Regolamento (CE) n. 552/2007 della Commissione, del 22 maggio 2007 , che stabilisce l'importo massimo del contributo comunitario al finanziamento dei programmi di lavoro nel settore dell'olio d'oliva e fissa, per il 2007, i massimali di bilancio per l'attuazione parziale o facoltativa del regime di pagamento unico e le dotazioni finanziarie annue per il regime di pagamento unico per superficie di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003, e che modifica il suddetto regolamento

32007R0552Regulation30 mag 2007

del 22 maggio 2007

che stabilisce l'importo massimo del contributo comunitario al finanziamento dei programmi di lavoro nel settore dell'olio d'oliva e fissa, per il 2007, i massimali di bilancio per l'attuazione parziale o facoltativa del regime di pagamento unico e le dotazioni finanziarie annue per il regime di pagamento unico per superficie di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003, e che modifica il suddetto regolamento

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 1 , in particolare l'articolo 64, paragrafo 2, l'articolo 70, paragrafo 2, l'articolo 110 decies , paragrafi 3 e 4, l'articolo 143 ter , paragrafo 3 e l'articolo 145, lettera i),

considerando quanto segue:

(1) Per gli Stati membri che attuano nel 2007 il regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 1782/2003, è opportuno fissare per il 2007 i massimali di bilancio per ciascuno dei pagamenti di cui agli articoli da 66 a 69 dello stesso regolamento, alle condizioni previste al titolo III, capitolo 5, sezione 2, del regolamento medesimo.

(2) Per gli Stati membri che si avvalgono nel 2007 dell'opzione di cui all'articolo 70 del regolamento (CE) n. 1782/2003, è opportuno fissare per il 2007 i massimali di bilancio applicabili ai pagamenti diretti esclusi dal regime di pagamento unico.

(3) È opportuno modificare l'importo massimo dell'aiuto per gli oliveti di cui all'articolo 110 decies , paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003, in funzione della riduzione del valore del coefficiente di cui al terzo comma della stessa disposizione, nonché della trattenuta applicata ai sensi del paragrafo 4 del suddetto articolo, notificati dagli Stati membri interessati. Occorre adeguare di conseguenza i massimali nazionali indicati nell'allegato VIII bis del suddetto regolamento.

(4) Per motivi di chiarezza, è opportuno pubblicare i massimali di bilancio del regime di pagamento unico per il 2007 una volta detratti, dai massimali di cui all'allegato VIII del regolamento (CE) n. 1782/2003, i massimali fissati per i pagamenti di cui agli articoli da 66 a 70 del medesimo regolamento.

(5) Per gli Stati membri che applicheranno nel 2007 il regime di pagamento unico per superficie di cui al titolo IV bis del regolamento (CE) n. 1782/2003, è opportuno fissare le dotazioni finanziarie annue per il 2007, in conformità dell'articolo 143 ter , paragrafo 3, del medesimo regolamento.

(6) Per motivi di chiarezza, è opportuno pubblicare gli importi massimi dei fondi messi a disposizione degli Stati membri che applicheranno nel 2007 il regime del pagamento unico per superficie, per la concessione del pagamento distinto per lo zucchero, ai sensi dell'articolo 143 ter bis del regolamento (CE) n. 1782/2003, sulla base delle loro comunicazioni.

(7) È opportuno stabilire l'importo massimo del contributo comunitario al finanziamento dei programmi di lavoro elaborati dalle organizzazioni di operatori riconosciute nel settore dell'olio di oliva, in funzione del coefficiente di prelievo di cui all'articolo 110 decies , paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003, notificato dagli Stati membri interessati.

(8) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1782/2003.

(9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I massimali di bilancio per il 2007, di cui agli articoli da 66 a 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003, sono quelli indicati nell'allegato I del presente regolamento.

2. I massimali di bilancio per il 2007, di cui all'articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, sono quelli indicati nell'allegato II del presente regolamento.

