Regolamento (CE) n. 293/2007 della Commissione, del 19 marzo 2007 , recante apertura di una gara per la vendita di alcole di origine vinica da utilizzare sotto forma di bioetanolo nella Comunità

32007R0293Regulation20 mar 2007

del 19 marzo 2007

recante apertura di una gara per la vendita di alcole di origine vinica da utilizzare sotto forma di bioetanolo nella Comunità

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo 1 , in particolare l’articolo 33,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato 2 , stabilisce, tra l’altro, le modalità d’applicazione relative allo smaltimento delle scorte di alcole costituite a seguito delle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo 3 , e agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e detenute dagli organismi d’intervento.

(2) A norma dell’articolo 92 del regolamento (CE) n. 1623/2000, è opportuno procedere a una vendita pubblica di alcole di origine vinica da utilizzare esclusivamente nel settore dei carburanti sotto forma di bioetanolo nella Comunità, onde ridurre le scorte di alcole vinico comunitario e garantire la continuità dell’approvvigionamento delle imprese riconosciute di cui all’articolo 92 del medesimo regolamento.

(3) A partire dal 1 o gennaio 1999 e in virtù del regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell’euro 4 , i prezzi delle offerte e le cauzioni devono essere espressi in euro e i pagamenti devono essere effettuati in euro.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Nell’ambito della gara n. 9/2007 CE, si procede alla vendita di alcole di origine vinica da utilizzare sotto forma di bioetanolo nella Comunità. L’alcole proviene dalle distillazioni di cui agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 ed è detenuto dagli organismi d’intervento degli Stati membri.

2. La vendita verte su un quantitativo di 653 380,74 ettolitri di alcole a 100 % vol, suddivisi nel modo seguente: a) una partita numerata 96/2007 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol; b) una partita numerata 97/2007 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol; c) una partita numerata 98/2007 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol; d) una partita numerata 99/2007 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol; e) una partita numerata 100/2007 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol; f) una partita numerata 101/2007 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol; g) una partita numerata 102/2007 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol; h) una partita numerata 103/2007 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol; i) una partita numerata 104/2007 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol; j) una partita numerata 105/2007 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol; k) una partita numerata 106/2007 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol; l) una partita numerata 107/2007 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol; m) una partita numerata 108/2007 CE di un quantitativo di 53 380,74 hl di alcole a 100 % vol.

3. Nell’allegato I del presente regolamento figurano l’ubicazione e i riferimenti delle cisterne che compongono le partite, il quantitativo di alcole contenuto in ogni cisterna, il titolo alcolometrico e le caratteristiche dell’alcole.

4. Possono partecipare alla gara solo le imprese riconosciute a norma dell’articolo 92 del regolamento (CE) n. 1623/2000.

Articolo 2

La vendita avviene nel rispetto delle disposizioni degli articoli 93, 94, 94 ter , 94 quater , 94 quinquies , da 95 a 98, 100 e 101 del regolamento (CE) n. 1623/2000 e dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 2799/98.

Articolo 3

1. Le offerte sono presentate presso gli organismi d’intervento che detengono l’alcole, indicati nell’allegato II, oppure spedite ai rispettivi indirizzi per lettera raccomandata.

2. Le offerte sono inserite in una busta chiusa, recante la dicitura «Offerta per la gara n. 9/2007 CE, utilizzazione di alcole sotto forma di bioetanolo nella Comunità», contenuta a sua volta nella busta indirizzata all’organismo d’intervento destinatario.

3. Le offerte devono pervenire all’organismo d’intervento destinatario entro le ore 12 (ora di Bruxelles) del 2 aprile 2007.

Articolo 4

1. Per essere ricevibile, l’offerta deve essere conforme agli articoli 94 e 97 del regolamento (CE) n. 1623/2000.

2. Per essere ricevibile, al momento della presentazione l’offerta deve contenere: a) la prova della costituzione, presso l’organismo d’intervento detentore dell’alcole, di una cauzione di partecipazione di 4 EUR per ettolitro di alcole a 100 % vol; b) il nome e l’indirizzo del concorrente, il riferimento al bando di gara e il prezzo proposto, espresso in euro, per ettolitro di alcole a 100 % vol; c) l’impegno del concorrente a rispettare tutte le disposizioni concernenti la gara; d) una dichiarazione con cui il concorrente: i) rinuncia a qualsiasi reclamo in ordine alla qualità e alle caratteristiche del prodotto eventualmente assegnato; ii) accetta qualsiasi controllo sulla destinazione e sull’utilizzazione dell’alcole; iii) riconosce che gli incombe l’onere della prova dell’utilizzazione dell’alcole conformemente alle condizioni fissate nel pertinente bando di gara.

