Regolamento (CE) n. 2011/2006 del Consiglio, del 19 dicembre 2006 , recante adattamento, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea, del regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, del regolamento (CE) n. 318/2006 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero e del regolamento (CE) n. 320/2006 relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità

32006R2011Regulation1 gen 2007

del 19 dicembre 2006

recante adattamento, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea, del regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, del regolamento (CE) n. 318/2006 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero e del regolamento (CE) n. 320/2006 relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità

Preamble

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

visto l'atto di adesione della Bulgaria e della Romania (di seguito «l'atto di adesione del 2005»), in particolare l'articolo 20, in combinato disposto con l'allegato IV e l'articolo 56,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli apicoltori 1 , modificava, tra l'altro, le disposizioni sui massimali di aiuto per le sementi a seguito dell'adesione del 2004 e introduceva il sostegno diretto a favore degli agricoltori nel settore dello zucchero. Il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero 2 , ha previsto le norme comuni relative all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero applicabili a partire dalla campagna di commercializzazione 2006/2007. Il regolamento (CE) n. 320/2006 3 ha istituito un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità.

(2) È opportuno adattare le suddette norme generali per permetterne l'attuazione in Bulgaria e Romania a partire dalla data dell'adesione di tali paesi all'Unione europea.

(3) Per permettere alla Bulgaria e alla Romania di beneficiare delle misure di sostegno nel settore dello zucchero previste dal regolamento (CE) n. 1782/2003, è opportuno modificare i massimali nazionali per la Bulgaria e la Romania tenendo conto dell'aiuto supplementare. Per dare alla Bulgaria e alla Romania la possibilità di concedere il sostegno diretto per lo zucchero sotto forma di un pagamento diretto distinto, è opportuno modificare i massimali nazionali degli importi di riferimento dello zucchero. Per applicare le disposizioni relative al pagamento distinto dello zucchero in Bulgaria e Romania, è opportuno adeguare conseguentemente i periodi di attuazione.

(4) Al fine di consentire alla Bulgaria e alla Romania di integrare l'aiuto per le sementi nei regimi di sostegno di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003, è opportuno aggiungere la Bulgaria e la Romania all'elenco dei paesi oggetto di tale misura.

(5) L'atto di adesione del 2005 e il presente regolamento modificano il regolamento (CE) n. 1782/2003 e tali modifiche dovrebbero entrare in vigore alla stessa data. È opportuno precisare l'ordine di applicazione di tali modifiche per ragioni di certezza del diritto.

(6) Ai fini dell'applicazione in Bulgaria e Romania dei dispositivi relativi al regime di quote di produzione per lo zucchero, l'isoglucosio e lo sciroppo di inulina nonché il fabbisogno tradizionale di approvvigionamento di zucchero destinato alla raffinazione come disposto dal regolamento (CE) n. 318/2006 è opportuno aggiungere questi paesi all'elenco dei paesi che beneficiano di tali misure e adottare inoltre ulteriori adattamenti a tale regolamento per tener conto della situazione specifica della Bulgaria e della Romania.

(7) Per consentire agli operatori della Bulgaria e della Romania di partecipare al regime di ristrutturazione del settore di cui al regolamento (CE) n. 320/2006, è necessario adattare tale regolamento.

(8) Occorre pertanto modificare i regolamenti (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 318/2006 e (CE) n. 320/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1782/2003, come modificato, tra l'altro, dall'atto di adesione del 2005, è modificato come segue:

