progetti
32006R1930•Regolamento (CE) n. 1930/2006 del Consiglio, del 20 dicembre 2006 , che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune
32006R1930Regulation31 dic 2006
del 20 dicembre 2006
che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 26,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) In esito ai negoziati svoltisi nell'ambito dell'Uruguay Round la nomenclatura combinata (NC), che figura nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio 1 , ha stabilito l'esenzione da dazi doganali per i prodotti farmaceutici che rientrano nel capitolo 30 della NC.
(2) Le barriere antiaderenziali sterili per la chirurgia o l’odontoiatria, riassorbibili o non riassorbibili, e i dispositivi per stomia sono attualmente classificati in capitoli diversi della NC e sono soggetti a un dazio del 6,5 %. A decorrere dal 1 o gennaio 2007, tuttavia, essi dovranno essere classificati nel capitolo 30 della NC a seguito delle modifiche alla nomenclatura che figurano in allegato alla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, accettate conformemente alla raccomandazione del 26 giugno 2004 del consiglio di cooperazione doganale.
(3) Per motivi di sanità pubblica è pertanto nell'interesse della Comunità estendere a questi prodotti, a titolo autonomo, l'esenzione per i prodotti farmaceutici che rientrano nel capitolo 30 della NC. Tale esenzione dovrebbe essere attuata tramite una sospensione dei dazi per un periodo indeterminato.
(4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2658/87.
(5) Dal momento che la modifica introdotta dal presente regolamento deve applicarsi dalla stessa data da cui si applica la NC per il 2007, stabilita dal regolamento (CE) n. 1549/2006 2 , è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con effetto immediato e che si applichi a partire dal 1 o gennaio 2007.
(6) In considerazione dell'importanza economica del presente regolamento è opportuno invocare i motivi di urgenza di cui al punto 1.3 del protocollo allegato al trattato dell'Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell'Unione europea,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
L’allegato I, parte seconda (Tabella dei dazi doganali), sezione VI, capitolo 30 del regolamento (CEE) n. 2658/87 è modificato come segue:
la voce della terza colonna del codice NC 3006 10 30 è sostituita dalla seguente: « 6,5 Dazi doganali sospesi a titolo autonomo per un periodo indeterminato.»;"
la voce della terza colonna del codice NC 3006 91 00 è sostituita dalla seguente: « 6,5 Dazi doganali sospesi a titolo autonomo per un periodo indeterminato.»."
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Esso si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 2006. Per il Consiglio Il presidente J. KORKEAOJA
1 GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1549/2006 della Commissione ( GU L 301 del 31.10.2006, pag. 1 ).
2 GU L 301 del 31.10.2006, pag. 1 .
Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.