili: afta epizootica, peste bovina, malattia di Newcastle o influenza aviaria altamente patogena nei 30 giorni precedenti, né di peste suina classica o peste suina africana nei 40 giorni precedenti; e
ii) la quale dista oltre 20 km dai confini di un altro territorio appartenente ad un paese o ad una parte di un paese non autorizzati ad esportare verso la Comunità europea il materiale di cui si tratta; e
b) i quali nelle 12 ore successive all’abbattimento sono stati inviati, per esservi sottoposti a refrigerazione, ad un centro di raccolta e, immediatamente dopo, ad uno stabilimento per il trattamento della selvaggina, oppure direttamente ad uno stabilimento per il trattamento della selvaggina;]
II.1.4. i sottoprodotti di origine animale di cui sopra sono stati ottenuti in uno stabilimento attorno al quale, in un raggio di 10 km, non vi sono stati casi/epidemie delle pertinenti malattie di cui al punto II.1.3 durante i 30 giorni precedenti oppure, in caso di malattia, in uno stabilimento nel quale la preparazione di materie prime da esportare verso la Comunità europea è stata autorizzata soltanto dopo l’eliminazione di tutta la carne e la pulizia e disinfezione totali dello stabilimento sotto il controllo di un veterinario ufficiale;
II.1.5. i sottoprodotti di origine animale di cui sopra sono stati ottenuti e preparati senza che siano entrati in contatto con altro materiale non conforme alle condizioni sopra indicate e sono stati maneggiati in modo da evitare la contaminazione da parte di agenti patogeni;
II.1.6. i sottoprodotti di origine animale di cui sopra sono stati confezionati in imballaggi nuovi a tenuta stagna e in contenitori ufficialmente sigillati recanti la dicitura “MATERIE PRIME SOLTANTO PER LA FABBRICAZIONE DI ALIMENTI PER ANIMALI DA COMPAGNIA” ed il nome e l’indirizzo dello stabilimento UE di destinazione;
II.1.7. i sottoprodotti di origine animale di cui sopra sono costituiti solo da:
(3) [— parti di animali macellati idonee al consumo umano ai sensi della normativa comunitaria, ma non destinate al consumo umano per motivi commerciali;]
(3) e/o [— parti di animali macellati dichiarate inidonee al consumo umano ma che non presentano segni di malattie trasmissibili all’uomo o agli animali e provenienti da carcasse idonee al consumo umano in virtù della normativa comunitaria;]
(3) e/o [— sottoprodotti di origine animale ottenuti dalla fabbricazione di prodotti destinati al consumo umano, compresi i ciccioli e le ossa sgrassate;]
(3) e/o [— prodotti alimentari di origine animale o contenenti prodotti di origine animale, esclusi i rifiuti di cucina e ristorazione (5), che non sono più destinati al consumo umano per motivi commerciali, per problemi di lavorazione, per difetti d’imballaggio o per difetti di altro tipo e che non presentano alcun rischio per la salute umana o animale;]
(3) e/o [— pesce o altri animali marini, ad eccezione dei mammiferi, catturati in alto mare e destinati alla produzione di farina di pesce;]
(3) e/o [— sottoprodotti ittici provenienti da impianti che fabbricano prodotti a base di pesce destinati al consumo umano;]
(3) e/o [— gusci, sottoprodotti dei centri di incubazione e sottoprodotti ottenuti da uova incrinate provenienti da animali che non presentavano segni clinici di malattie trasmissibili all’uomo o agli animali attraverso tali prodotti;]
(3) e/o [— materie prime per la produzione di alimenti per animali da compagnia derivate da animali trattati con talune sostanze vietate in forza della direttiva 96/22/CE, secondo quanto previsto dall’articolo 28 del regolamento (CE) n. 1774/2002;]
II.1.8. i sottoprodotti di origine animale di cui sopra sono stati surgelati nell’impianto d’origine o sono stati conservati conformemente alla normativa comunitaria in una maniera che ne impedisca il deterioramento tra la spedizione e la consegna all’impianto di destinazione;
II.1.9. i sottoprodotti di origine animale di cui sopra, nel caso in cui si tratti di materie prime per la produzione di alimenti per animali da compagnia derivate da animali trattati con talune sostanze vietate in forza della direttiva 96/22/CE, secondo quanto previsto dall’articolo 28 del regolamento (CE) n. 1774/2002:
a) sono stati contrassegnati nel paese terzo, prima di entrare nel territorio della Comunità, mediante una croce di carbone liquefatto o di carbonio attivato apposta su ciascun lato esterno di ciascun blocco congelato, in modo che la marcatura copra almeno il 70 % della lunghezza diagonale del blocco congelato e sia larga almeno 10 cm;
b) se si tratta di materie prime non congelate, esse sono state contrassegnate nel paese terzo, prima di entrare nel territorio della Comunità, mediante applicazione di carbone liquefatto o in polvere in modo che il carbone sia chiaramente visibile sul materiale; e
c) ove la partita sia costituita da materie prime trattate nel modo sopra indicato e da altre materie prime non trattate, tutte le materie prime sono state contrassegnate secondo quanto previsto dalle precedenti lettere a) e b).
(3) (6) [II.2. Prescrizioni specifiche
(3) (7) II.2.1. I sottoprodotti di origine animale che costituiscono la presente partita provengono da animali che sono stati tenuti nel territorio indicato sub II.1.2, nel quale i bovini nazionali sono regolarmente sottoposti a programmi di vaccinazione contro l’afta epizootica ufficialmente controllati.
(3) (8) II.2.2. I sottoprodotti di origine animale della presente partita sono costituiti soltanto da frattaglie rifilate di ruminanti domestici, maturate ad una temperatura ambiente di oltre + 2 °C per almeno tre ore o, nel caso di muscoli masseteri di bovini e di carni disossate di animali domestici, per almeno 24 ore.]
Osservazioni
Parte I
— Casella I.6, Persona responsabile della partita nell’UE: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito; può essere compilato se il certificato riguarda una merce di importazione.
— Casella I.12, Luogo di destinazione: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito. I prodotti in transito possono essere immagazzinati unicamente in zone franche, depositi franchi e depositi doganali.
— Casella I.15: numero di immatricolazione (carri ferroviari o container e autocarri), numero di volo (aeromobili) o nome (nave). Queste informazioni debbono essere aggiornate in caso di scarico e nuovo carico.
— Casella I.19: utilizzare il codice SA appropriato: 05.11.91 o 05.11.99.
— Casella I.23: nel caso di contenitori per il trasporto di merci alla rinfusa, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).
— Caselle I.26 e I.27: compilare a seconda che si tratti di un transito o di un certificato di importazione.
— Casella I.28, Impianto di fabbricazione: numero di controllo veterinario dello stabilimento riconosciuto.
Parte II
() Esclusi sangue greggio, latte crudo, pelli, zoccoli, corna, setole di suini e piume (per l’importazione di questi prodotti si vedano i pertinenti certificati specifici).
(1) GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.
(2) Il nome e il codice ISO del paese esportatore indicati nei seguenti testi:
— parte 1 dell’allegato II della decisione 79/542/CEE del Consiglio,
— allegato della decisione 94/984/CE della Commissione, e
— allegato della decisione 2000/585/CE della Commissione.
Va inoltre inserito il codice ISO di regionalizzazione di cui al presente allegato (se pertinente e per le specie interessate).
(3) Cancellare la menzione inutile.
(4) Riguarda solo i paesi in provenienza dai quali è autorizzata l’importazione verso la Comunità europea di selvaggina delle stesse specie animali destinata al consumo umano.
(5) Per “rifiuti di cucina e ristorazione” si intende tutti i rifiuti di cibi, incluso l’olio da cucina usato, provenienti da ristoranti, imprese di catering e cucine, compresi quelli delle cucine centralizzate e delle cucine domestiche.
(6) Garanzie supplementari da fornire quando il materiale di ruminanti domestici proviene dal territorio di un paese o di una parte di un paese sudamericano o sudafricano a partire dal quale possono essere esportate verso la Comunità europea soltanto le carni fresche maturate e disossate di ruminanti domestici per il consumo umano. Nel caso delle frattaglie, sono permesse soltanto le frattaglie rifilate di ruminanti domestici dalle quali siano stati completamente rimossi le ossa, le cartilagini, la trachea, i bronchi principali, i linfonodi, il tessuto connettivo, il grasso aderente ed il muco. Sono inoltre permessi i muscoli masseteri di bovini, incisi conformemente allallegato I, capitolo VIII, paragrafo 41, lettera a), della direttiva 64/433/CEE del Consiglio.
(7) Soltanto per certi paesi sudamericani.
(8) Soltanto per certi paesi sudamericani e sudafricani.
— La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello dei caratteri di stampa.
— Osservazione per il responsabile della partita nell’UE: il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario; l’originale deve scortare la partita fino al posto d’ispezione frontaliero.
Veterinario ufficiale
Cognome (in lettere maiuscole):
Qualifica e titolo:
Data:
Firma:
Timbro:
CAPITOLO 4 A
Certificato sanitario
per la spedizione/il transito (2) nella Comunità europea di siero di equidi destinato ad usi tecnici, compresi i prodotti farmaceutici, i prodotti per la diagnosi in vitro e i reagenti di laboratorio
PAESE
Certificato veterinario per l’esportazione nell’UE
Parte I: Informazioni sulla partita spedita
I.1. Speditore
Nome
I.2. Numero di riferimento del certificato
I.2.a.
Indirizzo
I.3. Autorità centrale competente
N. tel.
I.4. Autorità locale competente
I.5. Destinatario
I.6. Persona responsabile della partita nell’UE
Nome
Nome
Indirizzo
Indirizzo
Codice postale
Codice postale
N. tel.
N. tel.
I.7. Paese di origine
Codice ISO
I.8. Regione di origine
Codice
I.9. Paese di destinazione
Codice ISO
I.10.
I.11. Luogo di origine
I.12. Luogo di destinazione
Deposito doganale
Nome
Numero di riconoscimento
Nome
Numero di riconoscimento
Indirizzo
Indirizzo
Codice postale
I.13. Luogo di carico
I.14. Data della partenza
I.15. Mezzo di trasporto
I.16. PIF di entrata nell’UE
Aereo
Nave
Autocarro
Altro
Vagone
Identificazione
I.17.
Riferimento documentale
I.18. Descrizione della merce
I.19. Codice del prodotto (codice SA)
30.02
I.20. Numero di animali/Peso lordo
I.21. Temperatura:
I.22. Numero di colli
ambiente
di frigorifero
di congelazione
I.23. Numero del sigillo e numero del container
I.24. Tipo di imballaggio
I.25. Merce certificata per:
uso tecnico
I.26. Per transito attraverso l’UE verso un paese terzo
I.27. Per importazione o ammissione nell’UE
Paese terzo
Codice ISO
I.28. Identificazione della merce
Numero di riconoscimento degli stabilimenti
Specie
Impianto di fabbricazione
(nome scientifico)
PAESE
Siero di equidi destinato ad usi tecnici, compresi i prodotti farmaceutici, i prodotti per la diagnosi in vitro e i reagenti di laboratorio
Parte II: Certificazione
II.a. Numero di riferimento del certificato
II.b.
II. Attestato sanitario
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. 1774/2002 (1) e certifica che il siero di equidi di cui sopra:
II.1. soddisfa le condizioni sanitarie di seguito indicate;
II.2. consiste esclusivamente di siero di equidi non destinato al consumo umano o animale;
II.3. proviene da un paese nel quale sono soggette a obbligo di denuncia le seguenti malattie: peste equina, durina, morva, encefalomielite equina (tutte le forme, compresa la VEE), anemia infettiva del cavallo, stomatite vescicolosa, rabbia, carbonchio ematico;
II.4. è stato ottenuto, sotto il controllo di un veterinario, da equidi che al momento del prelievo non presentavano sintomi clinici di malattie infettive o è stato ottenuto da equidi che, nel macello, sono stati sottoposti a ispezione sanitaria ante mortem;
II.5. è stato ottenuto da equidi che sono rimasti fin dalla nascita nel territorio, oppure, in caso di regionalizzazione operata ai sensi della normativa comunitaria, in parti del territorio, di un paese terzo in cui:
a) negli ultimi due anni non sono stati registrati casi di encefalomielite equina venezuelana;
b) negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di durina; e
c) negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di morva;
II.6. è stato ottenuto da equidi che non sono mai stati in un’azienda soggetta a divieti per motivi di polizia sanitaria o è stato ottenuto da equidi che sono stati in un’azienda nella quale:
(2) [a) nel caso dell’encefalomielite equina, tutti gli equidi affetti dalla malattia sono stati abbattuti almeno sei mesi prima della data del prelievo;
b) nel caso dell’anemia infettiva, tutti i capi infetti sono stati abbattuti e i capi rimasti sono risultati negativi a due test di Coggins effettuati ad un intervallo di tre mesi;
c) nel caso della stomatite vescicolare, il divieto è stato revocato almeno sei mesi prima della data del prelievo;
d) nel caso della rabbia, l’ultimo caso è stato rilevato almeno un mese prima della data del prelievo;
e) nel caso del carbonchio ematico, l’ultimo caso è stato rilevato almeno 15 giorni prima della data del prelievo;]
(2) o [tutti gli animali, appartenenti a specie suscettibili di contrarre la malattia, sono stati abbattuti e i locali disinfettati almeno 30 giorni prima della data del prelievo (o, nel caso del carbonchio ematico, almeno 15 giorni prima);]
II.7. è stato trattato con tutte le precauzioni atte ad evitare la contaminazione da parte di agenti patogeni durante la produzione, la manipolazione e il confezionamento;
II.8. è stato confezionato in contenitori impermeabili sigillati, sui quali è chiaramente riportata la dicitura “siero di equidi” e recanti il numero di registrazione dello stabilimento di raccolta.
Osservazioni
Parte I
— Casella I.6, Persona responsabile della partita nell’UE: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito; può essere compilato se il certificato riguarda una merce di importazione.
— Casella I.12, Luogo di destinazione: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito. I prodotti in transito possono essere immagazzinati unicamente in zone franche, depositi franchi e depositi doganali.
— Casella I.15: numero di immatricolazione (carri ferroviari o container e autocarri), numero di volo (aeromobili) o nome (nave). Queste informazioni debbono essere aggiornate in caso di scarico e nuovo carico.
— Casella I.23: nel caso di contenitori per il trasporto di merci alla rinfusa, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).
— Caselle I.26 e I.27: compilare a seconda che si tratti di un transito o di un certificato di importazione.
— Casella I.28, Impianto di fabbricazione: numero di controllo veterinario dello stabilimento di raccolta autorizzato.
Parte II
(1) GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.
(2) Cancellare la menzione inutile.
— La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello dei caratteri di stampa.
— Osservazione per il responsabile della partita nell’UE: il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario; l’originale deve scortare la partita fino al posto d’ispezione frontaliero.
Veterinario ufficiale
Cognome (in lettere maiuscole):
Qualifica e titolo:
Data:
Firma:
Timbro:
CAPITOLO 4 B
Certificato sanitario
per la spedizione/il transito (2) nella Comunità europea di prodotti sanguigni non destinati al consumo umano che potrebbero essere utilizzati come materie prime per mangimi
PAESE
Certificato veterinario per l’esportazione nell’UE
Parte I: Informazioni sulla partita spedita
I.1. Speditore
Nome
I.2. Numero di riferimento del certificato
I.2.a.
Indirizzo
I.3. Autorità centrale competente
N. tel.
I.4. Autorità locale competente
I.5. Destinatario
I.6. Persona responsabile della partita nell’UE
Nome
Nome
Indirizzo
Indirizzo
Codice postale
Codice postale
N. tel.
N. tel.
I.7. Paese di origine
Codice ISO
I.8. Regione di origine
Codice
I.9. Paese di destinazione
Codice ISO
I.10.
I.11. Luogo di origine
I.12. Luogo di destinazione
Deposito doganale
Nome
Numero di riconoscimento
Nome
Numero di riconoscimento
Indirizzo
Indirizzo
Codice postale
I.13. Luogo di carico
I.14. Data della partenza
I.15. Mezzo di trasporto
I.16. PIF di entrata nell’UE
Aereo
Nave
Vagone
Autocarro
Altro
Identificazione
I.17.
Riferimento documentale
I.18. Descrizione della merce
I.19. Codice del prodotto (codice SA)
I.20. Numero di animali/Peso lordo
I.21. Temperatura:
ambiente
di frigorifero
di congelazione
I.22. Numero di colli
I.23. Numero del sigillo e numero del container
I.24. Tipo di imballaggio
I.25. Merce certificata per:
alimentazione animale
I.26. Per transito attraverso l’UE verso un paese terzo
I.27. Per importazione o ammissione nell’UE
Paese terzo
Codice ISO
I.28. Identificazione della merce
Numero di riconoscimento degli stabilimenti
Specie
Natura della merce
Impianto di fabbricazione
Numero del lotto
(nome scientifico)
PAESE
Prodotti sanguigni che potrebbero essere utilizzati come materie prime per mangimi
Parte II: Certificazione
II.a. Numero di riferimento del certificato
II.b.
II. Attestato sanitario
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. 1774/2002 (1) e certifica che i prodotti sanguigni di cui sopra:
II.1. soddisfano le condizioni sanitarie di seguito indicate;
II.2. sono esclusivamente prodotti sanguigni non destinati al consumo umano;
II.3. sono stati preparati e immagazzinati in un impianto riconosciuto, convalidato e controllato dall’autorità competente in conformità dell’articolo 17 e, se del caso, in conformità dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 1774/2002;
II.4. sono stati preparati esclusivamente con i seguenti sottoprodotti di origine animale:
(2) [sangue di animali macellati idoneo al consumo umano ai sensi della normativa comunitaria, ma non destinato al consumo umano per motivi commerciali;]
(2) e/o [sangue di animali macellati dichiarato inidoneo al consumo umano ma che non presenta segni di malattie trasmissibili all’uomo o agli animali e proviene da carcasse idonee al consumo umano in virtù della normativa comunitaria;]
II.5. sono stati sottoposti:
(2) [al metodo di trasformazione … (3) di cui all’allegato V, capitolo III, del regolamento (CE) n. 1774/2002;]
(2) o [ad un metodo e a parametri che garantiscono la conformità del prodotto alle norme microbiologiche fissate nel capitolo I, punto 10, dell’allegato VIII del regolamento (CE) n. 1774/2002,]
al fine di distruggere gli agenti patogeni;
II.6. i prodotti a base di uova di cui sopra sono stati sottoposti, immediatamente prima della spedizione, ad un esame per campionatura aleatoria in esito al quale l’autorità competente li ha dichiarati conformi alle seguenti condizioni (4):
Salmonella: assenza in 25 g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0,
Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 in 1 g;
II.7. allo stadio di prodotto finale, i prodotti di cui sopra:
(2) [sono stati imballati in sacchi nuovi o sterilizzati,]
(2) o [sono stati trasportati alla rinfusa in contenitori o in altri mezzi di trasporto, accuratamente puliti e sterilizzati con un disinfettante approvato dall’autorità competente prima dell’uso,]
e recanti un’etichetta con l’indicazione “NON DESTINATI AL CONSUMO UMANO”;
II.8. il prodotto finale è stato immagazzinato in depositi chiusi;
II.9. i prodotti a base di uova di cui sopra sono stati trattati con tutte le precauzioni atte ad evitare la contaminazione da parte di agenti patogeni dopo la trasformazione.
Osservazioni
Parte I
— Casella I.6, Persona responsabile della partita nell’UE: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito; può essere compilato se il certificato riguarda una merce di importazione.
— Casella I.12, Luogo di destinazione: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito. I prodotti in transito possono essere immagazzinati unicamente in zone franche, depositi franchi e depositi doganali.
