Regolamento (CE) n. 733/2007 del Consiglio, del 22 febbraio 2007 , relativo all’attuazione dell’accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada sulla conclusione dei negoziati ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT 1994, recante modifica e integrazione dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune

32007R0733Regulation30 giu 2007

del 22 febbraio 2007

relativo all’attuazione dell’accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada sulla conclusione dei negoziati ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT 1994, recante modifica e integrazione dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune

Preamble

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio 1 ha istituito una nomenclatura delle merci, di seguito denominata «nomenclatura combinata», e ha fissato i dazi convenzionali della tariffa doganale comune.

(2) Con decisione 2007/444/CE, del 22 febbraio 2007, relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada sulla conclusione dei negoziati ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT 2 , il Consiglio ha approvato, a nome della Comunità, l’accordo al fine di concludere i negoziati avviati ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT 1994.

(3) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 dovrebbe perciò essere modificato e integrato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell’allegato 7 della sezione III della terza parte (Contingenti tariffari OMC che devono essere aperti dalle competenti autorità comunitarie) del regolamento (CEE) n. 2658/87, vanno modificati i contingenti tariffari e i volumi, come indicato nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Esso si applica a decorrere dal 1 o agosto 2007.

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 22 febbraio 2007. Per il Consiglio Il presidente F. MÜNTEFERING

1 GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 129/2007 ( GU L 56 del 23.2.2007, pag. 1 ).

2 Cfr. pag. 53 la presente Gazzetta ufficiale.

In deroga alle regole d’interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha valore puramente indicativo in quanto, nel contesto del presente allegato, le concessioni sono determinate sulla base dei codici NC esistenti al momento dell’adozione del presente regolamento. Laddove vengano indicati codici NC «ex», le concessioni sono determinate dall’applicazione combinata del codice NC e della corrispondente descrizione.