3. I massimali di bilancio per il 2007, per il regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 1782/2003, sono quelli indicati nell'allegato III del presente regolamento.

4. Le dotazioni finanziarie annue per il 2007 di cui all'articolo 143 ter , paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003, sono quelle indicate nell'allegato V del presente regolamento.

5. Gli importi massimi dei fondi messi a disposizione della Repubblica ceca, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, della Polonia, della Romania e della Slovacchia, per la concessione del pagamento distinto per lo zucchero nel 2007, di cui all'articolo 143 ter bis , paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003, sono quelli indicati nell'allegato V del presente regolamento.

Articolo 2

L'importo massimo del contributo comunitario al finanziamento dei programmi di lavoro elaborati da operatori riconosciuti nel settore dell'olio d'oliva, ai sensi dell'articolo 110 decies , paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003, è fissato come segue:

milioni di EUR
Grecia11,098
Francia0,576
Italia35,991

Articolo 3

Il regolamento (CE) n. 1782/2003 è modificato come segue.

1)| milioni di EUR | |; | --- | --- |; | Spagna | 103,14 |; | Cipro | 2,93 » |
2)| «Anno civile | Malta | Slovenia |; | --- | --- | --- |; | 2005 | 670 | 35 800 |; | 2006 | 830 | 44 184 |; | 2007 | 1 668 | 59 026 |; | 2008 | 2 085 | 73 618 |; | 2009 | 2 502 | 87 942 |; | 2010 | 2 919 | 101 959 |; | 2011 | 3 336 | 115 976 |; | 2012 | 3 753 | 129 993 |; | 2013 | 4 170 | 144 110 |; | 2014 | 4 170 | 144 110 |; | 2015 | 4 170 | 144 110 |; | 2016 e anni successivi | 4 170 | 144 110 » |

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2007. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione

1 GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2013/2006 ( GU L 384 del 29.12.2006, pag. 13 ).

MASSIMALI DI BILANCIO PER I PAGAMENTI DIRETTI DA EROGARE AI SENSI DEGLI ARTICOLI DA 66 A 69 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1782/2003

Esercizio 2007

Articolo 69, prodotti lattiero-caseari19 763

MASSIMALI DI BILANCIO PER I PAGAMENTI DIRETTI DA EROGARE AI SENSI DELL'ARTICOLO 70 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1782/2003

Esercizio 2007

Aiuto per il tabacco166

MASSIMALI DI BILANCIO PER IL REGIME DI PAGAMENTO UNICO

Esercizio 2007

Stato membro
Belgio488 660
Danimarca987 356
Germania5 693 330
Grecia2 069 049
Spagna3 542 583
Francia6 107 448
Irlanda1 337 919
Italia3 612 988
Lussemburgo37 051
Malta1 668
Paesi Bassi730 632
Austria643 956
Portogallo432 636
Slovenia50 454
Finlandia521 285
Svezia714 201
Regno Unito3 931 186

DOTAZIONI FINANZIARIE ANNUE PER IL REGIME DI PAGAMENTO UNICO PER SUPERFICIE

Esercizio 2007

Stato membro
Bulgaria202 097
Repubblica ceca355 384
Estonia40 503
Cipro19 439
Lettonia55 815
Lituania147 781
Ungheria509 562
Polonia1 145 834
Romania440 635
Repubblica slovacca147 342

IMPORTI MASSIMI DEI FONDI MESSI A DISPOSIZIONE DEGLI STATI MEMBRI PER LA CONCESSIONE DEL PAGAMENTO DISTINTO PER LO ZUCCHERO DI CUI ALL'ARTICOLO 143 ter bis DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1782/2003

Esercizio 2007

Stato membro
Repubblica ceca24 490
Lettonia5 164
Lituania8 012
Ungheria31 986
Polonia122 906
Romania1 930
Repubblica slovacca14 762

Footnotes

  1. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2013/2006 (). 2

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