Regolamento (CE) n. 800/2007 della Commissione, del 6 luglio 2007 , recante modifica del regolamento (CEE) n. 1859/82 relativo alla scelta delle aziende contabili ai fini della constatazione dei redditi nelle aziende agricole

32007R0800Regulation1 gen 2007

del 6 luglio 2007

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1859/82 relativo alla scelta delle aziende contabili ai fini della constatazione dei redditi nelle aziende agricole

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 79/65/CEE del Consiglio, del 15 giugno 1965, relativo all’istituzione di una rete d’informazione contabile agricola sui redditi e sull’economia delle aziende agricole nella Comunità economica europea 1 , in particolare l’articolo 4, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) L’articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1859/82 della Commissione 2 fissa, per ciascuno Stato membro, il limite di dimensione economica delle aziende contabili che rientrano nel campo di osservazione delle indagini della rete d’informazione contabile agricola.

(2) L’allegato I del regolamento (CEE) n. 1859/82 fissa il numero di aziende contabili per circoscrizione.

(3) In seguito all’adesione della Bulgaria e della Romania, occorre fissare il limite e il numero di aziende contabili per questi due nuovi Stati membri.

(4) Per garantire una migliore rappresentatività del campione slovacco, occorre adeguare il limite e il numero di aziende contabili della Slovacchia.

(5) Occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 1859/82.

(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato comunitario per la rete di informazione contabile agricola,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1859/82 è modificato come segue:

1)l’articolo 2 è sostituito dal seguente:
«Articolo 2
Il limite di dimensione economica di cui all’articolo 4 del regolamento n. 79/65/CEE per l’esercizio contabile 2007 (periodo di dodici mesi consecutivi che inizia tra il 1 o gennaio e il 1 o luglio 2007) e per gli esercizi successivi, espresso in UDE, è fissato come segue:

Belgio: 16 UDE,

Bulgaria: 1 UDE,

Repubblica ceca: 4 UDE,

Danimarca: 8 UDE,

Germania: 16 UDE,

Estonia: 2 UDE,

Irlanda: 2 UDE,

Grecia: 2 UDE,

Spagna: 2 UDE,

Francia 8 UDE,

Italia: 4 UDE,

Cipro: 2 UDE,

Lettonia: 2 UDE,

Lituania: 2 UDE,

Lussemburgo: 8 UDE,

Ungheria: 2 UDE,

Malta: 8 UDE,

Paesi Bassi: 16 UDE,

Austria: 8 UDE,

Polonia: 2 UDE,

Portogallo: 2 UDE,

Romania: 1 UDE,

Slovenia: 2 UDE,

Slovacchia: 8 UDE,

Finlandia: 8 UDE,

Svezia: 8 UDE,

Regno Unito (esclusa Irlanda del Nord): 16 UDE,

Regno Unito (solo Irlanda del Nord): 8 UDE.»;
Belgio: 16 UDE,Bulgaria: 1 UDE,Repubblica ceca: 4 UDE,Danimarca: 8 UDE,Germania: 16 UDE,Estonia: 2 UDE,Irlanda: 2 UDE,Grecia: 2 UDE,Spagna: 2 UDE,Francia 8 UDE,Italia: 4 UDE,Cipro: 2 UDE,Lettonia: 2 UDE,Lituania: 2 UDE,Lussemburgo: 8 UDE,Ungheria: 2 UDE,Malta: 8 UDE,Paesi Bassi: 16 UDE,Austria: 8 UDE,Polonia: 2 UDE,Portogallo: 2 UDE,Romania: 1 UDE,Slovenia: 2 UDE,Slovacchia: 8 UDE,Finlandia: 8 UDE,Svezia: 8 UDE,Regno Unito (esclusa Irlanda del Nord): 16 UDE,Regno Unito (solo Irlanda del Nord): 8 UDE.»;
Belgio: 16 UDE,
Bulgaria: 1 UDE,
Repubblica ceca: 4 UDE,
Danimarca: 8 UDE,
Germania: 16 UDE,
Estonia: 2 UDE,
Irlanda: 2 UDE,
Grecia: 2 UDE,
Spagna: 2 UDE,
Francia 8 UDE,
Italia: 4 UDE,
Cipro: 2 UDE,
Lettonia: 2 UDE,
Lituania: 2 UDE,
Lussemburgo: 8 UDE,
Ungheria: 2 UDE,
Malta: 8 UDE,
Paesi Bassi: 16 UDE,
Austria: 8 UDE,
Polonia: 2 UDE,
Portogallo: 2 UDE,
Romania: 1 UDE,
Slovenia: 2 UDE,
Slovacchia: 8 UDE,
Finlandia: 8 UDE,
Svezia: 8 UDE,
Regno Unito (esclusa Irlanda del Nord): 16 UDE,
Regno Unito (solo Irlanda del Nord): 8 UDE.»;
  1. all’articolo 5 è aggiunto il seguente comma: «La Bulgaria e la Romania trasmettono alla Commissione il loro piano di selezione per l’esercizio contabile 2007 anteriormente al 31 luglio 2007.»;

  2. l’allegato I è modificato in conformità dell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Esso si applica a decorrere dall’esercizio contabile 2007.

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 2007. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione

1 GU 109 del 23.6.1965, pag. 1859/65 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 ( GU L 363 del 20.12.2006, pag. 28 ).

2 GU L 205 del 13.7.1982, pag. 5 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1860/2006 ( GU L 358 del 16.12.2006, pag. 31 ).

L’allegato I del regolamento (CEE) n. 1859/82 è modificato come segue:

1)| «810 | SLOVACCHIA | 502 » |; | --- | --- | --- |
2)| 2007 | 2008 | 2009 e oltre | | |; | --- | --- | --- | --- | --- |; | 830 | BULGARIA | 2 000 | 2 000 | 2 000 |

Nell’esercizio contabile 2009 e successivi, la Bulgaria avrà sei circoscrizioni (cfr. allegato del regolamento n. 79/65/CEE) e a ciascuna circoscrizione verrà assegnato il numero di aziende contabili qui indicato, corrispondente al totale nazionale.

Nell’esercizio contabile 2010 e successivi, la Romania avrà otto circoscrizioni (cfr. allegato del regolamento n. 79/65/CEE) e a ciascuna circoscrizione verrà assegnato il numero di aziende contabili qui indicato, corrispondente al totale nazionale.»

Footnotes

  1. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (). 2

  2. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1860/2006 (). 2

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