— Casella I.15: numero di immatricolazione (carri ferroviari o container e autocarri), numero di volo (aeromobili) o nome (nave). Queste informazioni debbono essere aggiornate in caso di scarico e nuovo carico.
— Casella I.19: utilizzare il codice SA appropriato: 05.11.91 o 05.11.99.
— Casella I.23: nel caso di contenitori per il trasporto di merci alla rinfusa, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).
— Caselle I.26 e I.27: compilare a seconda che si tratti di un transito o di un certificato di importazione.
Parte II
(1) GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.
(2) Cancellare la menzione inutile.
(3) Indicare, a seconda del caso, uno dei metodi da 1 a 5 o il metodo 7.
(4) I termini della formula sono definiti come segue:
n = numero di campioni da esaminare;
m = valore di soglia per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato soddisfacente se tutti i campioni hanno un numero di batteri inferiore o uguale a m;
M = valore massimo per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato insoddisfacente se uno o più campioni hanno un numero di batteri uguale o superiore a M;
c = numero di campioni la cui carica batterica può essere compresa fra m e M; il campione è ancora considerato accettabile se la carica batterica degli altri campioni è uguale o inferiore a m.
— La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello dei caratteri di stampa.
— Osservazione per il responsabile della partita nell’UE: il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario; l’originale deve scortare la partita fino al posto d’ispezione frontaliero.
Veterinario ufficiale
Cognome (in lettere maiuscole):
Qualifica e titolo:
Data:
Firma:
Timbro:
CAPITOLO 4 C
Certificato sanitario
‘per la spedizione/il transito (2) nella Comunità europea di prodotti sanguigni, escluso il siero di equidi e i prodotti intermedi di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2007/2006 della Commissione, destinati ad usi tecnici
PAESE
Certificato veterinario per l’esportazione nell’UE
Parte I: Informazioni sulla partita spedita
I.1. Speditore
Nome
I.2. Numero di riferimento del certificato
I.2.a.
Indirizzo
I.3. Autorità centrale competente
N. tel.
I.4. Autorità locale competente
I.5. Destinatario
I.6. Persona responsabile della partita nell’UE
Nome
Nome
Indirizzo
Indirizzo
Codice postale
Codice postale
N. tel.
N. tel.
I.7. Paese di origine
Codice ISO
I.8. Regione di origine
Codice
I.9. Paese di destinazione
Codice ISO
I.10.
I.11. Luogo di origine
I.12. Luogo di destinazione
Deposito doganale
Nome
Numero di riconoscimento
Nome
Numero di riconoscimento
Indirizzo
Indirizzo
Codice postale
I.13. Luogo di carico
I.14. Data della partenza
I.15. Mezzo di trasporto
I.16. PIF di entrata nell’UE
Aereo
Nave
Vagone
Autocarro
Altro
Identificazione
I.17.
Riferimento documentale
I.18. Descrizione della merce
I.19. Codice del prodotto (codice SA)
30.02
I.20. Numero di animali/Peso lordo
I.21. Temperatura:
I.22. Numero di colli
ambiente
di frigorifero
di congelazione
I.23. Numero del sigillo e numero del container
I.24. Tipo di imballaggio
I.25. Merce certificata per:
uso tecnico
I.26. Per transito attraverso l’UE verso un paese terzo
I.27. Per importazione o ammissione nell’UE
Paese terzo
Codice ISO
I.28. Identificazione della merce
Numero di riconoscimento degli stabilimenti
Specie
Natura della merce
Impianto di fabbricazione
(nome scientifico)
Numero del lotto
PAESE
Prodotti sanguigni, escluso il siero di equidi e i prodotti intermedi di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2007/2006 della Commissione, destinati ad usi tecnici
Parte II: Certificazione
II.a. Numero di riferimento del certificato
II.b.
II. Attestato sanitario
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. 1774/2002 (1) e certifica che i prodotti sanguigni di cui sopra:
II.1. soddisfano le condizioni sanitarie di seguito indicate;
II.2. sono esclusivamente prodotti sanguigni non destinati al consumo umano o animale;
II.3. sono stati preparati esclusivamente con i seguenti sottoprodotti di origine animale:
(2) [— sangue di animali macellati idoneo al consumo umano ai sensi della normativa comunitaria, ma non destinato al consumo umano per motivi commerciali;]
(2) e/o [— sangue di animali macellati dichiarato inidoneo al consumo umano ma che non presenta segni di malattie trasmissibili all’uomo o agli animali e proviene da carcasse idonee al consumo umano in virtù della normativa comunitaria;]
(2) e/o [— sangue ottenuto da animali, esclusi i ruminanti, macellati in un macello dopo aver subito un’ispezione ante mortem e considerati, in seguito a detta ispezione, idonei alla macellazione ai fini del consumo umano in virtù della normativa comunitaria;]
(2) e/o [— sangue e prodotti sanguigni derivati dalla fabbricazione di prodotti destinati al consumo umano;]
(2) e/o [— sangue e prodotti sanguigni provenienti da animali che non presentavano sintomi clinici di malattie trasmissibili all’uomo o agli animali attraverso tali prodotti;]
(2) [II.4. nel caso di prodotti sanguigni derivati da ruminanti, provengono da un paese terzo o da una regione dove:
(2) [gli animali e i prodotti sono originari di una zona nella quale per 12 mesi non è stato registrato nessun caso di afta epizootica, stomatite vescicolare, peste bovina, peste dei piccoli ruminanti, febbre della valle del Rift e febbre catarrale degli ovini (3), nella quale per almeno 12 mesi non sono state effettuate vaccinazioni contro tali malattie e a partire dalla quale le importazioni di ruminanti sono autorizzate ai sensi della normativa comunitaria. Il sangue con il quale tali prodotti sono fabbricati deve essere stato prelevato:
(2) [in macelli riconosciuti conformemente alla normativa comunitaria;]
(2) o [da animali vivi in impianti riconosciuti conformemente alla normativa comunitaria]
(2) o [in macelli riconosciuti e controllati dall’autorità competente del paese terzo. In tal caso, l’indirizzo e il numero di riconoscimento del macello devono essere comunicati alla Commissione e agli Stati membri e indicati nel certificato;]
(2) o [i prodotti sono stati sottoposti a uno dei seguenti trattamenti che garantisce l’assenza degli agenti patogeni che causano l’afta epizootica, la stomatite vescicolare, la peste bovina, la peste dei piccoli ruminanti, la febbre della valle del Rift e la febbre catarrale degli ovini (3)]:
(2) [trattamento termico a una temperatura di 65 °C per almeno 3 ore, seguito da un test di efficacia;]
(2) o [irradiazione a 2,5 megarad o con raggi gamma, seguita da un test di efficacia;]
(2) o [modifica del pH in pH 5 per 2 ore, seguita da un test di efficacia;]
(2) o [trattamento termico a una temperatura di almeno 90 °C in tutta la massa, seguito da un test di efficacia;]]
(2) o [esistono animali portatori del virus della febbre catarrale degli ovini e i prodotti sanguigni sono destinati ad usi tecnici, compresi i prodotti farmaceutici, i prodotti per la diagnosi in vitro e i reagenti di laboratorio, da trasformare negli impianti riconosciuti (numero di riconoscimento) in (Stato membro) (4)]
(2) o [II.4. nel caso di prodotti sanguigni derivati da animali diversi dai ruminanti, provengono da un paese terzo o da una regione in cui:
(2) [gli animali e i prodotti sono originari di una zona nella quale per 12 mesi non è stato registrato nessun caso di afta epizootica, malattia vescicolare dei suini, peste suina classica, peste suina africana, malattia di Newcastle o influenza aviaria fortemente patogena e nella quale per almeno 12 mesi non sono state effettuate vaccinazioni contro tali malattie. Il certificato sanitario segue il modello applicabile a seconda della specie animale dalla quale sono stati ottenuti i prodotti sanguigni;]
(2) o [i prodotti sono stati sottoposti a un trattamento termico ad una temperatura di 65 °C per almeno 3 ore, seguito da un test di efficacia e che garantisca l’assenza degli agenti patogeni che causano: a seconda della specie animale interessata, l’afta epizootica, la malattia vescicolare dei suini, la peste suina classica, la peste suina africana, la malattia di Newcastle o l’influenza aviaria fortemente patogena;]
II.5. allo stadio di prodotto finale, i prodotti di cui sopra:
(2) [sono stati imballati in sacchi nuovi o sterilizzati,]
(2) o [sono stati trasportati alla rinfusa in contenitori o in altri mezzi di trasporto, accuratamente puliti e sterilizzati con un disinfettante approvato dall’autorità competente prima dell’uso,]
recanti un’etichetta con l’indicazione “NON DESTINATI AL CONSUMO UMANO O ANIMALE”;
II.6. il prodotto finale è stato immagazzinato in depositi chiusi;
II.7. i prodotti a base di uova di cui sopra sono stati trattati con tutte le precauzioni atte ad evitare la contaminazione da parte di agenti patogeni dopo la trasformazione.
Osservazioni
Parte I
— Casella I.6, Persona responsabile della partita nell’UE: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito; può essere compilato se il certificato riguarda una merce di importazione.
— Casella I.12, Luogo di destinazione: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito. I prodotti in transito possono essere immagazzinati unicamente in zone franche, depositi franchi e depositi doganali.
— Casella I.15: numero di immatricolazione (carri ferroviari o container e autocarri), numero di volo (aeromobili) o nome (nave). Queste informazioni debbono essere aggiornate in caso di scarico e nuovo carico.
— Casella I.23: nel caso di contenitori per il trasporto di merci alla rinfusa, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).
— Caselle I.26 e I.27: compilare a seconda che si tratti di un transito o di un certificato di importazione.
Parte II
(1) GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.
(2) Cancellare la menzione inutile.
(3) Nel caso di paesi nei quali sono presenti ruminanti portatori del virus della febbre catarrale degli ovini, occorre che i prodotti sanguigni siano stati trattati o che gli animali siano risultati sieronegativi.
(4) Deve trattarsi dello stesso Stato membro di prima entrata dei prodotti nella Comunità.
— La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello dei caratteri di stampa.
— Osservazione per il responsabile della partita nell’UE: il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario; l’originale deve scortare la partita fino al posto d’ispezione frontaliero.
Veterinario ufficiale
Cognome (in lettere maiuscole):
Qualifica e titolo:
Data:
Firma:
Timbro:
CAPITOLO 5 A
Certificato sanitario
per la spedizione/il transito (2) nella Comunità europea di pelli di ungulati fresche o refrigerate
PAESE
Certificato veterinario per l’esportazione nell’UE
Parte I: Informazioni sulla partita spedita
I.1. Speditore
Nome
I.2. Numero di riferimento del certificato
I.2.a.
Indirizzo
I.3. Autorità centrale competente
N. tel.
I.4. Autorità locale competente
I.5. Destinatario
I.6. Persona responsabile della partita nell’UE
Nome
Nome
Indirizzo
Indirizzo
Codice postale
Codice postale
N. tel.
N. tel.
I.7. Paese di origine
Codice ISO
I.8. Regione di origine
Codice
I.9. Paese di destinazione
Codice ISO
I.10. Regione di destinazione
Codice
I.11. Luogo di origine
I.12. Luogo di destinazione
Deposito doganale
Nome
Numero di riconoscimento
Nome
Numero di riconoscimento
Indirizzo
Indirizzo
Codice postale
I.13. Luogo di carico
I.14. Data della partenza
I.15. Mezzo di trasporto
I.16. PIF di entrata nell’UE
Aereo
Nave
Vagone
Autocarro
Altro
Identificazione:
I.17. Numero/i CITES
Riferimento documentale:
I.18. Descrizione della merce
I.19. Codice del prodotto (codice SA)
I.20. Numero di animali/Peso lordo
I.21. Temperatura:
I.22. Numero di colli
ambiente
di frigorifero
di congelazione
I.23. Numero del sigillo e numero del container
I.24. Tipo di imballaggio
I.25. Merce certificata per:
alimentazione animale
uso tecnico
Altro
I.26. Per transito attraverso l’UE verso un paese terzo
I.27. Per importazione o ammissione nell’UE
Paese terzo
Codice ISO
I.28. Identificazione della merce
Numero di riconoscimento degli stabilimenti
Specie
Impianto di fabbricazione
Peso netto
(nome scientifico)
PAESE
Pelli di ungulati fresche o refrigerate
Parte II: Certificazione
II.a. Numero di riferimento del certificato
II.b.
II. Attestato sanitario
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. 1774/2002 (1), in particolare dell’articolo 6 e dell’allegato VIII, capitolo VI, e certifica che le pelli di cui sopra:
II.1. sono state ottenute da animali (2):
a) che sono stati macellati e le cui carcasse sono atte al consumo umano conformemente alla legislazione comunitaria; oppure
b) che sono stati macellati in un macello dopo aver subito un’ispezione ante mortem e considerati, in esito a tale ispezione, idonei alla macellazione in vista del consumo umano in virtù della normativa comunitaria;
II.2. sono originarie di un paese, oppure, in caso di regionalizzazione operata ai sensi della normativa comunitaria, di una parte di un paese, da cui sono autorizzate le importazioni di tutte le categorie di carni fresche delle specie corrispondenti e che:
a) per almeno 12 mesi prima della spedizione è risultato indenne dalle seguenti malattie (3):
[— peste suina classica e peste suina africana,]
[— peste bovina;]
nonché
b) per almeno 12 mesi prima della spedizione è risultato indenne da afta epizootica e in cui, nei 12 mesi precedenti la spedizione, non sono state effettuate vaccinazioni contro tale malattia (3);
II.3. sono state ottenute:
[da animali che sono rimasti nel territorio del paese di origine per almeno tre mesi prima della macellazione o, se si tratta di animali di età inferiore a tre mesi, dal momento della nascita;]
[nel caso di pelli di artiodattili, da animali provenienti da aziende nelle quali non si sono verificati casi di afta epizootica nei 30 giorni precedenti e intorno alle quali, nel raggio di 10 km, non si sono verificati casi della suddetta malattia nei 30 giorni precedenti;]
[nel caso di pelli di suini, da animali provenienti da aziende nelle quali non si sono verificati casi di malattia vescicolare dei suini nei 30 giorni precedenti o di peste suina classica o africana nei 40 giorni precedenti e intorno alle quali, nel raggio di 10 km, non si sono verificati casi delle suddette malattie nei 30 giorni precedenti;]
[da animali che non presentavano sintomi di [afta epizootica], [peste bovina], [peste suina classica], [peste suina africana] o [malattia vescicolare dei suini] (3) durante l’ispezione sanitaria ante mortem presso il macello nelle 24 ore precedenti la macellazione;]
II.4. sono state trattate con tutte le precauzioni atte ad evitare la ricontaminazione con agenti patogeni.
Osservazioni
Parte I
— Casella I.6, Persona responsabile della partita nell’UE: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito; può essere compilato se il certificato riguarda una merce di importazione.
— Casella I.12, Luogo di destinazione: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito. I prodotti in transito possono essere immagazzinati unicamente in zone franche, depositi franchi e depositi doganali.
— Casella I.15: numero di immatricolazione (carri ferroviari o container e autocarri), numero di volo (aeromobili) o nome (nave). Queste informazioni debbono essere aggiornate in caso di scarico e nuovo carico.
— Casella I.19: utilizzare il codice SA appropriato: 41.01; 41.02 o 41.03.
— Casella I.23: nel caso di contenitori per il trasporto di merci alla rinfusa, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).
— Caselle I.26 e I.27: compilare a seconda che si tratti di un transito o di un certificato di importazione.
Parte II
(1) GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.
(2) Cancellare la menzione inutile.
(3) Cancellare le malattie che non colpiscono le specie in oggetto.
— La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello dei caratteri di stampa.
— Osservazione per il responsabile della partita nell’UE: il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e deve scortare la partita fino al posto d’ispezione frontaliero.
Veterinario ufficiale
Cognome (in lettere maiuscole):
Qualifica e titolo:
Data:
Firma:
Timbro:
CAPITOLO 5 B
Certificato sanitario
per la spedizione/il transito (2) nella Comunità europea di pelli di ungulati trattate
PAESE
Certificato veterinario per l’esportazione nell’UE
Parte I: Informazioni sulla partita spedita
I.1. Speditore
Nome
I.2. Numero di riferimento del certificato
I.2.a.
Indirizzo
I.3. Autorità centrale competente
N. tel.
I.4. Autorità locale competente
I.5. Destinatario
I.6. Persona responsabile della partita nell’UE
Nome
Nome
Indirizzo
Indirizzo
Codice postale
Codice postale
N. tel.
N. tel.
I.7. Paese di origine
Codice ISO
I.8. Regione di origine
Codice
I.9. Paese di destinazione
Codice ISO
I.10. Regione di destinazione
Codice
I.11. Luogo di origine
I.12. Luogo di destinazione
Deposito doganale
Nome
Numero di riconoscimento
Nome
Numero di riconoscimento
Indirizzo
Indirizzo
Codice postale
I.13. Luogo di carico
I.14. Data della partenza
I.15. Mezzo di trasporto
I.16. PIF di entrata nell’UE
Aereo
Nave
Vagone
Autocarro
Altro
Identificazione
I.17. Numero/i CITES
Riferimento documentale
I.18. Descrizione della merce
I.19. Codice del prodotto (codice SA)
I.20. Numero di animali/Peso lordo
I.21. Temperatura:
I.22. Numero di colli
ambiente
di frigorifero
di congelazione
I.23. Numero del sigillo e numero del container
I.24. Tipo di imballaggio
I.25. Merce certificata per:
alimentazione animale
uso tecnico
Altro
I.26. Per transito attraverso l’UE verso un paese terzo
I.27. Per importazione o ammissione nell’UE
Paese terzo
Codice ISO
I.28. Identificazione della merce
Numero di riconoscimento degli stabilimenti
Specie
Impianto di fabbricazione
Peso netto
(nome scientifico)
PAESE
Pelli di ungulati trattate
Parte II: Certificazione
II.a. Numero di riferimento del certificato
II.b.
II. Attestato sanitario
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. 1774/2002 (1), in particolare dell’articolo 6 e dell’allegato VIII del capitolo VI, e certifica che le pelli di cui sopra:
II.1. sono state ottenute da animali (2):
a) che sono stati macellati e le cui carcasse sono atte al consumo umano conformemente alla legislazione comunitaria; oppure
b) che sono stati macellati in un macello dopo aver subito un’ispezione ante mortem e considerati, in esito a tale ispezione, idonei alla macellazione in vista del consumo umano in virtù della normativa comunitaria; o
c) che non presentavano alcun segno clinico di malattia trasmissibile agli esseri umani o agli animali e che non erano stati abbattuti per sradicare una epizoozia;
(2) [II.2 provengono da animali originari di un paese terzo o, in caso di regionalizzazione conformemente alla legislazione comunitaria, di una parte di paese terzo di cui alla parte 1 dell’allegato II della decisione 79/542/CEE (3) in provenienza del quale sono autorizzate le importazioni di carni fresche delle specie corrispondenti e che sono state:
(2) [essiccate;]
(2) o [salate secche o verdi per almeno 14 giorni prima di essere spedite;]
(2) o [salate secche o verdi in data… e, secondo la dichiarazione del trasportatore, saranno trasportati per nave e la durata del trasporto sarà tale che esse saranno sottoposte a salatura per almeno 14 giorni prima di raggiungere il posto d’ispezione frontaliero della Comunità europea;]
(2) o [sottoposte a salatura durante sette giorni in sale marino con aggiunta del 2 % di carbonato di sodio;]
(2) o [sottoposte a salatura in sale marino con aggiunta del 2 % di carbonato di sodio in data… e, secondo la dichiarazione del trasportatore, saranno trasportate per nave e la durata del trasporto sarà tale che esse saranno sottoposte a salatura per almeno 7 giorni prima di raggiungere il posto d’ispezione frontaliero della Comunità europea;]
(2) o [II.2. provengono da animali originari di un paese terzo o, in caso di regionalizzazione conformemente alla legislazione comunitaria, di una parte di paese terzo di cui alla parte 1 dell’allegato II della decisione 79/542/CEE in provenienza del quale NON sono autorizzate le importazioni di carni fresche delle specie corrispondenti e che sono state:
(2) [sottoposte a salatura durante sette giorni in sale marino con aggiunta del 2 % di carbonato di sodio;]
(2) o [sottoposte a salatura in sale marino con aggiunta del 2 % di carbonato di sodio in data… e, secondo la dichiarazione del trasportatore, saranno trasportate per nave e la durata del trasporto sarà tale che esse saranno sottoposte a salatura per almeno 7 giorni prima di raggiungere il posto d’ispezione frontaliero della Comunità europea;]
(2) o [sottoposte a essiccazione per 42 giorni a una temperatura di almeno 20 °C;]
II.3. non sono state in contatto con altri prodotti di origine animale o con animali vivi che comportassero un rischio di diffusione di una malattia trasmissibile grave.
