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32007R0288 ΓÇó Regolamento (CE) n. 288/2007 della Commissione, del 16 marzo 2007 , che fissa le misure transitorie da adottare nell’ambito dell’adesione della Bulgaria e della Romania per quanto riguarda le prescrizioni per la concessione di restituzioni all’esportazione di alcuni prodotti a base di latte e uova a norma del regolamento (CE) n. 1043/2005
32007R0288Regulation17 mar 2007
del 16 marzo 2007
che fissa le misure transitorie da adottare nell’ambito dell’adesione della Bulgaria e della Romania per quanto riguarda le prescrizioni per la concessione di restituzioni all’esportazione di alcuni prodotti a base di latte e uova a norma del regolamento (CE) n. 1043/2005
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania,
visto l’atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l’articolo 41, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) L’articolo 52, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, recante attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all’esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi 1 , stabilisce che, affinché sia concessa la restituzione, le merci a base di latte e uova devono essere conformi alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari 2 , e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale 3 . A norma degli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 853/2004 le merci devono, in particolare, essere state preparate in uno stabilimento riconosciuto ed essere conformi alle prescrizioni specifiche relative alla bollatura sanitaria.
(2) La decisione 2007/30/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, recante misure transitorie per la commercializzazione di alcuni prodotti d’origine animale ottenuti in Bulgaria e in Romania 4 , prevede misure intese ad agevolare la transizione dal regime esistente in tali paesi a quello che entrerà in vigore con l’applicazione della normativa veterinaria della Comunità. A norma dell’articolo 3 della suddetta decisione, gli Stati membri devono autorizzare dal 1 o gennaio 2007 al 31 dicembre 2007 gli scambi di prodotti ottenuti in stabilimenti della Bulgaria e della Romania autorizzati prima della data di adesione ad esportare prodotti a base di latte o uova nella Comunità, a condizione che detti prodotti rechino il bollo sanitario comunitario dello stabilimento in questione e siano accompagnati da un documento che certifichi che sono stati prodotti in conformità alla decisione 2007/30/CE.
(3) È pertanto opportuno derogare all’articolo 52, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1043/2005, fatta salva l’applicazione delle altre disposizioni di tale regolamento, e disporre che le merci conformi all’articolo 3 della decisione 2007/30/CE di cui sono autorizzati gli scambi dal 1 o gennaio al 31 dicembre 2007 possano beneficiare di una restituzione all’esportazione.
(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i problemi orizzontali relativi agli scambi di prodotti agricoli trasformati non figuranti nell’allegato I del trattato,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
In deroga all’articolo 52, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1043/2005, le merci ottenute prima della data dell’adesione in stabilimenti della Bulgaria e della Romania autorizzati ad esportare nella Comunità prima della data dell’adesione ed esportate dalla Comunità nel periodo tra la data dell’adesione e il 31 dicembre 2007 possono beneficiare di una restituzione all’esportazione, a condizione che soddisfino le prescrizioni di cui all’articolo 3, lettere a) e b), della decisione 2007/30/CE.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Esso si applica alle dichiarazioni di esportazione accettate dal 1 o gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2007. Per la Commissione Günter VERHEUGEN Vicepresidente
1 GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1792/2006 ( GU L 362 del 20.12.2006, pag. 1 ).
2 GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1 ; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3 .
3 GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55 ; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio ( GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1 ).
4 GU L 8 del 13.1.2007, pag. 59 .