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32007R0206•Regolamento (CE) n. 206/2007 della Commissione, del 27 febbraio 2007 , che modifica il regolamento (CE) n. 2247/2003 della Commissione recante modalità di applicazione, nel settore delle carni bovine, del regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP)
32007R0206Regulation1 mar 2007
del 27 febbraio 2007
che modifica il regolamento (CE) n. 2247/2003 della Commissione recante modalità di applicazione, nel settore delle carni bovine, del regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio, del 10 dicembre 2002, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) e che abroga il regolamento (CE) n. 1706/98 1 , in particolare l'articolo 5,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 2247/2003 della Commissione 2 apre un contingente per l'importazione di alcuni prodotti nel settore delle carni bovine originari degli Stati ACP, su base pluriennale, per i periodi dal 1 o gennaio al 31 dicembre. I prodotti ammissibili all'importazione nel quadro di tale contingente sono elencati nell'allegato I del suddetto regolamento.
(2) Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1301/2006, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione 3 , il richiedente di un titolo di importazione non può presentare più di una domanda per lo stesso numero d'ordine del contingente in un dato periodo o sottoperiodo contingentale. Inoltre, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1445/95, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80 4 , fatte salve altre disposizioni specifiche, i titoli d'importazione devono essere richiesti per prodotti corrispondenti a un'unica sottovoce della nomenclatura combinata o a uno dei gruppi di sottovoci della nomenclatura combinata di cui all'allegato I del suddetto regolamento. Tenuto conto della gamma di prodotti che possono essere importati ai sensi del regolamento (CE) n. 2247/2003, è opportuno che i richiedenti siano autorizzati, per uno stesso numero d'ordine di contingente, a suddividere la propria domanda unica per codice NC o per gruppo di codici NC.
(3) A fini statistici, i titoli rilasciati ai sensi del regolamento (CE) n. 2247/2003 devono specificare i quantitativi corrispondenti per codice NC o per gruppo di codici NC.
(4) Il regolamento (CE) n. 2247/2003 deve essere dunque modificato di conseguenza.
(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il regolamento (CE) n. 2247/2003 è così modificato:
All'articolo 4, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma: «In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1445/95, le domande possono riguardare, per uno stesso numero d'ordine di contingente, uno o più prodotti di cui ai codici NC o ai gruppi di codici NC di cui all'allegato I del medesimo regolamento. Qualora le domande riguardino più codici NC, devono essere specificati i quantitativi richiesti per codice NC o gruppo di codici NC. In ogni caso, tutti i codici NC e la corrispondente designazione sono indicati rispettivamente nelle caselle 16 e 15 della domanda e del titolo.»
All'articolo 5, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma: «Ciascun titolo rilasciato specifica, per codice NC o per gruppo di codici NC, i quantitativi corrispondenti.»
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2007. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione
1 GU L 348 del 21.12.2002, pag. 5 .
2 GU L 333 del 20.12.2003, pag. 37 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1965/2006 ( GU L 408 del 30.12.2006, pag. 27 ; rettifica nella GU L 47 del 16.2.2007, pag. 21 ).
3 GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13 .
4 GU L 143 del 27.6.1995, pag. 35 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1965/2006.
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