  1. all'articolo 71 quater , dopo il primo comma è aggiunto il comma seguente: «Nel caso della Bulgaria e della Romania, la tabella degli incrementi prevista all'articolo 143 bis si applica per lo zucchero e la cicoria.»;
2)a): nel paragrafo 1 il testo che segue la prima frase è sostituito dal seguente: «Tale pagamento è concesso con riferimento a un periodo rappresentativo, che può essere diverso per ciascun prodotto, che copre una o più delle campagne di commercializzazione 2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007, da stabilirsi dagli Stati membri entro il 30 aprile 2006, e in base a criteri oggettivi e non discriminatori quali: — i quantitativi di barbabietola da zucchero, di canna da zucchero o di cicoria oggetto di contratti di consegna conclusi in conformità dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1260/2001 o, secondo i casi, dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 318/2006, — i quantitativi di zucchero o di sciroppo di inulina prodotti in conformità del regolamento (CE) n. 1260/2001, o, secondo i casi, del regolamento (CE) n. 318/2006, — il numero medio di ettari coltivati a barbabietola da zucchero, a canna da zucchero o a cicoria destinate alla produzione di zucchero o di sciroppo di inulina e oggetto di contratti di consegna conclusi in conformità dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1260/2001 o, secondo i casi, dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 318/2006. Tuttavia, se il periodo rappresentativo comprende la campagna di commercializzazione 2006/2007, tale campagna è sostituita dalla campagna 2005/2006 per gli agricoltori interessati da una rinuncia di quota effettuata nel corso della campagna 2006/2007 a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 320/2006. Nel caso della Bulgaria e della Romania: a) la data del 30 aprile 2006 di cui al primo comma è sostituita dal 15 febbraio 2007; b) il pagamento distinto per lo zucchero può essere concesso per gli anni dal 2007 al 2011; c) il periodo rappresentativo di cui al primo comma, che copre una o più delle campagne di commercializzazione 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007 e 2007/2008, può essere diverso per ciascun prodotto; d) se il periodo rappresentativo comprende la campagna di commercializzazione 2007/2008, tale campagna è sostituita dalla campagna 2006/2007 per gli agricoltori interessati da una rinuncia di quota effettuata nel corso della campagna 2007/2008 a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 320/2006.»; — — — i quantitativi di barbabietola da zucchero, di canna da zucchero o di cicoria oggetto di contratti di consegna conclusi in conformità dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1260/2001 o, secondo i casi, dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 318/2006, — — — i quantitativi di zucchero o di sciroppo di inulina prodotti in conformità del regolamento (CE) n. 1260/2001, o, secondo i casi, del regolamento (CE) n. 318/2006, — — — il numero medio di ettari coltivati a barbabietola da zucchero, a canna da zucchero o a cicoria destinate alla produzione di zucchero o di sciroppo di inulina e oggetto di contratti di consegna conclusi in conformità dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1260/2001 o, secondo i casi, dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 318/2006. — a) — la data del 30 aprile 2006 di cui al primo comma è sostituita dal 15 febbraio 2007; — b) — il pagamento distinto per lo zucchero può essere concesso per gli anni dal 2007 al 2011; — c) — il periodo rappresentativo di cui al primo comma, che copre una o più delle campagne di commercializzazione 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007 e 2007/2008, può essere diverso per ciascun prodotto; — d) — se il periodo rappresentativo comprende la campagna di commercializzazione 2007/2008, tale campagna è sostituita dalla campagna 2006/2007 per gli agricoltori interessati da una rinuncia di quota effettuata nel corso della campagna 2007/2008 a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 320/2006.»;
—: i quantitativi di barbabietola da zucchero, di canna da zucchero o di cicoria oggetto di contratti di consegna conclusi in conformità dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1260/2001 o, secondo i casi, dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 318/2006,
—: i quantitativi di zucchero o di sciroppo di inulina prodotti in conformità del regolamento (CE) n. 1260/2001, o, secondo i casi, del regolamento (CE) n. 318/2006,
—: il numero medio di ettari coltivati a barbabietola da zucchero, a canna da zucchero o a cicoria destinate alla produzione di zucchero o di sciroppo di inulina e oggetto di contratti di consegna conclusi in conformità dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1260/2001 o, secondo i casi, dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 318/2006.
a): la data del 30 aprile 2006 di cui al primo comma è sostituita dal 15 febbraio 2007;
b): il pagamento distinto per lo zucchero può essere concesso per gli anni dal 2007 al 2011;
c): il periodo rappresentativo di cui al primo comma, che copre una o più delle campagne di commercializzazione 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007 e 2007/2008, può essere diverso per ciascun prodotto;
d): se il periodo rappresentativo comprende la campagna di commercializzazione 2007/2008, tale campagna è sostituita dalla campagna 2006/2007 per gli agricoltori interessati da una rinuncia di quota effettuata nel corso della campagna 2007/2008 a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 320/2006.»;
