Regolamento (CE) n. 146/2007 della Commissione, del 15 febbraio 2007 , recante modifica del regolamento (CEE) n. 3440/84 per quanto riguarda le condizioni applicabili a talune reti da traino per le navi dotate di sistemi di pompaggio a bordo

32007R0146Regulation19 feb 2007

del 15 febbraio 2007

recante modifica del regolamento (CEE) n. 3440/84 per quanto riguarda le condizioni applicabili a talune reti da traino per le navi dotate di sistemi di pompaggio a bordo

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame 1 , in particolare l'articolo 48,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 3440/84 della Commissione 2 fissa le modalità d'applicazione relative all'attacco di dispositivi alle reti da traino, alle sciabiche danesi e a reti analoghe.

(2) Al fine di garantire la sicurezza degli equipaggi, è opportuno che nel 2007 siano attuate misure supplementari di ordine tecnico, che non incidano sulla selettività, per le navi dotate di sistemi di pompaggio a bordo.

(3) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 3440/84.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3440/84 è aggiunto il seguente paragrafo 4:

«4. In deroga al disposto del paragrafo 2, nelle navi dotate di sistemi di pompaggio a bordo e operanti con reti da traino aventi maglie di dimensioni inferiori a 70 mm, la sagola di chiusura può essere attaccata a non più di dieci metri dalle ultime maglie del sacco della rete.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2007. Per la Commissione Joe BORG Membro della Commissione

1 GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2166/2005 ( GU L 345 del 28.12.2005, pag. 5 ).

2 GU L 318 del 7.12.1984, pag. 23 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2122/89 ( GU L 203 del 15.7.1989, pag. 21 ).

Footnotes

  1. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2166/2005 (). 2

  2. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2122/89 (). 2

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