Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006 , che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici Testo rilevante ai fini SEE

32006R1893Regulation1 gen 2008

del 20 dicembre 2006

che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici

(Testo rilevante ai fini SEE)

Preamble

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 285, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere della Banca centrale europea 1 ,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato 2 ,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio 3 , ha definito la classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee (in seguito denominata «NACE Rev. 1» o «NACE Rev. 1.1»).

(2) Al fine di tener conto degli sviluppi tecnologici e dei cambiamenti strutturali nell’economia è opportuno definire una classificazione aggiornata denominata NACE Revisione 2 (in seguito denominata «NACE Rev. 2»).

(3) Una classificazione aggiornata come la NACE Rev. 2 è indispensabile per l’attuale attività di revisione delle statistiche comunitarie da parte della Commissione. Si prevede che grazie a dati maggiormente paragonabili e pertinenti essa favorirà una migliore governanza economica a livello comunitario e nazionale.

(4) Il funzionamento del mercato interno richiede l'applicazione di norme statistiche per la raccolta, la trasmissione e la pubblicazione dei dati statistici nazionali e comunitari, al fine di rendere accessibili alle imprese, alle istituzioni finanziarie, alle amministrazioni nazionali e a tutti gli altri operatori del mercato unico dati statistici attendibili e comparabili. A tal fine è essenziale che le varie categorie di classificazione delle attività nella Comunità siano interpretate uniformemente in tutti gli Stati membri.

(5) Statistiche affidabili e comparabili sono necessarie per consentire alle imprese di valutare la propria competitività e servono alle istituzioni comunitarie per impedire distorsioni della concorrenza.

(6) La definizione di una classificazione statistica comune riveduta delle attività economiche non obbliga gli Stati membri a raccogliere, pubblicare o fornire dati. Tuttavia, solo se gli Stati membri utilizzano classificazioni di attività connesse alla classificazione comunitaria è possibile fornire informazioni integrate con l’affidabilità, la tempestività, la flessibilità e il grado di dettaglio necessari per la gestione del mercato interno.

(7) È opportuno disporre che per conformarsi alle disposizioni nazionali gli Stati membri possano integrare nelle loro nomenclature nazionali categorie supplementari basate sulla classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità.

(8) Ai fini della comparabilità internazionale delle statistiche economiche occorre che gli Stati membri e le istituzioni comunitarie utilizzino classificazioni delle attività economiche direttamente connesse alla classificazione internazionale tipo, per industrie, di tutti i rami di attività economica (CITI) Rev. 4 adottata dalla commissione statistica delle Nazioni Unite.

(9) Nell’impiego della classificazione delle attività economiche nella Comunità è opportuno che la Commissione sia assistita dal comitato del programma statistico istituito con la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio 4 , in particolare per assicurare, per quanto riguarda l’esame dei problemi derivanti dall’applicazione della NACE Rev. 2, una transizione pienamente coordinata dalla NACE Rev. 1 alla NACE Rev. 2, così come l'elaborazione di future modifiche alla NACE Rev. 2.

(10) Il regolamento (CEE) n. 2186/93 del Consiglio 5 , stabilisce un quadro comune per l’istituzione a fini statistici di registri di imprese comprendente definizioni, caratteristiche, campo di applicazione e procedure di aggiornamento armonizzati.

(11) La definizione di una classificazione statistica riveduta delle attività economiche rende necessario modificare segnatamente vari riferimenti alla NACE Rev. 1 nonché una serie di atti pertinenti. Occorre pertanto modificare i seguenti strumenti: il regolamento (CEE) n. 3037/90, il regolamento (CEE) n. 3924/91 del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativo ad un'indagine comunitaria sulla produzione industriale 6 , il regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 del Consiglio, del 20 dicembre 1996, relativo alle statistiche strutturali sulle imprese 7 , il regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativo alle statistiche congiunturali 8 , il regolamento (CE) n. 1172/98 del Consiglio, del 25 maggio 1998, relativo alla rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada 9 , il regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio, del 9 marzo 1999, relativo alle statistiche sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro 10 , il regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2002, relativo alle statistiche sui rifiuti 11 , il regolamento (CE) n. 450/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2003, relativo all'indice del costo del lavoro 12 , il regolamento (CE) n. 48/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 dicembre 2003, relativo alla produzione di statistiche comunitarie annuali sull'industria dell'acciaio per gli anni di riferimento 2003-2009 13 , il regolamento (CE) n. 808/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo alle statistiche comunitarie sulla società dell'informazione 14 e il regolamento (CE) n. 1552/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativo alle statistiche sulla formazione professionale nelle imprese 15 .

(12) Una serie di atti comunitari va modificata prima della transizione alla NACE Rev. 2 secondo le procedure specifiche ad essi applicabili, segnatamente: il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità 16 , il regolamento (CE) n. 138/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 dicembre 2003, relativo ai conti economici dell'agricoltura nella Comunità 17 e il regolamento (CE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, relativo alle statistiche comunitarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero 18 .

(13) Le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente regolamento dovrebbero essere adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione 19 .

(14) In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di modificare o di integrare la NACE Rev. 2 per tener conto degli sviluppi tecnologici o economici, ovvero per uniformarla ad altre classificazioni economiche o sociali. Tali misure, di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento o integrare il presente regolamento con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali, dovrebbero essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(15) Dato che l’obiettivo del presente regolamento, ossia la definizione di norme statistiche comuni che consentano l’elaborazione di dati armonizzati, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere meglio realizzato a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà enunciato all’articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario al conseguimento di tale obiettivo, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(16) Il comitato del programma statistico è stato consultato,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

SEZIONE I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 Oggetto e campo di applicazione 1. Il presente regolamento definisce la classificazione statistica comune delle attività economiche nella Comunità europea (di seguito denominata «NACE Rev. 2»). Tale classificazione assicura che le classificazioni comunitarie siano pertinenti alla realtà economica e aumenta la comparabilità tra classificazioni nazionali, comunitarie e internazionali e di conseguenza tra statistiche nazionali, comunitarie e internazionali. 2. Il presente regolamento si applica unicamente all’impiego della classificazione per fini statistici. Articolo 2 NACE Rev. 2 1. La NACE Rev. 2 si articola in: a) un primo livello, che comprende voci identificate da un codice alfabetico (sezioni); b) un secondo livello, che comprende voci identificate da un codice numerico a due cifre (divisioni); c) un terzo livello, che comprende voci identificate da un codice numerico a tre cifre (gruppi); d) un quarto livello, che comprende voci identificate da un codice numerico a quattro cifre (classi). 2. La NACE Rev. 2 figura nell’allegato I. Articolo 3 Impiego della NACE Rev. 2 La Commissione impiega la NACE Rev. 2 per tutte le statistiche classificate in base alle attività economiche. Articolo 4 Classificazioni nazionali delle attività economiche 1. Le statistiche degli Stati membri presentate in base alle attività economiche vanno elaborate utilizzando la NACE Rev. 2 o una classificazione nazionale ricavata da essa. 2. La classificazione nazionale può contenere nuove voci e livelli, inoltre è possibile utilizzare codici diversi. Ogni livello, ad eccezione del più alto, deve comprendere le stesse voci del corrispondente livello della NACE Rev. 2, oppure voci che ne costituiscono un’esatta ripartizione. 3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, per approvazione prima della pubblicazione, i progetti di documenti che definiscono o modificano la classificazione nazionale. Entro due mesi la Commissione verifica la conformità di questi progetti al paragrafo 2. La Commissione trasmette agli altri Stati membri, per informazione, la classificazione nazionale approvata. Le classificazioni nazionali degli Stati membri comprendono una tabella di corrispondenza tra la classificazione nazionale e la NACE Rev. 2. 4. In caso di incompatibilità tra alcune voci della NACE Rev. 2 e la struttura economica nazionale la Commissione può autorizzare uno Stato membro ad utilizzare un raggruppamento delle voci della NACE Rev. 2 per settori specifici. Per ottenere tale autorizzazione lo Stato membro interessato deve fornire alla Commissione ogni informazione necessaria per valutare la richiesta. Entro tre mesi la Commissione prende una decisione al riguardo. Nonostante le disposizioni di cui al paragrafo 2 tale autorizzazione non può tuttavia consentire allo Stato membro interessato di scomporre le voci raggruppate in modo diverso da quello previsto dalla NACE Rev. 2. 5. La Commissione, unitamente allo Stato membro interessato, effettua un riesame periodico delle autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 4, al fine di verificare se siano ancora giustificate. Articolo 5 Compiti della Commissione La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, assicura la diffusione, il mantenimento e la promozione della NACE Rev. 2, segnatamente: a) redigendo, aggiornando e pubblicando note esplicative della NACE Rev. 2; b) elaborando e pubblicando orientamenti per la classificazione delle unità statistiche conformemente alla NACE Rev. 2; c) pubblicando tabelle di corrispondenza tra la NACE Rev. 1.1 e la NACE Rev. 2 e tra la NACE Rev. 2 e la NACE Rev. 1.1; d) impegnandosi per migliorare la coerenza con altre classificazioni sociali ed economiche. Articolo 6 Provvedimenti di applicazione 1. I seguenti provvedimenti relativi all’applicazione della NACE Rev. 2 sono adottati conformemente alla procedura di regolamentazione di cui all'articolo 7, paragrafo 2: a) decisioni necessarie in caso di problemi derivanti dall’applicazione della NACE Rev. 2, compreso l'inserimento di attività economiche in classi specifiche; e b) provvedimenti tecnici volti ad assicurare una transizione totalmente coordinata dalla NACE Rev. 1.1 alla NACE Rev. 2, segnatamente per quanto riguarda i problemi connessi a rotture delle serie temporali, compresi doppie relazioni e calcolo retrospettivo delle serie temporali. 2. Sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 7, paragrafo 3, le misure relative alla NACE Rev. 2 intese a modificare o integrare elementi non essenziali del presente regolamento: a) per tener conto degli sviluppi tecnologici o economici; o b) per uniformarla ad altre classificazioni economiche e sociali. 3. Occorre tenere conto del principio secondo il quale i vantaggi dell'aggiornamento della NACE Rev. 2 devono essere preponderanti rispetto ai costi nonché del principio secondo il quale i costi e gli oneri aggiuntivi rimangono entro limiti ragionevoli. Articolo 7 Comitato 1. La Commissione è assistita dal comitato del programma statistico, istituito con decisione 89/382/CEE, Euratom 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di cui agli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi. 3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di cui all'articolo 5 bis, paragrafi 1-4 e all'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa. Articolo 8 Applicazione della NACE Rev. 2 1. Le unità statistiche cui è fatto riferimento nei registri d'imprese istituiti a norma del regolamento (CEE) n. 2186/93 sono classificate secondo la NACE rev. 2. 2. Gli Stati membri elaborano le statistiche relative alle attività economiche svolte a partire dall’1 gennaio 2008 in base alla NACE Rev. 2 o a una classificazione nazionale ad essa conforme a norma dell’articolo 4. 3. In deroga al paragrafo 2, dal 1 o gennaio 2009 le statistiche congiunturali, elaborate a norma del regolamento (CE) n. 1165/98, e l’indice del costo del lavoro, elaborato a norma del regolamento (CE) n. 450/2003, sono prodotti in base alla NACE Rev. 2. 4. La disposizione di cui al paragrafo 2 non si applica all’elaborazione delle seguenti statistiche: a) le statistiche sui conti nazionali a norma del regolamento (CE) n. 2223/96; b) i conti economici dell'agricoltura a norma del regolamento (CE) n. 138/2004; c) le statistiche relative alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero a norma del regolamento (CE) n. 184/2005.

