Regolamento (CE) n. 803/2007 della Commissione, del 9 luglio 2007 , recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

32007R0803Regulation10 lug 2007

del 9 luglio 2007

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli 1 , in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 luglio 2007.

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2007. Per la Commissione Jean-Luc DEMARTY Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

1 GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 756/2007 ( GU L 172 del 30.6.2007, pag. 41 ).

Codice NCCodice paesi terzi 1Valore forfettario all'importazione
0702 00 00MA36,7
MK48,1
TR90,9
XS23,6
ZZ49,8
0707 00 05JO151,2
TR113,1
ZZ132,2
0709 90 70IL42,1
TR93,7
ZZ67,9
0805 50 10AR65,9
UY62,2
ZA58,7
ZZ62,3
0808 10 80AR87,8
BR83,3
CL98,1
CN98,6
NZ102,3
US116,7
UY98,6
ZA90,0
ZZ96,9
0808 20 50AR76,9
CL86,0
CN59,8
NZ99,0
ZA104,2
ZZ85,2
0809 10 00TR200,2
ZZ200,2
0809 20 95TR273,6
US430,7
ZZ352,2
0809 30 10 , 0809 30 90US120,3
ZZ120,3
0809 40 05IL150,7
ZZ150,7

1 Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione ( GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19 ). Il codice « ZZ » rappresenta le «altre origini».

Footnotes

  1. Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (). Il codice « ZZ » rappresenta le «altre origini». 2 3 4

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