Regolamento (CE) n. 247/2007 della Commissione, dell’ 8 marzo 2007 , recante modifica dell’allegato III del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per la campagna di commercializzazione 2007/2008

32007R0247Regulation12 mar 2007

dell’8 marzo 2007

recante modifica dell’allegato III del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per la campagna di commercializzazione 2007/2008

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero 1 , in particolare l’articolo 10, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Nell’allegato III del regolamento (CE) n. 318/2006 sono indicate le quote nazionali e regionali di produzione dello zucchero, dell’isoglucosio e dello sciroppo di inulina. Per la campagna di commercializzazione 2007/2008 dette quote devono essere adeguate al più tardi entro il mese di febbraio 2007.

(2) Gli adeguamenti sono resi necessari in particolare dall’applicazione degli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 318/2006, che prevedono l’attribuzione di quote supplementari di zucchero nonché di quote supplementari e di quote aggiuntive di isoglucosio. Gli adeguamenti devono tenere conto delle comunicazioni degli Stati membri di cui all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 952/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda la gestione del mercato interno dello zucchero e il regime delle quote 2 . Tali comunicazioni sono state trasmesse alla Commissione prima del 31 gennaio 2007 e riguardano in particolare le quote supplementari e le quote aggiuntive già attribuite alla data di redazione della comunicazione.

(3) Le imprese possono chiedere quote aggiuntive di zucchero fino al 30 settembre 2007. Le quote supplementari di isoglucosio sono attribuite in base alle condizioni stabilite dagli Stati membri. Le quote aggiuntive e le quote supplementari che saranno attribuite per la campagna di commercializzazione 2007/2008, ma che non figurano nelle comunicazioni trasmesse prima del 31 gennaio 2007, saranno prese in considerazione in occasione del prossimo adeguamento delle quote indicate nell’allegato III del regolamento (CE) n. 318/2006, entro la fine del mese di febbraio 2008.

(4) Gli adeguamenti delle quote indicate nell’allegato III del regolamento (CE) n. 318/2006 sono dovuti anche all’applicazione dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero nella Comunità europea e che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune 3 , che prevede un aiuto alla ristrutturazione per le imprese che rinunciano alle proprie quote. Occorre quindi tener conto degli abbandoni di quote verificatisi per la campagna di commercializzazione 2007/2008 nell’ambito del regime di ristrutturazione.

(5) Occorre modificare di conseguenza l’allegato III del regolamento (CE) n. 318/2006.

(6) Les misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato III del regolamento (CE) n. 318/2006 è sostituito dal testo riportato nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile a ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 2007. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione

1 GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2011/2006 ( GU L 384 del 29.12.2006, pag. 1 ).

2 GU L 178 dell’1.7.2006, pag. 39 .

3 GU L 58 del 28.2.2006, pag. 42 .

«ALLEGATO III QUOTE NAZIONALI E REGIONALI A partire dalla campagna di commercializzazione 2007/2008 (in tonnellate) Stati membri o regioni (1) Zucchero (2) Isoglucosio (3) Sciroppo di inulina (4) Belgio 862 077,0 99 796,0 0 Bulgaria 4 752,0 78 153,0 — Repubblica ceca 367 937,8 — — Danimarca 420 746,0 — — Germania 3 655 455,5 49 330,2 — Irlanda 0 — — Grecia 158 702,0 17 973,0 — Spagna 887 163,7 110 111,0 — Francia (metropolitana) 3 640 441,9 — 0 Dipartimenti francesi d’oltremare 480 244,5 — — Italia 753 845,5 28 300 — Lettonia 0 — — Lituania 103 010,0 — — Ungheria 298 591,0 191 845,0 — Paesi Bassi 876 560,0 12 683,6 0 Austria 405 812,4 — — Polonia 1 772 477,0 37 331,0 — Portogallo (continentale) 15 000,0 13 823,0 — Regione autonoma delle Azzorre 9 953,0 — — Romania 109 164 13 913,0 — Slovenia 0 — — Slovacchia 140 031,0 59 308,3 — Finlandia 90 000,0 16 548,0 — Svezia 325 700,0 — — Regno Unito 1 221 474,0 37 967,0 — Totale 16 599 138,3 767 082,1 0 »

Footnotes

  1. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2011/2006 (). 2

  2. . 2

  3. . 2

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