Regolamento (CE) n. 306/2007 della Commissione, del 21 marzo 2007 , recante modifica del regolamento (CE) n. 1539/2006, che approva il piano di ripartizione tra gli Stati membri delle risorse da imputare all’esercizio finanziario 2007 per l’esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d’intervento a favore degli indigenti nella Comunità

32007R0306Regulation1 gen 2007

del 21 marzo 2007

recante modifica del regolamento (CE) n. 1539/2006, che approva il piano di ripartizione tra gli Stati membri delle risorse da imputare all’esercizio finanziario 2007 per l’esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d’intervento a favore degli indigenti nella Comunità

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3730/87 del Consiglio, del 10 dicembre 1987, che stabilisce le norme generali per la fornitura a taluni organismi di derrate alimentari provenienti dalle scorte d’intervento e destinate ad essere distribuite agli indigenti nella Comunità 1 , in particolare l’articolo 6,

considerando quanto segue:

(1) Conformemente all’articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3149/92 della Commissione, del 29 ottobre 1992, recante modalità d’esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d’intervento a favore degli indigenti nella Comunità 2 , la Commissione, con regolamento (CE) n. 1539/2006 della Commissione 3 , ha adottato il piano di ripartizione tra gli Stati membri delle risorse da imputare all’esercizio finanziario 2007 per l’esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d’intervento a favore degli indigenti nella Comunità. Il piano definisce in particolare, per ogni Stato membro che partecipa all’azione, l’importo finanziario massimo messo a disposizione per l’attuazione della parte rispettiva di piano e il quantitativo di ciascun prodotto che può essere ritirato dalle scorte degli organismi d’intervento.

(2) È opportuno adattare il piano suddetto per consentire la partecipazione della Romania a questa azione comunitaria nel 2007. Per la Romania, l’adattamento deve riguardare, da un lato, l’attribuzione di mezzi finanziari e l’assegnazione di prodotti da ritirare dalle scorte d’intervento e, dall’altro, l’autorizzazione, nelle condizioni previste all’articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3149/92, di trasferimenti intracomunitari per permettere l’esecuzione del piano modificato.

(3) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1539/2006.

(4) Il presente regolamento deve essere applicabile a partire dal 1 o gennaio 2007, data a partire dalla quale la Romania e la Bulgaria sono divenute membri dell’Unione europea.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi ai pareri di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e III del regolamento (CE) n. 1539/2006 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Esso si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2007.

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2007. Per la Commissione Jean-Luc DEMARTY Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

1 GU L 352 del 15.12.1987, pag. 1 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2535/95 ( GU L 260 del 31.10.1995, pag. 3 ).

2 GU L 313 del 30.10.1992, pag. 50 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 209/2007 ( GU L 61 del 28.2.2007, pag. 21 ).

3 GU L 283 del 14.10.2006, pag. 14 .

Il regolamento (CE) n. 1539/2006 è modificato come segue.

1)a): la tabella che figura alla lettera a) è modificata come segue: i) la seguente riga è inserita dopo la riga relativa al Portogallo: «România 16 649 889 » ii) l’ultima riga è sostituita dalla seguente: «Totale 275 563 261 » — i) — la seguente riga è inserita dopo la riga relativa al Portogallo: «România 16 649 889 » — «România — 16 649 889 » — ii) — l’ultima riga è sostituita dalla seguente: «Totale 275 563 261 » — «Totale — 275 563 261 »
i): la seguente riga è inserita dopo la riga relativa al Portogallo: «România 16 649 889 » — «România — 16 649 889 »
«România: 16 649 889 »
ii): l’ultima riga è sostituita dalla seguente: «Totale 275 563 261 » — «Totale — 275 563 261 »
«Totale: 275 563 261 »
2)| 19. | Zucchero | 500 | ARR, Polska | MMM, Suomi/Finland» |; | --- | --- | --- | --- | --- |

Footnotes

  1. . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2535/95 (). 2

  2. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 209/2007 (). 2

  3. . 2

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