SEZIONE II MODIFICHE AD ATTI CORRELATI Articolo 9 Modifiche al regolamento (CEE) n. 3037/90 Nel regolamento (CEE) n. 3037/90 gli articoli 3, 10 e 12 sono soppressi. Articolo 10 Modifiche al regolamento (CEE) n. 3924/91 Il regolamento (CEE) n. 3924/91 è così modificato: 1) i termini «NACE Rev. 1» sono sostituiti da «NACE Rev. 2» in tutto il testo; 2) all'articolo 2 il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Il campo dell'indagine di cui all'articolo 1 è quello delle attività delle sezioni B e C della classificazione delle attività economiche nella Comunità europea (NACE Rev. 2).». Articolo 11 Modifiche al regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 Il regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 è così modificato: 1) i termini «NACE Rev. 1» sono sostituiti da «NACE Rev. 2» in tutto il testo e negli allegati, ad eccezione dell’allegato 1, sezione 10 «Relazioni e studi pilota», dell’allegato 3, sezione 5 «Primo anno di riferimento» e sezione 9 «Relazioni e studi pilota», dove è mantenuto il riferimento alla «NACE Rev. 1»; 2) all'articolo 3 il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Il presente regolamento si applica a tutte le attività di mercato delle sezioni da B a N e da P a S della classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea (NACE Rev. 2).»; 3) gli allegati sono modificati in conformità dell'allegato II del presente regolamento. Articolo 12 Modifiche al regolamento (CE) n. 1165/98 Il regolamento (CE) n. 1165/98 è così modificato: 1) all'articolo 2 il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Il presente regolamento si applica a tutte le attività di mercato delle sezioni da B a N e da P a S della classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea (NACE Rev. 2).»; 2) all'articolo 17 sono aggiunte le due lettere seguenti: «k) il primo anno base da utilizzare per le serie temporali a norma della NACE Rev. 2; l) per le serie temporali antecedenti il 2009 da trasmettere secondo la NACE Rev. 2, il livello di dettaglio, la forma, il primo periodo di riferimento e il periodo di riferimento;»; 3) gli allegati sono modificati in conformità dell'allegato III del presente regolamento. Articolo 13 Modifica al regolamento (CE) n. 1172/98 Nel regolamento (CE) n. 1172/98, i termini «NACE Rev. 1» e «NACE Rev. 1.1» sono sostituiti da «NACE Rev. 2» in tutto il testo e negli allegati. Articolo 14 Modifiche al regolamento (CE) n. 530/1999 Il regolamento (CE) n. 530/1999 è così modificato: 1) i termini «NACE Rev. 1» sono sostituiti da «NACE Rev. 2» in tutto il testo; 2) all'articolo 3: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Le statistiche hanno per oggetto tutte le attività economiche comprese nelle sezioni B (Estrazioni di minerali), C (Attività manifatturiere), D (Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata), E (Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e decontaminazione), F (Costruzioni), G (Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli), H (Trasporto e magazzinaggio), I (Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione), J (Informazione e comunicazione), K (Attività finanziarie e assicurative), L (Attività immobiliari), M (Attività professionali, scientifiche e tecniche), N (Attività amministrative e di servizi di supporto), P (Istruzione), Q (Attività dei servizi sanitari e di assistenza sociale), R (Arte, spettacoli e tempo libero) e S (Altre attività di servizi) della classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea (NACE Rev. 2).»; b) il paragrafo 2 è soppresso. Articolo 15 Modifiche al regolamento (CE) n. 2150/2002 Il regolamento (CE) n. 2150/2002 è così modificato: 1) i termini «NACE Rev. 1» e «NACE Rev. 1.1» sono sostituiti da «NACE Rev. 2» in tutto il testo e negli allegati; 2) l'allegato 1 è modificato in conformità dell'allegato IV del presente regolamento. Articolo 16 Modifiche al regolamento (CE) n. 450/2003 Il regolamento (CE) n. 450/2003 è così modificato: 1) i termini «NACE Rev. 1» sono sostituiti da «NACE Rev. 2» in tutto il testo; 2) l’articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 Campo d'applicazione 1. Il presente regolamento si applica a tutte le attività definite nelle sezioni da B a S della NACE Rev. 2. 2. L'inclusione delle attività economiche definite nelle sezioni da O a S della NACE Rev. 2 nel campo d'applicazione del presente regolamento è stabilita secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2 tenendo conto degli studi di fattibilità di cui all'articolo 10.»; 3) l’articolo 5 è sostituito dal seguente: «Articolo 5 Frequenza e dati retrospettivi 1. I dati per l'ICL vengono calcolati per la prima volta secondo la NACE Rev. 2 per il primo trimestre del 2009 e, successivamente, di trimestre in trimestre (con scadenza il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 31 dicembre di ogni anno). 2. I dati retrospettivi per il periodo compreso tra il primo trimestre del 2000 e il quarto trimestre del 2008 vengono messi a disposizione dagli Stati membri. Tali dati retrospettivi sono forniti per ciascuna delle sezioni da B a N della NACE Rev. 2 nonché per le componenti del costo del lavoro di cui all'articolo 4, paragrafo 1.»; 4) all'articolo 6 il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. I dati retrospettivi di cui all'articolo 5 sono trasmessi alla Commissione (Eurostat) contemporaneamente agli ICL del primo trimestre del 2009.»; 5) all'articolo 11 la lettera c) è sostituita dal testo seguente: «c) l'inclusione delle sezioni da O a S della NACE Rev. 2 (articolo 3);». Articolo 17 Modifica al regolamento (CE) n. 48/2004 All’articolo 3 del regolamento n. 48/2004 il primo comma è sostituito dal seguente: «Il presente regolamento ha per oggetto i dati sull'industria siderurgica, definita come gruppo 24.1 della nomenclatura statistica delle attività economiche nella Comunità europea (NACE Rev. 2).». Articolo 18 Modifica al regolamento (CE) n. 808/2004 L'allegato I del regolamento (CE) n. 808/2004 è modificato in conformità dell'allegato V del presente regolamento. Articolo 19 Modifiche al regolamento (CE) n. 1552/2005 Il regolamento (CE) n. 1552/2005 è così modificato: 1) i termini «NACE Rev. 1.1» sono sostituiti da «NACE Rev. 2» in tutto il testo; 2) all’articolo 2 il paragrafo 2 è soppresso; 3) l’articolo 4 è sostituito dal seguente: «Articolo 4 Campo di applicazione delle statistiche Le statistiche sulla formazione professionale nelle imprese coprono almeno tutte le attività economiche definite nelle sezioni da B a N e da R a S della NACE Rev. 2.».

SEZIONE III DISPOSIZIONI FINALI Articolo 20 Disposizioni transitorie Quando soddisfino i requisiti di cui al regolamento (CE, Euratom) n. 58/97, gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) statistiche strutturali sulle imprese relative all'esercizio 2008 elaborate sia secondo la NACE Rev. 1.1 sia secondo la NACE Rev. 2. Per ciascuno degli allegati al regolamento (CE, Euratom) n. 58/97, l’elenco delle caratteristiche e le ripartizioni da trasmettere conformemente alla NACE Rev. 1.1 sono definiti secondo la procedura di cui all’articolo 13 di tale regolamento. Articolo 21 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2008.

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, 20 dicembre 2006. Per il Parlamento europeo Il presidente J. BORRELL FONTELLES Per il Consiglio Il presidente J. KORKEAOJA

1 GU C 79 del 1 o .4.2006, pag. 31 .

2 Parere del Parlamento europeo del 12 ottobre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 19 dicembre 2006.

3 GU L 293 del 24.10.1990, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1 ).

4 GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47 .

5 GU L 196 del 5.8.1993, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

6 GU L 374 del 31.12.1991, pag. 1 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

7 GU L 14 del 17.1.1997, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

8 GU L 162 del 5.6.1998, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1503/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 281 del 12.10.2006, pag. 15 ).

