Regolamento del Consiglio (CE) n. 1894/2006, del 18 dicembre 2006 , relativo all’attuazione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Brasile relativo alla modifica delle concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all'Unione europea, che modifica e completa l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

32006R1894Regulation31 dic 2006

del 18 dicembre 2006

relativo all’attuazione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Brasile relativo alla modifica delle concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all'Unione europea, che modifica e completa l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

Preamble

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 1 ha istituito una nomenclatura delle merci, in seguito denominata «nomenclatura combinata» o «NC», ed ha fissato i dazi convenzionali della tariffa doganale comune.

(2) Con la decisione 2006/1894/CE 2 , il Consiglio ha approvato, a nome della Comunità, l’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Brasile relativo alla modifica delle concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all'Unione europea, che modifica e completa l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune al fine di concludere i negoziati avviati ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT 1994.

(3) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I (Nomenclatura combinata) del regolamento (CEE) n. 2658/87 è modificato come segue:

a) parte seconda (tabella dei dazi) e terza (allegati tariffari) sono modificati con i dazi e integrati con i volumi di cui all'allegato del presente regolamento;

b)i): la descrizione del contingente tariffario comunitario per la «carne disossata di alta qualità (5 000 t) fresca, refrigerata o congelata“, che risponde alla seguente descrizione:” Tagli di carne bovina, proveniente da manzi (novilhos) o giovenche (novilhas) di età compresa tra i 20 e i 24 mesi, la cui dentizione può andare dalla perdita dei picozzi della prima dentizione a quattro incisivi permanenti al massimo, allevati esclusivamente al pascolo, di qualità di buona maturità e corrispondenti alle seguenti norme di classificazione delle carcasse bovine: carni provenienti da carcasse classificate di classe B o R, di conformazione da convessa a rettilinea, aventi uno strato di ingrasso da 2 o 3; detti tagli, recanti il bollo o un'etichetta “sc” (special cuts), che attesti che sono di qualità pregiata, saranno imballati in scatole di cartone recanti la dicitura “Carni di alta qualità”» è sostituita da «Carni bovine disossate di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate»;i)la descrizione del contingente tariffario comunitario per la «carne disossata di alta qualità (5 000 t) fresca, refrigerata o congelata“, che risponde alla seguente descrizione:” Tagli di carne bovina, proveniente da manzi (novilhos) o giovenche (novilhas) di età compresa tra i 20 e i 24 mesi, la cui dentizione può andare dalla perdita dei picozzi della prima dentizione a quattro incisivi permanenti al massimo, allevati esclusivamente al pascolo, di qualità di buona maturità e corrispondenti alle seguenti norme di classificazione delle carcasse bovine: carni provenienti da carcasse classificate di classe B o R, di conformazione da convessa a rettilinea, aventi uno strato di ingrasso da 2 o 3; detti tagli, recanti il bollo o un'etichetta “sc” (special cuts), che attesti che sono di qualità pregiata, saranno imballati in scatole di cartone recanti la dicitura “Carni di alta qualità”» è sostituita da «Carni bovine disossate di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate»;ii)sotto il titolo «Altre condizioni» è inserito il testo seguente: «Paese fornitore, il Brasile».
i)la descrizione del contingente tariffario comunitario per la «carne disossata di alta qualità (5 000 t) fresca, refrigerata o congelata“, che risponde alla seguente descrizione:” Tagli di carne bovina, proveniente da manzi (novilhos) o giovenche (novilhas) di età compresa tra i 20 e i 24 mesi, la cui dentizione può andare dalla perdita dei picozzi della prima dentizione a quattro incisivi permanenti al massimo, allevati esclusivamente al pascolo, di qualità di buona maturità e corrispondenti alle seguenti norme di classificazione delle carcasse bovine: carni provenienti da carcasse classificate di classe B o R, di conformazione da convessa a rettilinea, aventi uno strato di ingrasso da 2 o 3; detti tagli, recanti il bollo o un'etichetta “sc” (special cuts), che attesti che sono di qualità pregiata, saranno imballati in scatole di cartone recanti la dicitura “Carni di alta qualità”» è sostituita da «Carni bovine disossate di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate»;
ii)sotto il titolo «Altre condizioni» è inserito il testo seguente: «Paese fornitore, il Brasile».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 2006. Per il Consiglio Il Presidente J.-E. ENESTAM

1 GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1549/2006 della Commissione ( GU L 301 del 31.10.2006, pag. 1 .

2 Cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha valore meramente indicativo in quanto, nel contesto del presente allegato, le concessioni sono determinate sulla base dei codici NC quali esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Laddove sono indicati gli ex codici NC, le concessioni sono determinate dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente descrizione.