a)—: i quantitativi di barbabietola da zucchero, di canna da zucchero o di cicoria oggetto di contratti di consegna conclusi in conformità dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1260/2001 o, secondo i casi, dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 318/2006,i quantitativi di barbabietola da zucchero, di canna da zucchero o di cicoria oggetto di contratti di consegna conclusi in conformità dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1260/2001 o, secondo i casi, dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 318/2006,i quantitativi di zucchero o di sciroppo di inulina prodotti in conformità del regolamento (CE) n. 1260/2001, o, secondo i casi, del regolamento (CE) n. 318/2006,il numero medio di ettari coltivati a barbabietola da zucchero, a canna da zucchero o a cicoria destinate alla produzione di zucchero o di sciroppo di inulina e oggetto di contratti di consegna conclusi in conformità dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1260/2001 o, secondo i casi, dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 318/2006.a)la data del 30 aprile 2006 di cui al primo comma è sostituita dal 15 febbraio 2007;b)il pagamento distinto per lo zucchero può essere concesso per gli anni dal 2007 al 2011;c)il periodo rappresentativo di cui al primo comma, che copre una o più delle campagne di commercializzazione 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007 e 2007/2008, può essere diverso per ciascun prodotto;d)se il periodo rappresentativo comprende la campagna di commercializzazione 2007/2008, tale campagna è sostituita dalla campagna 2006/2007 per gli agricoltori interessati da una rinuncia di quota effettuata nel corso della campagna 2007/2008 a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 320/2006.»;b)dopo il paragrafo 3 è aggiunto il seguente paragrafo:
«3 bis . Per il 2007, per la Bulgaria e la Romania, la data del 31 marzo di cui al paragrafo 3 è sostituita dal 15 febbraio 2007.»;
a)—: i quantitativi di barbabietola da zucchero, di canna da zucchero o di cicoria oggetto di contratti di consegna conclusi in conformità dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1260/2001 o, secondo i casi, dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 318/2006,i quantitativi di barbabietola da zucchero, di canna da zucchero o di cicoria oggetto di contratti di consegna conclusi in conformità dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1260/2001 o, secondo i casi, dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 318/2006,i quantitativi di zucchero o di sciroppo di inulina prodotti in conformità del regolamento (CE) n. 1260/2001, o, secondo i casi, del regolamento (CE) n. 318/2006,il numero medio di ettari coltivati a barbabietola da zucchero, a canna da zucchero o a cicoria destinate alla produzione di zucchero o di sciroppo di inulina e oggetto di contratti di consegna conclusi in conformità dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1260/2001 o, secondo i casi, dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 318/2006.a)la data del 30 aprile 2006 di cui al primo comma è sostituita dal 15 febbraio 2007;b)il pagamento distinto per lo zucchero può essere concesso per gli anni dal 2007 al 2011;c)il periodo rappresentativo di cui al primo comma, che copre una o più delle campagne di commercializzazione 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007 e 2007/2008, può essere diverso per ciascun prodotto;d)se il periodo rappresentativo comprende la campagna di commercializzazione 2007/2008, tale campagna è sostituita dalla campagna 2006/2007 per gli agricoltori interessati da una rinuncia di quota effettuata nel corso della campagna 2007/2008 a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 320/2006.»;
i quantitativi di barbabietola da zucchero, di canna da zucchero o di cicoria oggetto di contratti di consegna conclusi in conformità dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1260/2001 o, secondo i casi, dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 318/2006,
i quantitativi di zucchero o di sciroppo di inulina prodotti in conformità del regolamento (CE) n. 1260/2001, o, secondo i casi, del regolamento (CE) n. 318/2006,
il numero medio di ettari coltivati a barbabietola da zucchero, a canna da zucchero o a cicoria destinate alla produzione di zucchero o di sciroppo di inulina e oggetto di contratti di consegna conclusi in conformità dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1260/2001 o, secondo i casi, dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 318/2006.
a)la data del 30 aprile 2006 di cui al primo comma è sostituita dal 15 febbraio 2007;
b)il pagamento distinto per lo zucchero può essere concesso per gli anni dal 2007 al 2011;
c)il periodo rappresentativo di cui al primo comma, che copre una o più delle campagne di commercializzazione 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007 e 2007/2008, può essere diverso per ciascun prodotto;
d)se il periodo rappresentativo comprende la campagna di commercializzazione 2007/2008, tale campagna è sostituita dalla campagna 2006/2007 per gli agricoltori interessati da una rinuncia di quota effettuata nel corso della campagna 2007/2008 a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 320/2006.»;
b)dopo il paragrafo 3 è aggiunto il seguente paragrafo:
«3 bis . Per il 2007, per la Bulgaria e la Romania, la data del 31 marzo di cui al paragrafo 3 è sostituita dal 15 febbraio 2007.»;
  1. gli allegati VII, VIII bis e XI bis sono modificati in conformità dell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 318/2006 è modificato come segue:

  1. all'articolo 7, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente: «Ai fini del presente paragrafo, nel caso della Bulgaria e della Romania la campagna di commercializzazione è la campagna 2006/2007.»;

  2. all'articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Per la campagna di commercializzazione 2006/2007, alla quota totale di isoglucosio fissata nell'allegato III è aggiunta una quota supplementare di 100 000 tonnellate di isoglucosio. Per ciascuna delle campagne di commercializzazione 2007/2008 e 2008/2009, alla quota di isoglucosio della campagna precedente è aggiunta un'ulteriore quota di isoglucosio di 100 000 tonnellate. Tale aumento non riguarda la Bulgaria e la Romania. Per ciascuna delle campagne di commercializzazione 2007/2008 e 2008/2009 alla quota di isoglucosio della campagna precedente è aggiunta un'ulteriore quota di isoglucosio di 11 045 tonnellate per la Bulgaria e di 1 966 tonnellate per la Romania. Gli Stati membri assegnano alle imprese le quote supplementari in proporzione alle quote di isoglucosio loro assegnate in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2.»;

3)all'articolo 29, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. In deroga all'articolo 19, paragrafo 1, è fissato un fabbisogno tradizionale comunitario di approvvigionamento di zucchero destinato alla raffinazione di 2 324 735 tonnellate per campagna di commercializzazione, espresse in zucchero bianco.
Nel corso delle campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, il fabbisogno tradizionale di approvvigionamento è ripartito come segue:

198 748 tonnellate per la Bulgaria,

296 627 tonnellate per la Francia,

291 633 tonnellate per il Portogallo,

329 636 tonnellate per la Romania,

19 585 tonnellate per la Slovenia,

59 925 tonnellate per la Finlandia,

1 128 581 tonnellate per il Regno Unito.»;
198 748 tonnellate per la Bulgaria,296 627 tonnellate per la Francia,291 633 tonnellate per il Portogallo,329 636 tonnellate per la Romania,19 585 tonnellate per la Slovenia,59 925 tonnellate per la Finlandia,1 128 581 tonnellate per il Regno Unito.»;
198 748 tonnellate per la Bulgaria,
296 627 tonnellate per la Francia,
291 633 tonnellate per il Portogallo,
329 636 tonnellate per la Romania,
19 585 tonnellate per la Slovenia,
59 925 tonnellate per la Finlandia,
1 128 581 tonnellate per il Regno Unito.»;
  1. il testo dell'allegato III è sostituito da quello figurante nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

All'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 320/2006, la frase introduttiva del primo comma è sostituita dalla seguente:

«Ogni impresa produttrice di zucchero, isoglucosio o sciroppo di inulina, alla quale sia stata assegnata una quota entro il 1 o luglio 2006, oppure entro il 31 gennaio 2007 nel caso della Bulgaria e della Romania, può beneficiare di un aiuto alla ristrutturazione per tonnellata di quota rinunciata, a condizione che in una delle campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 o 2009/2010:».

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1 o gennaio 2007 con riserva di entrata in vigore del trattato di adesione della Bulgaria e della Romania.

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 2006. Per il Consiglio Il presidente J. KORKEAOJA

1 GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1405/2006 ( GU L 265 del 26.9.2006, pag. 1 ).

2 GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1585/2006 della Commissione ( GU L 294 del 25.10.2006, pag. 19 ).

3 GU L 58 del 28.2.2006, pag. 42 .

Gli allegati VII, VIII bis e XI bis del regolamento (CE) n. 1782/2003 sono modificati come segue:

1)| Stato membro | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 e anni successivi |; | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |; | Belgio | 47 429 | 60 968 | 74 508 | 81 752 | 81 752 | 81 752 | 81 752 | 81 752 | 81 752 | 81 752 | 81 752 |; | Bulgaria | — | 84 | 121 | 154 | 176 | 220 | 264 | 308 | 352 | 396 | 440 |; | Repubblica ceca | 27 851 | 34 319 | 40 786 | 44 245 | 44 245 | 44 245 | 44 245 | 44 245 | 44 245 | 44 245 | 44 245 |; | Danimarca | 19 314 | 25 296 | 31 278 | 34 478 | 34 478 | 34 478 | 34 478 | 34 478 | 34 478 | 34 478 | 34 478 |; | Germania | 154 974 | 203 607 | 252 240 | 278 254 | 278 254 | 278 254 | 278 254 | 278 254 | 278 254 | 278 254 | 278 254 |; | Grecia | 17 941 | 22 455 | 26 969 | 29 384 | 29 384 | 29 384 | 29 384 | 29 384 | 29 384 | 29 384 | 29 384 |; | Spagna | 60 272 | 74 447 | 88 621 | 96 203 | 96 203 | 96 203 | 96 203 | 96 203 | 96 203 | 96 203 | 96 203 |; | Francia | 152 441 | 199 709 | 246 976 | 272 259 | 272 259 | 272 259 | 272 259 | 272 259 | 272 259 | 272 259 | 272 259 |; | Irlanda | 11 259 | 14 092 | 16 925 | 18 441 | 18 441 | 18 441 | 18 441 | 18 441 | 18 441 | 18 441 | 18 441 |; | Italia | 79 862 | 102 006 | 124 149 | 135 994 | 135 994 | 135 994 | 135 994 | 135 994 | 135 994 | 135 994 | 135 994 |; | Lettonia | 4 219 | 5 164 | 6 110 | 6 616 | 6 616 | 6 616 | 6 616 | 6 616 | 6 616 | 6 616 | 6 616 |; | Lituania | 6 547 | 8 012 | 9 476 | 10 260 | 10 260 | 10 260 | 10 260 | 10 260 | 10 260 | 10 260 | 10 260 |; | Ungheria | 26 105 | 31 986 | 37 865 | 41 010 | 41 010 | 41 010 | 41 010 | 41 010 | 41 010 | 41 010 | 41 010 |; | Paesi Bassi | 41 743 | 54 272 | 66 803 | 73 504 | 73 504 | 73 504 | 73 504 | 73 504 | 73 504 | 73 504 | 73 504 |; | Austria | 18 971 | 24 487 | 30 004 | 32 955 | 32 955 | 32 955 | 32 955 | 32 955 | 32 955 | 32 955 | 32 955 |; | Polonia | 99 135 | 122 906 | 146 677 | 159 392 | 159 392 | 159 392 | 159 392 | 159 392 | 159 392 | 159 392 | 159 392 |; | Portogallo | 3 940 | 4 931 | 5 922 | 6 452 | 6 452 | 6 452 | 6 452 | 6 452 | 6 452 | 6 452 | 6 452 |; | Romania | — | 1 930 | 2 781 | 3 536 | 4 041 | 5 051 | 6 062 | 7 072 | 8 082 | 9 093 | 10 103 |; | Slovenia | 2 284 | 2 858 | 3 433 | 3 740 | 3 740 | 3 740 | 3 740 | 3 740 | 3 740 | 3 740 | 3 740 |; | Slovacchia | 11 813 | 14 762 | 17 712 | 19 289 | 19 289 | 19 289 | 19 289 | 19 289 | 19 289 | 19 289 | 19 289 |; | Finlandia | 8 255 | 10 332 | 12 409 | 13 520 | 13 520 | 13 520 | 13 520 | 13 520 | 13 520 | 13 520 | 13 520 |; | Svezia | 20 809 | 26 045 | 31 281 | 34 082 | 34 082 | 34 082 | 34 082 | 34 082 | 34 082 | 34 082 | 34 082 |; | Regno Unito | 64 340 | 80 528 | 96 717 | 105 376 | 105 376 | 105 376 | 105 376 | 105 376 | 105 376 | 105 376 | 105 376 » |
2)L'allegato VIII bis è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO VIII bis
Massimali nazionali di cui all'articolo 71 quater
(migliaia di EUR)
Anno civile
Bulgaria
Repubblica ceca
Estonia
Cipro
Lettonia
Lituania
Ungheria
Malta
Polonia
Romania
Slovenia
Slovacchia
2005