Osservazioni
Parte I
— Casella I.6, Persona responsabile della partita nell’UE: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito; può essere compilato se il certificato riguarda una merce di importazione.
— Casella I.12, Luogo di destinazione: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito. I prodotti in transito possono essere immagazzinati unicamente in zone franche, depositi franchi e depositi doganali.
— Casella I.15: numero di registrazione (vagoni ferroviari o container e autocarri), numero di volo (aviomobile) o nome (nave) e informazioni da fornire in caso di scarico e ricarico.
— Casella I.19: utilizzare il codice SA appropriato: 41.01; 41.02 o 41.03.
— Casella I.23: nel caso di contenitori per il trasporto di merci alla rinfusa, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).
— Caselle I.26 e I.27: compilare a seconda che si tratti di un transito o di un certificato di importazione.
Parte II
(1) GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.
(2) Cancellare la menzione inutile.
(3) GU L 146 del 14.6.1979, pag. 15.
— La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello dei caratteri di stampa.
— Osservazione per il responsabile della partita nell’UE: il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e deve scortare la partita fino al posto d’ispezione frontaliero.
Veterinario ufficiale
Cognome (in lettere maiuscole):
Qualifica e titolo:
Data:
Firma:
Timbro:
CAPITOLO 5 C
Dichiarazione ufficiale
per la spedizione/il transito (1) nella Comunità europea di pelli di ruminanti e di equidi trattate che sono state tenute isolate per 21 giorni o che saranno trasportate per 21 giorni ininterrotti prima dell’importazione
PAESE
Certificato veterinario per l’esportazione nell’UE
Parte I: Informazioni sulla partita spedita
I.1. Speditore
Nome
I.2. Numero di riferimento del certificato
I.2.a.
Indirizzo
I.3. Autorità centrale competente
N. tel.
I.4. Autorità locale competente
I.5. Destinatario
I.6. Persona responsabile della partita nell’UE
Nome
Nome
Indirizzo
Indirizzo
Codice postale
Codice postale
N. tel.
N. tel.
I.7. Paese di origine
Codice ISO
I.8. Regione di origine
Codice
I.9. Paese di destinazione
Codice ISO
I.10. Regione di destinazione
Codice
I.11. Luogo di origine
I.12. Luogo di destinazione
Deposito doganale
Nome
Numero di riconoscimento
Nome
Numero di riconoscimento
Indirizzo
Indirizzo
Codice postale
I.13. Luogo di carico
I.14. Data della partenza
I.15. Mezzo di trasporto
I.16. PIF di entrata nell’UE
Aereo
Nave
Vagone
Autocarro
Altro
Identificazione
I.17. Numero/i CITES
Riferimento documentale
I.18. Descrizione della merce
I.19. Codice del prodotto (codice SA)
I.20. Numero di animali/Peso lordo
I.21. Temperatura:
I.22. Numero di colli
ambiente
di frigorifero
di congelazione
I.23. Numero del sigillo e numero del container
I.24. Tipo di imballaggio
I.25. Merce certificata per:
alimentazione animale
uso tecnico
Altro
I.26. Per transito attraverso l’UE verso un paese terzo
I.27. Per importazione o ammissione nell’UE
Paese terzo
Codice ISO
I.28. Identificazione della merce
Numero di riconoscimento degli stabilimenti
Specie
Impianto di fabbricazione
Peso netto
(nome scientifico)
PAESE
Pelli di ruminanti e di equidi trattate che sono state tenute isolate per 21 giorni o che saranno trasportate per 21 giorni ininterrotti prima dell’importazione
Parte II: Certificazione
II.a. Numero di riferimento del certificato
II.b.
II. Dichiarazione
Il sottoscritto dichiara che le pelli sopra descritte:
II.1. sono state ottenute da animali (1):
a) che sono stati macellati e le cui carcasse sono atte al consumo umano conformemente alla legislazione comunitaria; oppure
b) che sono stati macellati in un macello dopo aver subito un’ispezione ante mortem e considerati, in esito a tale ispezione, idonei alla macellazione in vista del consumo umano in virtù della normativa comunitaria; o
c) che non presentavano alcun segno clinico di malattia trasmissibile agli esseri umani o agli animali e che non erano stati abbattuti per sradicare una epizoozia;
II.2. sono state:
(1) [essiccate;]
(1) o [salate secche o verdi per almeno 14 giorni prima di essere spedite;]
(1) o [sottoposte a salatura durante sette giorni in sale marino con aggiunta del 2 % di carbonato di sodio;]
II.3. non sono state in contatto con altri prodotti di origine animale o con animali vivi che comportassero un rischio di diffusione di una malattia trasmissibile grave;
(1) o [II.4. dopo il trattamento di cui al punto II.2, sono state tenute isolate, sotto controllo ufficiale, nei 21 giorni immediatamente precedenti la spedizione;]
(1) o [II.4. secondo la dichiarazione del trasportatore, la durata prevista del trasporto è di almeno 21 giorni.]
Osservazioni
Parte I
— Casella I.6, Persona responsabile della partita nell’UE: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito; può essere compilato se il certificato riguarda una merce di importazione.
— Casella I.12, Luogo di destinazione: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito. I prodotti in transito possono essere immagazzinati unicamente in zone franche, depositi franchi e depositi doganali.
— Casella I.15: numero di immatricolazione (carri ferroviari o container e autocarri), numero di volo (aeromobili) o nome (nave). Queste informazioni debbono essere aggiornate in caso di scarico e nuovo carico.
— Casella I.19: utilizzare il codice SA appropriato: 41.01; 41.02 o 41.03.
— Casella I.23: nel caso di contenitori per il trasporto di merci alla rinfusa, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).
— Caselle I.26 e I.27: compilare a seconda che si tratti di un transito o di un certificato di importazione.
Parte II
(1) Cancellare la menzione inutile.
— La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello dei caratteri di stampa.
— Osservazione per il responsabile della partita nell’UE: la presente dichiarazione è ad uso esclusivamente veterinario e deve scortare la partita fino al posto d’ispezione frontaliero.
Veterinario ufficiale
Cognome (in lettere maiuscole):
Qualifica e titolo:
Data:
Firma:
Timbro:
CAPITOLO 6 A
Certificato sanitario
per la spedizione/il transito (2) nella Comunità europea di trofei di caccia trattati di uccelli e ungulati, costituiti unicamente da ossa, corna, zoccoli, artigli, palchi, denti o pelli
PAESE
Certificato veterinario per l’esportazione nell’UE
Parte I: Informazioni sulla partita spedita
I.1. Speditore
Nome
I.2. Numero di riferimento del certificato
I.2.a.
Indirizzo
I.3. Autorità centrale competente
N. tel.
I.4. Autorità locale competente
I.5. Destinatario
I.6. Persona responsabile della partita nell’UE
Nome
Nome
Indirizzo
Indirizzo
Codice postale
Codice postale
N. tel.
N. tel.
I.7. Paese di origine
Codice ISO
I.8. Regione di origine
Codice
I.9. Paese di destinazione
Codice ISO
I.10.
I.11. Luogo di origine
I.12. Luogo di destinazione
Deposito doganale
Nome
Numero di riconoscimento
Nome
Numero di riconoscimento
Indirizzo
Indirizzo
Codice postale
I.13. Luogo di carico
I.14. Data della partenza
I.15. Mezzo di trasporto
I.16. PIF di entrata nell’UE
Aereo
Nave
Autocarro
Altro
Vagone
Identificazione
I.17. Numero/i CITES
Riferimento documentale
I.18. Descrizione della merce
I.19. Codice del prodotto (codice SA)
I.20. Numero di animali/Peso lordo
I.21.
I.22. Numero di colli
I.23. Numero del sigillo e numero del container
I.24. Tipo di imballaggio
I.25. Merce certificata per:
Altro
I.26. Per transito attraverso l’UE verso un paese terzo
I.27. Per importazione o ammissione nell’UE
Paese terzo
Codice ISO
I.28. Identificazione della merce
Specie
Natura della merce
Numero di colli
(nome scientifico)
PAESE
Trofei di caccia trattati di uccelli e ungulati costituiti unicamente da ossa, corna, zoccoli, artigli, palchi, denti o pelli
Parte II: Certificazione
II.a. Numero di riferimento del certificato
II.b.
II. Attestato sanitario
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. 1774/2002 (1) e certifica che i trofei di caccia di cui sopra:
II.1. sono stati confezionati, immediatamente dopo il trattamento, senza essere stati in contatto con altri prodotti di origine animale in grado di contaminarli, in imballaggi singoli, trasparenti e chiusi in modo da evitare eventuali contaminazioni successive;
(2) [II.2. nel caso in cui siano costituiti unicamente di pelli:
(2) [sono stati essiccati;]
(2) o [sono stati salati secchi o verdi per almeno 14 giorni prima della spedizione;]
(2) o [sono stati salati secchi o verdi in data … e, secondo la dichiarazione del trasportatore, saranno trasportati per nave per una durata tale che essi saranno stati sottoposti a salatura per almeno 14 giorni prima di raggiungere il posto d’ispezione frontaliero della Comunità europea;]]
(2) o [II.2. nel caso in cui siano costituiti unicamente di ossa, corna, zoccoli, artigli, palchi o denti:
a) sono stati immersi in acqua bollente per un tempo adeguato, in modo da garantire l’eliminazione di qualsiasi materia diversa da ossa, corna, zoccoli, artigli, palchi o denti; e
b) sono stati disinfettati con un prodotto autorizzato dall’autorità competente, in particolare con acqua ossigenata per quanto riguarda le parti costituite di ossa.]
Osservazioni
Parte I
— Casella I.6, Persona responsabile della partita nell’UE: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito; può essere compilato se il certificato riguarda una merce di importazione.
— Casella I.12, Luogo di destinazione: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito. I prodotti in transito possono essere immagazzinati unicamente in zone franche, depositi franchi e depositi doganali.
— Casella I.15: numero di immatricolazione (carri ferroviari o container e autocarri), numero di volo (aeromobili) o nome (nave). Queste informazioni debbono essere aggiornate in caso di scarico e nuovo carico.
— Casella I.23: nel caso di contenitori per il trasporto di merci alla rinfusa, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).
— Casella I.19: utilizzare il codice SA appropriato: 05.05; 05.06; 05.07 o 97.05.
— Caselle I.26 e I.27: compilare a seconda che si tratti di un transito o di un certificato di importazione.
— Casella I.28: per la natura della merce, specificare scegliendo una o più delle possibilità seguenti: [ossa], [corna], [zoccoli], [artigli], [palchi], [denti] o [pelli].
Parte II
(1) GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.
(2) Cancellare la menzione inutile.
— La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello dei caratteri di stampa.
— Osservazione per il responsabile della partita nell’UE: il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario; l’originale deve scortare la partita fino al posto d’ispezione frontaliero.
Veterinario ufficiale
Cognome (in lettere maiuscole):
Qualifica e titolo:
Data:
Firma:
Timbro:
CAPITOLO 6 B
Certificato sanitario
per la spedizione/il transito (2) nella Comunità europea di trofei di caccia di uccelli e ungulati, costituiti da parti anatomiche intere che non hanno subito alcun trattamento
PAESE
Certificato veterinario per l’esportazione nell’UE
Parte I: Informazioni sulla partita spedita
I.1. Speditore
Nome
I.2. Numero di riferimento del certificato
I.2.a.
Indirizzo
I.3. Autorità centrale competente
N. tel.
I.4. Autorità locale competente
I.5. Destinatario
I.6. Persona responsabile della partita nell’UE
Nome
Nome
Indirizzo
Indirizzo
Codice postale
Codice postale
N. tel.
N. tel.
I.7. Paese di origine
Codice ISO
I.8. Regione di origine
Codice
I.9. Paese di destinazione
Codice ISO
I.10.
I.11. Luogo di origine
I.12. Luogo di destinazione
Deposito doganale
Nome
Numero di riconoscimento
Nome
Numero di riconoscimento
Indirizzo
Indirizzo
Codice postale
I.13. Luogo di carico
I.14. Data della partenza
I.15. Mezzo di trasporto
I.16. PIF di entrata nell’UE
Aereo
Nave
Autocarro
Altro
Vagone
Identificazione
I.17. Numero/i CITES
Riferimento documentale
I.18. Descrizione della merce
I.19. Codice del prodotto (codice SA)
I.20. Numero di animali/Peso lordo
I.21.
I.22. Numero di colli
I.23. Numero del sigillo e numero del container
I.24. Tipo di imballaggio
I.25. Merce certificata per:
Altro
I.26. Per transito attraverso l’UE verso un paese terzo
I.27. Per importazione o ammissione nell’UE
Paese terzo
Codice ISO
I.28. Identificazione della merce
Specie
Numero di colli
(nome scientifico)
PAESE
Trofei di caccia di uccelli e ungulati, costituiti da parti anatomiche intere che non hanno subito alcun trattamento
Parte II: Certificazione
II.a. Numero di riferimento del certificato
II.b.
II. Attestato sanitario
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. 1774/2002 (1) e certifica che i trofei di caccia di cui sopra:
(2) [II.1. per quanto riguarda i trofei di caccia di artiodattili diversi dai suini:
a) da 12 mesi… (regione) è indenne da afta epizootica e da peste bovina e durante lo stesso periodo non vi è stata praticata alcuna vaccinazione contro tali malattie; inoltre
b) i trofei di caccia sopra descritti:
i) sono stati ottenuti da animali abbattuti nel territorio della suddetta regione, in provenienza dalla quale sono autorizzate le esportazioni di carni fresche delle specie domestiche corrispondenti e la quale negli ultimi 60 giorni non è stata soggetta a restrizioni di polizia sanitaria connesse con l’insorgere di malattie della selvaggina; e
ii) sono stati ottenuti da animali abbattuti ad almeno 20 km di distanza dalla frontiera di un altro paese terzo o di una sua parte in provenienza dai quali non sono autorizzate le esportazioni verso la Comunità di trofei di caccia non trattati di artiodattili diversi dai suini;]
(2) o [II.1. per quanto riguarda i trofei di caccia di suini selvatici:
a) da 12 mesi… (regione) è indenne da peste suina classica, peste suina africana, malattia vescicolare dei suini, afta epizootica e paralisi contagiosa dei suini (malattia di Teschen) e durante lo stesso periodo non vi è stata praticata alcuna vaccinazione contro tali malattie; inoltre
b) i trofei di caccia sopra descritti:
i) sono stati ottenuti da animali abbattuti nel territorio della suddetta regione, in provenienza dalla quale sono autorizzate le esportazioni di carni fresche delle specie domestiche corrispondenti e la quale negli ultimi 60 giorni non è stata soggetta a restrizioni di polizia sanitaria connesse con l’insorgere di malattie dei suini; e
ii) sono stati ottenuti da animali abbattuti ad almeno 20 km di distanza dalla frontiera di un altro paese terzo o di una sua parte in provenienza dai quali non sono autorizzate le esportazioni verso la Comunità di trofei di caccia non trattati di suini selvatici;]
(2) o [II.1. per quanto riguarda i trofei di caccia di solipedi, i trofei di caccia sopra descritti sono stati ottenuti da solipedi selvatici abbattuti nel territorio del suddetto paese esportatore;]
(2) o [II.1. per quanto riguarda i trofei di caccia di uccelli:
a) … (regione) è immune dall’influenza aviaria fortemente patogena e dalla malattia di Newcastle; inoltre
b) i trofei di caccia sopra descritti sono stati ottenuti da selvaggina di penna abbattuta nella suddetta regione, la quale negli ultimi 30 giorni non è stata soggetta a restrizioni di polizia sanitaria connesse con l’insorgere di malattie della selvaggina di penna;]
II.2. i trofei di caccia sopra descritti sono stati confezionati, senza essere stati in contatto con altri prodotti di origine animale che li potessero contaminare, in imballaggi singoli, trasparenti e chiusi in modo da evitare contaminazioni successive.
Osservazioni
Parte I
— Casella I.6, Persona responsabile della partita nell’UE: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito; può essere compilato se il certificato riguarda una merce di importazione.
— Casella I.12, Luogo di destinazione: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito. I prodotti in transito possono essere immagazzinati unicamente in zone franche, depositi franchi e depositi doganali.
— Casella I.15: numero di immatricolazione (carri ferroviari o container e autocarri), numero di volo (aeromobili) o nome (nave). Queste informazioni debbono essere aggiornate in caso di scarico e nuovo carico.
— Casella I.19: utilizzare il codice SA appropriato: 05.05; 05.06 o 05.07.
— Casella I.23: nel caso di contenitori per il trasporto di merci alla rinfusa, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).
— Caselle I.26 e I.27: compilare a seconda che si tratti di un transito o di un certificato di importazione.
Parte II
(1) GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.
(2) Cancellare la menzione inutile.
— La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello dei caratteri di stampa.
— Osservazione per il responsabile della partita nell’UE: il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario; l’originale deve scortare la partita fino al posto d’ispezione frontaliero.
Veterinario ufficiale
Cognome (in lettere maiuscole):
Qualifica e titolo:
Data:
Firma:
Timbro:
CAPITOLO 7 A
Certificato sanitario
per la spedizione/il transito (2) nella Comunità europea di setole di suini provenienti da paesi terzi o da loro regioni indenni da peste suina africana
PAESE
Certificato veterinario per l’esportazione nell’UE
Parte I: Informazioni sulla partita spedita
I.1. Speditore
Nome
I.2. Numero di riferimento del certificato
I.2.a.
Indirizzo
I.3. Autorità centrale competente
N. tel.
I.4. Autorità locale competente
I.5. Destinatario
I.6. Persona responsabile della partita nell’UE
Nome
Nome
Indirizzo
Indirizzo
Codice postale
Codice postale
N. tel.
N. tel.
I.7. Paese di origine
Codice ISO
I.8. Regione di origine
Codice
I.9. Paese di destinazione
Codice ISO
I.10.
I.11. Luogo di origine
I.12. Luogo di destinazione
Deposito doganale
Nome
Numero di riconoscimento
Nome
Numero di riconoscimento
Indirizzo
Indirizzo
Codice postale
I.13. Luogo di carico
I.14. Data della partenza
I.15. Mezzo di trasporto
I.16. PIF di entrata nell’UE
Aereo
Nave
Autocarro
Altro
Vagone
Identificazione:
I.17.