9 GU L 163 del 6.6.1998, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

10 GU L 63 del 12.3.1999, pag. 6 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

11 GU L 332 del 9.12.2002, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 783/2005 della Commissione ( GU L 131 del 25.5.2005, pag. 38 ).

12 GU L 69 del 13.3.2003, pag. 1 .

13 GU L 7 del 13.1.2004, pag. 1 .

14 GU L 143 del 30.4.2004, pag. 49 .

15 GU L 255 del 30.9.2005, pag. 1 .

16 GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1267/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 180 del 18.7.2003, pag. 1 ).

17 GU L 33 del 5.2.2004, pag. 1 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 909/2006 della Commissione ( GU L 168 del 21.6.2006, pag. 14 ).

18 GU L 35 dell’8.2.2005, pag. 23 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 602/2006 della Commissione ( GU L 106 del 19.4.2006, pag. 10 ).

19 GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23 . Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE ( GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11 ).

DivisioneGruppoClasseCITI
Rev. 4
ASEZIONE A — AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA
01Produzioni vegetali e animali, caccia e servizi connessi
01.1Coltivazione di colture agricole non permanenti
01.11Coltivazione di cereali (tranne il riso), legumi da granella e semi oleosi0111
01.12Coltivazione del riso0112
01.13Coltivazione di ortaggi e meloni, radici e tuberi0113
01.14Coltivazione di canna da zucchero0114
01.15Coltivazione di tabacco0115
01.16Coltivazione di piante tessili0116
01.19Coltivazione di altre colture non permanenti0119
01.2Coltivazione di colture permanenti
01.21Coltivazione di uva0121
01.22Coltivazione di frutta di origine tropicale e subtropicale0122
01.23Coltivazione di agrumi0123
01.24Coltivazione di pomacee e frutta a nocciolo0124
01.25Coltivazione di altri alberi da frutta, frutti di bosco e in guscio0125
01.26Coltivazione di frutti oleosi0126
01.27Coltivazione di piante per la produzione di bevande0127
01.28Coltivazione di spezie, piante aromatiche e farmaceutiche0128
01.29Coltivazione di altre colture permanenti0129
01.3Riproduzione delle piante
01.30Riproduzione delle piante0130
01.4Allevamento di animali
01.41Allevamento di bovini da latte0141*
01.42Allevamento di altri bovini e di bufalini0141*
01.43Allevamento di cavalli e altri equini0142
01.44Allevamento di cammelli e camelidi0143
01.45Allevamento di ovini e caprini0144
01.46Allevamento di suini0145
01.47Allevamento di pollame0146
01.49Allevamento di altri animali0149
01.5Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali: attività mista
01.50Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali: attività mista0150
01.6Attività di supporto all'agricoltura e attività successive alla raccolta
01.61Attività di supporto alla produzione vegetale0161
01.62Attività di supporto alla produzione animale0162
01.63Attività successive alla raccolta0163
01.64Lavorazione delle sementi per la semina0164
01.7Caccia, cattura di animali e servizi connessi
01.70Caccia, cattura di animali e servizi connessi0170
02Silvicoltura e utilizzo di aree forestali
02.1Silvicoltura e altre attività forestali
02.10Silvicoltura e altre attività forestali0210
02.2Utilizzo di aree forestali
02.20Utilizzo di aree forestali0220
02.3Raccolta di prodotti non legnosi selvatici
02.30Raccolta di prodotti non legnosi selvatici0230
02.4Servizi di supporto per la silvicoltura
02.40Servizi di supporto per la silvicoltura0240
03Pesca e acquicoltura
03.1Pesca
03.11Pesca marina0311
03.12Pesca in acque dolci0312
03.2Acquicoltura
03.21Acquicoltura marina0321
03.22Acquicoltura in acque dolci0322
SEZIONE B — ATTIVITÀ ESTRATTIVA
05Estrazione di carbone e lignite
05.1Estrazione di antracite
05.10Estrazione di antracite0510
05.2Estrazione di lignite
05.20Estrazione di lignite0520
06Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale
06.1Estrazione di petrolio greggio
06.10Estrazione di petrolio greggio0610
06.2Estrazione di gas naturale
06.20Estrazione di gas naturale0620
07Estrazione di minerali metalliferi
07.1Estrazione di minerali metalliferi ferrosi
07.10Estrazione di minerali metalliferi ferrosi0710
07.2Estrazione di minerali metalliferi non ferrosi
07.21Estrazione di minerali di uranio e di torio0721
07.29Estrazione di altri minerali metalliferi non ferrosi0729
08Altre attività estrattive
08.1Estrazione di pietra, sabbia e argilla
08.11Estrazione di pietre ornamentali e da costruzione, calcare, pietra di gesso, creta e ardesia0810*
08.12Estrazione di ghiaia e sabbia; estrazione di argille e caolino0810*
08.9Estrazione di minerali e prodotti di cava n.c.a.
08.91Estrazione di minerali per l'industria chimica e per la produzione di fertilizzanti0891
08.92Estrazione di torba0892
08.93Estrazione di sale0893
08.99Altre attività estrattive n.c.a.0899
09Attività dei servizi di supporto all''estrazione
09.1Attività di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale
09.10Attività di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale0910
09.9Attività di supporto ad altre attività estrattive
09.90Attività di supporto ad altre attività estrattive0990
SEZIONE C — ATTIVITÀ MANIFATTURIERE
10Industrie alimentari
10.1Lavorazione e conservazione di carne e produzione di prodotti a base di carne
10.11Lavorazione e conservazione di carne1010*
10.12Lavorazione e conservazione di carne di volatili1010*
10.13Produzione di prodotti a base di carne (compresa la carne di volatili)1010*
10.2Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi
10.20Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi1020
10.3Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi
10.31Lavorazione e conservazione delle patate1030*
10.32Produzione di succhi di frutta e di ortaggi1030*
10.39Altra lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi1030*
10.4Produzione di oli e grassi vegetali e animali
10.41Produzione di oli e grassi1040*
10.42Produzione di margarina e di grassi commestibili simili1040*
10.5Produzione di latte e latticini
10.51Lavorazione del latte e produzione di latticini1050*
10.52Produzione di gelati1050*
10.6Lavorazione delle granaglie, produzione di amidi e di prodotti amidacei
10.61Lavorazione delle granaglie1061
10.62Produzione di amidi e di prodotti amidacei1062
10.7Fabbricazione di prodotti da forno e farinacei
10.71Produzione di pane; prodotti di pasticceria freschi1071*
10.72Produzione di fette biscottate e di biscotti; fabbricazione di prodotti di pasticceria conservati1071*
10.73Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili1074
10.8Produzione di altri prodotti alimentari
10.81Produzione di zucchero1072
10.82Produzione di cacao, cioccolato, caramelle e confetterie1073
10.83Lavorazione del tè e del caffè1079*
10.84Produzione di condimenti e spezie1079*
10.85Produzione di pasti e piatti preparati1075
10.86Produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici1079*
10.89Produzione di altri prodotti alimentari n.c.a.1079*
10.9Produzione di prodotti per l'alimentazione degli animali
10.91Produzione di mangimi per l'alimentazione degli animali da allevamento1080*
10.92Produzione di prodotti per l'alimentazione degli animali domestici1080*
11Produzione di bevande
11.0Produzione di bevande
11.01Distillazione, rettifica e miscelatura di alcolici1101
11.02Produzione di vini da uve1102*
11.03Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta1102*
11.04Produzione di altre bevande fermentate non distillate1102*
11.05Fabbricazione di birra1103*
11.06Fabbricazione di malto1103*
11.07Produzione di bibite analcoliche, di acque minerali e di altre acque in bottiglia1104
12Industria del tabacco
12.0Produzione di tabacchi
12.00Produzione di tabacchi1200
13Industrie tessili
13.1Preparazione e filatura di fibre tessili
13.10Preparazione e filatura di fibre tessili1311
13.2Tessitura
13.20Tessitura1312
13.3Finissaggio dei tessili
13.30Finissaggio dei tessili1313
13.9Altre industrie tessili
13.91Fabbricazione di tessuti a maglia1391
13.92Fabbricazione di articoli tessili, esclusi gli articoli di abbigliamento1392
13.93Fabbricazione di tappeti e moquette1393
13.94Fabbricazione di spago, corde, funi e reti1394
13.95Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie, esclusi gli articoli di abbigliamento1399*
13.96Fabbricazione di tessuti per uso tecnico e industriale1399*
13.99Fabbricazione di altri prodotti tessili n.c.a.1399*
14Confezione di articoli di abbigliamento
14.1Confezione di articoli di abbigliamento, eccetto l'abbigliamento in pelliccia
14.11Confezione di abbigliamento in pelle1410*
14.12Confezione di indumenti da lavoro1410*
14.13Confezione di altro abbigliamento esterno1410*
14.14Confezione di biancheria intima1410*
14.19Confezione di altri articoli di abbigliamento ed accessori1410*
14.2Confezione di articoli in pelliccia
14.20Confezione di articoli in pelliccia1420
14.3Fabbricazione di articoli di maglieria
14.31Fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia1430*
14.39Fabbricazione di altri articoli di maglieria1430*
15Confezione di articoli in pelle e simili
15.1Preparazione e concia del cuoio; fabbricazione di articoli da viaggio, borse, pelletteria e selleria; preparazione e tintura di pellicce
15.11Preparazione e concia del cuoio; preparazione e tintura di pellicce1511
15.12Fabbricazione di articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria1512
15.2Fabbricazione di calzature
15.20Fabbricazione di calzature1520
16Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero, esclusi i mobili; fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
16.1Taglio e piallatura del legno
16.10Taglio e piallatura del legno1610
16.2Fabbricazione di prodotti in legno, sughero, paglia e materiali da intreccio
16.21Fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno1621
16.22Fabbricazione di pavimenti a parquet assemblati1622*
16.23Fabbricazione di altri prodotti di carpenteria in legno e falegnameria per l'edilizia1622*
16.24Fabbricazione di imballaggi in legno1623
16.29Fabbricazione di altri prodotti in legno, fabbricazione di articoli in sughero, paglia e materiali da intreccio1629
17Fabbricazione di carta e di prodotti di carta
17.1Fabbricazione di pasta-carta, carta e cartone
17.11Fabbricazione di pasta-carta1701*
17.12Fabbricazione di carta e di cartone1701*
17.2Fabbricazione di articoli di carta e di cartone
17.21Fabbricazione di carta e cartoni ondulati e di imballaggi di carta e cartone1702
17.22Fabbricazione di prodotti di carta e cartone per uso domestico e igienico-sanitario1709*
17.23Fabbricazione di prodotti cartotecnici1709*
17.24Fabbricazione di carta da parati1709*
17.29Fabbricazione di altri articoli di carta e cartone1709*
18Stampa e riproduzione su supporti registrati
18.1Stampa e servizi connessi alla stampa
18.11Stampa di giornali1811*
18.12Altra stampa1811*
18.13Lavorazioni preliminari alla stampa e ai media1812*
18.14Rilegatura e servizi connessi1812*
18.2Riproduzione su supporti registrati
18.20Riproduzione su supporti registrati1820
19Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
19.1Fabbricazione di prodotti di cokeria
19.10Fabbricazione di prodotti di cokeria1910
19.2Fabbricazione di prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
19.20Fabbricazione di prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio1920
20Fabbricazione di prodotti chimici
