Regolamento (CE) n. 389/2007 della Commissione, dell’ 11 aprile 2007 , che modifica il regolamento (CE) n. 1622/2000 che fissa talune modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici

32007R0389Regulation15 apr 2007

dell’11 aprile 2007

che modifica il regolamento (CE) n. 1622/2000 che fissa talune modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo 1 , in particolare l’articolo 46, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1622/2000 della Commissione 2 stabilisce tra l’altro alcune condizioni di utilizzo delle sostanze autorizzate dal regolamento (CE) n. 1493/1999. In particolare, l’allegato IX bis dispone che l’utilizzo del dimetildicarbonato avvenga prima dell’imbottigliamento del vino. La traduzione del termine «imbottigliamento» e il suo significato diverso in alcune lingue hanno dato adito a interpretazioni divergenti circa la portata di questa disposizione da parte degli operatori e delle autorità di controllo.

(2) L’articolo 7 del regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione, del 29 aprile 2002, che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli 3 definisce il termine «imbottigliamento» ai fini dell’applicazione del regolamento medesimo.

(3) Per garantire un’interpretazione uniforme delle disposizioni da applicare all’utilizzo del dimetildicarbonato, è opportuno rifarsi alla definizione del termine «imbottigliamento» contenuta nel regolamento (CE) n. 753/2002, utilizzandola per precisare tali disposizioni del regolamento (CE) n. 1622/2000. Occorre pertanto modificare l’allegato IX bis del regolamento (CE) n. 1622/2000.

(4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell’allegato IX bis del regolamento (CE) n. 1622/2000, il secondo comma, primo trattino, è sostituito dal seguente:

«— L’aggiunta deve essere effettuata solo poco prima dell’imbottigliamento, definito come il riempimento, a fini commerciali, con il prodotto interessato di recipienti aventi una capienza uguale o inferiore a 60 litri.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l’11 aprile 2007. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione

1 GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 ( GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1 ).

2 GU L 194 del 31.7.2000, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2030/2006 ( GU L 414 del 30.12.2006, pag. 40 ).

3 GU L 118 del 4.5.2002, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2016/2006 ( GU L 384 del 29.12.2006, pag. 38 ).

Footnotes

  1. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (). 2

  2. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2030/2006 (). 2

  3. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2016/2006 (). 2

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