Regolamento (CE) n. 665/2007 della Commissione, del 14 giugno 2007 , che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

32007R0665Regulation15 giu 2007

del 14 giugno 2007

che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari 1 , in particolare l'articolo 31, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) I tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 25 maggio 2007, ai prodotti che figurano nell'allegato, esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 570/2007 della Commissione 2 .

(2) L'applicazione delle regole e dei criteri indicati nel regolamento (CE) n. 570/2007 in base ai dati di cui la Commissione dispone attualmente porta a modificare i tassi delle restituzioni attualmente in vigore come è stabilito nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni fissati dal regolamento (CE) n. 570/2007 sono sostituiti con quelli indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 giugno 2007.

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2007. Per la Commissione Heinz ZOUREK Direttore generale per le Imprese e l'industria

1 GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 ( GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2 ).

2 GU L 133 del 25.5.2007, pag. 18 .

Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 15 giugno 2007 a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato 1

In caso di fissazione in anticipo delle restituzioniAltri
ex 0402 10 19Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore all'1,5 % (PG 2):
a): nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 3501
b): nel caso d'esportazione di altre merci0,000,00
ex 0402 21 19Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale al 26 % (PG 3):
a): in caso di esportazione di merci che incorporano, sotto forma di prodotti assimilati al PG 3, burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1898/20050,000,00
b): nel caso d'esportazione di altre merci0,000,00
ex 0405 10Burro avente tenore in peso di materie grasse uguale all'82 % (PG 6):
a): in caso d'esportazione di merci, contenenti burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate nelle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1898/20050,000,00
b): nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 2106 90 98 aventi tenore, in peso, di materie grasse del latte uguale o superiore al 40 %0,000,00
c): nel caso d'esportazione di altre merci0,000,00

1 I tassi indicati nel presente allegato non si applicano alle esportazioni verso Andorra, Gibilterra, Ceuta, Melilla, la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), il Liechtenstein, i comuni di Livigno e Campione d’Italia, l'isola di Heligoland, la Groenlandia, le isole Faerøer, gli Stati Uniti d'America e le zone della Repubblica di Cipro su cui il governo non esercita un controllo effettivo e alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera, del 22 luglio 1972, esportate verso la Confederazione svizzera.

Footnotes

  1. I tassi indicati nel presente allegato non si applicano alle esportazioni verso Andorra, Gibilterra, Ceuta, Melilla, la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), il Liechtenstein, i comuni di Livigno e Campione d’Italia, l'isola di Heligoland, la Groenlandia, le isole Faerøer, gli Stati Uniti d'America e le zone della Repubblica di Cipro su cui il governo non esercita un controllo effettivo e alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera, del 22 luglio 1972, esportate verso la Confederazione svizzera. 2 3 4

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