20.1Fabbricazione di prodotti chimici di base, di fertilizzanti e di composti azotati, di materie plastiche e gomma sintetica in forme primarie
20.11Fabbricazione di gas industriali2011*
20.12Fabbricazione di coloranti e pigmenti2011*
20.13Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici2011*
20.14Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici2011*
20.15Fabbricazione di fertilizzanti e di composti azotati2012
20.16Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie2013*
20.17Fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie2013*
20.2Fabbricazione di fitofarmaci e di altri prodotti chimici per l'agricoltura
20.20Fabbricazione di fitofarmaci e di altri prodotti chimici per l'agricoltura2021
20.3Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici
20.30Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici2022
20.4Fabbricazione di saponi e detergenti, di prodotti per la pulizia e la lucidatura, di profumi e cosmetici
20.41Fabbricazione di saponi e detergenti, di prodotti per la pulizia e la lucidatura2023*
20.42Fabbricazione di profumi e cosmetici2023*
20.5Fabbricazione di altri prodotti chimici
20.51Fabbricazione di esplosivi2029*
20.52Fabbricazione di colle2029*
20.53Fabbricazione di oli essenziali2029*
20.59Fabbricazione di altri prodotti chimici n.c.a.2029*
20.6Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali
20.60Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali2030
21Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici
21.1Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base
21.10Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base2100*
21.2Fabbricazione di preparati farmaceutici
21.20Fabbricazione di preparati farmaceutici2100*
22Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche
22.1Fabbricazione di articoli in gomma
22.11Fabbricazione di pneumatici e camere d'aria; rigenerazione e ricostruzione di pneumatici2211
22.19Fabbricazione di altri prodotti in gomma2219
22.2Fabbricazione di articoli in materie plastiche
22.21Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche2220*
22.22Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche2220*
22.23Fabbricazione di articoli in plastica per l'edilizia2220*
22.29Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche2220*
23Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi
23.1Fabbricazione di vetro e di prodotti in vetro
23.11Fabbricazione di vetro piano2310*
23.12Lavorazione e trasformazione del vetro piano2310*
23.13Fabbricazione di vetro cavo2310*
23.14Fabbricazione di fibre di vetro2310*
23.19Fabbricazione e lavorazione di altro vetro incluso il vetro per usi tecnici2310*
23.2Fabbricazione di prodotti refrattari
23.20Fabbricazione di prodotti refrattari2391
23.3Fabbricazione di materiali da costruzione in terracotta
23.31Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti2392*
23.32Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta2392*
23.4Fabbricazione di altri prodotti in porcellana e in ceramica
23.41Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali2393*
23.42Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica2393*
23.43Fabbricazione di isolatori e di pezzi isolanti in ceramica2393*
23.44Fabbricazione di altri prodotti in ceramica per uso tecnico e industriale2393*
23.49Fabbricazione di altri prodotti in ceramica2393*
23.5Produzione di cemento, calce e gesso
23.51Produzione di cemento2394*
23.52Produzione di calce e gesso2394*
23.6Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo, cemento e gesso
23.61Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia2395*
23.62Fabbricazione di prodotti in gesso per l'edilizia2395*
23.63Fabbricazione di calcestruzzo pronto per l'uso2395*
23.64Fabbricazione di malta2395*
23.65Fabbricazione di prodotti in fibrocemento2395*
23.69Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento2395*
23.7Taglio, modellatura e finitura di pietre
23.70Taglio, modellatura e finitura di pietre2396
23.9Fabbricazione di prodotti abrasivi e di minerali non metalliferi n.c.a.
23.91Fabbricazione di prodotti abrasivi2399*
23.99Fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi n.c.a.2399*
24Attività metallurgiche
24.1Attività siderurgiche
24.10Attività siderurgiche2410*
24.2Fabbricazione di tubi, condotti, profilati cavi e relative guarnizioni in acciaio
24.20Fabbricazione di tubi, condotti, profilati cavi e relative guarnizioni in acciaio2410*
24.3Fabbricazione di altri prodotti della prima trasformazione dell'acciaio
24.31Stiratura a freddo di barre2410*
24.32Laminazione a freddo di nastri2410*
24.33Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo2410*
24.34Trafilatura a freddo2410*
24.4Produzione di metalli di base preziosi e di altri non ferrosi
24.41Produzione di metalli preziosi2420*
24.42Produzione di alluminio2420*
24.43Produzione di piombo, zinco e stagno2420*
24.44Produzione di rame2420*
24.45Produzione di altri metalli non ferrosi2420*
24.46Trattamento dei combustibili nucleari2420*
24.5Attività di fonderie
24.51Fusione di ghisa2431*
24.52Fusione di acciaio2431*
24.53Fusione di metalli leggeri2432*
24.54Fusione di altri metalli non ferrosi2432*
25Fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature
25.1Fabbricazione di elementi da costruzione in metallo
25.11Fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture2511*
25.12Fabbricazione di porte e finestre in metallo2511*
25.2Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo
25.21Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale2512*
25.29Fabbricazione di altre cisterne, serbatoi e contenitori in metallo2512*
25.3Fabbricazione di generatori di vapore, esclusi i contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale ad acqua calda
25.30Fabbricazione di generatori di vapore, esclusi i contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale ad acqua calda2513
25.4Fabbricazione di armi e munizioni
25.40Fabbricazione di armi e munizioni2520
25.5Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle polveri
25.50Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle polveri2591
25.6Trattamento e rivestimento dei metalli; lavori di meccanica generale
25.61Trattamento e rivestimento dei metalli2592*
25.62Lavori di meccanica generale2592*
25.7Fabbricazione di articoli di coltelleria, utensili e oggetti di ferramenta
25.71Fabbricazione di articoli di coltelleria e posateria2593*
25.72Fabbricazione di serrature e cerniere2593*
25.73Fabbricazione di utensileria2593*
25.9Fabbricazione di altri prodotti in metallo
25.91Fabbricazione di bidoni in acciaio e di contenitori analoghi2599*
25.92Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo2599*
25.93Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici, di catene e molle2599*
25.94Fabbricazione di articoli di bulloneria2599*
25.99Fabbricazione di altri prodotti in metallo n.c.a.2599*
26Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica
26.1Fabbricazione di componenti elettronici e schede elettroniche
26.11Fabbricazione di componenti elettronici2610*
26.12Fabbricazione di schede elettroniche integrate2610*
26.2Fabbricazione di computer e unità periferiche
26.20Fabbricazione di computer e unità periferiche2620
26.3Fabbricazione di apparecchiature per le comunicazioni
26.30Fabbricazione di apparecchiature per le comunicazioni2630
26.4Fabbricazione di prodotti di elettronica di consumo
26.40Fabbricazione di prodotti di elettronica di consumo2640
26.5Fabbricazione di strumenti e apparecchi di misurazione, prova e navigazione; orologi
26.51Fabbricazione di strumenti e apparecchi di misurazione, prova e navigazione2651
26.52Fabbricazione di orologi2652
26.6Fabbricazione di strumenti per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche
26.60Fabbricazione di strumenti per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche2660
26.7Fabbricazione di strumenti ottici e attrezzature fotografiche
26.70Fabbricazione di strumenti ottici e attrezzature fotografiche i2670
26.8Fabbricazione di supporti ottici e magnetici
26.80Fabbricazione di supporti ottici e magnetici2680
27Fabbricazione di apparecchiature elettriche
27.1Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità
27.11Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici2710*
27.12Fabbricazione di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità2710*
27.2Fabbricazione di batterie e accumulatori
27.20Fabbricazione di batterie e accumulatori2720
27.3Fabbricazione di cablaggi e apparecchiature di cablaggio
27.31Fabbricazione di cavi a fibre ottiche2731
27.32Fabbricazione di altri fili e cavi elettronici ed elettrici2732
27.33Fabbricazione di attrezzature per cablaggio2733
27.4Fabbricazione di apparecchiature per illuminazione
27.40Fabbricazione di apparecchiature per illuminazione2740
27.5Fabbricazione di apparecchi per uso domestico
27.51Fabbricazione di elettrodomestici2750*
27.52Fabbricazione di apparecchi per uso domestico non elettrici2750*
27.9Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche
27.90Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche2790
28Fabbricazione di macchinari e apparecchiature n.c.a.
28.1Fabbricazione di macchine di impiego generale
28.11Fabbricazione di motori e turbine, esclusi i motori per aeromobili, veicoli e motocicli2811
28.12Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche2812
28.13Fabbricazione di altre pompe e compressori2813*
28.14Fabbricazione di altri rubinetti e valvole2813*
28.15Fabbricazione di cuscinetti, ingranaggi e organi di trasmissione2814
28.2Fabbricazione di altre macchine di impiego generale
28.21Fabbricazione di forni, caldaie per il riscaldamento centrale e bruciatori per caldaie2815
28.22Fabbricazione di apparecchi di sollevamento e movimentazione2816
28.23Fabbricazione di macchine e attrezzature per ufficio (esclusi computer e unità periferiche)2817
28.24Fabbricazione di utensili portatili a motore2818
28.25Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione2819*
28.29Fabbricazione di altre macchine di impiego generale n.c.a.2819*
28.3Fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura
28.30Fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura2821
28.4Fabbricazione di macchine per la formatura dei metalli e di altre macchine utensili
28.41Fabbricazione di macchine per la formatura dei metalli2822*
28.49Fabbricazione di altre macchine utensili2822*
28.9Fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali
28.91Fabbricazione di macchine per la metallurgia2823
28.92Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere2824
28.93Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco2825
28.94Fabbricazione di macchine per le industrie tessili, dell'abbigliamento e del cuoio2826
28.95Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone2829*
28.96Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma2829*
28.99Fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali n.c.a.2829*
29Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
29.1Fabbricazione di autoveicoli
29.10Fabbricazione di autoveicoli2910
29.2Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli; fabbricazione di rimorchi e semirimorchi
29.20Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli; fabbricazione di rimorchi e semirimorchi2920
29.3Fabbricazione di parti ed accessori per autoveicoli
29.31Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche per autoveicoli2930*
29.32Fabbricazione di altre parti ed accessori per autoveicoli2930*
