Regolamento (CE) n. 453/2007 del Consiglio, del 25 aprile 2007 , che stabilisce i coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1 o luglio 2006 alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi, nonché di una parte dei funzionari che continuano a prestare servizio nei due nuovi Stati membri per un periodo massimo di diciannove mesi successivo all’adesione

32007R0453Regulation26 apr 2007

del 25 aprile 2007

che stabilisce i coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1 o luglio 2006 alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi, nonché di una parte dei funzionari che continuano a prestare servizio nei due nuovi Stati membri per un periodo massimo di diciannove mesi successivo all’adesione

Preamble

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio 1 , in particolare l’articolo 13, primo comma, dell’allegato X,

visto l’atto di adesione del 2005, in particolare l’articolo 27, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Occorre tener conto dell’evoluzione del costo della vita nei paesi non appartenenti alla Comunità e stabilire, di conseguenza, i coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1 o luglio 2006 alle retribuzioni versate nella moneta del paese in cui prestano servizio ai funzionari, agli agenti temporanei e agli agenti contrattuali delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi.

(2) I coefficienti correttori oggetto di un pagamento sulla base del regolamento (CE, Euratom) n. 351/2006 2 , possono comportare adeguamenti positivi o negativi delle retribuzioni con effetto retroattivo.

(3) È opportuno prevedere il versamento di arretrati nel caso di un aumento delle retribuzioni dovuto ai nuovi coefficienti correttori.

(4) È opportuno prevedere un recupero delle somme pagate in eccesso nel caso di diminuzione delle retribuzioni dovuta ai nuovi coefficienti correttori per il periodo compreso fra il 1 o luglio 2006 e la data di entrata in vigore del presente regolamento.

(5) Per motivi di simmetria rispetto a quanto previsto per i coefficienti correttori applicabili all’interno della Comunità alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee, è opportuno precisare che un eventuale recupero potrà interessare solo un periodo massimo di sei mesi precedente la data di entrata in vigore del presente regolamento e che i suoi effetti potranno essere ripartiti su un periodo non superiore a dodici mesi da tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell’allegato del presente regolamento sono riportati i coefficienti correttori applicabili, con effetto dal 1 o luglio 2006, alle retribuzioni di funzionari, agenti temporanei e agenti contrattuali delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi, corrisposte nella moneta del paese sede di servizio.

I tassi di cambio utilizzati per il calcolo di tali retribuzioni sono fissati conformemente alle modalità d’esecuzione del regolamento finanziario e corrispondono alla data di cui al primo comma.

Articolo 2

1. Le istituzioni procedono ai pagamenti retroattivi nel caso di un aumento delle retribuzioni dovuto ai coefficienti correttori fissati in allegato.

2. Le istituzioni procedono agli adeguamenti retroattivi negativi delle retribuzioni nel caso di una diminuzione dovuta ai coefficienti correttori fissati in allegato, per il periodo compreso fra il 1 o luglio 2006 e la data di entrata in vigore del presente regolamento. Gli adeguamenti retroattivi che comportano un recupero delle somme pagate in eccesso possono interessare solo un periodo massimo di sei mesi precedente la data di entrata in vigore del presente regolamento. Il recupero è ripartito su un periodo non superiore a dodici mesi dalla medesima data.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 25 aprile 2007. Per il Consiglio Il presidente F.-W. STEINMEIER

1 GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 1895/2006 ( GU L 397 del 30.12.2006, pag. 6 ).

2 GU L 59 dell’1.3.2006, pag. 1 .

Sedi di servizioCoefficienti correttori
luglio 2006
Afghanistan0
Sudafrica59,9
Albania82,7
Algeria84,5
Ex Repubblica iugoslava di Macedonia69,7
Angola113,5
Arabia Saudita88,8
Argentina56,4
Armenia105,7
Australia99,1
Bangladesh43,7
Barbados125,7
Benin92,3
Bolivia48,4
Bosnia-Erzegovina77,7
Botswana62,1
Brasile76,2
Bulgaria76,4
Burkina-Faso89,7
Burundi0
Cambogia70,4
Camerun110,1
Canada90,6
Capo Verde77,4
Cile76,6
Cina76,7
Cisgiordania e Gaza92,7
Colombia63,2
Congo130,4
Corea del Sud112,4
Costa Rica69,1
Costa d’Avorio109,4
Croazia105,8
Cuba97,1
Gibuti96,8
Egitto51,0
El Salvador86,4
Ecuador70,8
Eritrea49,4
Stati Uniti (New York)104,8
Stati Uniti (Washington)100,5
Etiopia85,7
Gabon116,6
Gambia55,8
Ghana79,9
Guatemala80,6
Guinea56,4
Guinea-Bissau100,7
Guyana60,6
Georgia95,1
Haiti109,5
Honduras74,9
Hong Kong101,3
Figi71,3
Isole Salomone88,7
India45,3
Indonesia (Banda Aceh)0
Indonesia (Giacarta)83,9
Iraq0
Israele109,6
Giamaica91,3
Giappone (Naka)113,7
Giappone (Tokyo)119,9
Giordania72,3
Kazakstan (Almaty)125,2
Kazakstan (Astana)0
Kenia77,8
Kirghizistan80,3
Laos71,3
Lesotho61,8
Libano90,8
Liberia0
Madagascar72,3
Malaysia74,8
Malawi70,4
Mali91,2
Marocco86,8
Maurizio70,7
Mauritania67,7
Messico70,2
Moldova52,6
Montenegro0
Mozambico69,3
Namibia72,8
Nepal68,8
Nicaragua60,7
Niger89,3
Nigeria94,7
Norvegia131,7
Nuova Caledonia134,5
Nuova Zelanda89,0
Uganda55,5
Pakistan52,2
Panama0
Papua Nuova Guinea75,6
Paraguay70,8
Perù78,4
Filippine60,2
Repubblica centrafricana120,1
Repubblica democratica del Congo132,4
Repubblica dominicana71,9
Romania62,7
Russia120,7
Ruanda87,1
Senegal80,7
Serbia61,1
Sierra Leone75,1
Singapore103,4
Somalia0
Sudan52,1
Sri Lanka55,4
Svizzera116,3
Suriname51,9
Swaziland62,6
Siria65,5
Tagikistan70,2
Taiwan89,9
Tanzania58,8
Ciad131,2
Thailandia60,3
Timor orientale0
Togo92,4
Trinidad e Tobago70,4
Tunisia71,8
Turchia83,7
Ucraina104,6
Uruguay72,9
Vanuatu114,5
Venezuela60,9
Vietnam54,2
Yemen68,2
Zambia69,3
Zimbabwe47,2

Bruxelles = 100 %

Non disponibile

Footnotes

  1. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 1895/2006 (). 2

  2. . 2