Regolamento (CE) n. 536/2007 della Commissione, del 15 maggio 2007 , recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario per le carni di pollame attribuito agli Stati Uniti d'America

32007R0536Regulation19 mag 2007

del 15 maggio 2007

recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario per le carni di pollame attribuito agli Stati Uniti d'America

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame 1 , in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) L'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America in applicazione dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del loro processo di adesione all'Unione europea 2 , approvato con decisione 2006/333/CE del Consiglio 3 , prevede l'integrazione di un contingente tariffario d'importazione specifico di 16 665 tonnellate di carni di pollame attribuito agli Stati Uniti.

(2) Salvo disposizione contraria del presente regolamento, devono essere applicati il regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli 4 e il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione 5 .

(3) Il regolamento (CE) n. 1232/2006 della Commissione, del 16 agosto 2006, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario per l'importazione di carni di pollame attribuito agli Stati Uniti d'America 6 , deve essere modificato in modo sostanziale. Occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 1232/2006 e sostituirlo con un nuovo regolamento.

(4) Al fine di garantire la regolarità delle importazioni, è opportuno suddividere il periodo contingentale compreso tra il 1 o luglio e il 30 giugno dell'anno successivo in più sottoperiodi. Il regolamento (CE) n. 1301/2006 limita in ogni caso il periodo di validità dei titoli all'ultimo giorno del periodo contingentale.

(5) Il contingente tariffario deve essere gestito sulla base di titoli d'importazione. A tal fine è necessario definire le modalità di presentazione delle domande e i dati da indicare sulle domande e sui titoli.

(6) Dati i rischi di speculazione inerenti al regime del contingente tariffario nel settore del pollame, è opportuno stabilire condizioni precise per l'accesso degli operatori.

(7) Ai fini di una corretta gestione dei contingenti tariffari, è opportuno fissare a 20 EUR/100 kg la cauzione relativa ai titoli d'importazione.

(8) Nell'interesse degli operatori, è opportuno prevedere che la Commissione determini i quantitativi non richiesti, che saranno aggiunti al sottoperiodo contingentale successivo conformemente all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1301/2006.

(9) L'accesso al contingente tariffario è subordinato alla presentazione di un certificato di origine rilasciato in conformità del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario 7 .

(10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il contingente tariffario di cui all'allegato I è aperto per l'importazione dei prodotti del settore del pollame originari degli Stati Uniti d'America di cui ai codici NC che figurano nel suddetto allegato. Il contingente tariffario è aperto su base annuale per il periodo dal 1 o luglio al 30 giugno dell'anno successivo.

2. Il quantitativo dei prodotti ammesso a beneficiare del contingente di cui al paragrafo 1, il dazio doganale applicabile e il numero d'ordine sono fissati nell'allegato I.

Articolo 2

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1291/2000 e del regolamento (CE) n. 1301/2006.

Articolo 3

Il quantitativo fissato per il periodo contingentale annuale è suddiviso in quattro sottoperiodi nel modo seguente:

a) 25 % nel sottoperiodo dal 1 o luglio al 30 settembre;

b) 25 % nel sottoperiodo dal 1 o ottobre al 31 dicembre;

c) 25 % nel sottoperiodo dal 1 o gennaio al 31 marzo;

d) 25 % nel sottoperiodo dal 1 o aprile al 30 giugno.

Articolo 4

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006, il richiedente di un titolo d'importazione, all'atto della presentazione della prima domanda per un determinato periodo contingentale, fornisce la prova di avere importato o esportato, durante ciascuno dei due periodi di cui al suddetto articolo 5, almeno 50 tonnellate di prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 2777/75.

2. La domanda di titolo può riguardare più prodotti, di diversi codici NC, originari degli Stati Uniti d'America. In tal caso, tutti i codici NC e la corrispondente designazione sono indicati rispettivamente nelle caselle 16 e 15 della domanda di titolo e del titolo stesso. La domanda di titolo deve vertere su un quantitativo di almeno 10 tonnellate e pari al massimo al 10 % del quantitativo disponibile nel sottoperiodo considerato.

3. I titoli obbligano ad importare dagli Stati Uniti d'America. La domanda di titolo e il titolo stesso recano: a) nella casella 8, l'indicazione del paese di origine; b) nella casella 20, una delle diciture di cui all'allegato II, parte A. Nella casella 24 del titolo è apposta una delle diciture di cui all'allegato II, parte B.

Articolo 5

1. La domanda di titolo può essere presentata esclusivamente nei primi sette giorni del mese che precede ciascuno dei sottoperiodi di cui all'articolo 3.

2. All'atto della presentazione di una domanda di titolo è depositata una cauzione pari a 20 EUR/100 kg.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il quinto giorno successivo a quello in cui termina il periodo di presentazione delle domande, i quantitativi totali richiesti, espressi in chilogrammi.

