Regolamento (CE) n. 327/2007 della Commissione, del 27 marzo 2007 , recante deroga, per il 2007, al regolamento (CE) n. 1445/95 per quanto riguarda la data di rilascio dei titoli di esportazione nel settore delle carni bovine

32007R0327Regulation30 mar 2007

del 27 marzo 2007

recante deroga, per il 2007, al regolamento (CE) n. 1445/95 per quanto riguarda la data di rilascio dei titoli di esportazione nel settore delle carni bovine

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine 1 , in particolare l’articolo 29, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80 2 , i titoli di esportazione sono rilasciati il mercoledì successivo alla settimana di presentazione della domanda, sempreché nel frattempo la Commissione non abbia preso nessuna misura particolare.

(2) Tenuto conto dei giorni festivi dell’anno 2007 e della pubblicazione irregolare della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in tali giorni, il periodo che intercorre tra la presentazione delle domande e il giorno in cui devono essere rilasciati i titoli risulta troppo breve per una corretta gestione del mercato e occorre quindi prolungarlo.

(3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1445/95, per il 2007 i titoli le cui domande sono presentate nei periodi indicati nell’allegato del presente regolamento sono rilasciati nelle date che figurano a fronte nello stesso allegato.

La deroga si applica a condizione che non sia stata presa, anteriormente alle suddette date di rilascio, nessuna delle misure particolari di cui all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1445/95.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2007. Per la Commissione Jean-Luc DEMARTY Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale

1 GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 ( GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2 ).

2 GU L 143 del 27.6.1995, pag. 35 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1965/2006 ( GU L 408 del 30.12.2006, pag. 26 ; rettifica nella GU L 47 del 16.2.2007, pag. 21 ).

Periodi per la presentazione delle domande di titoliData di rilascio
dal 2 al 6 aprile 200712 aprile 2007
dal 23 al 27 aprile 20073 maggio 2007
dal 30 aprile al 4 maggio 200710 maggio 2007
dal 21 al 25 maggio 200731 maggio 2007
dal 6 al 10 agosto 200716 agosto 2007
dal 17 al 21 dicembre 200728 dicembre 2007
dal 24 al 28 dicembre 20074 gennaio 2008

Footnotes

  1. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (). 2

  2. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1965/2006 (; rettifica nella ). 2

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