Riferimento documentale:
I.18. Descrizione della merce
I.19. Codice del prodotto (codice SA)
05.02
I.20. Numero di animali/Peso lordo
I.21. Temperatura:
I.22. Numero di colli
ambiente
di frigorifero
di congelazione
I.23. Numero del sigillo e numero del container
I.24. Tipo di imballaggio
I.25. Merce certificata per:
alimentazione animale
uso tecnico
Altro
I.26. Per transito attraverso l’UE verso un paese terzo
I.27. Per importazione o ammissione nell’UE
Paese terzo
Codice ISO
I.28. Identificazione della merce
Numero di colli
Numero di riconoscimento degli stabilimenti
Impianto di fabbricazione
Peso netto
PAESE
Setole di suini provenienti da paesi terzi o da loro regioni indenni da peste suina africana
Parte II: Certificazione
II.a. Numero di riferimento del certificato
II.b.
II. Attestato sanitario
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. 1774/2002 (1) e certifica quanto segue:
II.1. le setole di suini sopra descritte sono state ottenute da suini provenienti dal suddetto paese di origine e macellati in un macello sito in tale paese;
II.2. i suini dai quali sono state ottenute le setole non mostravano, durante l’ispezione effettuata al momento della macellazione, sintomi di malattie trasmissibili all’uomo o ad altri animali e non sono stati macellati al fine di sradicare una epizoozia;
II.3. da almeno 12 mesi il paese di origine oppure, in caso di regionalizzazione operata ai sensi della normativa comunitaria, la regione di origine è indenne da peste suina africana;
II.4. le setole di suini sono asciutte e ben chiuse in imballaggi.
Osservazioni
Parte I
— Casella I.6, Persona responsabile della partita nell’UE: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito; può essere compilato se il certificato riguarda una merce di importazione.
— Casella I.12, Luogo di destinazione: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito. I prodotti in transito possono essere immagazzinati unicamente in zone franche, depositi franchi e depositi doganali.
— Casella I.15: numero di immatricolazione (carri ferroviari o container e autocarri), numero di volo (aeromobili) o nome (nave). Queste informazioni debbono essere aggiornate in caso di scarico e nuovo carico.
— Casella I.23: nel caso di contenitori per il trasporto di merci alla rinfusa, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).
— Caselle I.26 e I.27: compilare a seconda che si tratti di un transito o di un certificato di importazione.
— Casella I.28, Impianto di fabbricazione: numero di controllo veterinario dello stabilimento registrato.
Parte II
(1) GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.
(2) Cancellare la menzione inutile.
— La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello dei caratteri di stampa.
— Osservazione per il responsabile della partita nell’UE: il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario; l’originale deve scortare la partita fino al posto d’ispezione frontaliero.
Veterinario ufficiale
Cognome (in lettere maiuscole):
Qualifica e titolo:
Data:
Firma:
Timbro:
CAPITOLO 7 B
Certificato sanitario
per la spedizione/il transito (2) nella Comunità europea di setole di suini provenienti da paesi terzi o da loro regioni non indenni da peste suina africana
PAESE
Certificato veterinario per l’esportazione nell’UE
Parte I: Informazioni sulla partita spedita
I.1. Speditore
Nome
I.2. Numero di riferimento del certificato
I.2.a.
Indirizzo
I.3. Autorità centrale competente
N. tel.
I.4. Autorità locale competente
I.5. Destinatario
I.6. Persona responsabile della partita nell’UE
Nome
Nome
Indirizzo
Indirizzo
Codice postale
Codice postale
N. tel.
N. tel.
I.7. Paese di origine
Codice ISO
I.8. Regione di origine
Codice
I.9. Paese di destinazione
Codice ISO
I.10.
I.11. Luogo di origine
I.12. Luogo di destinazione
Deposito doganale
Nome
Numero di riconoscimento
Nome
Numero di riconoscimento
Indirizzo
Indirizzo
Codice postale
I.13. Luogo di carico
I.14. Data della partenza
I.15. Mezzo di trasporto
I.16. PIF di entrata nell’UE
Aereo
Nave
Autocarro
Altro
Vagone
Identificazione:
I.17.
Riferimento documentale:
I.18. Descrizione della merce
I.19. Codice del prodotto (codice SA)
05.02
I.20. Numero di animali/Peso lordo
I.21. Temperatura:
I.22. Numero di colli
ambiente
di frigorifero
di congelazione
I.23. Numero del sigillo e numero del container
I.24. Tipo di imballaggio
I.25. Merce certificata per:
alimentazione animale
uso tecnico
Altro
I.26. Per transito attraverso l’UE verso un paese terzo
I.27. Per importazione o ammissione nell’UE
Paese terzo
Codice ISO
I.28. Identificazione della merce
Numero di colli
Numero di riconoscimento degli stabilimenti
Impianto di fabbricazione
Peso netto
PAESE
Setole di suini provenienti da paesi terzi o da loro regioni non indenni da peste suina africana
Parte II: Certificazione
II.a. Numero di riferimento del certificato
II.b.
II. Attestato sanitario
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. 1774/2002 (1) e certifica quanto segue:
II.1. le setole di suini sopra descritte sono state ottenute da suini provenienti dal suddetto paese di origine e macellati in un macello sito in tale paese;
II.2. i suini dai quali sono state ottenute le setole non mostravano, durante l’ispezione effettuata al momento della macellazione, sintomi di malattie trasmissibili all’uomo o ad altri animali e non sono stati macellati al fine di sradicare una epizoozia;
II.3. le setole di suini sopra descritte sono state:
(2) [bollite;]
(2) o [tinte;]
(2) o [candeggiate;]
II.4. le setole di suini sono asciutte e ben chiuse in imballaggi.
Osservazioni
Parte I
— Casella I.6, Persona responsabile della partita nell’UE: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito; può essere compilato se il certificato riguarda una merce di importazione.
— Casella I.12, Luogo di destinazione: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito. I prodotti in transito possono essere immagazzinati unicamente in zone franche, depositi franchi e depositi doganali.
— Casella I.15: numero di immatricolazione (carri ferroviari o container e autocarri), numero di volo (aeromobili) o nome (nave). Queste informazioni debbono essere aggiornate in caso di scarico e nuovo carico.
— Casella I.23: nel caso di contenitori per il trasporto di merci alla rinfusa, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).
— Caselle I.26 e I.27: compilare a seconda che si tratti di un transito o di un certificato di importazione.
— Casella I.28, Impianto di fabbricazione: numero di controllo veterinario dello stabilimento registrato.
Parte II
(1) GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.
(2) Cancellare la menzione inutile.
— La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello dei caratteri di stampa.
— Osservazione per il responsabile della partita nell’UE: il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario; l’originale deve scortare la partita fino al posto d’ispezione frontaliero.
Veterinario ufficiale
Cognome (in lettere maiuscole):
Qualifica e titolo:
Data:
Firma:
Timbro:
CAPITOLO 8
Certificato sanitario
per la spedizione/il transito (3) nella Comunità europea di sottoprodotti di origine animale () destinati alla fabbricazione di prodotti tecnici
PAESE
Certificato veterinario per l’esportazione nell’UE
Parte I: Informazioni sulla partita spedita
I.1. Speditore
Nome
I.2. Numero di riferimento del certificato
I.2.a.
Indirizzo
I.3. Autorità centrale competente
N. tel.
I.4. Autorità locale competente
I.5. Destinatario
I.6. Persona responsabile della partita nell’UE
Nome
Nome
Indirizzo
Indirizzo
Codice postale
Codice postale
N. tel.
N. tel.
I.7. Paese di origine
Codice ISO
I.8. Regione di origine
Codice
I.9. Paese di destinazione
Codice ISO
I.10.
I.11. Luogo di origine
I.12. Luogo di destinazione
Deposito doganale
Nome
Numero di riconoscimento
Nome
Numero di riconoscimento
Indirizzo
Indirizzo
Codice postale
I.13. Luogo di carico
I.14. Data della partenza
I.15. Mezzo di trasporto
I.16. PIF di entrata nell’UE
Aereo
Nave
Autocarro
Altro
Vagone
Identificazione:
I.17.
Riferimento documentale:
I.18. Descrizione della merce
I.19. Codice del prodotto (codice SA)
I.20. Numero di animali/Peso lordo
I.21. Temperatura:
I.22. Numero di colli
ambiente
di frigorifero
di congelazione
I.23. Numero del sigillo e numero del container
I.24. Tipo di imballaggio
I.25. Merce certificata per:
uso tecnico
I.26. Per transito attraverso l’UE verso un paese terzo
I.27. Per importazione o ammissione nell’UE
Paese terzo
Codice ISO
I.28. Identificazione della merce
Numero di riconoscimento degli stabilimenti
Specie
Natura della merce
Impianto di fabbricazione
Numero di colli
Peso netto
Numero del lotto
(nome scientifico)
PAESE
Sottoprodotti di origine animale destinati alla fabbricazione di prodotti tecnici
Parte II: Certificazione
II.a. Numero di riferimento del certificato
II.b.
II.1. Attestato sanitario
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. 1774/2002 (1) e certifica che i sottoprodotti di origine animale di cui sopra:
II.1.1. i sottoprodotti di origine animale di cui sopra sono conformi alle condizioni sanitarie di seguito indicate;
II.1.2. i sottoprodotti di origine animale di cui sopra sono stati ottenuti nel territorio di … (2):
(3) [a) da animali rimasti in tale territorio fin dalla nascita o almeno durante gli ultimi tre mesi prima della macellazione;]
(3) o [b) da animali selvatici uccisi in tale territorio (4);]
II.1.3. i sottoprodotti di origine animale di cui sopra sono stati ottenuti da animali:
(3) [a) provenienti da un’azienda:
i) nella quale non vi sono stati, in quanto pertinenti, né casi/epidemie di peste bovina, malattia vescicolare dei suini, malattia di Newcastle o influenza aviaria fortemente patogena durante i 30 giorni precedenti, né casi/epidemie di peste suina classica o africana durante i 40 giorni precedenti; tenendo presente che durante i 30 giorni precedenti non vi devono essere stati casi/epidemie neanche nelle aziende situate in un raggio di 10 km attorno all’azienda interessata; e
ii) nella quale non vi sono stati casi/epidemie di afta epizootica durante i 60 giorni precedenti, tenendo presente che durante i 30 giorni precedenti non vi devono essere stati casi/epidemie neanche nelle aziende situate in un raggio di 25 km attorno all’azienda interessata; e
b) che:
i) non sono stati abbattuti per sradicare una epizoozia;
ii) sono rimasti nell’azienda d’origine per almeno quaranta giorni prima dell’invio alla macellazione e sono stati trasportati direttamente al macello senza entrare in contatto con altri animali che non soddisfacessero le stesse condizioni sanitarie;
iii) nel macello sono stati sottoposti a ispezione sanitaria ante mortem nelle 24 ore precedenti la macellazione, senza che venisse rilevata la presenza delle pertinenti malattie di cui sopra; e
iv) nel macello sono stati trattati, prima e durante la macellazione o l’abbattimento, conformemente alle norme pertinenti della direttiva 93/119/CE del Consiglio sul benessere degli animali;]
(3) o [a) da animali selvatici catturati e uccisi in una zona:
i) nella quale, nel raggio di 25 km non vi sono stati casi/epidemie delle malattie seguenti alle quali gli animali sono sensibili: afta epizootica, peste bovina, malattia di Newcastle o influenza aviaria altamente patogena nei 30 giorni precedenti, né di peste suina classica o peste suina africana nei 40 giorni precedenti; e
ii) la quale dista oltre 20 km dai confini di un altro territorio appartenente ad un paese o ad una parte di un paese non autorizzati ad esportare verso la Comunità europea il materiale di cui si tratta; e
b) i quali nelle 12 ore successive all’abbattimento sono stati inviati, per esservi sottoposti a refrigerazione, ad un centro di raccolta e, immediatamente dopo, ad uno stabilimento per il trattamento della selvaggina, oppure direttamente ad uno stabilimento per il trattamento della selvaggina;]
II.1.4. i sottoprodotti di origine animale di cui sopra sono stati ottenuti in uno stabilimento attorno al quale, in un raggio di 10 km, non vi sono stati casi/epidemie delle pertinenti malattie di cui al punto II.1.3 durante i 30 giorni precedenti oppure, in caso di malattia, in uno stabilimento nel quale la preparazione di materie prime da esportare verso la Comunità europea è stata autorizzata soltanto dopo l’eliminazione di tutta la carne e la pulizia e disinfezione totali dello stabilimento sotto il controllo di un veterinario ufficiale;
II.1.5. i sottoprodotti di origine animale di cui sopra sono stati ottenuti e preparati senza che siano entrati in contatto con altro materiale non conforme alle condizioni sopra indicate e sono stati maneggiati in modo da evitare la contaminazione da parte di agenti patogeni;
II.1.6. i sottoprodotti di origine animale di cui sopra sono stati confezionati in imballaggi nuovi a tenuta stagna e in contenitori ufficialmente sigillati recanti la dicitura “MATERIE PRIME SOLTANTO PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI TECNICI” ed il nome e l’indirizzo dello stabilimento UE di destinazione;
II.1.7. i sottoprodotti di origine animale di cui sopra sono costituiti solo da:
(3) [— parti di animali macellati idonee al consumo umano ai sensi della normativa comunitaria, ma non destinate al consumo umano per motivi commerciali;]
(3) e/o [— parti di animali macellati dichiarate inidonee al consumo umano ma che non presentano segni di malattie trasmissibili all’uomo o agli animali e provenienti da carcasse idonee al consumo umano in virtù della normativa comunitaria;]
(3) e/o [— sottoprodotti di origine animale ottenuti dalla fabbricazione di prodotti destinati al consumo umano, compresi i ciccioli e le ossa sgrassate;]
(3) e/o [— prodotti alimentari di origine animale o contenenti prodotti di origine animale, esclusi i rifiuti di cucina e ristorazione (5), che non sono più destinati al consumo umano per motivi commerciali, per problemi di lavorazione, per difetti d’imballaggio o per difetti di altro tipo e che non presentano alcun rischio per la salute umana o animale;]
(3) e/o [— pesce o altri animali marini, ad eccezione dei mammiferi, catturati in alto mare e destinati alla produzione di farina di pesce;]
(3) e/o [— sottoprodotti ittici provenienti da impianti che fabbricano prodotti a base di pesce destinati al consumo umano;]
(3) e/o [— gusci, sottoprodotti dei centri di incubazione e sottoprodotti ottenuti da uova incrinate provenienti da animali che non presentavano segni clinici di malattie trasmissibili all’uomo o agli animali attraverso tali prodotti;]
(3) e/o [— pellicce provenienti da animali che non presentavano sintomi clinici di malattie trasmissibili all’uomo o agli animali attraverso tali prodotti;]
II.1.8. i sottoprodotti di origine animale di cui sopra sono stati surgelati nell’impianto d’origine o sono stati conservati conformemente alla normativa comunitaria in una maniera che ne impedisca il deterioramento tra la spedizione e la consegna all’impianto di destinazione.
(3) (6) [II.2. Prescrizioni specifiche
(3) (7) [II.2.1. i sottoprodotti di origine animale che costituiscono la presente partita provengono da animali che sono stati ottenuti nel territorio indicato al punto II.1.2, nel quale i bovini nazionali sono regolarmente sottoposti a programmi di vaccinazione contro l’afta epizootica ufficialmente controllati;]
(3) (8) [II.2.2. i sottoprodotti di origine animale della presente partita sono stati ottenuti da frattaglie o da carni disossate.]
Osservazioni
Parte I
— Casella I.6, Persona responsabile della partita nell’UE: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito; può essere compilato se il certificato riguarda una merce di importazione.
— Casella I.12, Luogo di destinazione: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito. I prodotti in transito possono essere immagazzinati unicamente in zone franche, depositi franchi e depositi doganali.
— Casella I.15: numero di immatricolazione (carri ferroviari o container e autocarri), numero di volo (aeromobili) o nome (nave). Queste informazioni debbono essere aggiornate in caso di scarico e nuovo carico.
— Casella I.19: utilizzare il codice SA appropriato: 05.11.1991; 05.11.99 o 30.01.
— Casella I.23: nel caso di contenitori per il trasporto di merci alla rinfusa, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).
— Caselle I.26 e I.27: compilare a seconda che si tratti di un transito o di un certificato di importazione.
— Casella I.28, Impianto di fabbricazione: numero di controllo veterinario dello stabilimento riconosciuto.
Parte II
() Esclusi sangue greggio, latte crudo, pelli di ungulati o ruminanti e setole di suino (cfr. relativi certificati specifici per l’importazione di tali prodotti) nonché lana, capelli, piume o parti di piume.
(1) GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.
(2) Il nome e il codice ISO del paese esportatore indicati nei seguenti testi:
— parte 1 dell’allegato II della decisione 79/542/CEE del Consiglio,
— allegato della decisione 94/984/CE della Commissione, e
— allegato della decisione 2000/585/CE della Commissione.
Va inoltre inserito il codice ISO di regionalizzazione di cui al presente allegato (se pertinente e per le specie interessate).
(3) Cancellare la menzione inutile.
(4) Riguarda solo i paesi in provenienza dai quali è autorizzata l’importazione verso la Comunità europea di selvaggina delle stesse specie animali destinata al consumo umano.
(5) Per “rifiuti di cucina e ristorazione” si intende tutti i rifiuti di cibi, incluso l’olio da cucina usato, provenienti da ristoranti, imprese di catering e cucine, compresi quelli delle cucine centralizzate e delle cucine domestiche.
(6) Garanzie supplementari da fornire quando il materiale di ruminanti domestici proviene dal territorio di un paese o di una parte di un paese sudamericano o sudafricano a partire dal quale possono essere esportate verso la Comunità europea soltanto le carni fresche maturate e disossate di ruminanti domestici per il consumo umano. Nel caso delle frattaglie, sono permesse soltanto le frattaglie rifilate di ruminanti domestici dalle quali siano stati completamente rimossi le ossa, le cartilagini, la trachea, i bronchi principali, i linfonodi, il tessuto connettivo, il grasso aderente ed il muco. Sono inoltre permessi i muscoli masseteri di bovini, incisi conformemente allallegato I, capitolo VIII, paragrafo 41, lettera a), della direttiva 64/433/CEE del Consiglio.
(7) Soltanto per certi paesi sudamericani.
(8) Soltanto per certi paesi sudamericani e sudafricani.
— La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello dei caratteri di stampa.
— Osservazione per il responsabile della partita nell’UE: il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario; l’originale deve scortare la partita fino al posto d’ispezione frontaliero.
Veterinario ufficiale
Cognome (in lettere maiuscole):
Qualifica e titolo:
Data:
Firma:
Timbro:
CAPITOLO 9
Certificato sanitario
per la spedizione/il transito (2) nella Comunità europea di olio di pesce non destinato al consumo umano da utilizzare come materia prima per mangimi o a scopi tecnici
PAESE
Certificato veterinario per l’esportazione nell’UE
Parte I: Informazioni sulla partita spedita
I.1. Speditore
Nome
I.2. Numero di riferimento del certificato
I.2.a.
Indirizzo
I.3. Autorità centrale competente
N. tel.
I.4. Autorità locale competente
I.5. Destinatario
I.6. Persona responsabile della partita nell’UE
Nome
Nome
Indirizzo
Indirizzo
Codice postale
Codice postale
N. tel.
N. tel.
I.7. Paese di origine
Codice ISO
I.8.
I.9. Paese di destinazione
Codice ISO
I.10.
I.11. Luogo di origine
I.12. Luogo di destinazione
Deposito doganale
Nome
Numero di riconoscimento
Nome
Numero di riconoscimento
Indirizzo
Indirizzo
Codice postale
I.13. Luogo di carico
I.14. Data della partenza
I.15. Mezzo di trasporto
I.16. PIF di entrata nell’UE
Aereo
Nave
Autocarro
Altro
Vagone
Identificazione
I.17.
