Regolamento (CE) n. 738/2007 della Commissione, del 28 giugno 2007 , recante adeguamento dei quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna di zucchero di canna da importare nell’ambito del protocollo ACP e dell’accordo India per il periodo di consegna 2006/2007

32007R0738Regulation29 giu 2007

del 28 giugno 2007

recante adeguamento dei quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna di zucchero di canna da importare nell’ambito del protocollo ACP e dell’accordo India per il periodo di consegna 2006/2007

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero 1 , in particolare l’articolo 31,

considerando quanto segue:

(1) L’articolo 12 del regolamento (CE) n. 950/2006 della Commissione, del 28 giugno 2006, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, le modalità di applicazione per l’importazione e la raffinazione di prodotti del settore dello zucchero nell’ambito di taluni contingenti tariffari e di taluni accordi preferenziali 2 , prevede le modalità relative alla determinazione dei quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna a dazio zero dei prodotti del codice NC 1701 , espressi in equivalente zucchero bianco, per le importazioni originarie dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell’accordo India.

(2) Per il periodo di consegna 2006/2007, detti quantitativi sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 81/2007 della Commissione, del 29 gennaio 2007, recante determinazione dei quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna di zucchero di canna da importare in virtù del protocollo ACP e dell’accordo India per il periodo di consegna 2006/2007 3 .

(3) L’articolo 7, paragrafi 1 e 2, del protocollo ACP contiene disposizioni da applicare in caso di mancata consegna del quantitativo convenuto da parte di uno Stato ACP.

(4) Le competenti autorità del Congo, della Costa d’Avorio, del Kenya, del Madagascar e di Trinidad e Tobago hanno informato la Commissione che non saranno in grado di consegnare la totalità del quantitativo convenuto e che non desiderano beneficiare di un periodo di consegna supplementare.

(5) Previa consultazione degli Stati ACP interessati, occorre pertanto procedere ad una nuova attribuzione del quantitativo non consegnato per consentirne la fornitura durante il periodo di consegna 2006/2007.

(6) Occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 81/2007 e adeguare i quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna per il periodo 2006/2007, a norma dell’articolo 12, paragrafo 1 e dell'articolo 12, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 950/2006.

(7) L’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 950/2006 prevede che il paragrafo 1 del medesimo articolo non si applichi a un quantitativo che formi oggetto di nuova attribuzione a norma dell’articolo 7, paragrafi 1 o 2, del protocollo ACP. Il quantitativo oggetto di nuova attribuzione in forza del presente regolamento deve essere pertanto importato prima del 30 giugno 2007. Tuttavia, tenuto conto del fatto che la decisione di nuova attribuzione è stata presa tardivamente e tenuto conto altresì del tempo concesso per la presentazione delle domande di titoli di importazione, sarà impossibile rispettare tale termine. Occorre pertanto che l’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 950/2006 si applichi anche al quantitativo oggetto di nuova attribuzione in forza del presente regolamento.

(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna per le importazioni di prodotti del codice NC 1701 , originari dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell’accordo India, espressi in tonnellate di equivalente zucchero bianco, per il periodo di consegna 2006/2007 e per i rispettivi paesi esportatori, sono adeguati come indicato nell’allegato.

Articolo 2

In deroga all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 950/2006, l’articolo 14, paragrafo 1, del medesimo regolamento si applica al quantitativo oggetto di nuova attribuzione in forza del presente regolamento e importato dopo il 30 giugno 2007.

Articolo 3

Il regolamento (CE) n. 81/2007 è abrogato.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2007. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione

1 GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 247/2007 della Commissione ( GU L 69 del 9.3.2007, pag. 3 ).

2 GU L 178 dell’1.7.2006, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 371/2007 ( GU L 92 del 3.4.2007, pag. 6 ).

3 GU L 21 del 30.1.2007, pag. 3 .

Quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna per le importazioni di zucchero preferenziale originario dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell’accordo India per il periodo di consegna 2006/2007, espressi in tonnellate di equivalente zucchero bianco

Paesi firmatari del protocollo ACP e dell’accordo IndiaObblighi di consegna
2006/2007
Barbados33 234,21
Belize42 689,30
Congo0,00
Costa d’Avorio520,00
Figi174 596,53
Guyana167 302,91
India10 208,11
Giamaica121 412,96
Kenya41,00
Madagascar6 049,50
Malawi27 983,19
Maurizio488 343,91
Mozambico10 488,04
Uganda0,00
Saint Kitts e Nevis0,00
Suriname0,00
Swaziland126 304,79
Tanzania10 270,00
Trinidad e Tobago23 500,00
Zambia12 085,21
Zimbabwe36 231,46
Totale1 291 261,13

Footnotes

  1. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 247/2007 della Commissione (). 2

  2. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 371/2007 (). 2

  3. . 2