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32007R0224•Regolamento (CE) n. 224/2007 della Commissione, del 1 o marzo 2007 , che modifica il regolamento (CE) n. 1216/2003 per quanto riguarda le attività economiche comprese nell'indice del costo del lavoro (Testo rilevante ai fini del SEE )
32007R0224Regulation5 mar 2007
del 1 o marzo 2007
che modifica il regolamento (CE) n. 1216/2003 per quanto riguarda le attività economiche comprese nell'indice del costo del lavoro
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 450/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2003, relativo all'indice del costo del lavoro 1 , in particolare l’articolo 11,
considerando quanto segue:
(1) Una serie di statistiche, di cui gli indici del costo del lavoro costituiscono una componente essenziale, risulta utile per monitorare le evoluzioni dei salari e le pressioni inflazionistiche provenienti dal mercato del lavoro.
(2) L'ambito dell'indice del costo del lavoro andrebbe esteso alle attività economiche definite nelle sezioni L, M, N e O della NACE rev. 1. Tale estensione significa che saranno inclusi i servizi non destinabili alla vendita, che rappresentano la maggior parte di queste sezioni e possono avere dinamiche diverse rispetto ai servizi destinabili alla vendita.
(3) Gli studi di fattibilità effettuati a norma dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 450/2003 dimostrano che è possibile estendere l'indice del costo del lavoro alle attività economiche definite nelle sezioni L, M, N e O della NACE rev. 1 e che le attività e i costi richiesti da tale estensione sono proporzionali all'importanza dei risultati e dei benefici.
(4) Gli studi di fattibilità indicano inoltre che un calendario di attuazione flessibile ridurrà i costi per gli Stati membri che non rilevano ancora i dati di base o non calcolano gli indici oggetto di questa estensione.
(5) I metodi di destagionalizzazione producono risultati statisticamente affidabili solo se la serie temporale è sufficientemente lunga. Le serie destagionalizzate andrebbero prodotte e trasmesse per la prima volta quando saranno disponibili quattro anni di dati.
(6) L'anno di riferimento dell'indice è quello in cui la media dell'indice è fissata a 100. Il 2000 è il primo anno di riferimento dell'indice, stabilito dal regolamento (CE) n. 1216/2003 della Commissione, del 7 luglio 2003, recante applicazione del regolamento (CE) n. 450/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'indice del costo del lavoro 2 . È possibile che gli indici relativi alle sezioni L, M, N e O della NACE rev. 1 non siano disponibili per il 2000; occorre quindi definire un altro anno di riferimento per l'indice.
(7) Il regolamento (CE) n. 1216/2003 va pertanto modificato di conseguenza.
(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il regolamento (CE) n. 1216/2003 è modificato come segue:
l'articolo 4 è sostituito dal seguente: «Articolo 4 Copertura delle sezioni L, M, N e O della NACE rev. 1 1. Per quanto riguarda gli Stati membri diversi da quelli di cui al paragrafo 2, i dati per l'indice del costo del lavoro relativo alle sezioni L, M, N e O della NACE rev. 1 sono prodotti e trasmessi per il primo trimestre del 2007 e per tutti i trimestri successivi. 2. Per quanto riguarda i seguenti Stati membri: Belgio, Danimarca, Grecia, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Cipro, Lussemburgo, Malta, Austria, Polonia e Svezia, i dati sono prodotti e trasmessi per il primo trimestre del 2009 e per tutti i trimestri successivi. 3. In deroga ai paragrafi 1 e 2 le serie destagionalizzate e corrette per i giorni lavorativi, di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), sono prodotte e trasmesse non appena saranno disponibili serie comprendenti quattro anni di dati.»;
l'allegato III è soppresso;
| 3) | «6): Il primo anno di riferimento è l'anno 2000, se l'indice del costo del lavoro è pari a 100. Qualora gli indici delle sezioni L, M, N e O della NACE non siano disponibili per l'anno 2000, i primi indici disponibili sono fissati a un livello che si avvicina alla media annuale delle sezioni da C a K della NACE.». | «6) | Il primo anno di riferimento è l'anno 2000, se l'indice del costo del lavoro è pari a 100. Qualora gli indici delle sezioni L, M, N e O della NACE non siano disponibili per l'anno 2000, i primi indici disponibili sono fissati a un livello che si avvicina alla media annuale delle sezioni da C a K della NACE.». |
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| «6) | Il primo anno di riferimento è l'anno 2000, se l'indice del costo del lavoro è pari a 100. Qualora gli indici delle sezioni L, M, N e O della NACE non siano disponibili per l'anno 2000, i primi indici disponibili sono fissati a un livello che si avvicina alla media annuale delle sezioni da C a K della NACE.». |
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 1 o marzo 2007. Per la Commissione Joaquín ALMUNIA Membro della Commissione
1 GU L 69 del 13.3.2003, pag. 1 .
2 GU L 169 dell'8.7.2003, pag. 37 .
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