30Fabbricazione di altri mezzi di trasporto
30.1Costruzione di navi e imbarcazioni
30.11Costruzione di navi e di strutture galleggianti3011
30.12Costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive3012
30.2Costruzione di locomotive e di materiale rotabile ferro-tranviario
30.20Costruzione di locomotive e di materiale rotabile ferro-tranviario3020
30.3Fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi
30.30Fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi3030
30.4Fabbricazione di veicoli militari da combattimento
30.40Fabbricazione di veicoli militari da combattimento3040
30.9Fabbricazione di mezzi di trasporto n.c.a.
30.91Fabbricazione di motocicli3091
30.92Fabbricazione di biciclette e veicoli per invalidi3092
30.99Fabbricazione di altri mezzi di trasporto n.c.a.3099
31Fabbricazione di mobili
31.0Fabbricazione di mobili
31.01Fabbricazione di mobili per uffici e negozi3100*
31.02Fabbricazione di mobili per cucina3100*
31.03Fabbricazione di materassi3100*
31.09Fabbricazione di altri mobili3100*
32Altre industrie manifatturiere
32.1Fabbricazione di gioielleria, bigiotteria e articoli connessi
32.11Conio di monete3211*
32.12Fabbricazione di gioielli e articoli connessi3211*
32.13Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili3212
32.2Fabbricazione di strumenti musicali
32.20Fabbricazione di strumenti musicali3220
32.3Fabbricazione di articoli sportivi
32.30Fabbricazione di articoli sportivi3230
32.4Fabbricazione di giochi e giocattoli
32.40Fabbricazione di giochi e giocattoli3240
32.5Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche
32.50Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche3250
32.9Industrie manifatturiere n.c.a.
32.91Fabbricazione di scope e spazzole3290*
32.99Altre industrie manifatturiere n.c.a.3290*
33Riparazione e installazione di macchine e apparecchiature
33.1Riparazione di prodotti in metallo, macchine e apparecchiature
33.11Riparazione di prodotti in metallo3311
33.12Riparazione di macchinari3312
33.13Riparazione di apparecchiature elettroniche e ottiche3313
33.14Riparazione di apparecchiature elettriche3314
33.15Riparazione e manutenzione di navi e imbarcazioni3315*
33.16Riparazione e manutenzione di aeromobili e veicoli spaziali3315*
33.17Riparazione e manutenzione di altri mezzi di trasporto3315*
33.19Riparazione di altre apparecchiature3319
33.2Installazione di macchine e apparecchiature industriali
33.20Installazione di macchine e apparecchiature industriali3320
SEZIONE D — FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA
35Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
35.1Produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica
35.11Produzione di energia elettrica3510*
35.12Trasmissione di energia elettrica3510*
35.13Distribuzione di energia elettrica3510*
35.14Commercio di energia elettrica3510*
35.2Produzione di gas; distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte
35.21Produzione di gas3520*
35.22Distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte3520*
35.23Commercio di gas distribuito mediante condotte3520*
35.3Fornitura di vapore e aria condizionata
35.30Fornitura di vapore e aria condizionata3530
SEZIONE E — FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI E RISANAMENTO
36Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
36.0Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
36.00Raccolta, trattamento e fornitura di acqua3600
37Gestione delle reti fognarie
37.0Gestione delle reti fognarie
37.00Gestione delle reti fognarie3700
38Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali
38.1Raccolta dei rifiuti
38.11Raccolta di rifiuti non pericolosi3811
38.12Raccolta di rifiuti pericolosi3812
38.2Trattamento e smaltimento dei rifiuti
38.21Trattamento e smaltimento di rifiuti non pericolosi3821
38.22Trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi3822
38.3Recupero dei materiali
38.31Demolizione di carcasse3830*
38.32Recupero dei materiali selezionati3830*
39Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
39.0Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
39.00Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti3900
SEZIONE F — COSTRUZIONI
41Costruzione di edifici
41.1Sviluppo di progetti immobiliari
41.10Sviluppo di progetti immobiliari4100*
41.2Costruzione di edifici residenziali e non residenziali
41.20Costruzione di edifici residenziali e non residenziali4100*
42Ingegneria civile
42.1Costruzione di strade e ferrovie
42.11Costruzione di strade e autostrade4210*
42.12Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane4210*
42.13Costruzione di ponti e gallerie4210*
42.2Costruzione di infrastutture
42.21Costruzione di infrastrutture per il trasporto di fluidi4220*
42.22Costruzione di infrastrutture per l'energia elettrica e le telecomunicazioni4220*
42.9Costruzione di altre opere di ingegneria civile
42.91Costruzione di opere idrauliche4290*
42.99Costruzione di altre opere di ingegneria civile n.c.a.4290*
43Lavori di costruzione specializzati
43.1Demolizione e preparazione del cantiere edile
43.11Demolizione4311
43.12Preparazione del cantiere edile4312*
43.13Trivellazioni e perforazioni4312*
43.2Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzione e installazione
43.21Installazione di impianti elettrici4321
43.22Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria4322
43.29Altri lavori di costruzione e installazione4329
43.3Completamento e finitura di edifici
43.31Intonacatura4330*
43.32Posa in opera di infissi4330*
43.33Rivestimento di pavimenti e di muri4330*
43.34Tinteggiatura e posa in opera di vetri4330*
43.39Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici4330*
43.9Altri lavori specializzati di costruzione
43.91Realizzazione di coperture4390*
43.99Altri lavori specializzati di costruzione n.c.a.4390*
SEZIONE G — COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI
45Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli
45.1Commercio di autoveicoli
45.11Commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri4510*
45.19Commercio di altri autoveicoli4510*
45.2Manutenzione e riparazione di autoveicoli
45.20Manutenzione e riparazione di autoveicoli4520
45.3Commercio di parti e accessori di autoveicoli
45.31Commercio all'ingrosso di parti e accessori di autoveicoli4530*
45.32Commercio al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli4530*
45.4Commercio, manutenzione e riparazione di motocicli e relativi parti ed accessori
45.40Commercio, manutenzione e riparazione di motocicli e relativi parti ed accessori4540
46Commercio all'ingrosso, escluso quello di autoveicoli e di motocicli
46.1Intermediari del commercio
46.11Intermediari del commercio di materie prime agricole, di animali vivi, di materie prime tessili e di semilavorati4610*
46.12Intermediari del commercio di combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici4610*
46.13Intermediari del commercio di legname e materiali da costruzione4610*
46.14Intermediari del commercio di macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili4610*
46.15Intermediari del commercio di mobili, articoli per la casa e ferramenta4610*
46.16Intermediari del commercio di prodotti tessili, abbigliamento, calzature e articoli in pelle4610*
46.17Intermediari del commercio di prodotti alimentari, bevande e tabacco4610*
46.18Intermediari specializzati nel commercio di altri prodotti particolari4610*
46.19Intermediari del commercio di vari prodotti senza prevalenza di alcuno4610*
46.2Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e animali vivi
46.21Commercio all'ingrosso di cereali, tabacco grezzo, sementi e alimenti per il bestiame4620*
46.22Commercio all'ingrosso di fiori e piante4620*
46.23Commercio all'ingrosso di animali vivi4620*
46.24Commercio all'ingrosso di pelli e cuoio4620*
46.3Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e tabacco
46.31Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi4630*
46.32Commercio all'ingrosso di carni e di prodotti a base di carne4630*
46.33Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari, uova, oli e grassi commestibili4630*
46.34Commercio all'ingrosso di bevande4630*
46.35Commercio all'ingrosso di prodotti del tabacco4630*
46.36Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato e dolciumi4630*
46.37Commercio all'ingrosso di caffè, tè, cacao e spezie4630*
46.38Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi4630*
46.39Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco4630*
46.4Commercio all'ingrosso di beni di consumo
46.41Commercio all'ingrosso di prodotti tessili4641*
46.42Commercio all'ingrosso di abbigliamento e di calzature4641*
46.43Commercio all'ingrosso di elettrodomestici4649*
46.44Commercio all'ingrosso di articoli di porcellana e di vetro e di prodotti per la pulizia4649*
46.45Commercio all'ingrosso di profumi e cosmetici4649*
46.46Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici4649*
46.47Commercio all'ingrosso di mobili, tappeti e articoli per l'illuminazione4649*
46.48Commercio all'ingrosso di orologi e di gioielleria4649*
46.49Commercio all'ingrosso di altri beni di consumo4649*
46.5Commercio all'ingrosso di apparecchiature ICT
46.51Commercio all'ingrosso di computer, apparecchiature informatiche periferiche e di software4651
46.52Commercio all'ingrosso di apparecchiature elettroniche e per telecomunicazioni e di loro componenti4652
46.6Commercio all'ingrosso di altri macchinari, attrezzature e forniture
46.61Commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature e forniture agricole4653
46.62Commercio all'ingrosso di macchine utensili4659*
46.63Commercio all'ingrosso di macchinari per l'estrazione, l'edilizia e l'ingegneria civile4659*
46.64Commercio all'ingrosso di macchinari per l'industria tessile, di macchine per cucire e per maglieria4659*
46.65Commercio all'ingrosso di mobili per ufficio4659*
46.66Commercio all'ingrosso di altri macchinari e attrezzature per ufficio4659*
46.69Commercio all'ingrosso di altri macchinari e attrezzature4659*
46.7Commercio all'ingrosso specializzato di altri prodotti
46.71Commercio all'ingrosso di combustibili solidi, liquidi, gassosi e di prodotti derivati4661
46.72Commercio all'ingrosso di metalli e di minerali metalliferi4662
46.73Commercio all'ingrosso di legname, materiali da costruzione e apparecchi igienico-sanitari4663*
46.74Commercio all'ingrosso di ferramenta, di apparecchi e accessori per impianti idraulici e di riscaldamento4663*
46.75Commercio all'ingrosso di prodotti chimici4669*
46.76Commercio all'ingrosso di altri prodotti intermedi4669*
46.77Commercio all'ingrosso di rottami e cascami4669*
46.9Commercio all'ingrosso non specializzato
46.90Commercio all'ingrosso non specializzato4690
47Commercio al dettaglio, escluso quello di autoveicoli e di motocicli
47.1Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati
47.11Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari, bevande o tabacco4711
47.19Commercio al dettaglio in altri esercizi non specializzati4719
47.2Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati
47.21Commercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizi specializzati4721*
47.22Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne in esercizi specializzati4721*
47.23Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi specializzati4721*
47.24Commercio al dettaglio di pane, pasticceria e dolciumi in esercizi specializzati4721*
