Regolamento (CE) n. 1929/2006 del Consiglio, del 23 ottobre 2006 , relativo all’attuazione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Uruguay ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, dell'accordo generale sulle tariffe e sul commercio (GATT) del 1994, recante integrazione dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

32006R1929Regulation31 dic 2006

del 23 ottobre 2006

relativo all’attuazione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Uruguay ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, dell'accordo generale sulle tariffe e sul commercio (GATT) del 1994, recante integrazione dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

Preamble

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio 1 ha istituito una nomenclatura delle merci, in seguito denominata «nomenclatura combinata», e ha fissato i dazi convenzionali della tariffa doganale comune.

(2) Con decisione 2006/997/CE 2 , relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l’Uruguay, il Consiglio ha approvato, a nome della Comunità, l’accordo sopramenzionato al fine di concludere i negoziati avviati ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT 1994,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato 7, parte terza, sezione III (Contingenti tariffari OMC che le competenti autorità comunitarie devono aprire) dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 è modificato come segue:

  1. al codice NC 0201 30 00 la definizione del contingente tariffario di 4 000 tonnellate di «Carni disossate di alta qualità fresche, refrigerate o congelate: Tagli di carne ottenuti da bovini allevati esclusivamente al pascolo, aventi alla macellazione non più di 460 kg di peso vivo, di qualità speciali o buone, denominati tagli speciali di bovini, contenuti in scatole di cartone “ special boxed beef ”. Questi tagli sono autorizzati a recare il bollo “s.c.” ( special cuts )» è sostituita dalla seguente: «Carni bovine disossate di alta qualità fresche, refrigerate o congelate»;

  2. alla voce «altre condizioni» sono inseriti i termini seguenti: «Paese fornitore Uruguay».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 23 ottobre 2006. Per il Consiglio Il presidente J. E. ENESTAM

1 GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1758/2006 ( GU L 335 dell'1.12.2006, pag. 1 ).

2 Cfr. pag. 10 della presente Gazzetta ufficiale.

Footnotes

  1. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1758/2006 (). 2

  2. Cfr. pag. 10 della presente Gazzetta ufficiale. 2

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