Regolamento (CE) n. 249/2007 della Commissione, dell’ 8 marzo 2007 , recante modifica del regolamento (CE) n. 1431/94 che stabilisce le modalità d'applicazione, nel settore delle carni di pollame, del regime d'importazione di cui al regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni di pollame e di taluni altri prodotti agricoli

32007R0249Regulation9 mar 2007

dell’8 marzo 2007

recante modifica del regolamento (CE) n. 1431/94 che stabilisce le modalità d'applicazione, nel settore delle carni di pollame, del regime d'importazione di cui al regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni di pollame e di taluni altri prodotti agricoli

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame 1 , in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio, del 29 marzo 1994, recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni bovine di qualità pregiata, carni suine, carni di volatili, frumento (grano) e frumento segalato e crusche, stacciature e altri residui 2 , in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

(1) Il contingente tariffario del gruppo 1 previsto all’allegato I del regolamento (CE) n. 1431/94 della Commissione 3 , recante il numero d’ordine 09.4410 e relativo ai codici NC 0207 14 10 , 0207 14 50 e 0207 14 70 (pezzi di pollo congelati) è assegnato specificamente al Brasile.

(2) L’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Brasile concluso nell’ambito dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio (GATT) 1994, approvato con la decisione 2006/963/CE del Consiglio 4 , prevede un contingente tariffario annuale per l’importazione di carni di pollame di 2 332 tonnellate per alcuni pezzi di pollo congelati (codici NC 0207 14 10 , 0207 14 50 e 0207 14 70 ) a un tasso dello 0 %.

(3) È opportuno aggiungere tale quantitativo al contingente del gruppo numero 1.

(4) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1431/94.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1431/94 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l’8 marzo 2007. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione

1 GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 77 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 679/2006 ( GU L 119 del 4.5.2006, pag. 1 ).

2 GU L 91 dell’8.4.1994, pag. 1 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2198/95 della Commissione ( GU L 221 del 19.9.1995, pag. 3 ).

3 GU L 156 del 23.6.1994, pag. 9 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1938/2006 ( GU L 407 del 30.12.2006, pag. 150 ).

4 GU L 397 del 30.12.2006, pag. 10 .

«ALLEGATO I Tasso di riduzione del dazio doganale fissato al 100 % Pollo Paese Numero del gruppo Numero d'ordine Codice NC Quantitativi annui in t Brasile 1 09.4410 0207 14 10 0207 14 50 0207 14 70 9 432 Thailandia 2 09.4411 0207 14 10 0207 14 50 0207 14 70 5 100 Altri 3 09.4412 0207 14 10 0207 14 50 0207 14 70 3 300 Tacchino Paese Numero del gruppo Numero d'ordine Codice NC Quantitativi annui in t Brasile 4 09.4420 0207 27 10 0207 27 20 0207 27 80 1 800 Altri 5 09.4421 0207 27 10 0207 27 20 0207 27 80 700 Erga omnes 6 09.4422 0207 27 10 0207 27 20 0207 27 80 2 485 »

Footnotes

  1. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 679/2006 (). 2

  2. . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2198/95 della Commissione (). 2

  3. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1938/2006 (). 2

  4. . 2

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