Regolamento (CE) n. 608/2007 della Commissione, del 1 o giugno 2007 , che modifica il regolamento (CE) n. 795/2004 recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

32007R0608Regulation5 giu 2007

del 1 o giugno 2007

che modifica il regolamento (CE) n. 795/2004 recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 1 , in particolare l’articolo 51, lettera b), secondo comma,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione 2 reca modalità di applicazione del regime di pagamento unico con effetto a decorrere dal 2005.

(2) L’allegato I del regolamento (CE) n. 795/2004 stabilisce il termine a partire dal quale può essere consentita la coltivazione di prodotti secondari, in via temporanea, nelle regioni in cui di solito i cereali sono raccolti più precocemente per motivi climatici, come previsto dall’articolo 51, lettera b), del regolamento (CE) n. 1782/2003. Su richiesta della Francia, è opportuno modificare tale data per una regione e due dipartimenti del suddetto Stato membro.

(3) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 795/2004.

(4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 795/2004 è sostituito dall’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 1 o giugno 2007. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione

1 GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2013/2006 ( GU L 384 del 29.12.2006, pag. 13 ).

2 GU L 141 del 30.4.2004, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2007 ( GU L 101 del 18.4.2007, pag. 3 ).

«ALLEGATO I Stato membro Data Belgio 15 luglio Danimarca 15 luglio Germania 15 luglio Grecia meridionale (Peloponneso, Isole Ionie, Grecia occidentale, Attica, Egeo meridionale e Creta) 20 giugno Grecia centrale e settentrionale [Macedonia orientale e Tracia, Macedonia centrale, Macedonia occidentale, Epiro, Tessaglia, Grecia continentale (Sterea) ed Egeo settentrionale] 10 luglio Spagna 1 o luglio Francia (Aquitaine, Midi-Pyrénees e Languedoc-Roussillon) 1 o luglio Francia (Alsace, Auvergne, Bourgogne, Bretagne, Centre, Champagne-Ardenne, Corse, Franche-Comté, Île-de-France, Limousin, Lorraine, Nord-Pas-de-Calais, Basse-Normandie, Haute-Normandie, Pays-de-la-Loire (ad eccezione dei dipartimenti Loire-Atlantique e Vendée), Picardie, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte-d’Azur e Rhône-Alpes) 15 luglio Francia (dipartimenti Loire-Atlantique e Vendée) 15 ottobre Italia 11 giugno Austria 30 giugno Portogallo 1 o marzo»

Footnotes

  1. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2013/2006 (). 2

  2. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2007 (). 2