32007R0203•Regolamento (CE) n. 203/2007 della Commissione, del 27 febbraio 2007 , che modifica i regolamenti (CE) n. 958/2006 e (CE) n. 38/2007 al fine di abolire le restituzioni all’esportazione per talune destinazioni
32007R0203Regulation28 feb 2007
del 27 febbraio 2007
che modifica i regolamenti (CE) n. 958/2006 e (CE) n. 38/2007 al fine di abolire le restituzioni all’esportazione per talune destinazioni
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero 1 , in particolare l’articolo 40, paragrafo 1, lettera g),
considerando quanto segue:
(1) L’articolo 1 del regolamento (CE) n. 958/2006 della Commissione, del 28 giugno 2006, relativo a una gara permanente per la fissazione di restituzioni all’esportazione di zucchero bianco per la campagna di commercializzazione 2006/2007 2 , ha indetto una gara permanente per la determinazione di restituzioni all’esportazione di zucchero bianco di cui al codice NC 1701 99 10 verso tutte le destinazioni eccetto l’Albania, la Bulgaria, la Croazia, la Bosnia-Erzegovina, la Serbia e Montenegro 3 , l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia e la Romania.
(2) A norma dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 38/2007 della Commissione, del 17 gennaio 2007, recante apertura di una gara permanente per la rivendita per esportazione di zucchero detenuto dagli organismi di intervento belga, ceco, spagnolo, irlandese, italiano, ungherese, polacco, slovacco e svedese 4 , gli organismi di intervento interessati mettono in vendita, mediante apertura di una gara permanente per l’esportazione verso tutte le destinazioni esclusa l’Albania, la Croazia, la Bosnia-Erzegovina, la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Serbia, il Kosovo e il Montenegro, un quantitativo totale di 852 681 tonnellate di zucchero accettato all’intervento e disponibile per l’esportazione.
(3) Conformemente agli articoli 32 e 33 del regolamento (CE) n. 318/2006, possono essere fissate restituzioni all’esportazione per colmare il divario di competitività tra le esportazioni della Comunità e dei paesi terzi. Le esportazioni comunitarie verso alcune destinazioni vicine e verso i paesi terzi che accordano ai prodotti della Comunità un trattamento preferenziale all’importazione godono attualmente di una posizione di concorrenza particolarmente favorevole. Si devono quindi abolire le restituzioni all’esportazione per quelle destinazioni.
(4) Occorre pertanto modificare i regolamenti (CE) n. 958/2006 e (CE) n. 38/2007.
(5) In considerazione dei termini per la presentazione delle offerte a norma dei regolamenti (CE) n. 958/2006 e (CE) n. 38/2007, il presente regolamento deve entrare in vigore con effetto immediato. Tuttavia, per tutelare i diritti degli offerenti che hanno già presentato offerte, deve applicarsi soltanto alle offerte presentate dopo la data di entrata in vigore.
(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
All’articolo 1 del regolamento (CE) n. 958/2006, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. È indetta una gara permanente per la determinazione di restituzioni all’esportazione di zucchero bianco di cui al codice NC 1701 99 10 verso tutte le destinazioni eccetto Andorra, Gibilterra, Ceuta, Melilla, la Santa Sede (Città del Vaticano), il Liechtenstein, i comuni di Livigno e Campione d’Italia, l’Heligoland, la Groenlandia, le isole Faerøer, le zone di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo, l’Albania, la Croazia, la Bosnia-Erzegovina, la Serbia , il Montenegro e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia. Durante il periodo di validità della gara permanente si procede a gare parziali.
Compreso il Kosovo, sotto l’egida delle Nazioni Unite, in virtù della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza del 10 giugno 1999.» "
L’articolo 1 del regolamento (CE) n. 38/2007 è sostituito dal seguente:
«Articolo 1 Gli organismi di intervento belga, ceco, spagnolo, irlandese, italiano, ungherese, polacco, slovacco e svedese mettono in vendita, mediante apertura di una gara permanente per l’esportazione verso tutte le destinazioni eccetto Andorra, Gibilterra, Ceuta, Melilla, la Santa Sede (Città del Vaticano), il Liechtenstein, i comuni di Livigno e Campione d’Italia, l’Heligoland, la Groenlandia, le isole Faerøer, le zone di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo, l’Albania, la Croazia, la Bosnia-Erzegovina, l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Serbia e il Montenegro, un quantitativo totale di 852 681 tonnellate di zucchero accettato all’intervento e disponibile per l’esportazione. I quantitativi massimi disponibili per Stato membro sono indicati nell’allegato I.
Compreso il Kosovo, sotto l’egida delle Nazioni Unite, in virtù della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza del 10 giugno 1999.» "
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Esso si applica esclusivamente alle offerte presentate dopo tale data.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2007. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione
1 GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2011/2006 ( GU L 384 del 29.12.2006, pag. 1 ).
2 GU L 175 del 29.6.2006, pag. 49 .
3 Compreso il Kosovo, sotto l’egida delle Nazioni Unite, in virtù della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza del 10 giugno 1999.
4 GU L 11 del 18.1.2007, pag. 4 .
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