Regolamento (CE) n. 721/2007 della Commissione, del 25 giugno 2007 , che adegua il regolamento (CE) n. 884/2006 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio in ordine al finanziamento da parte del Fondo europeo di garanzia agricola (FEAGA) degli interventi sotto forma di ammasso pubblico e alla contabilizzazione delle operazioni di ammasso pubblico da parte degli organismi pagatori degli Stati membri in seguito all'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea

32007R0721Regulation29 giu 2007

del 25 giugno 2007

che adegua il regolamento (CE) n. 884/2006 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio in ordine al finanziamento da parte del Fondo europeo di garanzia agricola (FEAGA) degli interventi sotto forma di ammasso pubblico e alla contabilizzazione delle operazioni di ammasso pubblico da parte degli organismi pagatori degli Stati membri in seguito all'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania,

visto l'atto di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 56,

considerando quanto segue:

(1) In seguito all'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea, occorre apportare alcune modifiche di ordine tecnico agli allegati IV e VI del regolamento (CE) n. 884/2006 della Commissione 1 .

(2) Occorre fissare i tassi di interesse di riferimento di cui all'allegato IV, punto I.2, del regolamento (CE) n. 884/2006, necessari per la Bulgaria e la Romania, al fine di poter calcolare i costi di finanziamento che devono essere rimborsati agli Stati membri interessati per le loro operazioni di ammasso pubblico, nonché il periodo di riferimento 2007 per la Bulgaria e la Romania, al fine di poter calcolare i costi forfettari che devono essere rimborsati agli Stati membri interessati per le loro operazioni di ammasso pubblico per l'esercizio finanziario 2008.

(3) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 884/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 884/2006 è modificato come segue:

  1. l'appendice dell'allegato IV è sostituita dal testo contenuto nell'allegato I del presente regolamento;

  2. nella parte I dell'allegato VI, il punto 1 è sostituito dal testo riportato nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2007. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione

1 GU L 171 del 23.6.2006, pag. 35 .

«Appendice Tassi di interesse di riferimento di cui all'allegato IV 1. Bulgaria Sofia interbank borrowing offered rate a 3 mesi (SOFIBOR) 2. Repubblica ceca Prague interbank borrowing offered rate a 3 mesi (PRIBOR) 3. Danimarca Copenhagen interbank borrowing offered rate a 3 mesi (CIBOR) 4. Estonia Tallin interbank borrowing offered rate a 3 mesi (TALIBOR) 5. Cipro Nicosia interbank borrowing offered rate a 3 mesi (NIBOR) 6. Lettonia Riga interbank borrowing offered rate a 3 mesi (RIGIBOR) 7. Lituania Vilnius interbank borrowing offered rate a 3 mesi (VILIBOR) 8. Ungheria Budapest interbank borrowing offered rate a 3 mesi (BUBOR) 9. Malta Malta interbank borrowing offered rate a 3 mesi (MIBOR) 10. Polonia Warsaw interbank borrowing offered rate a 3 mesi (WIBOR) 11. Romania Bucharest interbank borrowing offered rate a 3 mesi (BUBOR) 12. Slovenia Slovenian interbank borrowing offered rate a 3 mesi (SITIBOR) 13. Slovacchia Bratislava interbank borrowing offered rate a 3 mesi (BRIBOR) 14. Svezia Stockholm interbank borrowing offered rate a 3 mesi (STIBOR) 15. Regno Unito London interbank borrowing offered rate a 3 mesi (LIBOR) 16. Altri Stati membri Euro interbank borrowing offered rate a 3 mesi (EURIBOR) »

«1. Gli importi forfettari da applicare in tutta la Comunità devono essere stabiliti, per prodotto, sulla base dei costi reali più bassi registrati durante un periodo di riferimento che inizia il 1 o ottobre dell'anno n e che termina il 30 aprile dell'anno successivo. Per l'esercizio finanziario 2008, il periodo di riferimento, per la Bulgaria e la Romania, inizia il 1 o gennaio 2007 e termina il 30 aprile 2007.»

Footnotes

  1. . 2