Regolamento (CE) n. 823/2007 della Commissione, del 12 luglio 2007 , relativo al divieto di pesca della musdea nelle zone CIEM VIII e IX (acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi) per le navi battenti bandiera della Francia

32007R0823Regulation14 lug 2007

del 12 luglio 2007

relativo al divieto di pesca della musdea nelle zone CIEM VIII e IX (acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi) per le navi battenti bandiera della Francia

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca 1 , in particolare l'articolo 26, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca 2 , in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2015/2006 del Consiglio, del 19 dicembre 2006, che stabilisce, per il 2007 e il 2008, le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per determinati stock di acque profonde 3 , fissa i contingenti per il 2007 e il 2008.

(2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2007.

(3) È quindi necessario vietare la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di tale stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2007 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

La pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Successivamente a tale data sono vietati la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di tale stock catturato dalle navi suddette.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2007. Per la Commissione Fokion FOTIADIS Direttore generale della Pesca e degli affari marittimi

1 GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59 .

2 GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1967/2006 ( GU L 409 del 30.12.2006, pag. 9 . Rettifica pubblicata nella GU L 36 dell'8.2.2007, pag. 6 ).

3 GU L 384 del 29.12.2006, pag. 28 .

n.19
Stato membroFRANCIA
StockGFB/89-
SpecieMusdea (Phycis blennoides)
ZonaAcque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone VIII e IX
Data17.6.2007

Footnotes

  1. . 2

  2. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1967/2006 (. Rettifica pubblicata nella ). 2

  3. . 2

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