4. I titoli sono rilasciati a partire dal settimo giorno lavorativo e al massimo l'undicesimo giorno lavorativo successivo al termine del periodo di notifica di cui al paragrafo 3.

5. La Commissione determina, ove del caso, i quantitativi per i quali non sono state presentate domande e che vengono automaticamente aggiunti al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingentale successivo.

Articolo 6

1. In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione entro la fine del primo mese del sottoperiodo contingentale i quantitativi globali espressi in chilogrammi per i quali sono stati rilasciati titoli, di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento.

2. Prima della fine del quarto mese successivo a ciascun periodo annuale gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi effettivamente immessi in libera pratica nell'ambito del presente regolamento nel corso del periodo considerato, espressi in chilogrammi.

3. In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi che formano oggetto di titoli di importazione inutilizzati o parzialmente utilizzati, una prima volta contestualmente alla domanda per l'ultimo sottoperiodo e un'altra volta prima della fine del quarto mese successivo a ciascun periodo annuale.

Articolo 7

1. In deroga all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1291/2000, la validità dei titoli d'importazione è di 150 giorni a decorrere dal primo giorno del sottoperiodo per il quale sono stati rilasciati.

2. Fatto salvo l'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, il trasferimento dei diritti derivanti dai titoli è limitato ai cessionari che soddisfano le condizioni di ammissibilità di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006 e all'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento.

Articolo 8

L'accesso al contingente tariffario è subordinato alla presentazione di un certificato d'origine rilasciato dalle competenti autorità degli Stati Uniti d'America a norma degli articoli da 55 a 65 del regolamento (CEE) n. 2454/93. L'origine di detti prodotti è determinata secondo le norme comunitarie vigenti.

Articolo 9

Il regolamento (CE) n. 1232/2006 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato III.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Esso si applica a decorrere dal 1 o giugno 2007.

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2007. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione

1 GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 679/2006 ( GU L 119 del 4.5.2006, pag. 1 ).

2 GU L 124 dell'11.5.2006, pag. 15 .

3 GU L 124 dell'11.5.2006, pag. 13 .

4 GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2006 ( GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52 ).

5 GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 289/2007 ( GU L 78 del 17.3.2007, pag. 17 ).

6 GU L 225 del 17.8.2006, pag. 5 .

7 GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 214/2007 ( GU L 62 dell'1.3.2007, pag. 6 ).

Numero d'ordineCodici NCDazio applicabileQuantitativo totale (in tonnellate peso prodotto) dal 1 o luglio 2006
09.41690207 11 10131 EUR/t16 665
0207 11 30149 EUR/t
0207 11 90162 EUR/t
0207 12 10149 EUR/t
0207 12 90162 EUR/t
0207 13 10512 EUR/t
0207 13 20179 EUR/t
0207 13 30134 EUR/t
0207 13 4093 EUR/t
0207 13 50301 EUR/t
0207 13 60231 EUR/t
0207 13 70504 EUR/t
0207 14 10795 EUR/t
0207 14 20179 EUR/t
0207 14 30134 EUR/t
0207 14 4093 EUR/t
0207 14 500 %
0207 14 60231 EUR/t
0207 14 700 %
0207 24 10170 EUR/t
0207 24 90186 EUR/t
0207 25 10170 EUR/t
0207 25 90186 EUR/t
0207 26 10425 EUR/t
0207 26 20205 EUR/t
0207 26 30134 EUR/t
0207 26 4093 EUR/t
0207 26 50339 EUR/t
0207 26 60127 EUR/t
0207 26 70230 EUR/t
0207 26 80415 EUR/t
0207 27 100 %
0207 27 200 %
0207 27 30134 EUR/t
0207 27 4093 EUR/t
0207 27 50339 EUR/t
0207 27 60127 EUR/t
0207 27 70230 EUR/t
0207 27 800 %

A. Diciture di cui all'articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, lettera b): in bulgaro : Регламент (ЕО) № 536/2007. in spagnolo : Reglamento (CE) n o 536/2007. in ceco : Nařízení (ES) č. 536/2007. in danese : Forordning (EF) nr. 536/2007. in tedesco : Verordnung (EG) Nr. 536/2007. in estone : Määrus (EÜ) nr 536/2007. in greco : Kανονισμός (ΕΚ) αριθ. 536/2007. in inglese : Regulation (EC) No 536/2007. in francese : Règlement (CE) n o 536/2007. in italiano : Regolamento (CE) n. 536/2007. in lettone : Regula (EK) Nr. 536/2007. in lituano : Reglamentas (EB) Nr. 536/2007. in ungherese : 536/2007/EK rendelet. in maltese : Ir-Regolament (KE) Nru 536/2007. in neerlandese : Verordening (EG) nr. 536/2007. in polacco : Rozporządzenie (WE) nr 536/2007. in portoghese : Regulamento (CE) n. o 536/2007. in rumeno : Regulamentul (CE) nr. 536/2007. in slovacco : Nariadenie (ES) č. 536/2007. in sloveno : Uredba (ES) št. 536/2007. in finlandese : Asetus (EY) N:o 536/2007. in svedese : Förordning (EG) nr 536/2007.

