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32007R0507•Regolamento (CE) n. 507/2007 della Commissione, dell' 8 maggio 2007 , recante settantaseiesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio
32007R0507Regulation9 mag 2007
dell'8 maggio 2007
recante settantaseiesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l’esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell’Afghanistan 1 , in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, primo trattino,
considerando quanto segue:
(1) Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.
(2) Il 24 aprile 2007, il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. Occorre quindi modificare opportunamente l’allegato I,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 2007. Per la Commissione Eneko LANDÁBURU Direttore generale delle Relazioni esterne
1 GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 492/2007 della Commissione ( GU L 116 del 4.5.2007, pag. 5 ).
L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato come segue:
La voce «Dr. Abdul Latif Saleh [ alias a) Abdul Latif A.A. Saleh, b) Abdyl Latif Saleh, c) Dr. Abd al-Latif Saleh, d) Abdul Latif A.A. Saleh Abu Hussein, e) Abd al-Latif Salih, f) Abu Amir]. Indirizzo: ultima residenza nota: Emirati arabi uniti. Data di nascita: 5.3.1957. Luogo di nascita: Baghdad, Iraq. Nazionalità: a) giordana, b) albanese. Passaporto giordano n. D366 871.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita dalla seguente: «Abdul Latif Saleh [ alias a) Abdul Latif A.A. Saleh, b) Abdyl Latif Saleh, c) Abd al-Latif Saleh, d) Abdul Latif A.A. Saleh Abu Hussein, e) Abd al-Latif Salih, f) Abu Amir]. Titolo: Dr. Indirizzo: ultima residenza nota: Emirati arabi uniti. Data di nascita: 5.3.1957. Luogo di nascita: Baghdad, Iraq. Nazionalità: a) giordana, b) albanese (dal 1992). Passaporto n.: a) D366 871 (passaporto giordano), b) 314772 (passaporto albanese rilasciato l'8.3.1993, c) 0334695 (passaporto albanese rilasciato l'1.12.1995). Altre informazioni: espulso dall'Albania nel 1999.»
La voce «Gruppo salafista per la predicazione e il combattimento (GSPC) ( alias Groupe Salafiste pour la Prédiction et le Combat)» dell'elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità» è sostituita dalla seguente: «The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb ( alias a) Al Qaïda au Maghreb islamique (AQMI), b) Le Groupe Salafiste pour la Prédication et le Combat (GSPC), c) Salafist Group For Call and Combat.»
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