Riferimento documentale
I.18. Descrizione della merce
I.19. Codice del prodotto (codice SA)
I.20. Numero di animali/Peso lordo
I.21. Temperatura:
I.22. Numero di colli
ambiente
di frigorifero
di congelazione
I.23. Numero del sigillo e numero del container
I.25. Merce certificata per:
I.24. Tipo di imballaggio
alimentazione animale
uso tecnico
I.26. Per transito attraverso l’UE verso un paese terzo
I.27. Per importazione o ammissione nell’UE
Paese terzo
Codice ISO
I.28. Identificazione della merce
Numero di riconoscimento degli stabilimenti
Natura della merce
Impianto di fabbricazione
Numero di colli
Peso netto
Numero del lotto
PAESE
Olio di pesce non destinato al consumo umano da utilizzare come materia prima per mangimi o a scopi tecnici
Parte II: Certificazione
II.a. Numero di riferimento del certificato
II.b.
II. Attestato sanitario
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. 1774/2002 (1) e certifica che l’olio di pesce di cui sopra:
II.1. soddisfa le condizioni sanitarie di seguito indicate;
II.2. è costituito esclusivamente da olio di pesce non destinato al consumo umano;
II.3. è stato preparato e immagazzinato in un impianto in cui si trasforma esclusivamente pesce e che sia riconosciuto, convalidato e controllato dall’autorità competente in conformità dell’articolo 17 e, se del caso, in conformità dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 1774/2002;
II.4. è stato preparato esclusivamente con i seguenti sottoprodotti di origine animale:
(2) [— prodotti alimentari di origine ittica, esclusi i rifiuti di cucina e ristorazione (3), che non sono più destinati al consumo umano per motivi commerciali, per problemi di lavorazione, per difetti d’imballaggio o per difetti di altro tipo e che non presentano alcun rischio per la salute umana o animale;]
(2) o [— pesce o altri animali marini, ad eccezione dei mammiferi, catturati in alto mare e destinati alla produzione di farina di pesce;]
(2) o [— sottoprodotti ittici provenienti da impianti che fabbricano prodotti a base di pesce destinati al consumo umano;]
II.5. l’olio di pesce:
a) è stato sottoposto, conformemente all’allegato VII, capitolo IV, del regolamento (CE) n. 1774/2002, ad un procedimento di trasformazione diretto a distruggere gli agenti patogeni;
b) non è stato in contatto con altri tipi di olio, compresi i grassi fusi, derivati da altre specie animali; e
(2) [c) è imballato in contenitori nuovi o puliti che sono stati trattati con tutte le precauzioni atte ad evitarne la contaminazione;]
(2) o [c) se si prevede di trasportare i grassi alla rinfusa, occorre che i tubi, le pompe, le cisterne e qualsiasi altro contenitore o camion cisterna per merci sfuse, usati per il trasporto del prodotto dallimpianto di produzione direttamente sulla nave, in cisterne a terra o agli impianti, siano stati ispezionati prima delluso e siano risultati puliti;]
e recanti un’etichetta con l’indicazione “NON PER CONSUMO UMANO”.
Osservazioni
Parte I
— Casella I.6, Persona responsabile della partita nell’UE: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito; può essere compilato se il certificato riguarda una merce di importazione.
— Casella I.12, Luogo di destinazione: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito. I prodotti in transito possono essere immagazzinati unicamente in zone franche, depositi franchi e depositi doganali.
— Casella I.15: Numero di immatricolazione (carri ferroviari o container e autocarri), numero di volo (aeromobili) o nome (nave). Queste informazioni debbono essere aggiornate in caso di scarico e nuovo carico.
— Casella I.19: utilizzare il codice SA appropriato: 15.04 o 15.18.
— Casella I.23: nel caso di contenitori per il trasporto di merci alla rinfusa, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).
— Caselle I.26 e I.27: compilare a seconda che si tratti di un transito o di un certificato di importazione.
— Casella I.28,nImpianto di fabbricazione: numero di registrazione dello stabilimento di trattamento/ trasformazione.
Parte II
(1) GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.
(2) Cancellare la menzione inutile
(3) Per “rifiuti di cucina e ristorazione” si intende tutti i rifiuti di cibi, incluso l’olio da cucina usato, provenienti da ristoranti, imprese di catering e cucine, compresi quelli delle cucine centralizzate e delle cucine domestiche.
— La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello dei caratteri di stampa.
— Osservazione per il responsabile della partita nell’UE: il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario; l’originale deve scortare la partita fino al posto d’ispezione frontaliero.
Veterinario ufficiale
Cognome (in lettere maiuscole):
Qualifica e titolo:
Data:
Firma:
Timbro:
CAPITOLO 10 A
Certificato sanitario
per la spedizione/il transito (4) nella Comunità europea di grassi fusi non destinati al consumo umano da utilizzare come materie prime per mangimi o a scopi tecnici
PAESE
Certificato veterinario per l’esportazione nell’UE
Parte I: Informazioni sulla partita spedita
I.1. Speditore
Nome
I.2. Numero di riferimento del certificato
I.2.a.
Indirizzo
I.3. Autorità centrale competente
N. tel.
I.4. Autorità locale competente
I.5. Destinatario
I.6. Persona responsabile della partita nell’UE
Nome
Nome
Indirizzo
Indirizzo
Codice postale
Codice postale
N. tel.
N. tel.
I.7. Paese di origine
Codice ISO
I.8.
I.9. Paese di destinazione
Codice ISO
I.10.
I.11. Luogo di origine
I.12. Luogo di destinazione
Deposito doganale
Nome
Numero di riconoscimento
Nome
Numero di riconoscimento
Indirizzo
Indirizzo
Codice postale
I.13. Luogo di carico
I.14. Data della partenza
I.15. Mezzo di trasporto
I.16. PIF di entrata nell’UE
Aereo
Nave
Autocarro
Altro
Vagone
Identificazione:
I.17.
Riferimento documentale:
I.18. Descrizione della merce
I.19. Codice del prodotto (codice SA)
I.20. Numero di animali/Peso lordo
I.21. Temperatura
I.22. Numero di colli
ambiente
di frigorifero
di congelazione
I.23. Numero del sigillo e numero del container
I.24. Tipo di imballaggio
I.25. Merce certificata per:
alimentazione animale
uso tecnico
I.26. Per transito attraverso l’UE verso un paese terzo
I.27. Per importazione o ammissione nell’UE
Paese terzo
Codice ISO
I.28. Identificazione della merce
Numero di riconoscimento degli stabilimenti
Specie
Natura della merce
Impianto di fabbricazione
Numero di colli
Peso netto
Numero del lotto
(nome scientifico)
PAESE
Grassi fusi non destinati al consumo umano da utilizzare come materie prime per mangimi o a scopi tecnici
Parte II: Certificazione
II.a. Numero di riferimento del certificato
II.b.
II. Attestato sanitario
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. 1774/2002 (1) e certifica che i grassi fusi di cui sopra:
II.1. soddisfano le condizioni sanitarie di seguito indicate;
II.2. non sono destinati al consumo umano;
II.3. sono stati preparati e immagazzinati in un impianto di trasformazione riconosciuto, convalidato e controllato dall’autorità competente in conformità dell’articolo 17 e, se del caso, in conformità dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 1774/2002 oppure conformemente all’allegato C, capitolo II, della direttiva 77/99/CEE del Consiglio (2) o all’allegato I, capitolo 9, della direttiva 92/118/CEE del Consiglio (3) per distruggere gli agenti patogeni;
II.4. sono stati preparati esclusivamente con i seguenti sottoprodotti di origine animale:
(4) [— parti di animali macellati idonee al consumo umano ai sensi della normativa comunitaria, ma non destinate al consumo umano per motivi commerciali;]
(4) e/o [— parti di animali macellati dichiarate inidonee al consumo umano ma che non presentano segni di malattie trasmissibili all’uomo o agli animali e provenienti da carcasse idonee al consumo umano in virtù della normativa comunitaria;]
(4) e/o [— pelli, zoccoli, corna, setole di suini e piume ottenuti da animali macellati in un macello dopo aver subito un’ispezione ante mortem e considerati, in esito a tale ispezione, idonei alla macellazione ai fini del consumo umano in virtù della normativa comunitaria;]
(4) e/o [— sangue ottenuto da animali, esclusi i ruminanti, macellati in un macello dopo aver subito un’ispezione ante mortem e considerati, in seguito a detta ispezione, idonei alla macellazione ai fini del consumo umano in virtù della normativa comunitaria;]
(4) e/o [— sottoprodotti di origine animale ottenuti dalla fabbricazione di prodotti destinati al consumo umano, compresi i ciccioli e le ossa sgrassate;]
(4) e/o [— prodotti alimentari di origine animale o contenenti prodotti di origine animale, esclusi i rifiuti di cucina e ristorazione (5), che non sono più destinati al consumo umano per motivi commerciali, per problemi di lavorazione, per difetti d’imballaggio o per difetti di altro tipo e che non presentano alcun rischio per la salute umana o animale;]
(4) e/o [— latte proveniente da animali che non presentano sintomi clinici di malattie trasmissibili all’uomo o agli animali attraverso tale prodotto;]
(4) e/o [— pesce o altri animali marini, ad eccezione dei mammiferi, catturati in alto mare e destinati alla produzione di farina di pesce;]
(4) e/o [— sottoprodotti ittici provenienti da impianti che fabbricano prodotti a base di pesce destinati al consumo umano;]
(4) e/o [— gusci, sottoprodotti dei centri di incubazione e sottoprodotti ottenuti da uova incrinate provenienti da animali che non presentavano segni clinici di malattie trasmissibili all’uomo o agli animali attraverso tali prodotti;]
II.5. se si tratta di grassi fusi ottenuti da ruminanti, essi sono stati purificati in modo tale che il tenore massimo di impurità insolubili residue totali non superi lo 0,15 % in peso;
II.6. i grassi fusi:
a) sono stati trasformati in conformità dell’allegato VII, capitolo IV, del regolamento (CE) n. 1774/2002 oppure trattati conformemente alle direttive del Consiglio 77/99/CEE e 92/118/CEE per distruggere gli agenti patogeni, e
(4) [b) sono imballati in contenitori nuovi o puliti che sono stati trattati con tutte le precauzioni atte ad evitarne la contaminazione,]
(4) o [b) se si prevede di trasportare i grassi alla rinfusa, occorre che i tubi, le pompe, le cisterne e qualsiasi altro contenitore o camion cisterna per merci sfuse, usati per il trasporto del prodotto dall’impianto di produzione direttamente sulla nave, in cisterne a terra o agli impianti, siano stati ispezionati prima delluso e siano risultati puliti,]
e recano un’etichetta con l’indicazione “NON PER CONSUMO UMANO”.
Osservazioni
Parte I
— Casella I.6, Persona responsabile della partita nell’UE: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito; può essere compilato se il certificato riguarda una merce di importazione.
— Casella I.12, Luogo di destinazione: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito. I prodotti in transito possono essere immagazzinati unicamente in zone franche, depositi franchi e depositi doganali.
— Casella I.15: numero di immatricolazione (carri ferroviari o container e autocarri), numero di volo (aeromobili) o nome (nave). Queste informazioni debbono essere aggiornate in caso di scarico e nuovo carico.
— Casella I.19: utilizzare il codice SA appropriato: 15.04; 15.03; 15.04; 15.05; 15.06; 15.16.10; 15.17 o 15.18.
— Casella I.23: nel caso di contenitori per il trasporto di merci alla rinfusa, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).
— Caselle I.26 e I.27: compilare a seconda che si tratti di un transito o di un certificato di importazione.
— Casella I.28, Impianto di fabbricazione: numero di registrazione dello stabilimento di trattamento/ trasformazione.
Parte II
(1) GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.
(2) GU L 26 del 31.1.1977, pag. 85.
(3) GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.
(4) Cancellare la menzione inutile.
(5) Per “rifiuti di cucina e ristorazione” si intende tutti i rifiuti di cibi, incluso l’olio da cucina usato, provenienti da ristoranti, imprese di catering e cucine, compresi quelli delle cucine centralizzate e delle cucine domestiche.
— La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello dei caratteri di stampa.
— Osservazione per il responsabile della partita nell’UE: il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario; l’originale deve scortare la partita fino al posto d’ispezione frontaliero.
Veterinario ufficiale
Cognome (in lettere maiuscole):
Qualifica e titolo:
Data:
Timbro:
Firma:
CAPITOLO 10 B
Certificato sanitario
per la spedizione/il transito (2) nella Comunità europea di grassi fusi non destinati al consumo umano da utilizzare a scopi tecnici
PAESE
Certificato veterinario per l’esportazione nell’UE
Parte I: Informazioni sulla partita spedita
I.1. Speditore
Nome
I.2. Numero di riferimento del certificato
I.2.a.
Indirizzo
I.3. Autorità centrale competente
N. tel.
I.4. Autorità locale competente
I.5. Destinatario
I.6. Persona responsabile della partita nell’UE
Nome
Nome
Indirizzo
Indirizzo
Codice postale
N. tel.
Codice postale
N. tel.
I.7. Paese di origine
Codice ISO
I.8.
I.9. Paese di destinazione
Codice ISO
I.10.
I.11. Luogo di origine
I.12. Luogo di destinazione
Deposito doganale
Nome
Numero di riconoscimento
Nome
Numero di riconoscimento
Indirizzo
Indirizzo
Codice postale
I.13. Luogo di carico
I.14. Data della partenza
I.15. Mezzo di trasporto
I.16. PIF di entrata nell’UE
Aereo
Nave
Vagone
Autocarro
Altro
Identificazione
I.17.
Riferimento documentale
I.18. Descrizione della merce
I.19. Codice del prodotto (codice SA)
I.20. Numero di animali/Peso lordo
I.21. Temperatura:
I.22. Numero di colli
ambiente
di frigorifero
di congelazione
I.23. Numero del sigillo e numero del container
I.24. Tipo di imballaggio
I.25. Merce certificata per:
uso tecnico
I.26. Per transito attraverso l’UE verso un paese terzo
I.27. Per importazione o ammissione nell’UE
Paese terzo
Codice ISO
I.28. Identificazione della merce
Numero di riconoscimento degli stabilimenti
Specie
Natura della merce
Impianto di fabbricazione
Numero di colli
Peso netto
Numero del lotto
(nome scientifico)
PAESE
Grassi fusi da utilizzare a scopi tecnici
Parte II: Certificazione
II.a. Numero di riferimento del certificato
II.b.
II. Attestato sanitario
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. 1774/2002 (1) e certifica che i grassi fusi di cui sopra:
II.1. soddisfano le condizioni sanitarie di seguito indicate;
II.2. non sono destinati al consumo umano o animale;
II.3. i derivati lipidici di cui sopra sono stati preparati e immagazzinati in un impianto riconosciuto, convalidato e controllato dall’autorità competente in conformità dell’articolo 13 e, se del caso, in conformità dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 1774/2002 per distruggere gli agenti patogeni;
II.4. sono stati preparati esclusivamente con i seguenti sottoprodotti di origine animale:
(2) [materiali di categoria 2 (3);]
(2) o [miscela di materiali di categoria 2 e di materiali di categoria 3 (4);]
II.5. se si tratta di grassi fusi ottenuti da ruminanti, essi sono stati purificati in modo tale che il tenore massimo di impurità insolubili residue totali non superi lo 0,15 % in peso;
II.6. i grassi fusi:
a) sono stati sottoposti, conformemente all’allegato VII, capitolo XII, del regolamento (CE) n. 1774/2002, ad un procedimento di trasformazione diretto a distruggere gli agenti patogeni, e
(2) [b) sono imballati in contenitori nuovi o puliti che sono stati trattati con tutte le precauzioni atte ad evitarne la contaminazione,]
(2) o [b) se si prevede di trasportare i grassi alla rinfusa, occorre che i tubi, le pompe, le cisterne e qualsiasi altro contenitore o camion cisterna per merci sfuse, usati per il trasporto del prodotto dallimpianto di produzione direttamente sulla nave, in cisterne a terra o agli impianti, siano stati ispezionati prima dell'uso e siano risultati puliti,]
e recano un’etichetta con l’indicazione “NON DESTINATI AL CONSUMO UMANO O ANIMALE”.
Osservazioni
Parte I
— Casella I.6, Persona responsabile della partita nell’UE: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito; può essere compilato se il certificato riguarda una merce di importazione.
— Casella I.12, Luogo di destinazione: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito. I prodotti in transito possono essere immagazzinati unicamente in zone franche, depositi franchi e depositi doganali.
— Casella I.15: Numero di immatricolazione (carri ferroviari o container e autocarri), numero di volo (aeromobili) o nome (nave). Queste informazioni debbono essere aggiornate in caso di scarico e nuovo carico.
— Casella I.19: utilizzare il codice SA appropriato: 15.01; 15.02; 15.03; 15.04; 15.05; 15.06; 15.16.10; 15.17 o 15.18.
— Casella I.23: nel caso di contenitori per il trasporto di merci alla rinfusa, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).
— Caselle I.26 e I.27: compilare a seconda che si tratti di un transito o di un certificato di importazione.
— Casella I.28, Impianto di fabbricazione: numero di registrazione dello stabilimento di trattamento/ trasformazione.
Parte II
(1) GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.
(2) Cancellare la menzione inutile.
(3) Elenco dei materiali di categoria 2:
a) tutti i materiali di origine animale raccolti nell’ambito del trattamento delle acque reflue dei macelli diversi da quelli cui si applica l’articolo 4, paragrafo 1, lettera d), ovvero degli impianti di trasformazione di categoria 2, ivi compresi mondiglia, rifiuti da dissabbiamento, miscele di grassi e oli, fanghi e materiali provenienti dagli scarichi dei suddetti locali;
b) prodotti di origine animale contenenti residui di farmaci veterinari e di contaminanti elencati nel gruppo B, punti 1) e 2), dell’allegato I della direttiva 96/23/CE, se tali residui superano i livelli consentiti dalla normativa comunitaria;
c) i prodotti di origine animale diversi dai materiali di categoria 1 che sono importati da paesi terzi e che dalle ispezioni previste dalla normativa comunitaria non risultano conformi ai requisiti veterinari prescritti per l’importazione nella Comunità, a meno che siano rispediti o la loro importazione sia subordinata a restrizioni previste dalla normativa comunitaria;
d) gli animali e le parti di animali, diversi da quelli di cui all’articolo 4, non macellati a fini di consumo umano, ivi compresi gli animali abbattuti per sradicare una epizoozia;
e) le miscele di materiali di categoria 2 con materiali di categoria 3, ivi compresi i materiali destinati alla trasformazione in un impianto di trasformazione di categoria 2; nonché
f) i sottoprodotti di origine animale che non sono materiali di categoria 1 o 3.
