Regolamento (CE) n. 728/2007 del Consiglio, del 25 giugno 2007 , che modifica il regolamento (CE) n. 2505/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali

32007R0728Regulation28 giu 2007

del 25 giugno 2007

che modifica il regolamento (CE) n. 2505/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali

Preamble

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 26,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Il 20 dicembre 1996 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2505/96 1 . È opportuno soddisfare alle condizioni più vantaggiose la domanda comunitaria dei prodotti a cui si applica il regolamento. A tal fine occorre aprire nuovi contingenti tariffari comunitari a dazio nullo per volumi adeguati, evitando nel contempo di perturbare i mercati di tali prodotti.

(2) I volumi di due contingenti tariffari comunitari autonomi sono insufficienti a soddisfare il fabbisogno dell'industria comunitaria. Di conseguenza, è necessario aumentare tali volumi contingentali.

(3) La Comunità non ha più interesse a mantenere dal 1 o luglio 2007 un contingente tariffario comunitario per un prodotto che ha beneficiato di una sospensione dei dazi fino a tale data. È pertanto opportuno che il prodotto in questione sia soppresso dalla tabella che figura nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96.

(4) Occorre pertanto modificare conformemente il regolamento (CE) n. 2505/96.

(5) Tenuto conto dell'importanza economica del presente regolamento, è necessario invocare la procedura di urgenza prevista al punto I.3 del protocollo allegato al trattato sull'Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea.

(6) Poiché il presente regolamento si applica a decorrere dal 1 o luglio 2007, è opportuno stabilirne l'immediata entrata in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 2505/96 è modificato come segue:

  1. sono inseriti i contingenti tariffari per i prodotti di cui all'allegato I del presente regolamento;

  2. le righe per i contingenti tariffari con numero d'ordine 09.2603, 09.2727 e 09.2977 sono sostituite dalle righe di cui all'allegato II del presente regolamento;

  3. la riga per il contingente tariffario con numero d'ordine 09.2970 è soppressa.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Esso è applicabile a decorrere dal 1 o luglio 2007.

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 25 giugno 2007. Per il Consiglio La presidente A. SCHAVAN

1 GU L 345 del 31.12.1996, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2014/2006 ( GU L 384 del 29.12.2006, pag. 20 ).

Numero d'ordineCodice NCTARICDescrizionePeriodo contingentaleVolume contingentaleDazio contingentale
09.2907ex 3824 90 9886—: 75 % o più di steroli,1.7.-31.12.20074 000 tonnellate0 %
09.2908ex 3804 00 9010Lignosolfonato di sodio1.7.-31.12.200728 000 tonnellate0 %
09.29772926 10 00Acrilonitrile1.7.-31.12.200735 000 tonnellate0 %

1 La registrazione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni fissate nelle pertinenti disposizioni comunitarie [articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione ( GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1 )].

Numero d'ordineCodice NCTARICDescrizionePeriodo contingentaleVolume contingentaleDazio contingentale
09.2603ex 2930 90 8579Tetrasolfuro di bis(3-trietossisililpropile)1.1.-31.12.20074 500 tonnellate0 %
09.2727ex 3902 90 9093Poli-alfa-olefine sintetiche di viscosità non inferiore a 38 × 10 –6 m 2 s –1 (38 centistokes) a 100 °C, secondo il metodo ASTM D 4451.1.-31.12.200716 000 tonnellate0 %
09.29772926 10 00Acrilonitrile1.1.-30.6.200735 000 tonnellate0 %

Il codice NC e Taric è applicabile a decorrere dal 1 o luglio 2007.

Footnotes

  1. La registrazione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni fissate nelle pertinenti disposizioni comunitarie [articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione ()]. 2 3

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