B. Diciture di cui all'articolo 4, paragrafo 3, terzo comma: in bulgaro : намаляване на Oбщата митническа тарифа съгласно предвиденото в Регламент (ЕО) № 536/2007. in spagnolo : reducción del arancel aduanero común prevista en el Reglamento (CE) n o 536/2007. in ceco : snížení společné celní sazby tak, jak je stanoveno v nařízení (ES) č. 536/2007. in danese : toldnedsættelse som fastsat i forordning (EF) nr. 536/2007. in tedesco : Ermäßigung des Zollsatzes nach dem GZT gemäß der Verordnung (EG) Nr. 536/2007. in estone : ühise tollitariifistiku maksumäära alandamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 536/2007. in greco : Μείωση του δασμού του κοινού δασμολογίου, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 536/2007. in inglese : reduction of the common customs tariff pursuant to Regulation (EC) No 536/2007. in francese : réduction du tarif douanier commun comme prévu au règlement (CE) n o 536/2007. in italiano : riduzione del dazio della tariffa doganale comune a norma del regolamento (CE) n. 536/2007. in lettone : Regulā (EK) Nr. 536/2007 paredzētais vienotā muitas tarifa samazinājums. in lituano : bendrojo muito tarifo muito sumažinimai, nustatyti Reglamente (EB) Nr. 536/2007. in ungherese : a közös vámtarifában szereplő vámtétel csökkentése a 536/2007/EK rendelet szerint. in maltese : tnaqqis tat-tariffa doganali komuni kif jipprovdi r-Regolament (KE) Nru 536/2007. in neerlandese : Verlaging van het gemeenschappelijke douanetarief overeenkomstig Verordening (EG) nr. 536/2007. in polacco : Cła WTC obniżone jak przewidziano w rozporządzeniu (WE) nr 536/2007. in portoghese : redução da Pauta Aduaneira Comum como previsto no Regulamento (CE) n. o 536/2007. in rumeno : reducerea Tarifului Vamal Comun astfel cum este prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 536/2007. in slovacco : Zníženie spoločnej colnej sadzby, ako sa ustanovuje v nariadení (ES) č. 536/2007. in sloveno : znižanje skupne carinske tarife v skladu z Uredbo (ES) št. 536/2007. in finlandese : Asetuksessa (EY) N:o 536/2007 säädetty yhteisen tullitariffin alennus. in svedese : nedsättning av den gemensamma tulltaxan i enlighet med förordning (EG) nr 536/2007.

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 1232/2006Presente regolamento
Articolo 1Articolo 1
Articolo 2Articolo 3
Articolo 3
Articolo 4, paragrafo 1, lettera a)Articolo 4, paragrafo 1
Articolo 4, paragrafo 1, lettera b)Articolo 4, paragrafo 2, primo comma
Articolo 4, paragrafo 1, lettera c)Articolo 4, paragrafo 2, secondo comma
Articolo 4, paragrafo 1, lettera d)Articolo 4, paragrafo 3
Articolo 4, paragrafo 1, lettera e)Articolo 4, paragrafo 3
Articolo 4, paragrafo 1, lettera f)Articolo 4, paragrafo 3
Articolo 4, paragrafo 2
Articolo 5, paragrafo 1, primo commaArticolo 5, paragrafo 1
Articolo 5, paragrafo 1, secondo comma
Articolo 5, paragrafo 2
Articolo 5, paragrafo 3Articolo 5, paragrafo 2
Articolo 5, paragrafo 4, primo commaArticolo 5, paragrafo 3
Articolo 5, paragrafo 4, secondo comma
Articolo 5, paragrafo 5
Articolo 5, paragrafo 6
Articolo 5, paragrafo 7
Articolo 5, paragrafo 8, primo commaArticolo 5, paragrafo 4
Articolo 5, paragrafo 9
Articolo 5, paragrafo 10Articolo 6, paragrafo 2
Articolo 6, paragrafo 1, primo commaArticolo 7, paragrafo 1
Articolo 6, paragrafo 1, secondo comma
Articolo 6, paragrafo 2
Articolo 7Articolo 8
Articolo 8, primo commaArticolo 2
Articolo 8, secondo comma
Articolo 9Articolo 10
Allegato IAllegato I
Allegato IIAllegato II, parte A
Allegato IIIAllegato II, parte B
Allegato IV
Allegato V
Allegato VI

Footnotes

  1. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 679/2006 (). 2

  2. . 2

  3. . 2

  4. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2006 (). 2

  5. . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 289/2007 (). 2

  6. . 2

  7. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 214/2007 (). 2

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