Regolamento (CE) n. 666/2007 della Commissione, del 14 giugno 2007 , che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

32007R0666Regulation15 giu 2007

del 14 giugno 2007

che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune del mercato dello zucchero 1 , in particolare l’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), e paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) I tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 25 maggio 2007, ai prodotti che figurano nell'allegato, esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 571/2007 della Commissione 2 .

(2) L'applicazione delle regole e dei criteri indicati nel regolamento (CE) n. 571/2007 in base ai dati di cui la Commissione dispone attualmente porta a modificare i tassi delle restituzioni attualmente in vigore come è stabilito nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni fissati dal regolamento (CE) n. 571/2007 sono sostituiti con quelli indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 giugno 2007.

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2007. Per la Commissione Heinz ZOUREK Direttore generale per le Imprese e l'industria

1 GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 247/2007 della Commissione ( GU L 69 del 9.3.2007, pag. 3 ).

2 GU L 133 del 25.5.2007, pag. 21 .

In caso di fissazione in anticipo delle restituzioniAltri
1701 99 10Zucchero bianco33,7833,78

1 I tassi indicati nel presente allegato non si applicano alle esportazioni verso l'Albania, la Croazia, la Bosnia-Erzegovina, la Serbia, il Montenegro, il Kosovo, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Andorra, Gibilterra, Ceuta, Melilla, la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), il Liechtenstein, i comuni di Livigno e di Campione d'Italia, l'isola di Helgoland, la Groenlandia, le isole Færøer e le zone della Repubblica di Cipro su cui il governo non esercita un controllo effettivo e alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera, del 22 luglio 1972, esportate verso la Confederazione svizzera.

Footnotes

  1. I tassi indicati nel presente allegato non si applicano alle esportazioni verso l'Albania, la Croazia, la Bosnia-Erzegovina, la Serbia, il Montenegro, il Kosovo, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Andorra, Gibilterra, Ceuta, Melilla, la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), il Liechtenstein, i comuni di Livigno e di Campione d'Italia, l'isola di Helgoland, la Groenlandia, le isole Færøer e le zone della Repubblica di Cipro su cui il governo non esercita un controllo effettivo e alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera, del 22 luglio 1972, esportate verso la Confederazione svizzera. 2 3

  2. . 2