Regolamento (CE) n. 1930/2006 del Consiglio, del 20 dicembre 2006 , che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

32006R1930Regulation31 dic 2006

del 20 dicembre 2006

che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

Preamble

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 26,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) In esito ai negoziati svoltisi nell'ambito dell'Uruguay Round la nomenclatura combinata (NC), che figura nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio 1 , ha stabilito l'esenzione da dazi doganali per i prodotti farmaceutici che rientrano nel capitolo 30 della NC.

(2) Le barriere antiaderenziali sterili per la chirurgia o l’odontoiatria, riassorbibili o non riassorbibili, e i dispositivi per stomia sono attualmente classificati in capitoli diversi della NC e sono soggetti a un dazio del 6,5 %. A decorrere dal 1 o gennaio 2007, tuttavia, essi dovranno essere classificati nel capitolo 30 della NC a seguito delle modifiche alla nomenclatura che figurano in allegato alla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, accettate conformemente alla raccomandazione del 26 giugno 2004 del consiglio di cooperazione doganale.

(3) Per motivi di sanità pubblica è pertanto nell'interesse della Comunità estendere a questi prodotti, a titolo autonomo, l'esenzione per i prodotti farmaceutici che rientrano nel capitolo 30 della NC. Tale esenzione dovrebbe essere attuata tramite una sospensione dei dazi per un periodo indeterminato.

(4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2658/87.

(5) Dal momento che la modifica introdotta dal presente regolamento deve applicarsi dalla stessa data da cui si applica la NC per il 2007, stabilita dal regolamento (CE) n. 1549/2006 2 , è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con effetto immediato e che si applichi a partire dal 1 o gennaio 2007.

(6) In considerazione dell'importanza economica del presente regolamento è opportuno invocare i motivi di urgenza di cui al punto 1.3 del protocollo allegato al trattato dell'Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I, parte seconda (Tabella dei dazi doganali), sezione VI, capitolo 30 del regolamento (CEE) n. 2658/87 è modificato come segue:

  1. la voce della terza colonna del codice NC 3006 10 30 è sostituita dalla seguente: « 6,5 Dazi doganali sospesi a titolo autonomo per un periodo indeterminato.»;"

  2. la voce della terza colonna del codice NC 3006 91 00 è sostituita dalla seguente: « 6,5 Dazi doganali sospesi a titolo autonomo per un periodo indeterminato.»."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Esso si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2007.

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 2006. Per il Consiglio Il presidente J. KORKEAOJA

1 GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1549/2006 della Commissione ( GU L 301 del 31.10.2006, pag. 1 ).

2 GU L 301 del 31.10.2006, pag. 1 .

Footnotes

  1. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1549/2006 della Commissione (). 2

  2. . 2

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