Articolo 5

Le comunicazioni previste all’articolo 94 bis del regolamento (CE) n. 1623/2000 in merito alla gara indetta dal presente regolamento sono trasmesse alla Commissione all’indirizzo indicato nell’allegato III del presente regolamento.

Articolo 6

Le formalità relative al prelievo di campioni sono definite all’articolo 98 del regolamento (CE) n. 1623/2000.

L’organismo d’intervento fornisce informazioni complementari sulle caratteristiche degli alcoli posti in vendita.

Gli interessati possono rivolgersi all’organismo d’intervento per ottenere campioni dell’alcole posto in vendita, che vengono prelevati da un rappresentante dello stesso organismo d’intervento.

Articolo 7

1. Gli organismi d’intervento degli Stati membri che detengono l’alcole posto in vendita istituiscono controlli adeguati per accertare la natura dell’alcole al momento dell’utilizzazione finale. A tal fine essi possono: a) avvalersi, mutatis mutandis, delle disposizioni dell’articolo 102 del regolamento (CE) n. 1623/2000; b) procedere a un controllo a campione, mediante risonanza magnetica nucleare, per accertare la natura dell’alcole al momento dell’utilizzazione finale.

2. Le spese di esecuzione dei controlli di cui al paragrafo 1 sono a carico delle imprese cui l’alcole è venduto.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2007. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione

1 GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 ( GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1 ).

2 GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2016/2006 ( GU L 384 del 29.12.2006, pag. 38 ).

3 GU L 84 del 27.3.1987, pag. 1 . Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 1493/1999.

4 GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1 .

Stato membro e numero della partitaUbicazioneNumero delle cisterneQuantitativo d’alcole espresso in hl (100 % vol)Riferimento al regolamento (CE) n. 1493/1999 (articolo)Tipo di alcole
Spagna
Partita n. 96/2007 CE
TarancónA-221 33527Greggio
B-924 68527Greggio
B-103 98027Greggio
Totale50 000
Spagna
Partita n. 97/2007 CE
TarancónC-724 88230Greggio
D-724 65930Greggio
C-845930Greggio
Totale50 000
Spagna
Partita n. 98/2007 CE
TarancónC-824 31330Greggio
D-824 86730Greggio
A-682030Greggio
Totale50 000
Francia
Partita n. 99/2007 CE
Viniflhor — Port-la-Nouvelle
M. Mortefon
Entrepôt d’alcool
Av. Adolphe-Turrel
Bp 62
F-11210 Port-la-Nouvelle
812 55027Greggio
611 59027Greggio
336 25027Greggio
8B1 49028Greggio
8B2 01530Greggio
6B8 25030Greggio
6B1 15030Greggio
6B55528Greggio
8B6 15030Greggio
Totale50 000
Francia
Partita n. 100/2007 CE
Viniflhor — Port-la-Nouvelle
M. Mortefon
Entrepôt d’alcool
Av. Adolphe-Turrel
Bp 62
F-11210 Port-la-Nouvelle
1014 15527Greggio
135 20027Greggio
13B6 22030Greggio
13B22030Greggio
13B64528Greggio
10B3 92030Greggio
10B69030Greggio
10B2 10528Greggio
152 98030Greggio
159 21030Greggio
334 65527Greggio
Totale50 000
Francia
Partita n. 101/2007 CE
Viniflhor — Port-la-Nouvelle
M. Mortefon
Entrepôt d’alcool
Av. Adolphe-Turrel
Bp 62
F-11210 Port-la-Nouvelle
265 79030Greggio
20B1 08028Greggio
26B3 48527Greggio
263 08030Greggio
227 45030Greggio
224 91030Greggio
3312 85527Greggio
2011 35027Greggio
Totale50 000
Francia
Partita n. 102/2007 CE
Viniflhor — Longuefuye
M me Bretaudeau
F-53200 Longuefuye
4B1 83528Greggio
418 41027Greggio
224 98027Greggio
9BIS2 24530Greggio
9BIS91530Greggio
9BIS4 42528Greggio
914 90027Greggio
4B81530Greggio
4B1 47530Greggio
Totale50 000
Francia
Partita n. 103/2007 CE
Deulep
M. Coulomb
Bld Chanzy
F-30800 Saint-Gilles-du-Gard
73B5 93027Greggio
5017 51027Greggio
5035 45027Greggio
5067 12030Greggio
504B6 76527Greggio
501B57030Greggio
501B1 01030Greggio
5061 53030Greggio
50627528Greggio
5029 14527Greggio
7393030Greggio
503B27028Greggio
503B2 54530Greggio
503B95030Greggio
Totale50 000
Francia
Partita n. 104/2007 CE
Deulep — Psl
F-13230 Port-Saint-Louis-du-Rhône
D22 74528Greggio
D228 63030Greggio
D218 62530Greggio
Totale50 000
Italia
Partita n. 105/2007 CE
Cipriani — Chizzola d’Ala (TN)27a4 70027Greggio
Dister — Faenza (RA)127a4 50027Greggio
I.C.V. — Borgoricco (PD)6a2 20027Greggio
Mazzari — S. Agata sul Santerno (RA)4a-15a10 10030Greggio
Tampieri — Faenza (RA)6a-7a-16a1 50027Greggio
Villapana — Faenza (RA)4a-2a-10a7 30027Greggio
Deta-Barberino Val d’Elsa (FI)7a2 20027Greggio
Cavino — Faenza (RA)15a-6a-8a-5a17 50027Greggio
Totale50 000
Italia
Partita n. 106/2007 CE
Bonollo — Paduni (FR)35a-37a24 50027/30Greggio
Mazzari — S. Agata sul Santerno (RA)4a-15a12 10030Greggio
Di Lorenzo — Ponte Valleceppi (PG)19a-22a10 50027Greggio
D’Auria — Ortona (CH)22a-62a-76a1 00027Greggio
S.V.A. — Ortona (CH)19a1 90030Greggio
Totale50 000
Italia
Partita n. 107/2007 CE
Balice Distill. — San Basilio Mottola (TA)4a1 90027Greggio
Balice S.n.c. — Valenzano (BA)1a-13a-14a-15a-16a-45a8 30027Greggio
De Luca — Novoli (LE)1a-8a-9a2 80027Greggio
Bertolino — Partinico (PA)24a-27a18 70030Greggio
D’Auria — Ortona (CH)22a-62a-76a6 00027Greggio
S.V.M. — Sciacca (AG)2a-3a-4a-8a-21a-30a-35a-36a-374 20027/30Greggio
Ge.Dis — Marsala (TP)14b8 10030Greggio
Totale50 000
Grecia
Partita n. 108/2007 CE
Οινοποιητικός συνεταιρισμός Μεσσηνίας
Πύργος Τριφυλίας
(Oinopoiitikos Sinetairismos Messinias)
76454,9630Greggio
77432,9430Greggio
851 782,8930Greggio
861 684,5130Greggio
871 756,5930Greggio
881 753,8630Greggio
95873,4430Greggio
75444,7930Greggio
28904,8930Greggio
80463,4630Greggio
73387,1430Greggio
7827,7230Greggio
151 747,0430Greggio
161 713,6730Greggio
26853,1830Greggio
74427,3530Greggio
171 743,7630Greggio
94887,6530Greggio
841 786,5230Greggio
79439,4730Greggio
93908,6330Greggio
831 795,7830Greggio
821 758,8630Greggio
121 800,8730Greggio
111 744,1630Greggio
181 707,8330Greggio
131 788,7330Greggio
96827,4930Greggio
811 805,0730Greggio
141 800,0430Greggio
97915,0730Greggio
92908,9630Greggio
99911,9430Greggio
25905,0630Greggio
108432,1830Greggio
107432,7730Greggio
105448,2230Greggio
106441,2230Greggio
27897,7330Greggio
29579,1930Greggio
30667,6930Greggio
19901,6527Greggio
20892,0727Greggio
21900,2827Greggio
22899,5427Greggio
23882,3227Greggio
24653,5827Greggio
89847,0927Greggio
90880,8327Greggio
91856,2227Greggio
98878,2327Greggio
100745,6127Greggio
Totale53 380,74

Organismi d’intervento che detengono l’alcole di cui all’articolo 3

Viniflhor — LibourneDélégation nationale, 17 avenue de la Ballastière, BP 231, F-33505 Libourne Cedex [Tel. (33) 5 57 55 20 00; telex 57 20 25; fax (33) 557 55 20 59]
FEGABeneficencia, 8, E-28004 Madrid [Tel. (34 91) 347 64 66; fax (34 91) 347 64 65]
AGEAVia Torino, 45, I-00184 Roma [Tel. (39) 06 49 49 97 14; fax (39) 06 49 49 97 61]
ΟΠΕΚΕΠΕ (Opekepe)Αχαρνών (Aharnon) 241, GR-10446 Atene [Tel. (30 210) 212 4799; fax (30 210) 212 4791]

Indirizzo di cui all’articolo 5

Commissione europea

Direzione generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale, unità D-2

B-1049 Bruxelles

Fax (32) 02 292 17 75

E-mail: agri-market-tenders@ec.europa.eu

Footnotes

  1. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (). 2

  2. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2016/2006 (). 2

  3. . Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 1493/1999. 2

  4. . 2

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