PARTE TERZA

Allegati tariffari

Codice NCDescrizioneAliquota del dazio
0203 12 11
0203 12 19
0203 19 11
0203 19 13
0203 19 15
ex 0203 19 55
0203 19 59
0203 22 11
0203 22 19
0203 29 11
0203 29 13
0203 29 15
ex 0203 29 55
0203 29 59
Pezzi di animali della specie suina domestica, freschi, refrigerati o congelati, disossati e non disossati, esclusi i filetti, presentati da soliUn contingente tariffario assegnato a un paese (Canada) di 4 624 t con un dazio contingentale di 233-434 EUR/t
0203 12 11
0203 12 19
0203 19 11
0203 19 13
0203 19 15
ex 0203 19 55
0203 19 59
0203 22 11
0203 22 19
0203 29 11
0203 29 13
0203 29 15
ex 0203 29 55
0203 29 59
Pezzi di animali della specie suina domestica, freschi, refrigerati o congelati, disossati o non disossati, esclusi i filetti, presentati da soliAttuato con regolamento (CE) n. 711/2006 del Consiglio ( GU L 124 dell’11.5.2006, pag. 1 )
ex 0203 19 55
ex 0203 29 55
Lombi e prosciutti disossati della specie suina domestica, freschi, refrigerati o congelatiAttuato con regolamento (CE) n. 711/2006 del Consiglio ( GU L 124 dell’11.5.2006, pag. 1 )
0207 11 10
0207 11 30
0207 11 90
0207 12 10
0207 12 90
Carcasse di pollo, fresche, refrigerate o congelateAttuato con regolamento (CE) n. 711/2006 del Consiglio ( GU L 124 dell’11.5.2006, pag. 1 )
0207 13 10
0207 13 20
0207 13 30
0207 13 40
0207 13 50
0207 13 60
0207 13 70
0207 14 20
0207 14 30
0207 14 40
0207 14 60
Pezzi di pollo, freschi, refrigerati o congelatiAttuato con regolamento (CE) n. 711/2006 del Consiglio ( GU L 124 dell’11.5.2006, pag. 1 )
0207 14 10Pezzi disossati di galli e galline «pollame domestico», congelatiAttuato con regolamento (CE) n. 711/2006 del Consiglio ( GU L 124 dell’11.5.2006, pag. 1 )
0207 24 10
0207 24 90
0207 25 10
0207 25 90
0207 26 10
0207 26 20
0207 26 30
0207 26 40
0207 26 50
0207 26 60
0207 26 70
0207 26 80
0207 27 30
0207 27 40
0207 27 50
0207 27 60
0207 27 70
Carne di tacchino, fresca, refrigerata o congelataAttuato con regolamento (CE) n. 711/2006 del Consiglio ( GU L 124 dell’11.5.2006, pag. 1 )
Pezzi di tacchino, congelatiAttuato con regolamento (CE) n. 711/2006 del Consiglio ( GU L 124 dell’11.5.2006, pag. 1 )
0207 27 10disossati
0207 27 20metà o quarti
0207 27 80Altri
0402 10 19Latte scremato in polvereAttuato con regolamento (CE) n. 1839/2006 del Consiglio ( GU L 355 del 15.12.2006, pag. 1 )
2204 29 65
2204 29 75
Vini di uve fresche (esclusi vini spumanti e vini di qualità prodotti in regioni determinate) con titolo alcolometrico effettivo non superiore a 13 % in volume, presentati in recipienti di capacità superiore a 2 litriAttuato con regolamento (CE) n. 1839/2006 del Consiglio ( GU L 355 del 15.12.2006, pag. 1 )
2204 21 79
2204 21 80
Vini di uve fresche (esclusi vini spumanti e vini di qualità prodotti in regioni determinate) con titolo alcolometrico effettivo non superiore a 13 % in volume, presentati in recipienti di capacità non superiore a 2 litriAttuato con regolamento (CE) n. 1839/2006 del Consiglio ( GU L 355 del 15.12.2006, pag. 1 )
2205 90 10Vermut e altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche, con titolo alcolometrico effettivo non superiore a 18 % in volume, presentati in recipienti di capacità superiore a 2 litriAttuato con regolamento (CE) n. 1839/2006 del Consiglio ( GU L 355 del 15.12.2006, pag. 1 )
2008 20 11
2008 20 19
2008 20 31
2008 20 39
2008 20 71
2008 30 11
2008 30 19
2008 30 31
2008 30 39
2008 30 79
2008 40 11
2008 40 19
2008 40 21
2008 40 29
2008 40 31
2008 40 39
2008 50 11
2008 50 19
2008 50 31
2008 50 39
2008 50 51
2008 50 59
2008 50 71
2008 60 11
2008 60 19
2008 60 31
2008 60 39
2008 60 60
2008 70 11
2008 70 19
2008 70 31
2008 70 39
2008 70 51
2008 70 59
2008 80 11
2008 80 19
2008 80 31
2008 80 39
2008 80 70
Conserve di ananassi, di agrumi, di pere, di albicocche, di ciliegie, di pesche e di fragoleAttuato con regolamento (CE) n. 711/2006 del Consiglio ( GU L 124 dell’11.5.2006, pag. 1 )
1003 00OrzoAttuato con regolamento (CE) n. 711/2006 del Consiglio ( GU L 124 dell’11.5.2006, pag. 1 )
1001 90 99Grano teneroAccrescimento di 853 tonnellate del contingente tariffario comunitario già assegnato al Canada con un dazio contingentale di 12 EUR/t
1005 90 00
1005 10 90
GranturcoAttuato con regolamento (CE) n. 711/2006 del Consiglio ( GU L 124 dell’11.5.2006, pag. 1 )
2309 10 13
2309 10 15
2309 10 19
2309 10 33
2309 10 39
2309 10 51
2309 10 53
2309 10 59
2309 10 70
Alimenti per cani o gattiAttuato con regolamento (CE) n. 711/2006 del Consiglio ( GU L 124 dell’11.5.2006, pag. 1 )
2309 90 31
2309 90 41
2309 90 51
2309 90 95
2309 90 99
Preparazioni dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animaliAumento di 2 700 tonnellate (erga omnes) del contingente tariffario comunitario con un dazio contingentale del 7 %

A tutte le summenzionate linee tariffarie si applicano le esatte designazioni tariffarie della CE 15.

Footnotes

  1. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 129/2007 (). 2

  2. Cfr. pag. 53 la presente Gazzetta ufficiale. 2

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