Regolamento (CE) n. 100/2007 della Commissione, del 1 o febbraio 2007 , che modifica il regolamento (CE) n. 877/2004 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio in ordine alla comunicazione dei corsi rilevati sui mercati per taluni ortofrutticoli a seguito dell'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea

32007R0100Regulation5 feb 2007

del 1 o febbraio 2007

che modifica il regolamento (CE) n. 877/2004 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio in ordine alla comunicazione dei corsi rilevati sui mercati per taluni ortofrutticoli a seguito dell'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania,

visto l’atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 56,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli 1 , gli Stati membri comunicano alla Commissione, per ogni giorno di mercato per tutta la durata di ciascuna delle campagne di commercializzazione di cui trattasi, i corsi rilevati sui mercati rappresentativi alla produzione per alcuni prodotti, definiti in base alle caratteristiche commerciali proprie, quali varietà o tipo, categoria, calibro e confezionamento.

(2) L'allegato del regolamento (CE) n. 877/2004 della Commissione 2 contiene un elenco dei mercati rappresentativi in cui viene commercializzata una parte rilevante della produzione nazionale di un determinato prodotto nel corso della campagna di commercializzazione o durante uno dei periodi in cui questa è suddivisa.

(3) A seguito dell'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea il 1 o gennaio 2007, occorre stabilire i mercati rappresentativi per tali paesi.

(4) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 877/2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 877/2004 è modificato come segue:

a) è aggiunta l'indicazione «Sofia (BG)» nell'elenco dei mercati rappresentativi per i seguenti prodotti: «Pomodori», «Melanzane», «Cocomeri», «Meloni», «Albicocche», «Pesche», «Uva da tavola», «Ciliegie», «Cetrioli», «Prugne» e «Peperoni»;

b) è aggiunta l'indicazione «Bucarest (RO)» nell'elenco dei mercati rappresentativi per i seguenti prodotti: «Pomodori», «Melanzane», «Cocomeri», «Albicocche», «Mele», «Ciliegie», «Cetrioli», «Agli», «Carote», «Prugne», «Peperoni», «Cipolle» e «Fagiolini».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 1 o febbraio 2007. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione

1 GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione ( GU L 7 dell’11.1.2003, pag. 64 ).

2 GU L 162 del 30.4.2004, pag. 54 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 974/2006 ( GU L 176 del 30.6.2006, pag. 68 ).

Footnotes

  1. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (). 2

  2. . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 974/2006 (). 2