(4) Elenco dei materiali di categoria 3:
a) parti di animali macellati idonee al consumo umano ai sensi della normativa comunitaria, ma non destinate al consumo umano per motivi commerciali;
b) parti di animali macellati dichiarate inidonee al consumo umano ma che non presentano segni di malattie trasmissibili all’uomo o agli animali e provenienti da carcasse idonee al consumo umano in virtù della normativa comunitaria;
c) pelli, zoccoli, corna, setole di suini e piume ottenuti da animali macellati in un macello dopo aver subito un’ispezione ante mortem e considerati, in esito a tale ispezione, idonei alla macellazione ai fini del consumo umano in virtù della normativa comunitaria;
d) sangue ottenuto da animali, esclusi i ruminanti, macellati in un macello dopo aver subito un’ispezione ante mortem e considerati, in esito a tale ispezione, idonei alla macellazione ai fini del consumo umano in virtù della normativa comunitaria;
e) sottoprodotti di origine animale ottenuti dalla fabbricazione di prodotti destinati al consumo umano, compresi i ciccioli e le ossa sgrassate;
f) prodotti alimentari di origine animale o contenenti prodotti di origine animale, esclusi i rifiuti di cucina e ristorazione, che non sono più destinati al consumo umano per motivi commerciali, per problemi di lavorazione, per difetti d’imballaggio o per difetti di altro tipo e che non presentano alcun rischio per la salute umana o animale;
g) latte proveniente da animali che non presentano sintomi clinici di malattie trasmissibili all’uomo o agli animali attraverso tale prodotto;
h) pesce o altri animali marini, ad eccezione dei mammiferi, catturati in alto mare e destinati alla produzione di farina di pesce;
i) sottoprodotti ittici provenienti da impianti che fabbricano prodotti a base di pesce destinati al consumo umano;
j) gusci, sottoprodotti dei centri di incubazione e sottoprodotti ottenuti da uova incrinate provenienti da animali che non presentavano segni clinici di malattie trasmissibili all’uomo o agli animali attraverso tali prodotti.
— La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello dei caratteri di stampa.
— Osservazione per il responsabile della partita nell’UE: il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario; l’originale deve scortare la partita fino al posto d’ispezione frontaliero.
Veterinario ufficiale
Cognome (in lettere maiuscole):
Qualifica e titolo:
Data:
Firma:
Timbro:
CAPITOLO 11
Certificato sanitario
per la spedizione/il transito (2) nella Comunità europea di gelatina e collagene non destinati al consumo umano da utilizzare come materie prime per mangimi o a scopi tecnici
PAESE
Certificato veterinario per l’esportazione nell’UE
Parte I: Informazioni sulla partita spedita
I.1. Speditore
Nome
I.2. Numero di riferimento del certificato
I.2.a.
Indirizzo
I.3. Autorità centrale competente
N. tel.
I.4. Autorità locale competente
I.5. Destinatario
I.6. Persona responsabile della partita nell’UE
Nome
Nome
Indirizzo
Indirizzo
Codice postale
Codice postale
N. tel.
N. tel.
I.7. Paese di origine
Codice ISO
I.8.
I.9. Paese di destinazione
Codice ISO
I.10.
I.11. Luogo di origine
I.12. Luogo di destinazione
Deposito doganale
Nome
Numero di riconoscimento
Nome
Numero di riconoscimento
Indirizzo
Indirizzo
Codice postale
I.13. Luogo di carico
I.14. Data della partenza
I.15. Mezzo di trasporto
I.16. PIF di entrata nell’UE
Aereo
Nave
Autocarro
Altro
Vagone
Identificazione
I.17.
Riferimento documentale
I.18. Descrizione della merce
I.19. Codice del prodotto (codice SA)
I.20. Numero di animali/Peso lordo
I.21. Temperatura:
I.22. Numero di colli
ambiente
di frigorifero
di congelazione
I.23. Numero del sigillo e numero del container
I.24. Tipo di imballaggio
I.25. Merce certificata per:
alimentazione animale
uso tecnico
I.26. Per transito attraverso l’UE verso un paese terzo
I.27. Per importazione o ammissione nell’UE
Paese terzo
Codice ISO
I.28. Identificazione della merce
Numero di riconoscimento degli stabilimenti
Specie
Natura della merce
Impianto di fabbricazione
Numero di colli
Peso netto
Numero del lotto
(nome scientifico)
PAESE
Gelatine e collagene non destinati al consumo umano da utilizzare come materie prime per mangimi o a scopi tecnici
Parte II: Certificazione
II.a. Numero di riferimento del certificato
II.b.
II. Attestato sanitario
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. 1774/2002 (1) e certifica che la gelatina/il collagene (2) di cui sopra:
II.1. consiste in gelatina/collagene (2) che soddisfa le condizioni sanitarie di seguito indicate;
II.2. consiste in gelatina/ collagene (2) non destinato al consumo umano;
II.3. è stato preparato e immagazzinato in un impianto riconosciuto, convalidato e controllato dall’autorità competente in conformità dell’articolo 17 e, se del caso, in conformità dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 1774/2002 per distruggere gli agenti patogeni;
II.4. è stato preparato esclusivamente con i seguenti sottoprodotti di origine animale:
(2) [— parti di animali macellati idonee al consumo umano ai sensi della normativa comunitaria, ma non destinate al consumo umano per motivi commerciali;]
(2) e/o [— parti di animali macellati dichiarate inidonee al consumo umano ma che non presentano segni di malattie trasmissibili all’uomo o agli animali e provenienti da carcasse idonee al consumo umano in virtù della normativa comunitaria;]
(2) e/o [— pelli, zoccoli, corna, setole di suini e piume ottenuti da animali macellati in un macello dopo aver subito un’ispezione ante mortem e considerati, in esito a tale ispezione, idonei alla macellazione ai fini del consumo umano in virtù della normativa comunitaria;]
(2) e/o [— sottoprodotti di origine animale ottenuti dalla fabbricazione di prodotti destinati al consumo umano;]
(2) e/o [— prodotti alimentari di origine animale o contenenti prodotti di origine animale, esclusi i rifiuti di cucina e ristorazione (3), che non sono più destinati al consumo umano per motivi commerciali, per problemi di lavorazione, per difetti d’imballaggio o per difetti di altro tipo e che non presentano alcun rischio per la salute umana o animale;]
(2) e/o [— pesce o altri animali marini, ad eccezione dei mammiferi, catturati in alto mare e destinati alla produzione di farina di pesce;]
(2) e/o [— sottoprodotti ittici provenienti da impianti che fabbricano prodotti a base di pesce destinati al consumo umano;]
II.5. la gelatina/il collagene (2):
a) è stato confezionato, imballato, conservato e trasportato in condizioni igieniche soddisfacenti. In particolare, il confezionamento e l’imballaggio hanno avuto luogo in appositi locali e sono stati utilizzati soltanto conservanti consentiti dalla normativa comunitaria.
Le confezioni e gli imballaggi contenenti la gelatina/il collagene (2) di cui sopra recano la dicitura “GELATINA/COLLAGENE (2) ADATTA/O ALL’ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI”; inoltre
(2) [b) ove si tratti di gelatina, essa è stata prodotta mediante un processo nell’ambito del quale i materiali di categoria 3 non trasformati vengono sottoposti ad un trattamento con acido o alcali, seguito da uno o più risciacqui, comprendente la regolazione del pH, l’estrazione mediante riscaldamento una o più volte di seguito e la purificazione per mezzo di filtrazione e sterilizzazione per distruggere gli agenti patogeni;]
(2) o [b) ove si tratti di collagene, esso è stato prodotto mediante un processo tale da assicurare che i materiali di categoria 3 non trasformati siano sottoposti ad un trattamento comprendente il lavaggio, la regolazione del pH mediante acido od alcali seguita da uno o più risciacqui, il filtraggio e l’estrusione per distruggere gli agenti patogeni.]
Osservazioni
Parte I
— Casella I.6, Persona responsabile della partita nell’UE: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito; può essere compilato se il certificato riguarda una merce di importazione.
— Casella I.12, Luogo di destinazione: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito. I prodotti in transito possono essere immagazzinati unicamente in zone franche, depositi franchi e depositi doganali.
— Casella I.15: numero di immatricolazione (carri ferroviari o container e autocarri), numero di volo (aeromobili) o nome (nave). Queste informazioni debbono essere aggiornate in caso di scarico e nuovo carico.
— Casella I.19: utilizzare il codice SA appropriato: 35.03 o 35.04.
— Casella I.23: nel caso di contenitori per il trasporto di merci alla rinfusa, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).
— Caselle I.26 e I.27: compilare a seconda che si tratti di un transito o di un certificato di importazione.
— Casella I.28: Natura della merce: selezionare gelatina o collagene;
Impianto di fabbricazione: numero di registrazione dello stabilimento di trattamento/trasformazione.
Parte II
(1) GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.
(2) Cancellare la menzione inutile.
(3) Per “rifiuti di cucina e ristorazione” si intende tutti i rifiuti di cibi, incluso l’olio da cucina usato, provenienti da ristoranti, imprese di catering e cucine, compresi quelli delle cucine centralizzate e delle cucine domestiche.
— La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello dei caratteri di stampa.
— Osservazione per il responsabile della partita nell’UE: il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario; l’originale deve scortare la partita fino al posto d’ispezione frontaliero.
Veterinario ufficiale
Cognome (in lettere maiuscole):
Qualifica e titolo:
Data:
Firma:
Timbro:
CAPITOLO 12
Certificato sanitario
per la spedizione/il transito (2) nella Comunità europea di proteine idrolizzate, fosfato bicalcico e fosfato tricalcico non destinati al consumo umano da utilizzare come materie prime per mangimi o a scopi tecnici
PAESE
Certificato veterinario per l’esportazione nell’UE
Parte I: Informazioni sulla partita spedita
I.1. Speditore
Nome
I.2. Numero di riferimento del certificato
I.2.a.
Indirizzo
I.3. Autorità centrale competente
N. tel.
I.4. Autorità locale competente
I.5. Destinatario
I.6. Persona responsabile della partita nell’UE
Nome
Nome
Indirizzo
Indirizzo
Codice postale
Codice postale
N. tel.
N. tel.
I.7. Paese di origine
Codice ISO
I.8.
I.9. Paese di destinazione
Codice ISO
I.10.
I.11. Luogo di origine
I.12. Luogo di destinazione
Deposito doganale
Nome
Numero di riconoscimento
Nome
Numero di riconoscimento
Indirizzo
Indirizzo
Codice postale
I.13. Luogo di carico
I.14. Data della partenza
I.15. Mezzo di trasporto
I.16. PIF di entrata nell’UE
Aereo
Nave
Autocarro
Altro
Vagone
Identificazione:
I.17.
Riferimento documentale:
I.18. Descrizione della merce
I.19. Codice del prodotto (codice SA)
I.20. Numero di animali/Peso lordo
I.21. Temperatura
I.22. Numero di colli
ambiente
di frigorifero
di congelazione
I.23. Numero del sigillo e numero del container
I.24. Tipo di imballaggio
I.25. Merce certificata per:
alimentazione animale
uso tecnico
I.26. Per transito attraverso l’UE verso un paese terzo
I.27. Per importazione o ammissione nell’UE
Paese terzo
Codice ISO
I.28. Identificazione della merce
Numero di riconoscimento degli stabilimenti
Specie
Natura della merce
Impianto di fabbricazione
Numero di colli
Peso netto
Numero del lotto
(nome scientifico)
PAESE
Proteine idrolizzate, fosfato bicalcico e fosfato tricalcico non destinati al consumo umano da utilizzare come materie prime per mangimi o a scopi tecnici
Parte II: Certificazione
II.a. Numero di riferimento del certificato
II.b.
II. Attestato sanitario
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. 1774/2002 (1) e certifica quanto segue (2):
II.1. le proteine idrolizzate/il fosfato bicalcico/il fosfato tricalcico (2) di cui sopra soddisfano le condizioni sanitarie di seguito indicate;
II.2. le proteine idrolizzate/il fosfato bicalcico/il fosfato tricalcico (2) di cui sopra non sono destinati al consumo umano;
II.3. le proteine idrolizzate/il fosfato bicalcico/il fosfato tricalcico di cui sopra sono stati preparati e immagazzinati in un impianto riconosciuto, convalidato e controllato dall’autorità competente in conformità dell’articolo 17 e, se del caso, in conformità dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 1774/2002 per distruggere gli agenti patogeni;
II.4. sono stati preparati esclusivamente con i seguenti sottoprodotti di origine animale:
(2) [— parti di animali macellati idonee al consumo umano ai sensi della normativa comunitaria, ma non destinate al consumo umano per motivi commerciali;]
(2) e/o [— parti di animali macellati dichiarate inidonee al consumo umano ma che non presentano segni di malattie trasmissibili all’uomo o agli animali e provenienti da carcasse idonee al consumo umano in virtù della normativa comunitaria;]
(2) e/o [— pelli, zoccoli, corna, setole di suini e piume ottenuti da animali macellati in un macello dopo aver subito un’ispezione ante mortem e considerati, in esito a tale ispezione, idonei alla macellazione ai fini del consumo umano in virtù della normativa comunitaria;]
(2) e/o [— sangue ottenuto da animali, esclusi i ruminanti, macellati in un macello dopo aver subito un’ispezione ante mortem e considerati, in seguito a detta ispezione, idonei alla macellazione ai fini del consumo umano in virtù della normativa comunitaria;]
(2) e/o [— sottoprodotti di origine animale ottenuti dalla fabbricazione di prodotti destinati al consumo umano;]
(2) e/o [— prodotti alimentari di origine animale o contenenti prodotti di origine animale, esclusi i rifiuti di cucina e ristorazione (3), che non sono più destinati al consumo umano per motivi commerciali, per problemi di lavorazione, per difetti d’imballaggio o per difetti di altro tipo e che non presentano alcun rischio per la salute umana o animale;]
(2) e/o [— latte crudo proveniente da animali che non presentano sintomi clinici di malattie trasmissibili all’uomo o agli animali attraverso tale prodotto;]
(2) e/o [— pesce o altri animali marini, ad eccezione dei mammiferi, catturati in alto mare e destinati alla produzione di farina di pesce;]
(2) e/o [— sottoprodotti ittici provenienti da impianti che fabbricano prodotti a base di pesce destinati al consumo umano;]
(2) e/o [— gusci, sottoprodotti dei centri di incubazione e sottoprodotti ottenuti da uova incrinate provenienti da animali che non presentavano segni clinici di malattie trasmissibili all’uomo o agli animali attraverso tali prodotti;]
II.5. le proteine idrolizzate/il fosfato bicalcico/il fosfato tricalcico (2) di cui sopra:
a) sono stati confezionati ed imballati in imballaggi recanti la dicitura “NON PER CONSUMO UMANO” e sono stati conservati e trasportati in condizioni igieniche soddisfacenti. In particolare, il confezionamento e l’imballaggio hanno avuto luogo in appositi locali e sono stati utilizzati soltanto conservanti consentiti dalla normativa comunitaria; inoltre
(2) [b) se si tratta di proteine idrolizzate, esse sono state prodotte mediante un processo che comprende misure atte a minimizzare i rischi di contaminazione delle materie prime di categoria 3.
Se si tratta di proteine idrolizzate interamente o parzialmente derivate da pelli di ruminanti, tali proteine sono state prodotte in un impianto di trasformazione adibito alla sola produzione di proteine idrolizzate, utilizzando un processo che comprenda la preparazione delle materie prime di categoria 3 mediante salatura in salamoia, calcinazione e lavaggio intensivo seguita
i) dall’esposizione dei materiali a un pH superiore a 11 per più di 3 ore ad una temperatura superiore a 80 °C e successivamente da un trattamento termico ad una temperatura di oltre 140 °C per 30 minuti a una pressione maggiore di 3,6 bar; nonché
ii) dall’esposizione dei materiali a un pH compreso tra 1 e 2, poi a un pH superiore a 11, seguita da un trattamento termico a 140 °C per 30 minuti a una pressione di 3 bar;]
(2) o [b) se si tratta di fosfato bicalcico, esso è stato prodotto mediante un processo che:
i) è atto a garantire che tutto il materiale osseo di categoria 3 sia finemente triturato, sgrassato con acqua calda e trattato con acido cloridrico diluito (a una concentrazione minima del 4 % e a un pH inferiore a 1,5) per un periodo di almeno due giorni;
ii) comporta poi un trattamento con calce della soluzione fosforica ottenuta che porta alla formazione di un precipitato di fosfato bicalcico con pH compreso tra 4 e 7; e
iii) prevede infine che tale precipitato sia essiccato per 15 minuti con aria avente una temperatura d’ingresso compresa tra 270 e 325 °C e una temperatura di uscita compresa fra 60 e 65 °C;]
(2) o [b) se si tratta di fosfato tricalcico, esso è stato prodotto mediante un processo atto a garantire:
i) che tutto il materiale osseo di categoria 3 sia finemente triturato e sgrassato con un getto contrario di acqua calda (frammenti ossei di dimensioni inferiori a 14 mm);
ii) che i frammenti vengano sottoposti a cottura continua a vapore a 145 °C per 30 minuti a 4 bar;
iii) che il brodo di proteine venga separato dall’idrossiapatite (fosfato tricalcico) tramite centrifugazione; e
iv) che il fosfato tricalcico venga granulato dopo essere stato essiccato in un letto fluido con aria a 200 °C.]
Osservazioni
Parte I
— Casella I.6, Persona responsabile della partita nell’UE: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito; può essere compilato se il certificato riguarda una merce di importazione.
— Casella I.12, Luogo di destinazione: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito. I prodotti in transito possono essere immagazzinati unicamente in zone franche, depositi franchi e depositi doganali.
— Casella I.15: Numero di immatricolazione (carri ferroviari o container e autocarri), numero di volo (aeromobili) o nome (nave). Queste informazioni debbono essere aggiornate in caso di scarico e nuovo carico.
— Casella I.19: utilizzare il codice SA appropriato: 28,35 o 35.04.
— Casella I.23: nel caso di contenitori per il trasporto di merci alla rinfusa, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).
— Caselle I.26 e I.27: compilare a seconda che si tratti di un transito o di un certificato di importazione.
— Casella I.28, Natura della merce: specificare se proteine idrolizzate, fosfato bicalcico o fosfato tricalcico;
Impianto di fabbricazione: numero di registrazione dello stabilimento di trattamento/trasformazione.
Parte II
(1) GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.
(2) Cancellare la menzione inutile.
(3) Per «rifiuti di cucina e ristorazione» si intende tutti i rifiuti di cibi, incluso l’olio da cucina usato, provenienti da ristoranti, imprese di catering e cucine, compresi quelli delle cucine centralizzate e delle cucine domestiche.
— La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello dei caratteri di stampa.
— Osservazione per il responsabile della partita nell’UE: il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario; l’originale deve scortare la partita fino al posto d’ispezione frontaliero.
Veterinario ufficiale
Cognome (in lettere maiuscole):
Qualifica e titolo:
Data:
Firma:
Timbro:
CAPITOLO 13
Certificato sanitario
per la spedizione/il transito (2) nella Comunità europea di sottoprodotti dell’apicoltura
PAESE
Certificato veterinario per l’esportazione nell’UE
Parte I: Informazioni sulla partita spedita
I.1. Speditore
Nome
I.2. Numero di riferimento del certificato
I.2.a.
Indirizzo
I.3. Autorità centrale competente
N. tel.
I.4. Autorità locale competente
I.5. Destinatario
I.6. Persona responsabile della partita nell’UE
Nome
Nome
Indirizzo
Indirizzo
Codice postale
Codice postale
N. tel.
N. tel.
I.7. Paese di origine
Codice ISO
I.8. Regione di origine
Codice
I.9. Paese di destinazione
Codice ISO
I.10. Regione di destinazione
Codice
I.11. Luogo di origine
I.12. Luogo di destinazione
Deposito doganale
Nome
Numero di riconoscimento
Nome
Numero di riconoscimento
Indirizzo
Indirizzo
Codice postale
I.13. Luogo di carico
I.14. Data della partenza
I.15. Mezzo di trasporto
I.16. PIF di entrata nell’UE
Aereo
Nave
Autocarro
Altro
Vagone
Identificazione:
I.17.
