Regolamento (CE) n. 421/2007 della Commissione, del 18 aprile 2007 , recante fissazione del coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di importazione presentate dal 9 aprile 2007 al 16 aprile 2007 nell’ambito del sottocontingente II del contingente tariffario comunitario aperto dal regolamento (CE) n. 2375/2002 per il frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta

32007R0421Regulation19 apr 2007

del 18 aprile 2007

recante fissazione del coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di importazione presentate dal 9 aprile 2007 al 16 aprile 2007 nell’ambito del sottocontingente II del contingente tariffario comunitario aperto dal regolamento (CE) n. 2375/2002 per il frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali 1 ,

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione 2 , in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2375/2002 della Commissione 3 ha aperto un contingente tariffario annuo globale per l’importazione di 2 988 387 t di frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta. Tale contingente è suddiviso in tre sottocontingenti.

(2) L’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2375/2002 ha fissato in 38 000 t il quantitativo per il sottocontingente II (numero d’ordine 09.4124) per il periodo dal 1 o gennaio al 31 dicembre 2007.

(3) Dalla comunicazione effettuata a norma dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2375/2002, risulta che le domande presentate dalle ore 13 (ora di Bruxelles) del 9 aprile 2007 alle ore 13 (ora di Bruxelles) del 16 aprile 2007, secondo il disposto dell’articolo 5, paragrafo 1, dello stesso regolamento, superano i quantitativi disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti.

(4) È inoltre opportuno che non siano più rilasciati titoli di importazione nell’ambito del sottocontingente II di cui al regolamento (CE) n. 2375/2002 per il periodo contingentale in corso,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Ogni domanda di titolo d’importazione nell’ambito del sottocontingente II di cui al regolamento (CE) n. 2375/2002, presentata dalle ore 13 (ora di Bruxelles) del 9 aprile 2007 alle ore 13 (ora di Bruxelles) del 16 aprile 2007, dà luogo al rilascio di un titolo per i quantitativi richiesti previa applicazione di un coefficiente di attribuzione del 33,119287 %.

2. È sospeso, per ilperiodo contingentale in corso, il rilascio di titoli per i quantitativi richiesti a partire dalle ore 13 (ora di Bruxelles) del 16 aprile 2007 nell’ambito del sottocontingente II di cui al regolamento (CE) n. 2375/2002.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 2007. Per la Commissione Jean-Luc DEMARTY Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

1 GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione ( GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11 ).

2 GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 289/2007 ( GU L 78 del 17.3.2007, pag. 17 ).

3 GU L 358 del 31.12.2002, pag. 88 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2022/2006 ( GU L 384 del 29.12.2006, pag. 70 ).

Footnotes

  1. . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (). 2

  2. . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 289/2007 (). 2

  3. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2022/2006 (). 2