Codice NCCodice NCTasso del dazio
2106 10 80Concentrati di proteineAttuato dal regolamento (CE) n. 711/2006 ( GU L 124 dell'11.5.2006, pag. 1 )
2401 10 90TabaccoRiduzione del dazio CE consolidato da 11,2 MIN 22,0 EUR/100 kg/netto MAX 56,0 EUR/100 kg/netto a 10 MIN 22,0 EUR/100 kg/netto MAX 56,0 EUR/kg/netto
Codice NCDescrizioneTasso del dazio
1701 11 10Zucchero greggio di canna destinato alla raffinazioneContingente tariffario assegnato al paese Brasile di 10 124 t con un tasso contingentale di 98 EUR/t
0207 14 10
0207 14 50
0207 14 70
Pezzi congelati di galli e galline delle specie domesticheContingente tariffario assegnato al paese Brasile di 2 332 t con un tasso contingentale dello 0 %
0207 11 10
0207 11 30
0207 11 90
0207 12 10
0207 12 90
Carcasse di pollo fresche, refrigerate o congelateAttuato dal regolamento (CE) n. 711/2006 del Consiglio ( GU L 124 dell'11.5.2006, pag. 1 )
0207 13 10
0207 13 20
0207 13 30
0207 13 40
0207 13 50
0207 13 60
0207 13 70
0207 14 20
0207 14 30
0207 14 40
0207 14 60
Pezzi di pollo freschi, refrigerati o congelatiAttuato dal regolamento (CE) n. 711/2006 del Consiglio ( GU L 124 dell'11.5.2006, pag. 1 )
0207 14 10Pezzi di galli e gallineAttuato dal regolamento (CE) n. 711/2006 del Consiglio ( GU L 124 dell'11.5.2006, pag. 1 )
0207 24 10
0207 24 90
0207 25 10
0207 25 90
0207 26 10
0207 26 20
0207 26 30
0207 26 40
0207 26 50
0207 26 60
0207 26 70
0207 26 80
0207 27 30
0207 27 40
0207 27 50
0207 27 60
0207 27 70
Carne di tacchino fresche, refrigerata o congelataAttuato dal regolamento (CE) n. 711/2006 del Consiglio ( GU L 124 dell'11.5.2006, pag. 1 )
0207 27 10
0207 27 20
0207 27 80
Pezzi di tacchino congelatiAttuato dal regolamento (CE) n. 711/2006 del Consiglio ( GU L 124 dell'11.5.2006, pag. 1 )
1005 90 00
1005 10 90
MaisAttuato dal regolamento (CE) n. 711/2006 del Consiglio ( GU L 124 dell'11.5.2006, pag. 1 )
2008 20 11
2008 20 19
2008 20 31
2008 20 39
2008 20 71
2008 30 11
2008 30 19
2008 30 31
2008 30 39
2008 30 79
2008 40 11
2008 40 19
2008 40 21
2008 40 29
2008 40 31
2008 40 39
2008 50 11
2008 50 19
2008 50 31
2008 50 39
2008 50 51
2008 50 59
2008 50 71
2008 60 11
2008 60 19
2008 60 31
2008 60 39
2008 60 60
2008 70 11
2008 70 19
2008 70 31
2008 70 39
2008 70 51
2008 70 59
2008 80 11
2008 80 19
2008 80 31
2008 80 39
2008 80 70
Conserve di ananassi, di agrumi, di pere, di albicocche, di ciliege, di pesche e di fragoleAttuato dal regolamento (CE) n. 711/2006 del Consiglio ( GU L 124 dell'11.5.2006, pag. 1 )
2009 11 11
2009 11 19
2009 19 11
2009 19 19
2009 29 11
2009 29 19
2009 39 11
2009 39 19
2009 49 11
2009 49 19
2009 79 11
2009 79 19
2009 80 11
2009 80 19
2009 80 34
2009 80 35
2009 80 36
2009 80 38
2009 90 11
2009 90 19
2009 90 21
2009 90 29
Succhi di fruttaAttuato dal regolamento (CE) n. 711/2006 del Consiglio ( GU L 124 dell'11.5.2006, pag. 1 )
1806CioccolatoAttuato dal regolamento (CE) n. 711/2006 del Consiglio ( GU L 124 dell'11.5.2006, pag. 1 )

A tutte le sopra menzionate linee tariffarie si applicano le esatte designazioni tariffarie della CE-15.

Footnotes

  1. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1549/2006 della Commissione (. 2

  2. Cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale. 2

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