Riferimento documentale:
I.18. Descrizione della merce
I.19. Codice del prodotto (codice SA)
I.20. Numero di animali/Peso lordo
I.21. Temperatura:
I.22. Numero di colli
ambiente
di frigorifero
di congelazione
I.23. Numero del sigillo e numero del container
I.24. Tipo di imballaggio
I.25. Merce certificata per:
alimentazione animale
uso tecnico
Altro
I.26. Per transito attraverso l’UE verso un paese terzo
I.27. Per importazione o ammissione nell’UE
Paese terzo
Codice ISO
I.28. Identificazione della merce
Numero di riconoscimento degli stabilimenti
Specie
Natura della merce
Impianto di fabbricazione
Peso netto
(nome scientifico)
PAESE
Sottoprodotti dell’apicoltura
Parte II: Certificazione
II.a. Numero di riferimento del certificato
II.b.
II. Attestato sanitario
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. 1774/2002 (1), in particolare dell’articolo 6 e dell’allegato VIII del capitolo IX, e certifica che i sottoprodotti dell’apicoltura di cui sopra:
II.1. provengono da una regione in cui le malattie di cui sotto sono ufficialmente notificate e che non formano oggetto di alcuna restrizione connessa a:
a) peste americana (Paenibacillus larvae larvae);
b) acariasi [Acarapis woodi (Rennie)];
c) Aethina tumida; e
d) Tropilaelaps spp;
II.2. sono stati:
(2) [sottoposti a una temperatura di – 12 °C o inferiore per almeno 24 ore;]
(2) o [se si tratta di cera, essa è stata raffinata o trasformata.]
Osservazioni
Parte I
— Casella I.6, Persona responsabile della partita nell’UE: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito; può essere compilato se il certificato riguarda una merce di importazione.
— Casella I.12, Luogo di destinazione: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito. I prodotti in transito possono essere immagazzinati unicamente in zone franche, depositi franchi e depositi doganali.
— Casella I.15: numero di immatricolazione (carri ferroviari o container e autocarri), numero di volo (aeromobili) o nome (nave). Queste informazioni debbono essere aggiornate in caso di scarico e nuovo carico.
— Casella I.19: utilizzare il codice SA appropriato: 05.11.99 e specificare la merce di cui alla nota della casella I.28.
— Casella I.23: nel caso di contenitori per il trasporto di merci alla rinfusa, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).
— Caselle I.26 e I.27: compilare a seconda che si tratti di un transito o di un certificato di importazione.
— Casella I.28, Natura della merce: miele, cera di api, pappa reale, propoli o polline destinati all’allevamento delle api
Parte II
(1) GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.
(2) Cancellare la menzione inutile.
— La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello dei caratteri di stampa.
— Osservazione per il responsabile della partita nell’UE: il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e deve scortare la partita fino al posto d’ispezione frontaliero.
Veterinario ufficiale
Cognome (in lettere maiuscole):
Qualifica e titolo:
Data:
Firma:
Timbro:
CAPITOLO 14 A
Certificato sanitario
per la spedizione/il transito (2) nella Comunità europea di derivati lipidici non destinati al consumo umano da utilizzare a scopi tecnici
PAESE
Certificato veterinario per l’esportazione nell’UE
Parte I: Informazioni sulla partita spedita
I.1. Speditore
Nome
I.2. Numero di riferimento del certificato
I.2.a.
Indirizzo
I.3. Autorità centrale competente
N. tel.
I.4. Autorità locale competente
I.5. Destinatario
I.6. Persona responsabile della partita nell’UE
Nome
Nome
Indirizzo
Indirizzo
Codice postale
Codice postale
N. tel.
N. tel.
I.7. Paese di origine
Codice ISO
I.8. Regione di origine
Codice
I.9. Paese di destinazione
Codice ISO
I.10.
I.11. Luogo di origine
I.12. Luogo di destinazione
Deposito doganale
Nome
Numero di riconoscimento
Nome
Numero di riconoscimento
Indirizzo
Indirizzo
Codice postale
I.13. Luogo di carico
I.14. Data della partenza
I.15. Mezzo di trasporto
I.16. PIF di entrata nell’UE
Aereo
Nave
Autocarro
Altro
Vagone
Identificazione:
I.17.
Riferimento documentale:
I.18. Descrizione della merce
I.19. Codice del prodotto (codice SA)
15.16.10
I.20. Numero di animali/Peso lordo
I.21. Temperatura:
I.22. Numero di colli
ambiente
di frigorifero
di congelazione
I.23. Numero del sigillo e numero del container
I.24. Tipo di imballaggio
I.25. Merce certificata per:
uso tecnico
I.26. Per transito attraverso l’UE verso un paese terzo
I.27. Per importazione o ammissione nell’UE
Paese terzo
Codice ISO
I.28. Identificazione della merce
Numero di riconoscimento degli stabilimenti
Specie
Natura della merce
Impianto di fabbricazione
Numero di colli
Peso netto
Numero del lotto
(nome scientifico)
PAESE
Derivati lipidici da utilizzare a scopi tecnici
II.a. Numero di riferimento del certificato
II.b.
II. Attestato sanitario
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. 1774/2002 (1) e certifica quanto segue:
Parte II: Certificazione
II.1. i derivati lipidici di cui sopra soddisfano le condizioni sanitarie di seguito indicate;
II.2. i derivati lipidici di cui sopra non sono destinati al consumo umano o animale;
II.3. i derivati lipidici di cui sopra sono stati preparati e immagazzinati in un impianto riconosciuto, convalidato e controllato dall’autorità competente in conformità dell’articolo 14 e, se del caso, in conformità dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 1774/2002 per distruggere gli agenti patogeni;
II.4. i derivati lipidici di cui sopra sono stati preparati a partire da grassi fusi prodotti esclusivamente con materiali di categoria 2 e/o 3 (3);
II.5. ove si tratti di derivati lipidici prodotti a partire da materiali di categoria 2, tali derivati lipidici:
a) sono stati prodotti utilizzando i seguenti metodi:
(2) [transesterificazione o idrolisi ad almeno 200 °C e ad una pressione corrispondente adeguata per 20 minuti (glicerolo, acidi grassi ed esteri); e]
(2) o [saponificazione con NaOH 12 M (glicerolo e sapone):
(2) [con processo discontinuo a 95 °C per 3 ore; e]
(2) o [con processo continuo a 140 °C e a 2 bar (2 000 hPa) per 8 minuti; e]]
b) sono imballati in contenitori nuovi o puliti che sono stati trattati con tutte le precauzioni atte ad evitarne la contaminazione e che recano un’etichetta con l’indicazione “NON DESTINATI AL CONSUMO UMANO O ANIMALE”.
Osservazioni
Parte I
— Casella I.6, Persona responsabile della partita nell’UE: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito; può essere compilato se il certificato riguarda una merce di importazione.
— Casella I.12, Luogo di destinazione: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito. I prodotti in transito possono essere immagazzinati unicamente in zone franche, depositi franchi e depositi doganali.
— Casella I.15: numero di immatricolazione (carri ferroviari o container e autocarri), numero di volo (aeromobili) o nome (nave). Queste informazioni debbono essere aggiornate in caso di scarico e nuovo carico.
— Casella I.23: nel caso di contenitori per il trasporto di merci alla rinfusa, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).
— Caselle I.26 e I.27: compilare a seconda che si tratti di un transito o di un certificato di importazione.
— Casella I.28, Impianto di fabbricazione: numero di registrazione dello stabilimento di trattamento/trasformazione.
Parte II
(1) GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.
(2) Cancellare la menzione inutile.
(3) Elenco dei materiali di categoria 2:
a) tutti i materiali di origine animale raccolti nell’ambito del trattamento delle acque reflue dei macelli diversi da quelli cui si applica l’articolo 4, paragrafo 1, lettera d), ovvero degli impianti di trasformazione di categoria 2, ivi compresi mondiglia, rifiuti da dissabbiamento, miscele di grassi e oli, fanghi e materiali provenienti dagli scarichi dei suddetti locali;
b) prodotti di origine animale contenenti residui di farmaci veterinari e di contaminanti elencati nel gruppo B, punti 1) e 2), dell’allegato I della direttiva 96/23/CE, se tali residui superano i livelli consentiti dalla normativa comunitaria;
c) i prodotti di origine animale diversi dai materiali di categoria 1 che sono importati da paesi terzi e che dalle ispezioni previste dalla normativa comunitaria non risultano conformi ai requisiti veterinari prescritti per l’importazione nella Comunità, a meno che siano rispediti o la loro importazione sia subordinata a restrizioni previste dalla normativa comunitaria;
d) gli animali e le parti di animali, diversi da quelli di cui all’articolo 4, non macellati a fini di consumo umano, ivi compresi gli animali abbattuti per sradicare una epizoozia;
e) le miscele di materiali di categoria 2 con materiali di categoria 3, ivi compresi i materiali destinati alla trasformazione in un impianto di trasformazione di categoria 2; nonché
f) i sottoprodotti di origine animale che non sono materiali di categoria 1 o 3.
— La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello dei caratteri di stampa.
— Osservazione per il responsabile della partita nell’UE: il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario; l’originale deve scortare la partita fino al posto d’ispezione frontaliero.
Veterinario ufficiale
Cognome (in lettere maiuscole):
Qualifica e titolo:
Data:
Firma:
Timbro:
CAPITOLO 14 B
Certificato sanitario
per la spedizione/il transito (2) nella Comunità europea di derivati lipidici non destinati al consumo umano da utilizzare come mangimi o a scopi tecnici
PAESE
Certificato veterinario per l’esportazione nell’UE
Parte I: Informazioni sulla partita spedita
I.1. Speditore
Nome
I.2. Numero di riferimento del certificato
I.2.a.
Indirizzo
I.3. Autorità centrale competente
N. tel.
I.4. Autorità locale competente
I.5. Destinatario
I.6. Persona responsabile della partita nell’UE
Nome
Nome
Indirizzo
Indirizzo
Codice postale
Codice postale
N. tel.
N. tel.
I.7. Paese di origine
Codice ISO
I.8. Regione di origine
Codice
I.9. Paese di destinazione
Codice ISO
I.10.
I.11. Luogo di origine
I.12. Luogo di destinazione
Deposito doganale
Nome
Numero di riconoscimento
Nome
Numero di riconoscimento
Indirizzo
Indirizzo
Codice postale
I.13. Luogo di carico
I.14. Data della partenza
I.15. Mezzo di trasporto
I.16. PIF di entrata nell’UE
Aereo
Nave
Autocarro
Altro
Vagone
Identificazione:
I.17.
Riferimento documentale:
I.18. Descrizione della merce
I.19. Codice del prodotto (codice SA)
15.16.10
I.20. Numero di animali/Peso lordo
I.21. Temperatura:
I.22. Numero di colli
ambiente
di frigorifero
di congelazione
I.23. Numero del sigillo e numero del container
I.24. Tipo di imballaggio
I.25. Merce certificata per:
alimentazione animale
uso tecnico
I.26. Per transito attraverso l’UE verso un paese terzo
I.27. Per importazione o ammissione nell’UE
Codice ISO
Paese terzo
I.28. Identificazione della merce
Numero di riconoscimento degli stabilimenti
Specie
Natura della merce
Impianto di fabbricazione
Numero di colli
Peso netto
Numero del lotto
(nome scientifico)
PAESE
Derivati lipidici da utilizzare come mangimi o a scopi tecnici
Parte II: Certificazione
II.a. Numero di riferimento del certificato
II.b.
II. Attestato sanitario
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. 1774/2002 (1) e certifica quanto segue:
II.1. i derivati lipidici di cui sopra soddisfano le condizioni sanitarie di seguito indicate;
II.2. i derivati lipidici di cui sopra non sono destinati al consumo umano;
II.3. i derivati lipidici di cui sopra sono stati preparati e immagazzinati in un impianto riconosciuto, convalidato e controllato dall’autorità competente in conformità dell’articolo 14 e, se del caso, in conformità dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 1774/2002 per distruggere gli agenti patogeni;
II.4. i derivati lipidici di cui sopra sono stati preparati a partire da grassi fusi prodotti esclusivamente con i seguenti materiali di categoria 3:
(2) [— parti di animali macellati idonee al consumo umano ai sensi della normativa comunitaria, ma non destinate al consumo umano per motivi commerciali;]
(2) e/o [— parti di animali macellati dichiarate inidonee al consumo umano ma che non presentano segni di malattie trasmissibili all’uomo o agli animali e provenienti da carcasse idonee al consumo umano in virtù della normativa comunitaria;]
(2) e/o [— pelli, zoccoli, corna, setole di suini e piume ottenuti da animali macellati in un macello dopo aver subito un’ispezione ante mortem e considerati, in esito a tale ispezione, idonei alla macellazione ai fini del consumo umano in virtù della normativa comunitaria,]
(2) e/o [— sangue ottenuto da animali, esclusi i ruminanti, macellati in un macello dopo aver subito un’ispezione ante mortem e considerati, in seguito a detta ispezione, idonei alla macellazione ai fini del consumo umano in virtù della normativa comunitaria;]
(2) e/o [— sottoprodotti di origine animale ottenuti dalla fabbricazione di prodotti destinati al consumo umano, compresi i ciccioli e le ossa sgrassate;]
(2) e/o [— prodotti alimentari di origine animale o contenenti prodotti di origine animale, esclusi i rifiuti di cucina e ristorazione (3), che non sono più destinati al consumo umano per motivi commerciali, per problemi di lavorazione, per difetti d’imballaggio o per difetti di altro tipo e che non presentano alcun rischio per la salute umana o animale;]
(2) e/o [— latte proveniente da animali che non presentano sintomi clinici di malattie trasmissibili all’uomo o agli animali attraverso tale prodotto;]
(2) e/o [— pesce o altri animali marini, ad eccezione dei mammiferi, catturati in alto mare e destinati alla produzione di farina di pesce;]
(2) e/o [— sottoprodotti ittici provenienti da impianti che fabbricano prodotti a base di pesce destinati al consumo umano;]
(2) e/o [— gusci, sottoprodotti dei centri di incubazione e sottoprodotti ottenuti da uova incrinate provenienti da animali che non presentavano segni clinici di malattie trasmissibili all’uomo o agli animali attraverso tali prodotti;]
II.5. i derivati lipidici di cui sopra sono imballati in contenitori nuovi o puliti che sono stati trattati con tutte le precauzioni atte ad evitarne la contaminazione e che recano un’etichetta con l’indicazione “NON DESTINATI AL CONSUMO UMANO”.
Osservazioni
Parte I
— Casella I.6, Persona responsabile della partita nell’UE: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito; può essere compilato se il certificato riguarda una merce di importazione.
— Casella I.12, Luogo di destinazione: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito. I prodotti in transito possono essere immagazzinati unicamente in zone franche, depositi franchi e depositi doganali.
— Casella I.15: Numero di immatricolazione (carri ferroviari o container e autocarri), numero di volo (aeromobili) o nome (nave). Queste informazioni debbono essere aggiornate in caso di scarico e nuovo carico.
— Casella I.23: nel caso di contenitori per il trasporto di merci alla rinfusa, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).
— Caselle I.26 e I.27: compilare a seconda che si tratti di un transito o di un certificato di importazione.
— Casella I.28, Impianto di fabbricazione: numero di registrazione dello stabilimento di trattamento/trasformazione.
Parte II
(1) GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.
(2) Cancellare la menzione inutile.
(3) Per “rifiuti di cucina e ristorazione” si intende tutti i rifiuti di cibi, incluso l’olio da cucina usato, provenienti da ristoranti, imprese di catering e cucine, compresi quelli delle cucine centralizzate e delle cucine domestiche.
— La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello dei caratteri di stampa.
— Osservazione per il responsabile della partita nell’UE: il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario; l’originale deve scortare la partita fino al posto d’ispezione frontaliero.
Veterinario ufficiale
Cognome (in lettere maiuscole):
Qualifica e titolo:
Data:
Firma:
Timbro:
CAPITOLO 15
Certificato sanitario
per la spedizione/il transito (3) nella Comunità europea di prodotti a base di uova non destinati al consumo umano che potrebbero essere utilizzati come materie prime per mangimi
PAESE
Certificato veterinario per l’esportazione nell’UE
Parte I: Informazioni sulla partita spedita
I.1. Speditore
Nome
I.2. Numero di riferimento del certificato
I.2.a.
Indirizzo
I.3. Autorità centrale competente
N. tel.
I.4. Autorità locale competente
I.5. Destinatario
I.6. Persona responsabile della partita nell’UE
Nome
Nome
Indirizzo
Indirizzo
Codice postale
Codice postale
N. tel.
N. tel.
I.7. Paese di origine
Codice ISO
I.8. Regione di origine
Codice
I.9. Paese di destinazione
Codice ISO
I.10.
I.11. Luogo di origine
I.12. Luogo di destinazione
Deposito doganale
Nome
Numero di riconoscimento
Nome
Numero di riconoscimento
Indirizzo
Indirizzo
Codice postale
I.13. Luogo di carico
I.14. Data della partenza
I.15. Mezzo di trasporto
I.16. PIF di entrata nell’UE
Aereo
Nave
Vagone
Autocarro
Altro
Identificazione:
I.17.
Riferimento documentale:
I.18. Descrizione della merce
I.19. Codice del prodotto (codice SA)
35.02
I.20. Numero di animali/Peso lordo
I.21. Temperatura:
I.22. Numero di colli
ambiente
di frigorifero
di congelazione
I.23. Numero del sigillo e numero del container
I.24. Tipo di imballaggio
I.25. Merce certificata per:
alimentazione animale
I.26. Per transito attraverso l’UE verso un paese terzo
I.27. Per importazione o ammissione nell’UE
Paese terzo
Codice ISO
I.28. Identificazione della merce
Natura della merce
Numero di colli
Numero di riconoscimento degli stabilimenti
Specie
Impianto di fabbricazione
Peso netto
Numero del lotto
(nome scientifico)
PAESE
Prodotti a base di uova non destinati al consumo umano che potrebbero essere utilizzati come materie prime per mangimi
Parte II: Certificazione
II.a. Numero di riferimento del certificato
II.b.
II. Attestato sanitario
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. 1774/2002 (1) e certifica quanto segue:
II.1. i prodotti a base di uova di cui sopra soddisfano le condizioni sanitarie di seguito indicate;
II.2. i prodotti a base di uova di cui sopra non sono destinati al consumo umano;
II.3. i prodotti a base di uova di cui sopra sono stati preparati e immagazzinati in un impianto riconosciuto, convalidato e controllato dall’autorità competente in conformità dell’articolo 17 e, se del caso, in conformità dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 1774/2002 oppure conformemente alla direttiva 89/437/CEE del Consiglio (2) per distruggere gli agenti patogeni;
II.4. i prodotti a base di uova di cui sopra sono stati preparati (derivati) esclusivamente a partire da:
— uova provenienti da animali che non presentavano sintomi clinici di malattie trasmissibili all’uomo o agli animali attraverso tale prodotto;
II.5. i prodotti a base di uova di cui sopra sono stati sottoposti a trasformazione:
(3) [conformemente al metodo di trasformazione … (4) di cui all’allegato V, capitolo III, del regolamento (CEE) n. 1774/2002;]
(3) o [conformemente ad un metodo e a parametri che garantiscono la conformità del prodotto alle norme microbiologiche fissate nell’allegato VII, capitolo I, punto 10, del regolamento (CE) n. 1774/2002;]
(3) o [conformemente al capitolo V dell’allegato della direttiva 89/437/CEE del Consiglio;]
II.6. i prodotti a base di uova di cui sopra sono stati sottoposti, immediatamente prima della spedizione, ad un esame per campionatura aleatoria in esito al quale l’autorità competente li ha dichiarati conformi alle seguenti condizioni (5):
Salmonella: assenza in 25 g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0,
Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 in 1 g;
II.7. i prodotti a base di uova di cui sopra sono conformi alle norme comunitarie relative ai residui di sostanze nocive o di sostanze che potrebbero alterare le caratteristiche organolettiche del prodotto o rendere pericoloso o nocivo alla salute degli animali l’uso del prodotto come mangime;
II.8. allo stadio di prodotto finale, i prodotti a base di uova di cui sopra:
(3) o [sono stati imballati in sacchi nuovi o sterilizzati;]
(3) o [sono stati trasportati alla rinfusa in contenitori o in altri mezzi di trasporto, accuratamente puliti e sterilizzati con un disinfettante approvato dall’autorità competente prima dell’uso;]
recanti un’etichetta con l’indicazione “NON DESTINATI AL CONSUMO UMANO”;
II.9. il prodotto finale è stato immagazzinato in depositi chiusi;
II.10. i prodotti a base di uova di cui sopra sono stati trattati con tutte le precauzioni atte ad evitare la contaminazione da parte di agenti patogeni dopo la trasformazione.