228 800
23 400
8 900
33 900
92 000
350 800
670
724 600

35 800
97 700
2006

294 551
27 300
12 500
43 819
113 847
446 305
830
980 835

44 184
127 213
2007
200 384
377 919
40 400
16 300
60 764
154 912
540 286
1 640
1 263 706
441 930
58 958
161 362
2008
240 521
469 986
50 500
20 400
75 610
193 076
672 765
2 050
1 572 577
530 681
73 533
200 912
2009
281 154
559 145
60 500
24 500
90 016
230 560
802 610
2 460
1 870 392
621 636
87 840
238 989
2010
321 376
644 745
70 600
28 600
103 916
267 260
929 210
2 870
2 155 492
710 441
101 840
275 489
2011
401 620
730 445
80 700
32 700
117 816
303 960
1 055 910
3 280
2 440 492
888 051
115 840
312 089
2012
481 964
816 045
90 800
36 800
131 716
340 660
1 182 510
3 690
2 725 592
1 065 662
129 840
348 589
2013
562 308
901 745
100 900
40 900
145 616
377 360
1 309 210
4 100
3 010 692
1 243 272
143 940
385 189
2014
642 652
901 745
100 900
40 900
145 616
377 360
1 309 210
4 100
3 010 692
1 420 882
143 940
385 189
2015
722 996
901 745
100 900
40 900
145 616
377 360
1 309 210
4 100
3 010 692
1 598 493
143 940
385 189
2016 e anni successivi
803 340
901 745
100 900
40 900
145 616
377 360
1 309 210
4 100
3 010 692
1 776 103
143 940
385 189 »
3)l'allegato XI bis è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO XI bis
Massimali per gli aiuti alle sementi per i nuovi Stati membri, di cui all'articolo 99, paragrafo 3
(milioni di EUR)
Anno civile
Bulgaria
Repubblica ceca
Estonia
Cipro
Lettonia
Lituania
Ungheria
Malta
Polonia
Romania
Slovenia
Slovacchia
2005

0,87
0,04
0,03
0,10
0,10
0,78
0,03
0,56

0,08
0,04
2006

1,02
0,04
0,03
0,12
0,12
0,90
0,03
0,65

0,10
0,04
2007
0,11
1,17
0,05
0,04
0,14
0,14
1,03
0,04
0,74
0,19
0,11
0,05
2008
0,13
1,46
0,06
0,05
0,17
0,17
1,29
0,05
0,93
0,23
0,14
0,06
2009
0,15
1,75
0,07
0,06
0,21
0,21
1,55
0,06
1,11
0,26
0,17
0,07
2010
0,17
2,04
0,08
0,07
0,24
0,24
1,81
0,07
1,30
0,30
0,19
0,08
2011
0,22
2,33
0,10
0,08
0,28
0,28
2,07
0,08
1,48
0,38
0,22
0,09
2012
0,26
2,62
0,11
0,09
0,31
0,31
2,33
0,09
1,67
0,45
0,25
0,11
2013
0,30
2,91
0,12
0,10
0,35
0,35
2,59
0,10
1,85
0,53
0,28
0,12
2014
0,34
2,91
0,12
0,10
0,35
0,35
2,59
0,10
1,85
0,60
0,28
0,12
2015
0,39
2,91
0,12
0,10
0,35
0,35
2,59
0,10
1,85
0,68
0,28
0,12
2016
0,43
2,91
0,12
0,10
0,35
0,35
2,59
0,10
1,85
0,75
0,28
0,12
anni successivi
0,43
2,91
0,12
0,10
0,35
0,35
2,59
0,10
1,85
0,75
0,28
0,12 »

«ALLEGATO III QUOTE NAZIONALI E REGIONALI (in t) Stati membri o regioni (1) Zucchero (2) Isoglucosio (3) Sciroppo di inulina (4) Belgio 819 812 85 694 0 Bulgaria 4 752 67 108 — Repubblica ceca 454 862 — — Danimarca 420 746 — — Germania 3 655 456 42 360 — Grecia 317 502 15 433 — Spagna 903 843 98 845 — Francia (continentale) 3 552 221 23 755 0 Dipartimenti francesi di Oltremare 480 245 — — Irlanda 0 — — Italia 778 706 24 301 — Lettonia 66 505 — — Lituania 103 010 — — Ungheria 401 684 164 736 — Paesi Bassi 864 560 10 891 0 Austria 387 326 — — Polonia 1 671 926 32 056 — Portogallo (continentale) 34 500 11 870 — Regione autonoma delle Azzorre 9 953 — — Romania 109 164 11 947 — Slovacchia 207 432 50 928 — Slovenia 52 973 — — Finlandia 146 087 14 210 — Svezia 325 700 — — Regno Unito 1 138 627 32 602 — Totale 16 907 591 686 736 0 »

Footnotes

  1. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1405/2006 (). 2

  2. . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1585/2006 della Commissione (). 2

  3. . 2

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