Regolamento (CE) n. 335/2007 della Commissione, del 28 marzo 2007 , recante modifica del regolamento (CE) n. 1702/2003 per quanto riguarda le regole di attuazione per la certificazione ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze (Testo rilevante ai fini del SEE )

32007R0335Regulation29 mar 2007

del 28 marzo 2007

recante modifica del regolamento (CE) n. 1702/2003 per quanto riguarda le regole di attuazione per la certificazione ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2002, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea 1 , in particolare gli articoli 5 e 6,

considerando quanto segue:

(1) Uno degli obiettivi del regolamento (CE) n. 1592/2002 è aiutare gli Stati membri ad adempiere agli obblighi che loro incombono ai sensi della convenzione di Chicago, garantendo un’applicazione comune e uniforme delle disposizioni di detta convenzione.

(2) Le norme di applicazione del regolamento (CE) n. 1592/2002 sono state fissate dal regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione, del 24 settembre 2003, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione 2 .

(3) L’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1702/2003 stabilisce che è previsto il rilascio di certificati per prodotti, parti e pertinenze, come specificato all’allegato (parte 21).

(4) L’appendice VI dell’allegato (parte 21) al regolamento (CE) n. 1702/2003 presenta il modello AESA 45 da utilizzare per il rilascio dei certificati acustici.

(5) Il volume I dell’allegato 16 alla convenzione di Chicago è stato modificato il 23 febbraio 2005 per quanto riguarda le norme e gli orientamenti per la gestione della documentazione relativa ai certificati acustici.

(6) È necessario apportare alcune modifiche alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1702/2003 per adeguarne l’allegato al volume I modificato dell’allegato 16.

(7) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1702/2003.

(8) Le misure di cui al presente regolamento su basano sul parere espresso dall’Agenzia in conformità all’articolo 12, paragrafo 2, lettera b), e all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1592/2002.

(9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1592/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato (parte 21) del regolamento (CE) n. 1702/2003 è così modificato:

  1. Nella parte 21A.204, lettera b), paragrafo 1, punto ii), la frase «Queste informazioni devono essere incluse nel manuale di volo, laddove il manuale sia richiesto dal codice di aeronavigabilità applicabile a quel particolare aeromobile» è soppressa.

  2. Nella parte 21A.204, lettera b), paragrafo 2, punto i), la frase «Queste informazioni devono essere incluse nel manuale di volo, laddove il manuale sia richiesto dal codice di aeronavigabilità applicabile a quel particolare aeromobile» è soppressa.

  3. L’appendice VI è sostituita dall’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 2007. Per la Commissione Jacques BARROT Vicepresidente

1 GU L 240 del 7.9.2002, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1701/2003 della Commissione ( GU L 243 del 27.9.2003, pag. 5 ).

2 GU L 243 del 27.9.2003, pag. 6 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 706/2006 ( GU L 122 del 9.5.2006, pag. 16 ).

Appendice VI — il modello AESA 45 «Certificato acustico» dell’allegato (parte 21) è sostituito dal seguente:

Ad uso dello Stato di registrazione 1. Stato di registrazione 2. CERTIFICATO ACUSTICO 3. Documento n.: 4. Nazionalità e contrassegni di registrazione: 5. Fabbricante e designazione dell’aeromobile a cura del fabbricante: 6. Numero di serie dell’aeromobile: 7. Motore: 8. Elica: () 9. Massa massima al decollo (kg): 10. Massa massima all’atterraggio (kg): () 11. Norma di certificazione acustica: 12. Modifiche supplementari apportate al fine di garantire l’osservanza delle norme di certificazione acustica: 13. Livello di rumore laterale/a potenza piena (): 14. Rumorosità in atterraggio (): 15. Rumorosità in parata aerea (): 16. Rumorosità in sorvolo (): 17. Rumorosità al decollo (): Annotazioni 18. Il presente certificato acustico è rilasciato ai sensi dell’allegato 16, volume I, della Convenzione sull’aviazione civile internazionale, del 7 dicembre 1944, e del regolamento (CE) n. 1592/2002, articolo 6, in relazione all’aeromobile summenzionato, che si considera rispondente alla norma acustica di cui sopra, se mantenuto e impiegato in conformità ai requisiti e ai limiti operativi applicabili. 19. Data del rilascio 20. Firma Modello AESA 45 () Queste caselle possono essere omesse in base alla norma sulla certificazione acustica.

Footnotes

  1. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1701/2003 della Commissione (). 2

  2. . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 706/2006 (). 2

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.