Regolamento (CE) n. 631/2007 del Consiglio, del 7 giugno 2007 , recante modifica del regolamento (CE) n. 147/2003 relativo a talune misure restrittive nei confronti della Somalia

32007R0631Regulation9 giu 2007

del 7 giugno 2007

recante modifica del regolamento (CE) n. 147/2003 relativo a talune misure restrittive nei confronti della Somalia

Preamble

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60 e 301,

vista la posizione comune 2007/391/PESC, del 7 giugno 2007, del Consiglio che modifica la posizione comune 2002/960/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Somalia 1 ,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) La posizione comune 2002/960/PESC impone un embargo sulle esportazioni di armi, munizioni ed equipaggiamenti militari verso la Somalia e vieta la fornitura di consulenza tecnica, assistenza finanziaria o di altro genere e formazione pertinenti ad attività militari in Somalia. Il divieto di fornire assistenza tecnica e finanziaria pertinente ad attività militari è stato attuato mediante il regolamento (CE) n. 147/2003 del Consiglio 2 .

(2) Con la risoluzione 1744 (2007) [di seguito «UNSCR 1744 (2007)»], adottata il 20 febbraio 2007, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha, tra l'altro, aggiunto ulteriori deroghe a dette misure restrittive per quanto riguarda la fornitura di armi e equipaggiamenti militari e la formazione e l'assistenza tecniche, nonché i finanziamenti e l'assistenza finanziaria connessi, destinati unicamente a sostenere la missione dell'Unione africana in Somalia (AMISOM) di cui al paragrafo 4 dell'UNSCR 1744 (2007) oppure ad essere da questa utilizzate, e la fornitura di armi ed equipaggiamenti militari e la fornitura diretta o indiretta di consulenza tecnica destinate unicamente a favorire lo sviluppo delle istituzioni di sicurezza in Somalia, in conformità del processo politico previsto nella Carta costituzionale federale provvisoria somala, secondo quanto stipulato nei paragrafi 1, 2 e 3 dell'UNSCR 1744 (2007).

(3) La posizione comune 2007/391/PESC modifica la posizione comune 2002/960/PESC per allineare le deroghe alle misure restrittive con l'UNSCR 1744 (2007). Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 147/2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 147/2003 è così modificato:

1)È inserito il seguente articolo:
«Articolo 2 bis
In deroga all'articolo 1, l'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito il prestatore del servizio, indicata nei siti web specificati nell'allegato, può autorizzare, alle condizioni che ritiene appropriate:
a)
la fornitura di finanziamenti, assistenza finanziaria, consulenza tecnica, assistenza o formazione relativamente ad attività militari se ha appurato che tale finanziamento, consulenza, assistenza o formazione mira unicamente a sostenere la missione AMISOM di cui al paragrafo 4 della risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 1744 (2007) oppure ad essere da essa utilizzato;
b)
la fornitura di consulenza tecnica, assistenza o formazione relativamente ad attività militari, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:
i)
l'autorità competente interessata ha appurato che tale consulenza, assistenza o formazione è destinata unicamente a favorire lo sviluppo delle istituzioni di sicurezza, in conformità del processo politico previsto nei paragrafi 1, 2 e 3 della risoluzione 1744 (2007), e
ii)
lo Stato membro interessato ha informato il comitato istituito dal paragrafo 11 della risoluzione 751 (1992) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite di aver appurato che tale consulenza, assistenza o formazione è destinata unicamente a favorire lo sviluppo delle istituzioni di sicurezza, in conformità del processo politico previsto nei paragrafi 1, 2 e 3 della risoluzione 1744 (2007) e dell'intenzione della sua autorità competente di concedere un'autorizzazione, e il comitato non ha sollevato obiezioni in merito entro cinque giorni lavorativi dalla notifica.»;
a)la fornitura di finanziamenti, assistenza finanziaria, consulenza tecnica, assistenza o formazione relativamente ad attività militari se ha appurato che tale finanziamento, consulenza, assistenza o formazione mira unicamente a sostenere la missione AMISOM di cui al paragrafo 4 della risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 1744 (2007) oppure ad essere da essa utilizzato;b)i): l'autorità competente interessata ha appurato che tale consulenza, assistenza o formazione è destinata unicamente a favorire lo sviluppo delle istituzioni di sicurezza, in conformità del processo politico previsto nei paragrafi 1, 2 e 3 della risoluzione 1744 (2007), ei)l'autorità competente interessata ha appurato che tale consulenza, assistenza o formazione è destinata unicamente a favorire lo sviluppo delle istituzioni di sicurezza, in conformità del processo politico previsto nei paragrafi 1, 2 e 3 della risoluzione 1744 (2007), eii)lo Stato membro interessato ha informato il comitato istituito dal paragrafo 11 della risoluzione 751 (1992) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite di aver appurato che tale consulenza, assistenza o formazione è destinata unicamente a favorire lo sviluppo delle istituzioni di sicurezza, in conformità del processo politico previsto nei paragrafi 1, 2 e 3 della risoluzione 1744 (2007) e dell'intenzione della sua autorità competente di concedere un'autorizzazione, e il comitato non ha sollevato obiezioni in merito entro cinque giorni lavorativi dalla notifica.»;
a)la fornitura di finanziamenti, assistenza finanziaria, consulenza tecnica, assistenza o formazione relativamente ad attività militari se ha appurato che tale finanziamento, consulenza, assistenza o formazione mira unicamente a sostenere la missione AMISOM di cui al paragrafo 4 della risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 1744 (2007) oppure ad essere da essa utilizzato;
b)i): l'autorità competente interessata ha appurato che tale consulenza, assistenza o formazione è destinata unicamente a favorire lo sviluppo delle istituzioni di sicurezza, in conformità del processo politico previsto nei paragrafi 1, 2 e 3 della risoluzione 1744 (2007), ei)l'autorità competente interessata ha appurato che tale consulenza, assistenza o formazione è destinata unicamente a favorire lo sviluppo delle istituzioni di sicurezza, in conformità del processo politico previsto nei paragrafi 1, 2 e 3 della risoluzione 1744 (2007), eii)lo Stato membro interessato ha informato il comitato istituito dal paragrafo 11 della risoluzione 751 (1992) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite di aver appurato che tale consulenza, assistenza o formazione è destinata unicamente a favorire lo sviluppo delle istituzioni di sicurezza, in conformità del processo politico previsto nei paragrafi 1, 2 e 3 della risoluzione 1744 (2007) e dell'intenzione della sua autorità competente di concedere un'autorizzazione, e il comitato non ha sollevato obiezioni in merito entro cinque giorni lavorativi dalla notifica.»;
i)l'autorità competente interessata ha appurato che tale consulenza, assistenza o formazione è destinata unicamente a favorire lo sviluppo delle istituzioni di sicurezza, in conformità del processo politico previsto nei paragrafi 1, 2 e 3 della risoluzione 1744 (2007), e
ii)lo Stato membro interessato ha informato il comitato istituito dal paragrafo 11 della risoluzione 751 (1992) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite di aver appurato che tale consulenza, assistenza o formazione è destinata unicamente a favorire lo sviluppo delle istituzioni di sicurezza, in conformità del processo politico previsto nei paragrafi 1, 2 e 3 della risoluzione 1744 (2007) e dell'intenzione della sua autorità competente di concedere un'autorizzazione, e il comitato non ha sollevato obiezioni in merito entro cinque giorni lavorativi dalla notifica.»;
  1. è inserito il seguente articolo: «Articolo 6 bis La Commissione modifica l'allegato in base alle informazioni fornite dagli Stati membri.»;