47.25Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati4722
47.26Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco in esercizi specializzati4723
47.29Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati4721*
47.3Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
47.30Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati4730
47.4Commercio al dettaglio di apparecchiature di informazione e comunicazione in esercizi specializzati
47.41Commercio al dettaglio di computer, unità periferiche e software in esercizi specializzati4741*
47.42Commercio al dettaglio di apparecchiature per le telecomunicazioni in esercizi specializzati4741*
47.43Commercio al dettaglio di apparecchiature audio e video in esercizi specializzati4742
47.5Commercio al dettaglio di altri oggetti di uso domestico in esercizi specializzati
47.51Commercio al dettaglio di prodotti tessili in esercizi specializzati4751
47.52Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici e vetro in esercizi specializzati4752
47.53Commercio al dettaglio di tappeti, scendiletto e rivestimenti per pavimenti e pareti in esercizi specializzati4753
47.54Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati4759*
47.59Commercio al dettaglio di mobili, di articoli per l'illuminazione e altri articoli per la casa in esercizi specializzati4759*
47.6Commercio al dettaglio di articoli culturali e ricreativi in esercizi specializzati
47.61Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati4761*
47.62Commercio al dettaglio di giornali e articoli di cartoleria in esercizi specializzati4761*
47.63Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati4762
47.64Commercio al dettaglio di articoli sportivi in esercizi specializzati4763
47.65Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati4764
47.7Commercio al dettaglio di altri prodotti in esercizi specializzati
47.71Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati4771*
47.72Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati4771*
47.73Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati4772*
47.74Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati4772*
47.75Commercio al dettaglio di cosmetici e di articoli di profumeria in esercizi specializzati4772*
47.76Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi, fertilizzanti, animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati4773*
47.77Commercio al dettaglio di orologi e articoli di gioielleria in esercizi specializzati4773*
47.78Commercio al dettaglio di altri prodotti (esclusi quelli di seconda mano) in esercizi specializzati4773*
47.79Commercio al dettaglio di articoli di seconda mano4774
47.8Commercio al dettaglio ambulante in bancarelle e mercati
47.81Commercio al dettaglio ambulante in bancarelle e mercati di prodotti alimentari, bevande e tabacco4781
47.82Commercio al dettaglio ambulante in bancarelle e mercati di prodotti tessili, abbigliamento e calzature4782
47.89Commercio al dettaglio ambulante in bancarelle e mercati di altri prodotti4789
47.9Commercio al dettaglio al di fuori dei negozi, delle bancarelle e dei mercati
47.91Commercio al dettaglio per corrispondenza o attraverso Internet4791
47.99Altri tipi di commercio al dettaglio al di fuori dei negozi, delle bancarelle e dei mercati4799
SEZIONE H — TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO
49Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte
49.1Trasporto ferroviario di passeggeri (interurbano)
49.10Trasporto ferroviario di passeggeri (interurbano)4911
49.2Trasporto ferroviario di merci
49.20Trasporto ferroviario di merci4912
49.3Altri trasporti terrestri di passeggeri
49.31Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane4921
49.32Trasporto con taxi4922*
49.39Altri trasporti terrestri di passeggeri n.c.a.4922*
49.4Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco
49.41Trasporto di merci su strada4923*
49.42Servizi di trasloco4923*
49.5Trasporto mediante condotte
49.50Trasporto mediante condotte4930
50Trasporti marittimi e per vie d'acqua
50.1Trasporto marittimo e costiero di passeggeri
50.10Trasporto marittimo e costiero di passeggeri5011
50.2Trasporto marittimo e costiero di merci
50.20Trasporto marittimo e costiero di merci5012
50.3Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne
50.30Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne5021
50.4Trasporto di merci per vie d'acqua interne
50.40Trasporto di merci per vie d'acqua interne5022
51Trasporto aereo
51.1Trasporto aereo di passeggeri
51.10Trasporto aereo di passeggeri5110
51.2Trasporto aereo di merci e trasporto spaziale
51.21Trasporto aereo di merci5120*
51.22Trasporto spaziale5120*
52Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti
52.1Magazzinaggio e custodia
52.10Magazzinaggio e custodia5210
52.2Attività di supporto ai trasporti
52.21Attività dei servizi connessi al trasporto terrestre5221
52.22Attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua5222
52.23Attività dei servizi connessi al trasporto aereo5223
52.24Movimentazione merci5224
52.29Altre attività di supporto connesse ai trasporti5229
53Servizi postali e attività di corriere
53.1Attività postali con obbligo di servizio universale
53.10Attività postali con obbligo di servizio universale5310
53.2Altre attività postali e di corriere
53.20Altre attività postali e di corriere5320
SEZIONE I SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE
55Servizi di alloggio
55.1Alberghi e alloggi simili
55.10Alberghi e alloggi simili5510*
55.2Alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni
55.20Alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni5510*
55.3Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
55.30Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte5520
55.9Altri alloggi
55.90Altri alloggi5590
56Attività di servizi di ristorazione
56.1Ristoranti e attività di ristorazione mobile
56.10Ristoranti e attività di ristorazione mobile5610
56.2Catering per eventi e altri servizi di ristorazione
56.21Catering per eventi5621
56.29Altri servizi di ristorazione5629
56.3Somministrazione di bevande
56.30Somministrazione di bevande5630
SEZIONE J — SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
58Attività editoriali
58.1Edizione di libri, periodici e altre attività editoriali
58.11Edizione di libri5811
58.12Pubblicazione di elenchi e mailing list5812
58.13Edizione di quotidiani5813*
58.14Edizione di riviste e periodici5813*
58.19Altre attività editoriali5819
58.2Edizione di software
58.21Edizione di giochi per computer5820*
58.29Edizione di altri software5820*
59Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, di registrazioni musicali e sonore
59.1Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
59.11Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi5911
59.12Attività di postproduzione cinematografica, di video e di programmi televisivi5912
59.13Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi5913
59.14Attività di proiezione cinematografica5914
59.2Attività di registrazione sonora e dell'editoria musicale
59.20Attività di registrazione sonora e dell'editoria musicale5920
60Attività di programmazione e trasmissione
60.1Trasmissioni radiofoniche
60.10Trasmissioni radiofoniche6010
60.2Attività di programmazione e trasmissione televisive
60.20Attività di programmazione e trasmissione televisive6020
61Telecomunicazioni
61.1Telecomunicazioni fisse
61.10Telecomunicazioni fisse6110
61.2Telecomunicazioni mobili
61.20Telecomunicazioni mobili6120
61.3Telecomunicazioni satellitari
61.30Telecomunicazioni satellitari6130
61.9Altre attività di telecomunicazione
61.90Altre attività di telecomunicazione6190
62Programmazione, consulenza informatica e attività connesse
62.0Programmazione, consulenza informatica e attività connesse
62.01Attività di programmazione informatica6201
62.02Attività di consulenza informatica6202*
62.03Gestione di strutture informatizzate6202*
62.09Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informazione e dell'informatica6209
63Attività dei servizi d'informazione
63.1Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse; portali web
63.11Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse6311
63.12Portali web6312
63.9Altre attività dei servizi d'informazione
63.91Attività delle agenzie di stampa6391
63.99Altre attività dei servizi d'informazione n.c.a.6399
SEZIONE K — ATTIVITÀ FINANZIARIE E ASSICURATIVE
64Prestazione di servizi finanziari (ad esclusione di assicurazioni e fondi pensione)
64.1Intermediazione monetaria
64.11Attività delle banche centrali6411
64.19Altre intermediazioni monetarie6419
64.2Attività delle società di partecipazione (holding)
64.20Attività delle società di partecipazione (holding)6420
64.3Società fiduciarie, fondi e analoghi enti finanziari
64.30Società fiduciarie, fondi e analoghi enti finanziari6430
64.9Altre prestazioni di servizi finanziari (ad esclusione di assicurazioni e fondi pensione)
64.91Leasing finanziario6491
64.92Altre attività creditizie6492
64.99Altre prestazioni di servizi finanziari (ad esclusione di assicurazioni e fondi pensione) n.c.a.6499
65Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione, escluse le assicurazioni sociali obbligatorie
65.1Assicurazioni
65.11Assicurazioni sulla vita6511
65.12Assicurazioni diverse da quelle sulla vita6512
65.2Riassicurazioni
65.20Riassicurazioni6520
65.3Fondi pensione
65.30Fondi pensione6530
66Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative
66.1Attività ausiliarie dei servizi finanziari, escluse le assicurazioni e i fondi pensione
66.11Amministrazione di mercati finanziari6611
66.12Attività di negoziazione di contratti relativi a titoli e merci6612
66.19Altre attività ausiliarie dei servizi finanziari (escluse le assicurazioni e i fondi pensione)6619
66.2Attività ausiliarie delle assicurazioni e dei fondi pensione
66.21Valutazione dei rischi e dei danni6621
66.22Attività di agenti e intermediari delle assicurazioni6622
66.29Altre attività ausiliarie delle assicurazioni e dei fondi pensione6629
66.3Attività di gestione di fondi
66.30Attività di gestione di fondi6630
SEZIONE L — ATTIVITÀ IMMOBILIARI
68Attività immobiliari
68.1Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri
68.10Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri6810*
68.2Affitto e gestione di beni immobili propri o in locazione
68.20Affitto e gestione di beni immobili propri o in locazione6810*
68.3Attività immobiliari per conto terzi
68.31Agenzie di mediazione immobiliare6820*
68.32Gestione di immobili per conto terzi6820*
SEZIONE M — ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE
69Attività legali e contabilità
69.1Attività degli studi legali
69.10Attività degli studi legali6910
69.2Contabilità, , controllo e revisione contabile, consulenza in materia fiscale
69.20Contabilità, , controllo e revisione contabile, consulenza in materia fiscale6920
70Attività di sedi centrali; consulenza gestionale
70.1Attività di sedi centrali
70.10Attività di sedi centrali7010
70.2Attività di consulenza gestionale
70.21Pubbliche relazioni e comunicazione7020*
70.22Altre attività di consulenza amministrativo-gestionale7020*
71Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi e analisi tecniche
71.1Attività degli studi di architettura, ingegneria e altri studi tecnici
71.11Attività degli studi di architettura7110*
71.12Attività degli studi d'ingegneria e altri studi tecnici7110*
