32007R0703•Regolamento (CE) n. 703/2007 della Commissione, del 21 giugno 2007 , che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale per quanto riguarda la diidrosteptomicina e la streptomicina (Testo rilevante ai fini del SEE)
32007R0703Regulation25 giu 2007
del 21 giugno 2007
che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale per quanto riguarda la diidrosteptomicina e la streptomicina
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui medicinali veterinari negli alimenti di origine animale 1 , in particolare l'articolo 2,
visto il parere dell'Agenzia europea per i medicinali formulato dal comitato per i medicinali veterinari,
considerando quanto segue:
(1) Tutte le sostanze farmacologicamente attive impiegate nella Comunità in medicinali veterinari da somministrare ad animali destinati alla produzione alimentare vanno valutate conformemente al regolamento (CEE) n. 2377/90.
(2) La sostanza diidrostreptomicina è inserita nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 in riferimento a tutti i ruminanti per muscoli, grasso, fegato, reni e latte, nonché in riferimento ai suini per muscoli, pelle, grasso, fegato e reni. In seguito all'esame di una domanda per l'estensione ai conigli della voce già esistente per la diidrostreptomicina, si ritiene opportuno modificare la voce in questione per comprendere i conigli.
(3) La sostanza streptomicina è inserita nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 in riferimento ai bovini e agli ovini per muscoli, grasso, fegato, reni e latte, nonché in riferimento ai suini per muscoli, pelle e grasso, fegato e reni. In seguito all'esame di una domanda per l'estensione ai conigli della voce esistente per la diidrostreptomicina e tenendo presente che la valutazione della sicurezza delle due sostanze in questione è stata effettuata inizialmente a livello congiunto, sulla base della struttura chimica e dell'attività biologica simili, si ritiene inoltre opportuno modificare la voce relativa alla streptomicina per comprendere il riferimento ai conigli per quanto riguarda muscoli, grasso, fegato e reni. Si ritiene inoltre opportuno modificare la voce relativa alla streptomicina per i bovini e gli ovini inserendo una nuova voce riferita a tutti i ruminanti per muscoli, grasso, fegato, reni e latte.
(4) Il regolamento (CEE) n. 2377/90 va pertanto modificato di conseguenza.
(5) Prima di applicare il presente regolamento occorre prevedere un periodo adeguato per consentire agli Stati membri di effettuare le modifiche eventualmente necessarie in base al regolamento stesso, relative alle autorizzazioni per l'immissione in commercio dei medicinali veterinari, rilasciate a norma della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari 2 , per prendere in considerazione le disposizioni del presente regolamento.
(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Esso si applica a decorrere dal 21 agosto 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 2007. Per la Commissione Günter VERHEUGEN Vicepresidente
1 GU L 224 del 18.8.1990, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 287/2007 della Commissione ( GU L 78 del 17.3.2007, pag. 13 ).
2 GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1 . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/28/CE ( GU L 136 del 30.4.2004, pag. 58 ).
Le seguenti sostanze sono sostituite nell'allegato I (elenco delle sostanze farmacologicamente attive per le quali sono stati fissati dei limiti massimi di residui):
1. Agenti antinfettivi
1.2. Antibiotici
1.2.10. Aminoglicosidi
Sostanza farmacologicamenta attiva Residuo marcatore Specie animale LMR Tessuto campione «Diidrostreptomicina Diidrostreptomicina Tutti i ruminanti 500 μg/kg Muscolo 500 μg/kg Grasso 500 μg/kg Fegato 1 000 μg/kg Rene 200 μg/kg Latte Suini 500 μg/kg Muscolo 500 μg/kg Pelle + grasso 500 μg/kg Fegato 1 000 μg/kg Rene Conigli 500 μg/kg Muscolo 500 μg/kg Grasso 500 μg/kg Fegato 1 000 μg/kg Rene Streptomicina Streptomicina Tutti i ruminanti 500 μg/kg Muscolo 500 μg/kg Grasso 500 μg/kg Fegato 1 000 μg/kg Rene 200 μg/kg Latte Suini 500 μg/kg Muscolo 500 μg/kg Pelle + grasso 500 μg/kg Fegato 1 000 μg/kg Rene Conigli 500 μg/kg Muscolo 500 μg/kg Grasso 500 μg/kg Fegato 1 000 μg/kg Rene»
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