Osservazioni
Parte I
— Casella I.6, Persona responsabile della partita nell’UE: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito; può essere compilato se il certificato riguarda una merce di importazione.
— Casella I.12, Luogo di destinazione: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito. I prodotti in transito possono essere immagazzinati unicamente in zone franche, depositi franchi e depositi doganali.
— Casella I.15: numero di immatricolazione (carri ferroviari o container e autocarri), numero di volo (aeromobili) o nome (nave). Queste informazioni debbono essere aggiornate in caso di scarico e nuovo carico.
— Casella I.23: nel caso di contenitori per il trasporto di merci alla rinfusa, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).
— Caselle I.26 e I.27: compilare a seconda che si tratti di un transito o di un certificato di importazione.
Parte II
(1) GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.
(3) Cancellare la menzione inutile.
(4) Indicare, a seconda del caso, uno dei metodi da 1 a 5 o il metodo 7.
(5) I termini della formula sono definiti come segue:
n = numero di campioni da esaminare;
m = valore di soglia per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato soddisfacente se tutti i campioni hanno un numero di batteri inferiore o uguale a m;
M = valore massimo per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato insoddisfacente se uno o più campioni hanno un numero di batteri uguale o superiore a M;
c = numero di campioni la cui carica batterica può essere compresa fra m e M; il campione è ancora considerato accettabile se la carica batterica degli altri campioni è uguale o inferiore a m.
Cognome (in lettere maiuscole):
Data:
Timbro:
(2) GU L 212 del 22.7.1989, pag. 89.
— La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello dei caratteri di stampa.
— Osservazione per il responsabile della partita nell’UE: il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario; l’originale deve scortare la partita fino al posto d’ispezione frontaliero.
Veterinario ufficiale
Qualifica e titolo:
Firma:
CAPITOLO 16
Modello di dichiarazione
Dichiarazione dell’importatore per la spedizione verso la Comunità europea di ossa e prodotti a base di ossa (esclusa la farina di ossa), di corna e prodotti a base di corna (esclusa la farina di corna) o di zoccoli e prodotti a base di zoccoli (esclusa la farina di zoccoli) da non utilizzare come materie prime per mangimi, fertilizzanti organici o ammendanti
Nota per l’importatore: la presente dichiarazione è ad uso esclusivamente veterinario e deve scortare la partita fino al posto d’ispezione frontaliero.
Il sottoscritto dichiara che i seguenti prodotti (1):
a) ossa e prodotti a base di ossa (esclusa la farina di ossa);
b) corna e prodotti a base di corna (esclusa la farina di corna);
c) zoccoli e prodotti a base di zoccoli (esclusa la farina di zoccoli);
sono destinati ad essere importati nella Comunità dal sottoscritto, non verranno mai usati come prodotti alimentari, materie prime per mangimi, fertilizzanti organici o ammendanti e saranno trasportati direttamente per ulteriore trasformazione o trattamento presso:
Cognome e nome: Indirizzo: …
Importatore:
Cognome e nome: Indirizzo: …
Fatto a, il …
(data)
(luogo)
Firma
Numero di riferimento indicato sul documento veterinario comune di entrata di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione:
Timbro ufficiale del posto d’ispezione frontaliero di entrata nella CE (2)
Firma: …
(firma del veterinario ufficiale del posto d’ispezione frontaliero) (2)
Cognome e nome: …
(cognome in lettere maiuscole)
(1) Cancellare la menzione inutile.
(2) La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello dei caratteri di stampa.
CAPITOLO 17
Certificato sanitario
per la spedizione/il transito (2) nella Comunità europea di stallatico trasformato e di prodotti trasformati a base di stallatico
PAESE
Certificato veterinario per l’esportazione nell’UE
Parte I: Informazioni sulla partita spedita
I.1. Speditore
Nome
I.2. Numero di riferimento del certificato
I.2.a.
Indirizzo
I.3. Autorità centrale competente
N. tel.
I.4. Autorità locale competente
I.5. Destinatario
I.6. Persona responsabile della partita nell’UE
Nome
Nome
Indirizzo
Indirizzo
Codice postale
Codice postale
N. tel.
N. tel.
I.7. Paese di origine
Codice ISO
I.8. Regione di origine
Codice
I.9. Paese di destinazione
Codice ISO
I.10. Regione di destinazione
Codice
I.11. Luogo di origine
I.12. Luogo di destinazione
Deposito doganale
Nome
Numero di riconoscimento
Nome
Numero di riconoscimento
Indirizzo
Indirizzo
Codice postale
I.13. Luogo di carico
I.14. Data della partenza
I.15. Mezzo di trasporto
I.16. PIF di entrata nell’UE
Aereo
Nave
Autocarro
Altro
Vagone
Identificazione:
I.17.
Riferimento documentale:
I.18. Descrizione della merce
I.19. Codice del prodotto (codice SA)
I.20. Numero di animali/Peso lordo
I.21. Temperatura:
I.22. Numero di colli
ambiente
di frigorifero
di congelazione
I.23. Numero del sigillo e numero del container
I.24. Tipo di imballaggio
I.25. Merce certificata per:
alimentazione animale
uso tecnico
Altro
I.26. Per transito attraverso l’UE verso un paese terzo
I.27. Per importazione o ammissione nell’UE
Paese terzo
Codice ISO
I.28. Identificazione della merce
Numero di riconoscimento degli stabilimenti
Specie
Natura della merce
Impianto di fabbricazione
Peso netto
(nome scientifico)
PAESE
Stallatico trasformato e prodotti trasformati a base di stallatico
Parte II: Certificazione
II.a. Numero di riferimento del certificato
II.b.
II. Attestato sanitario
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. 1774/2002 (1), in particolare dell’articolo 5 e dell’allegato VIII del capitolo VI, e certifica che lo stallatico trasformato e i prodotti trasformati a base di stallatico di cui sopra:
II.1. provengono da un impianto tecnico, da un impianto di produzione di biogas o da un impianto di compostaggio approvato dall’autorità competente del paese terzo e che soddisfa le condizioni speciali di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002;
II.2. (2) sono stati sottoposti a:
[un processo di trattamento termico di almeno 70 C per almeno 60 minuti;] o
[un processo di trattamento tecnico equivalente convalidato ed autorizzato dallo Stato membro importatore conformemente alle condizioni specifiche di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002:
;]
II.3. sono:
a) esenti da Salmonella (assenza di Salmonella in 25 g di prodotto trattato);
b) esenti da Escherichia coli o da enterobatteriacee (secondo le misure del tenore in germi aerobi: meno di 1 000 unità che formano colonie per grammo di prodotto trattato); nonché
c) sono stati sottoposti a riduzione della sporulazione e della tossinogenesi;
II.4. sono saldamente chiusi in:
a) container ben chiusi e isolati; o
b) imballaggi ben chiusi (sacchi di plastica o sacchi big bag).
Parte I
Osservazioni
— Casella I.6, Persona responsabile della partita nell’UE: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito; può essere compilato se il certificato riguarda una merce di importazione.
— Casella I.12, Luogo di destinazione: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito. I prodotti in transito possono essere immagazzinati unicamente in zone franche, depositi franchi e depositi doganali.
— Casella I.15: numero di immatricolazione (carri ferroviari o container e autocarri), numero di volo (aeromobili) o nome (nave). Queste informazioni debbono essere aggiornate in caso di scarico e nuovo carico.
— Casella I.23: nel caso di contenitori per il trasporto di merci alla rinfusa, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).
— Caselle I.26 e I.27: compilare a seconda che si tratti di un transito o di un certificato di importazione.
— Casella I.28: Natura della merce: specificare se si tratta di stallatico trasformato o di prodotti trasformati a base di stallatico
Parte II
(1) GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.
(2) Cancellare la menzione inutile.
— La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello dei caratteri di stampa.
— Osservazione per il responsabile della partita nell’UE: il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e deve scortare la partita fino al posto d’ispezione frontaliero.
Veterinario ufficiale
Cognome (in lettere maiuscole):
Qualifica e titolo:
Data:
Firma:
Timbro:» | a) | I certificati veterinari devono essere rilasciati dal paese esportatore, sulla base dei modelli riportati nel presente allegato X, secondo il formato del modello relativo ai sottoprodotti di origine animale corrispondenti. Essi devono contenere, seguendo la numerazione che figura nel modello, gli attestati richiesti per ciascun paese terzo e, se del caso, le garanzie supplementari richieste per il paese terzo esportatore o parte di esso. | b) | L'originale di ciascun certificato deve essere composto da un unico foglio scritto su entrambi i lati oppure, nei casi in cui occorrano più pagine, deve essere costituito in modo tale che i fogli formino un tutto unico e indivisibile. | c) | Il certificato deve essere redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui verrà svolta l'ispezione frontaliera e dello Stato membro di destinazione. Tali Stati membri possono tuttavia consentire, se necessario, l'uso di altre lingue accompagnate da una traduzione ufficiale. | d) | Se, per motivi legati all'identificazione degli elementi della partita, al certificato vengono aggiunte pagine supplementari, anche tali pagine costituiranno parte integrante del certificato originale mediante l'apposizione, su ciascuna di esse, della firma e del timbro del veterinario ufficiale responsabile della certificazione. | e) | Se il certificato, comprese le schede supplementari di cui alla lettera d), è formato da più di una pagina, ciascuna pagina deve recare, in basso, una numerazione del tipo “(numero di pagina)/(numero totale delle pagine)” e, in alto, il numero di codice del certificato assegnato dall'autorità competente. | f) | L'originale del certificato deve essere compilato e firmato da un veterinario ufficiale. Le autorità competenti del paese esportatore accertano che siano applicati criteri di certificazione equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 96/93/CE del Consiglio. | g) | La firma deve essere di colore diverso da quello del testo stampato. La stessa norma si applica ai timbri diversi da quelli a secco o in filigrana. | h) | L'originale del certificato deve accompagnare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero dell'UE. | i) | Ove i certificati sanitari siano utilizzati per partite in transito, la casella I.5 (“Destinatario”) del certificato sanitario va completata con il nome e l'indirizzo del posto di ispezione frontaliera attraverso il quale la partita deve lasciare la Comunità europea. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a) | I certificati veterinari devono essere rilasciati dal paese esportatore, sulla base dei modelli riportati nel presente allegato X, secondo il formato del modello relativo ai sottoprodotti di origine animale corrispondenti. Essi devono contenere, seguendo la numerazione che figura nel modello, gli attestati richiesti per ciascun paese terzo e, se del caso, le garanzie supplementari richieste per il paese terzo esportatore o parte di esso. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b) | L'originale di ciascun certificato deve essere composto da un unico foglio scritto su entrambi i lati oppure, nei casi in cui occorrano più pagine, deve essere costituito in modo tale che i fogli formino un tutto unico e indivisibile. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| c) | Il certificato deve essere redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui verrà svolta l'ispezione frontaliera e dello Stato membro di destinazione. Tali Stati membri possono tuttavia consentire, se necessario, l'uso di altre lingue accompagnate da una traduzione ufficiale. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| d) | Se, per motivi legati all'identificazione degli elementi della partita, al certificato vengono aggiunte pagine supplementari, anche tali pagine costituiranno parte integrante del certificato originale mediante l'apposizione, su ciascuna di esse, della firma e del timbro del veterinario ufficiale responsabile della certificazione. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| e) | Se il certificato, comprese le schede supplementari di cui alla lettera d), è formato da più di una pagina, ciascuna pagina deve recare, in basso, una numerazione del tipo “(numero di pagina)/(numero totale delle pagine)” e, in alto, il numero di codice del certificato assegnato dall'autorità competente. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| f) | L'originale del certificato deve essere compilato e firmato da un veterinario ufficiale. Le autorità competenti del paese esportatore accertano che siano applicati criteri di certificazione equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 96/93/CE del Consiglio. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| g) | La firma deve essere di colore diverso da quello del testo stampato. La stessa norma si applica ai timbri diversi da quelli a secco o in filigrana. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| h) | L'originale del certificato deve accompagnare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero dell'UE. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| i) | Ove i certificati sanitari siano utilizzati per partite in transito, la casella I.5 (“Destinatario”) del certificato sanitario va completata con il nome e l'indirizzo del posto di ispezione frontaliera attraverso il quale la partita deve lasciare la Comunità europea. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6) | a): il titolo della parte VI è sostituito dal seguente: «PARTE VI Elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare le importazioni di prodotti sanguigni (non provenienti da equidi) destinati a uso tecnico e farmaceutico (certificati sanitari di cui ai capitoli 4 C e 8)»; | a) | il titolo della parte VI è sostituito dal seguente:
«PARTE VI
Elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare le importazioni di prodotti sanguigni (non provenienti da equidi) destinati a uso tecnico e farmaceutico (certificati sanitari di cui ai capitoli 4 C e 8)»; | b) | A.: Sottoprodotti di origine animale ottenuti da bovini, ovini, caprini, suini ed equini allevati o selvatici: i paesi terzi e le parti di paesi terzi elencati nella parte I dell'allegato II della decisione 79/542/CEE del Consiglio, in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di tale categoria di carni fresche delle specie corrispondenti, nonché, per quanto riguarda i sottoprodotti specificati, i seguenti paesi: carni maturate e disossate (compreso il diaframma) e/o frattaglie rifilate maturate di bovini, caprini, ovini o selvaggina (anche allevata) provenienti da paesi dell’America del sud e dell’Africa del sud, o parti di tali paesi, in cui sono autorizzate le carni maturate e disossate delle specie corrispondenti.»; | A. | Sottoprodotti di origine animale ottenuti da bovini, ovini, caprini, suini ed equini allevati o selvatici:
i paesi terzi e le parti di paesi terzi elencati nella parte I dell'allegato II della decisione 79/542/CEE del Consiglio, in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di tale categoria di carni fresche delle specie corrispondenti, nonché, per quanto riguarda i sottoprodotti specificati, i seguenti paesi:
carni maturate e disossate (compreso il diaframma) e/o frattaglie rifilate maturate di bovini, caprini, ovini o selvaggina (anche allevata) provenienti da paesi dell’America del sud e dell’Africa del sud, o parti di tali paesi, in cui sono autorizzate le carni maturate e disossate delle specie corrispondenti.»; | c) | a): allegato II, parte 1, della decisione 79/542/CEE del Consiglio; | a) | allegato II, parte 1, della decisione 79/542/CEE del Consiglio; | b) | allegato I della decisione 2004/211/CE della Commissione; o | c) | allegato II della decisione 2006/696/CE della Commissione ( GU L 295 del 25.10.2006, pag. 1 ).»; | d) | la parte XIII è sostituita dalla seguente:
«PARTE XIII
Elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare le importazione di siero di equidi (certificato sanitario di cui al capitolo 4 A)
I paesi terzi o le parti di paesi terzi elencati nell'allegato I della decisione 2004/211/CE della Commissione ( 8 ), in provenienza dai quali è consentita l'importazione di cavalli destinati all'allevamento o alla produzione.» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a) | il titolo della parte VI è sostituito dal seguente:
«PARTE VI
Elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare le importazioni di prodotti sanguigni (non provenienti da equidi) destinati a uso tecnico e farmaceutico (certificati sanitari di cui ai capitoli 4 C e 8)»; | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b) | A.: Sottoprodotti di origine animale ottenuti da bovini, ovini, caprini, suini ed equini allevati o selvatici: i paesi terzi e le parti di paesi terzi elencati nella parte I dell'allegato II della decisione 79/542/CEE del Consiglio, in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di tale categoria di carni fresche delle specie corrispondenti, nonché, per quanto riguarda i sottoprodotti specificati, i seguenti paesi: carni maturate e disossate (compreso il diaframma) e/o frattaglie rifilate maturate di bovini, caprini, ovini o selvaggina (anche allevata) provenienti da paesi dell’America del sud e dell’Africa del sud, o parti di tali paesi, in cui sono autorizzate le carni maturate e disossate delle specie corrispondenti.»; | A. | Sottoprodotti di origine animale ottenuti da bovini, ovini, caprini, suini ed equini allevati o selvatici:
i paesi terzi e le parti di paesi terzi elencati nella parte I dell'allegato II della decisione 79/542/CEE del Consiglio, in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di tale categoria di carni fresche delle specie corrispondenti, nonché, per quanto riguarda i sottoprodotti specificati, i seguenti paesi:
carni maturate e disossate (compreso il diaframma) e/o frattaglie rifilate maturate di bovini, caprini, ovini o selvaggina (anche allevata) provenienti da paesi dell’America del sud e dell’Africa del sud, o parti di tali paesi, in cui sono autorizzate le carni maturate e disossate delle specie corrispondenti.»; | | | | | | | | | | | | | | |
| A. | Sottoprodotti di origine animale ottenuti da bovini, ovini, caprini, suini ed equini allevati o selvatici:
i paesi terzi e le parti di paesi terzi elencati nella parte I dell'allegato II della decisione 79/542/CEE del Consiglio, in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di tale categoria di carni fresche delle specie corrispondenti, nonché, per quanto riguarda i sottoprodotti specificati, i seguenti paesi:
carni maturate e disossate (compreso il diaframma) e/o frattaglie rifilate maturate di bovini, caprini, ovini o selvaggina (anche allevata) provenienti da paesi dell’America del sud e dell’Africa del sud, o parti di tali paesi, in cui sono autorizzate le carni maturate e disossate delle specie corrispondenti.»; | | | | | | | | | | | | | | | | |
| c) | a): allegato II, parte 1, della decisione 79/542/CEE del Consiglio; | a) | allegato II, parte 1, della decisione 79/542/CEE del Consiglio; | b) | allegato I della decisione 2004/211/CE della Commissione; o | c) | allegato II della decisione 2006/696/CE della Commissione ( GU L 295 del 25.10.2006, pag. 1 ).»; | | | | | | | | | | |
| a) | allegato II, parte 1, della decisione 79/542/CEE del Consiglio; | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b) | allegato I della decisione 2004/211/CE della Commissione; o | | | | | | | | | | | | | | | | |
| c) | allegato II della decisione 2006/696/CE della Commissione ( GU L 295 del 25.10.2006, pag. 1 ).»; | | | | | | | | | | | | | | | | |
| d) | la parte XIII è sostituita dalla seguente:
«PARTE XIII
Elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare le importazione di siero di equidi (certificato sanitario di cui al capitolo 4 A)
I paesi terzi o le parti di paesi terzi elencati nell'allegato I della decisione 2004/211/CE della Commissione ( 8 ), in provenienza dai quali è consentita l'importazione di cavalli destinati all'allevamento o alla produzione.» | | | | | | | | | | | | | | | | |
GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55 ; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22 .»;
GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11 .»;”
[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2007/2006 della Commissione (). [^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1923/2006 della Commissione (). [^3]: . Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (). [^4]: . Decisione modificata dal regolamento (CE) n. 1792/2006 (). [^5]: .
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