Regolamento (CE) n. 783/2007 del Consiglio, del 25 giugno 2007 , che autorizza la Bulgaria e la Romania a derogare a talune disposizioni del regolamento (CE) n. 2371/2002 relative ai livelli di riferimento per le flotte pescherecce

32007R0783Regulation1 gen 2007

del 25 giugno 2007

che autorizza la Bulgaria e la Romania a derogare a talune disposizioni del regolamento (CE) n. 2371/2002 relative ai livelli di riferimento per le flotte pescherecce

Preamble

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania,

visto l’atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l’articolo 56,

considerando quanto segue:

(1) L’articolo 12 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca 1 , stabilisce che i livelli di riferimento devono essere fissati per la flotta di ciascuno Stato membro come somma degli obiettivi dei programmi di orientamento pluriennali 1997-2002 relativamente ad ogni segmento.

(2) La Bulgaria e la Romania non hanno obiettivi come quelli di cui all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 2371/2002.

(3) Per tali Stati membri i livelli di riferimento potrebbero essere stabiliti soltanto con riferimento al livello delle loro flotte al momento dell’adesione. In questo modo, tuttavia, gli obblighi di cui all’articolo 11, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 2371/2002 sarebbero superflui, perché si sovrapporrebbero agli obblighi risultanti dal piano di entrata/uscita previsto all’articolo 13 del medesimo regolamento.

(4) Non è dunque opportuno fissare per la Bulgaria e la Romania livelli di riferimento di cui all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 2371/2002, né applicare loro l’articolo 11, paragrafi 2 e 4, del medesimo regolamento, perché ciò non avrebbe alcun effetto sulla gestione della flotta da parte di tali Stati membri.

(5) Occorre pertanto autorizzare la Bulgaria e la Romania a derogare a dette disposizioni del regolamento (CE) n. 2371/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In via derogatoria, gli articoli 11, paragrafi 2 e 4, e l’articolo 12 del regolamento (CE) n. 2371/2002 non si applicano alla Bulgaria e alla Romania.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Esso è applicabile a decorrere dal 1 o gennaio 2007.

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 25 giugno 2007. Per il Consiglio La presidente A. SCHAVAN

1 GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59 .

Footnotes

  1. . 2

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