71.2Collaudi e analisi tecniche
71.20Collaudi e analisi tecniche7120
72Ricerca scientifica e sviluppo
72.1Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria
72.11Ricerca e sviluppo sperimentale nel settore della biotecnologia7210*
72.19Altre ricerche e sviluppi sperimentali nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria7210*
72.2Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanistiche
72.20Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanistiche7220
73Pubblicità e ricerche di mercato
73.1Pubblicità
73.11Agenzie pubblicitarie7310*
73.12Attività delle concessionarie pubblicitarie7310*
73.2Ricerche di mercato e sondaggi di opinione
73.20Ricerche di mercato e sondaggi di opinione7320
74Altre attività professionali, scientifiche e tecniche
74.1Attività di design specializzate
74.10Attività di design specializzate7410
74.2Attività fotografiche
74.20Attività fotografiche7420
74.3Traduzione e interpretariato
74.30Traduzione e interpretariato7490*
74.9Altre attività professionali, scientifiche e tecniche n.c.a.
74.90Altre attività professionali, scientifiche e tecniche n.c.a.7490*
75Servizi veterinari
75.0Servizi veterinari
75.00Servizi veterinari7500
SEZIONE N — ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E DI SERVIZI DI SUPPORTO
77Attività di noleggio e leasing
77.1Noleggio e leasing di autoveicoli
77.11Noleggio e leasing di automobili e autoveicoli leggeri7710*
77.12Noleggio e leasing di autocarri7710*
77.2Noleggio e leasing di beni per uso personale e per la casa
77.21Noleggio e leasing di articoli sportivi e per il tempo libero7721
77.22Noleggio di videocassette e dischi7722
77.29Noleggio e leasing di altri beni per uso personale e per la casa7729
77.3Noleggio e leasing di altre macchine, attrezzature e beni materiali
77.31Noleggio e leasing di macchine e attrezzature agricole7730*
77.32Noleggio e leasing di macchine e attrezzature per lavori edili e di genio civile7730*
77.33Noleggio e leasing di macchine e attrezzature per ufficio (inclusi i computer)7730*
77.34Noleggio e leasing di mezzi di trasporto marittimi e fluviali7730*
77.35Noleggio e leasing di mezzi di trasporto aerei7730*
77.39Noleggio e leasing di altre macchine, attrezzature e beni materiali n.c.a.7730*
77.4Leasing di prodotti di proprietà intellettuale e simili, ad eccezione delle opere soggette a diritto d'autore
77.40Leasing di prodotti di proprietà intellettuale e simili, ad eccezione delle opere soggette a diritto d'autore7740
78Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale
78.1Attività di agenzie di collocamento
78.10Attività di agenzie di collocamento7810
78.2Attività di agenzie di lavoro interinale
78.20Attività di agenzie di lavoro interinale7820
78.3Altre attività di fornitura di risorse umane
78.30Altre attività di fornitura di risorse umane7830
79Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività correlate
79.1Attività delle agenzie di viaggio e dei tour operator
79.11Attività delle agenzie di viaggio7911
79.12Attività dei tour operator7912
79.9Altri servizi di prenotazione e attività connesse
79.90Altri servizi di prenotazione e attività connesse7990
80Servizi di investigazione e vigilanza
80.1Servizi di vigilanza privata
80.10Servizi di vigilanza privata8010
80.2Attività dei servizi connessi ai sistemi di vigilanza
80.20Attività dei servizi connessi ai sistemi di vigilanza8020
80.3Servizi investigativi
80.30Servizi investigativi8030
81Attività di servizi per edifici e per paesaggio
81.1Servizi di assistenza integrata agli edifici
81.10Servizi di assistenza integrata agli edifici8110
81.2Attività di pulizia
81.21Attività di pulizia generale di edifici8121
81.22Altre attività di pulizia industriale e di edifici8129*
81.29Altre attività di pulizia8129*
81.3Attività di sistemazione del paesaggio
81.30Attività di sistemazione del paesaggio8130
82Attività amministrative e di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese
82.1Attività amministrative e di supporto per le funzioni d'ufficio
82.11Servizi amministrativi integrati8211
82.19Servizi di fotocopiatura, preparazione di documenti e altre attività di supporto specializzate per le funzioni d'ufficio8219
82.2Attività dei call center
82.20Attività dei call center8220
82.3Organizzazione di convegni e fiere
82.30Organizzazione di convegni e fiere8230
82.9Servizi di supporto alle imprese n.c.a.
82.91Attività di agenzie di recupero crediti8291
82.92Attività di imballaggio8292
82.99Altri servizi di supporto alle imprese n.c.a.8299
SEZIONE O — AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA
84Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria
84.1Amministrazione pubblica: amministrazione generale, economica e sociale
84.11Attività generali di amministrazione pubblica8411
84.12Regolamentazione delle attività relative alla fornitura di servizi di assistenza sanitaria, dell'istruzione, di servizi culturali e di altri servizi sociali, esclusa l'assicurazione sociale obbligatoria8412
84.13Regolamentazione delle attività che contribuiscono a una più efficiente gestione delle attività economiche8413
84.2Servizi collettivi delle amministrazioni pubbliche
84.21Affari esteri8421
84.22Difesa nazionale8422
84.23Giustizia e attività giudiziarie8423*
84.24Ordine pubblico e sicurezza nazionale8423*
84.25Attività dei vigili del fuoco8423*
84.3Assicurazione sociale obbligatoria
84.30Assicurazione sociale obbligatoria8430
SEZIONE P — ISTRUZIONE
85Istruzione
85.1Istruzione prescolastica
85.10Istruzione prescolastica8510*
85.2Istruzione primaria
85.20Istruzione primaria8510*
85.3Istruzione secondaria
85.31Istruzione secondaria di formazione generale8521
85.32Istruzione secondaria tecnica e professionale8522
85.4Istruzione universitaria e post-universitaria
85.41Istruzione superiore non universitaria8530*
85.42Istruzione universitaria8530*
85.5Altri servizi di istruzione
85.51Corsi sportivi e ricreativi8541
85.52Formazione culturale8542
85.53Attività di scuole guida8549*
85.59Altri servizi di istruzione n.c.a.8549*
85.6Servizi di supporto all'istruzione
85.60Servizi di supporto all'istruzione8550
SEZIONE Q — SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE
86Attività dei servizi sanitari
86.1Servizi ospedalieri
86.10Servizi ospedalieri8610
86.2Servizi degli studi medici ed odontoiatrici
86.21Servizi degli ambulatori di medicina generale8620*
86.22Servizi degli studi medici specialistici8620*
86.23Servizi degli studi odontoiatrici8620*
86.9Altri servizi di assistenza sanitaria
86.90Altri servizi di assistenza sanitaria8690
87Servizi di assistenza residenziale
87.1Attività di assistenza infermieristica residenziale
87.10Attività di assistenza infermieristica residenziale8710
87.2Servizi di assistenza residenziale per ritardi mentali, disturbi mentali e abuso di sostanze stupefacenti
87.20Servizi di assistenza residenziale per ritardi mentali, disturbi mentali e abuso di sostanze stupefacenti8720
87.3Servizi di assistenza residenziale per anziani e disabili
87.30Servizi di assistenza residenziale per anziani e disabili8730
87.9Altre attività di assistenza residenziale
87.90Altre attività di assistenza residenziale8790
88Assistenza sociale non residenziale
88.1Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili
88.10Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili8810
88.9Altre attività di assistenza sociale non residenziale
88.91Assistenza per bambini in età prescolare8890*
88.99Altre attività di assistenza sociale non residenziale n.c.a.8890*
SEZIONE R — ATTIVITA' ARTISTICHE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO
90Attività creative, artistiche e d'intrattenimento
90.0Attività creative, artistiche e d'intrattenimento
90.01Rappresentazioni artistiche9000*
90.02Attività di supporto alle rappresentazioni artistiche9000*
90.03Creazioni artistiche9000*
90.04Gestione di strutture artistiche9000*
91Attività di biblioteche, archivi, musei e altre attività culturali
91.0Attività di biblioteche, archivi, musei e altre attività culturali
91.01Attività di biblioteche e archivi9101
91.02Attività dei musei9102*
91.03Gestione di luoghi e monumenti storici e simili attrazioni turistiche9102*
91.04Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e dei parchi naturali9103
92Attività riguardanti scommesse e case da gioco
92.0Attività riguardanti scommesse e case da gioco
92.00Attività riguardanti scommesse e case da gioco9200
93Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento
93.1Attività sportive
93.11Gestione di impianti sportivi9311*
93.12Attività di club sportivi9312
93.13Palestre9311*
93.19Altre attività sportive9319
93.2Attività di intrattenimento e di divertimento
93.21Attività dei parchi di divertimento e dei parchi tematici9321
93.29Altre attività di intrattenimento e di divertimento9329
SEZIONE S — ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI
94Attività di organizzazioni associative
94.1Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali
94.11Attività di organizzazioni economiche e di datori di lavoro9411
94.12Attività di organizzazioni associative professionali9412
94.2Attività dei sindacati
94.20Attività dei sindacati9420
94.9Attività di altre organizzazioni associative
94.91Attività delle organizzazioni religiose9491
94.92Attività delle organizzazioni politiche9492
94.99Attività di altre organizzazioni associative n.c.a.9499
95Riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa
95.1Riparazione di computer e di apparecchiature per le comunicazioni
95.11Riparazione di computer e di unità periferiche9511
95.12Riparazione di apparecchiature per le comunicazioni9512
95.2Riparazione di beni per uso personale e per la casa
95.21Riparazione di prodotti di elettronica di consumo9521
95.22Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa e il giardinaggio9522
95.23Riparazione di calzature e articoli in pelle9523
95.24Riparazione di mobili e di oggetti di arredamento9524
95.25Riparazione di orologi e di gioielli9529*
95.29Riparazione di altri beni per uso personale e per la casa9529*
96Altre attività di servizi personali
96.0Altre attività di servizi personali
96.01Lavanderia e pulitura (a secco) di articoli tessili e pellicce9601
96.02Parrucchieri e altri trattamenti di bellezza9602
96.03Servizi di pompe funebri e attività connesse9603
96.04Attività degli istituti per il benessere fisico9609*
96.09Altre attività di servizi personali n.c.a.9609*
SEZIONE T — ATTIVITÀ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO; PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE
97Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico
97.0Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico
97.00Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico9700
98Produzione di beni e di servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze
98.1Produzione di beni indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze
98.10Produzione di beni indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze9810
98.2Produzione di servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze
98.20Produzione di servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze9820
SEZIONE U — ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONI E ORGANISMI EXTRATERRITORIALI
99Attività di organizzazioni e organismi extraterritoriali
99.0Attività di organizzazioni e organismi extraterritoriali
99.00Attività di organizzazioni e organismi extraterritoriali9900

