Regolamento (CE) n. 2030/2006 della Commissione, del 21 dicembre 2006 , che modifica i regolamenti (CE) n. 1607/2000, (CE) n. 1622/2000 e (CE) n. 2729/2000 relativi al settore vitivinicolo in seguito all'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea

32006R2030Regulation1 gen 2007

del 21 dicembre 2006

che modifica i regolamenti (CE) n. 1607/2000, (CE) n. 1622/2000 e (CE) n. 2729/2000 relativi al settore vitivinicolo in seguito all'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo 1 , in particolare l'articolo 58, l'articolo 46, paragrafo 1, e l'articolo 72, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1607/2000 della Commissione, del 24 luglio 2000, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in ordine al titolo relativo ai vini di qualità prodotti in regioni determinate 2 elenca i vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate la cui partita può avere un titolo alcolometrico volumico inferiore a 9,5 % vol. Occorre modificare tale allegato per inserirvi alcuni vini prodotti in Romania.

(2) L'allegato XIII del regolamento (CE) n. 1622/2000 della Commissione, del 24 luglio 2000, che fissa talune modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici 3 contiene le deroghe relative al tenore di acidità volatile dei vini stabilito nell'allegato V, sezione B, punto 1, del regolamento (CE) n. 1493/1999. Occorre modificare tale allegato in seguito all'adesione della Romania.

(3) L'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2729/2000 della Commissione, del 14 dicembre 2000, recante modalità d'applicazione per i controlli nel settore vitivinicolo 4 determina il numero minimo di campioni da prelevare ogni anno per la banca di dati analitici di cui all'articolo 10 del medesimo regolamento. In seguito all'adesione della Bulgaria e della Romania è necessario determinare il numero di campioni da prelevare per tali paesi.

(4) Occorre pertanto modificare i regolamenti (CE) n. 1607/2000, (CE) n. 1622/2000 e (CE) n. 2729/2000.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1607/2000 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Nell'allegato XIII del regolamento (CE) n. 1622/2000 è aggiunta la seguente lettera o):

«o)—: a 25 milliequivalenti per litro per i v.q.p.r.d. che soddisfano i requisiti per ottenere la menzione “DOC–CT”;a 25 milliequivalenti per litro per i v.q.p.r.d. che soddisfano i requisiti per ottenere la menzione “DOC–CT”;a 30 milliequivalenti per litro per i v.q.p.r.d. che soddisfano i requisiti per ottenere la menzione “DOC–CIB” ».
a 25 milliequivalenti per litro per i v.q.p.r.d. che soddisfano i requisiti per ottenere la menzione “DOC–CT”;
a 30 milliequivalenti per litro per i v.q.p.r.d. che soddisfano i requisiti per ottenere la menzione “DOC–CIB” ».

Articolo 3

All'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2729/2000, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«— 30 campioni in Bulgaria,

— 20 campioni nella Repubblica ceca,

— 200 campioni in Germania,

— 50 campioni in Grecia,

— 200 campioni in Spagna,

— 400 campioni in Francia,

— 400 campioni in Italia,

— 10 campioni a Cipro,

— 4 campioni in Lussemburgo,

— 50 campioni in Ungheria,

— 4 campioni a Malta,

— 50 campioni in Austria,

— 50 campioni in Portogallo,

— 70 campioni in Romania,

— 20 campioni in Slovenia,

— 15 campioni in Slovacchia,

— 4 campioni nel Regno Unito.».

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore alla data di entrata in vigore del trattato di adesione della Bulgaria e della Romania e con riserva dell'entrata in vigore del medesimo.

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2006. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione

1 GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2165/2005 ( GU L 345 del 28.12.2005, pag. 1 ).

2 GU L 185 del 25.7.2000, pag. 17 .

3 GU L 194 del 31.7.2000, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1507/2006 ( GU L 280 del 12.10.2006, pag. 9 ).

4 GU L 316 del 15.12.2000, pag. 16 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 262/2006 ( GU L 46 del 16.2.2006, pag. 22 ).

«ALLEGATO IV Elenco dei v.s.q.p.r.d. la cui partita può avere un titolo alcolometrico volumico inferiore a 9,5 % vol. ITALIA — Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene — Montello e Colli Asolani. ROMANIA — Muscat Spumant Bucium — Muscat Spumant Dealu Mare — Muscat Spumant Murfatlar — Muscat Spumant Alba Iulia — Muscat Spumant Iași — Muscat Spumant Huși — Muscat Spumant Panciu — Muscat Spumant Șimleul Silvaniei — Muscat Spumant Sebeș Apold — Muscat Spumant Târnave».

Footnotes

  1. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2165/2005 (). 2

  2. . 2

  3. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1507/2006 (). 2

  4. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 262/2006 (). 2