  2. è inserito il seguente articolo: «Articolo 7 bis 1. Gli Stati membri designano le autorità competenti di cui al presente regolamento e le identificano nei siti web che figurano nell'allegato o attraverso gli stessi. 2. Gli Stati membri informano la Commissione in merito alle loro autorità competenti senza indugio dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e le notificano ogni successiva modifica.»;

  3. il testo che figura nell'allegato del presente regolamento è aggiunto come allegato

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 7 giugno 2007. Per il Consiglio Il presidente M. GLOS

1 Cfr. pag. 23 della presente Gazzetta ufficiale.

2 GU L 24 del 29.1.2003, pag. 2 .

«ALLEGATO Siti web per informazioni sulle autorità competenti di cui agli articoli 2 bis e 7 bis e indirizzo per le notifiche alla Commissione europea BELGIO http://www.diplomatie.be/eusanctions BULGARIA http://www.mfa.government.bg REPUBBLICA CECA http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce DANIMARCA http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/ GERMANIA http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html ESTONIA http://www.vm.ee/est/kat\_622/ GRECIA http://www.ypex.gov.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/International+Sanctions/ SPAGNA http://www.mae.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones+Internacionales FRANCIA http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/ IRELAND http://www.dfa.ie/un\_eu\_restrictive\_measures\_ireland/competent\_authorities ITALIA http://www.esteri.it/UE/deroghe.html CIPRO http://www.mfa.gov.cy/sanctions LETTONIA http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539 LITUANIA http://www.urm.lt LUSSEMBURGO http://www.mae.lu/sanctions UNGHERIA http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/nemzetkozi\_szankciok.htm MALTA http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions\_monitoring.asp PAESI BASSI http://www.minbuza.nl/sancties AUSTRIA http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f\_id=12750&LNG=en&version= POLONIA http://www.msz.gov.pl PORTOGALLO http://www.min-nestrangeiros.pt ROMANIA http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3 SLOVENIA http://www.mzz.gov.si/si/zunanja\_politika/mednarodna\_varnost/omejevalni\_ukrepi/ SLOVACCHIA http://www.foreign.gov.sk FINLANDIA http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet SVEZIA http://www.ud.se/sanktioner REGNO UNITO http://www.fco.gov.uk/competentauthorities Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea: Commissione europea DG Relazioni esterne Direzione A: Piattaforma di crisi e coordinamento politico per la PESC Unità A2. Gestione delle crisi e prevenzione dei conflitti CHAR 12/106 B-1049 Bruxelles/Brussel (Belgio) e-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu Tel: (32 2) 295 55 85, 299 11 76 Fax: (32 2) 299 08 73»

Footnotes

  1. Cfr. pag. 23 della presente Gazzetta ufficiale. 2

  2. . 2

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