Regolamento (CE) n. 607/2007 della Commissione, del 1 o giugno 2007 , sulla ripartizione tra consegne e vendite dirette dei quantitativi di riferimento nazionali fissati per il 2006/2007 nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio

32007R0607Regulation5 giu 2007

del 1 o giugno 2007

sulla ripartizione tra «consegne» e «vendite dirette» dei quantitativi di riferimento nazionali fissati per il 2006/2007 nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari 1 , in particolare l’articolo 8,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1788/2003, gli Stati membri sono tenuti a stabilire i quantitativi di riferimento individuali dei produttori. I produttori possono disporre di uno o due quantitativi di riferimento individuali, rispettivamente per le consegne e per le vendite dirette, e su richiesta debitamente giustificata del produttore è possibile effettuare la conversione tra un quantitativo di riferimento e l’altro.

(2) Il regolamento (CE) n. 832/2006 della Commissione, del 2 giugno 2006, sulla ripartizione tra «consegne» e «vendite dirette» dei quantitativi di riferimento nazionali fissati per il 2005/2006 nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio 2 stabilisce la ripartizione tra «consegne» e «vendite dirette» per il periodo dal 1 o aprile 2005 al 31 marzo 2006 per il Belgio, la Repubblica ceca, la Danimarca, la Germania, l’Estonia, l’Irlanda, la Grecia, la Spagna, la Francia, l’Italia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, il Lussemburgo, l’Ungheria, Malta, i Paesi Bassi, l’Austria, la Polonia, il Portogallo, la Slovenia, la Slovacchia, la Finlandia, la Svezia e il Regno Unito.

(3) In conformità dell’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari 3 , il Belgio, la Repubblica ceca, la Danimarca, la Germania, l’Estonia, l’Irlanda, la Grecia, la Spagna, la Francia, l’Italia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, il Lussemburgo, l’Ungheria, i Paesi Bassi, l’Austria, la Polonia, il Portogallo, la Slovenia, la Slovacchia, la Finlandia, la Svezia e il Regno Unito hanno comunicato i quantitativi definitivamente convertiti su richiesta dei produttori tra quantitativi di riferimento individuali per le consegne e per le vendite dirette.

(4) In conformità dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1788/2003, i quantitativi di riferimento nazionali complessivi per il Belgio, la Danimarca, la Germania, la Francia, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, l’Austria, il Portogallo, la Finlandia, la Svezia e il Regno Unito per il periodo 2006/2007 sono superiori ai rispettivi quantitativi di riferimento nazionali complessivi per il periodo 2005/2006 e tali Stati membri hanno comunicato alla Commissione la ripartizione tra «consegne» e «vendite dirette» dei quantitativi di riferimento supplementari.

(5) A norma del regolamento (CE) n. 927/2006 della Commissione, del 22 giugno 2006, relativo alla liberazione della riserva speciale per la ristrutturazione prevista dall’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio 4 i quantitativi di riferimento supplementari liberati a decorrere dal 1 o aprile 2006 per la Repubblica ceca, l’Estonia, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia sono attribuiti alla parte «consegne» dei rispettivi quantitativi nazionali di riferimento.

(6) È pertanto opportuno stabilire la ripartizione tra «consegne» e «vendite dirette» dei quantitativi di riferimento nazionali per il periodo dal 1 o aprile 2006 al 31 marzo 2007 fissati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1788/2003.

(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La ripartizione tra «consegne» e «vendite dirette» dei quantitativi di riferimento nazionali per il periodo dal 1 o aprile 2006 al 31 marzo 2007 fissati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1788/2003 è stabilita nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 1 o giugno 2007. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione

1 GU L 270 del 21.10.2003, pag. 123 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 336/2007 ( GU L 88 del 29.3.2007, pag. 43 ).

2 GU L 150 del 3.6.2006, pag. 6 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1611/2006 ( GU L 299 del 28.10.2006, pag. 13 ).

3 GU L 94 del 31.3.2004, pag. 22 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2006 ( GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52 ).

4 GU L 170 del 23.6.2006, pag. 12 .

Stati membriConsegneVendite dirette
Belgio3 262 989,61763 993,383
Repubblica ceca2 735 310,0082 620,992
Danimarca4 477 305,428318,572
Germania27 908 872,01894 274,406
Estonia633 434,40712 933,593
Irlanda5 393 313,9622 450,038
Grecia819 561,000952,000
Spagna6 050 260,67566 689,325
Francia24 006 673,257350 303,743
Italia10 280 493,532249 566,468
Cipro142 776,8812 423,119
Lettonia715 403,76813 244,232
Lituania1 586 145,968118 693,032
Lussemburgo269 899,000495,000
Ungheria1 879 678,121110 381,879
Malta48 698,0000,000
Paesi Bassi11 052 450,00077 616,000
Austria2 653 537,288110 604,373
Polonia9 192 243,429187 899,571
Portogallo 11 920 947,8148 876,186
Slovenia553 477,27223 160,728
Slovacchia1 030 036,59210 751,408
Finlandia2 412 009,6547 800,353
Svezia3 316 415,0003 100,000
Regno Unito14 554 079,916128 617,085

1 Ad eccezione di Madera.

Footnotes

  1. Ad eccezione di Madera. 2 3 4

  2. . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1611/2006 (). 2

  3. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2006 (). 2

  4. . 2