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32007R0342•Regolamento (CE) n. 342/2007 della Commissione, del 29 marzo 2007 , recante modifica del regolamento (CE) n. 489/2005 per quanto riguarda la designazione dei centri di intervento e la presa in consegna del risone da parte degli organismi di intervento in seguito all’adesione della Bulgaria e della Romania all’Unione europea
32007R0342Regulation30 mar 2007
del 29 marzo 2007
recante modifica del regolamento (CE) n. 489/2005 per quanto riguarda la designazione dei centri di intervento e la presa in consegna del risone da parte degli organismi di intervento in seguito all’adesione della Bulgaria e della Romania all’Unione europea
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune del mercato del riso 1 , in particolare l’articolo 6, paragrafo 3, e l’articolo 7, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1785/2003, l’elenco dei centri di intervento per la presa in consegna del risone è determinato dalla Commissione previa consultazione con gli Stati membri. Tale elenco figura nell’allegato I del regolamento (CE) n. 489/2005 della Commissione, del 29 marzo 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio per quanto riguarda la designazione dei centri di intervento e la presa in consegna del risone da parte degli organismi di intervento 2 . In seguito all’adesione della Bulgaria e della Romania all’Unione europea il 1 o gennaio 2007, risulta necessario determinare i centri di intervento per questi nuovi Stati membri ed includerli nell’elenco sopra menzionato.
(2) L’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1785/2003 limita a 75 000 tonnellate i quantitativi che possono essere acquistati dagli organismi di intervento nell’insieme della Comunità. Al fine di ripartire equamente il suddetto quantitativo, il regolamento (CE) n. 489/2005 ha fissato quantitativi per Stato membro produttore, tenendo conto delle superfici di base nazionali fissate dal regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori 3 , nonché delle rese medie di cui all’allegato VII del medesimo regolamento. In seguito all’adesione della Bulgaria e della Romania, è opportuno rivedere questa ripartizione fra gli Stati membri produttori, applicando gli stessi criteri di ripartizione utilizzati al momento dell’adozione del regolamento (CE) n. 489/2005, ma prendendo in considerazione le superfici di base della Bulgaria e della Romania.
(3) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 489/2005.
(4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il regolamento (CE) n. 489/2005 è modificato come segue:
l’allegato I è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento;
l’allegato V è sostituito dal testo di cui all’allegato II del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2007. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione
1 GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 797/2006 ( GU L 144 del 31.5.2006, pag. 1 ).
2 GU L 81 del 30.3.2005, pag. 26 .
3 GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2013/2006 ( GU L 384 del 29.12.2006, pag. 13 ).
Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 489/2005 sono aggiunti i seguenti punti 7 e 8:
«7. Bulgaria Regioni Centri di intervento Пазарджишка област Пазарджик Пловдивска област Пловдив Старозагорска област Стара Загора 8. Romania Regioni Centri di intervento Ialomita Slobozia»
«ALLEGATO V Quota n. 1 di cui all’articolo 5 Stato membro Quota n. 1 Bulgaria 584 t Grecia 4 636 t Spagna 20 320 t Francia 4 148 t Italia 40 432 t Ungheria 305 t Portogallo 4 549 t Romania 26 t»
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