Gli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 sono modificati come segue:

1. L’allegato 1 (Modulo comune per le statistiche strutturali annuali) è così modificato:

1.1. in tutto il testo sono apportate le seguenti modifiche: Versione precedente Versione modificata sezione J della NACE Rev. 1 sezione K della NACE Rev. 2 nel gruppo 65.2 e nella divisione 67 della NACE Rev. 1 nei gruppi 64.2, 64.3 e 64.9 e nella divisione 66 della NACE Rev. 2 sezioni C-G della NACE Rev. 1 sezioni B-G della NACE Rev. 2 classe di attività 65.11 della NACE Rev. 1 classe di attività 64.11 della NACE Rev. 2 divisioni 65 e 66 della NACE Rev. 1 divisioni 64 e 65 della NACE Rev. 2 delle sezioni H, I e K della NACE Rev. 1 delle sezioni H, I, J, L, M, N e della divisione 95 della NACE Rev. 2

1.2. la sezione 9 è sostituita dalla seguente: «Sezione 9 Raggruppamenti di attività I seguenti raggruppamenti di attività si riferiscono alla classificazione NACE Rev. 2. SEZIONI B, C, D, E ed F Estrazione e scavo di minerali; attività manifatturiere; fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata; fornitura di acqua, reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e decontaminazione; costruzioni Per consentire l'elaborazione di statistiche a livello comunitario gli Stati membri trasmettono i risultati nazionali disaggregati a livello di classe della NACE Rev. 2. SEZIONE G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli Per consentire l'elaborazione di statistiche a livello comunitario gli Stati membri trasmettono i risultati nazionali disaggregati a livello di classe della NACE Rev. 2. SEZIONE H Trasporto e magazzinaggio 49.1+49.2 “Trasporto ferroviario interurbano di passeggeri” e “Trasporto ferroviario di merci” 49.3 Altri trasporti terrestri di passeggeri 49.4 Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco 49.5 Trasporto mediante condotte 50.1+50.2 “Trasporto marittimo e costiero di passeggeri” e “Trasporto marittimo e costiero di merci” 50.3+50.4 “Trasporto di passeggeri per vie d’acqua interne” e “Trasporto di merci per vie d’acqua interne” 51 Trasporto aereo 52 Magazzinaggio e attività di supporto per i trasporti 53.1 Attività postali 53.2 Attività di corriere SEZIONE I Attività dei servizi di alloggio e ristorazione 55 Alloggi 56 Attività di servizi di ristorazione e di vendita di bevande SEZIONE J Servizi di informazione e comunicazione 58 Attività editoriali 59 Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, di registrazioni musicali e sonore 60 Attività di programmazione e trasmissione 61 Telecomunicazioni 62 Programmazione, consulenza informatica e attività connesse 63 Attività dei servizi d’informazione SEZIONE K Attività finanziarie e assicurative Per consentire l'elaborazione di statistiche a livello comunitario gli Stati membri trasmettono i risultati nazionali disaggregati a livello di classe della NACE Rev. 2. SEZIONE L Attività immobiliari 68 Attività immobiliari SEZIONE M Attività professionali, scientifiche e tecniche 69+70 “Attività legali e contabilità” e “Attività di sedi centrali; consulenza gestionale” 71 Attività degli studi di architettura e d’ingegneria; collaudi e analisi tecniche 72 Ricerca scientifica e sviluppo 73.1 Pubblicità 73.2 74 75 Ricerche di mercato e sondaggi di opinione Altre attività professionali, scientifiche e tecniche Servizi veterinari SEZIONE N Attività amministrative e di servizi di supporto 77.1 77.2 Noleggio e leasing di autoveicoli Noleggio e leasing di beni per uso personale e per la casa 77.3 Noleggio e leasing di altre macchine, attrezzature e beni materiali 77.4 Leasing di proprietà intellettuale e prodotti analoghi, ad accezione di opere soggette al diritto d'autore 78 Attività nel settore dell’occupazione 79 Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività correlate 80 Servizi di investigazione e vigilanza 81 Attività di sistemazione degli edifici e del paesaggio 82 Attività amministrative e di supporto per le funzioni d’ufficio e altri servizi di supporto alle imprese SEZIONE S Altre attività di servizi 95.11 Riparazione di computer e di unità periferiche 95.12 Riparazione di apparecchiature per le comunicazioni 95.21 Riparazione di prodotti di elettronica di consumo 95.22 Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa e il giardinaggio 95.23 Riparazione di calzature e di articoli in cuoio 95.24 Riparazione di mobili e di oggetti di arredamento 95.25 Riparazione di orologi e di gioielli 95.29 Riparazione di altri beni per uso personale e per la casa»

2. L’allegato 2 (Modulo dettagliato per le statistiche strutturali nel settore industriale) è così modificato:

2.1. in tutto il testo sono apportate le seguenti modifiche: Versione precedente Versione modificata sezione C della NACE Rev. 1 sezione B della NACE Rev. 2 sezione D della NACE Rev. 1 sezione C della NACE Rev. 2 sezione E della NACE Rev. 1 sezioni D ed E della NACE Rev. 2 Divisioni 17/18/19/21/22/25/28/31/32/36 della NACE Rev. 1 Divisioni 13/14/15/17/18/22/25/26/31 della NACE Rev. 2

2.2. La sezione 3 è sostituita dal seguente testo: «Le statistiche sono elaborate per tutte le attività di cui alle sezioni B, C, D e E della NACE Rev. 2. Tali sezioni riguardano attività di estrazione di minerali (B), attività manifatturiere (C), fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (D) e fornitura di acqua, reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e decontaminazione (E). Le statistiche delle imprese si riferiscono alla popolazione di tutte le imprese la cui attività principale è classificata nelle sezioni B, C, D o E.»

3. L’allegato 3 (Modulo dettagliato per le statistiche strutturali nel settore del commercio) è così modificato:

3.1. alla sezione 3 il punto 1 è sostituito dal seguente: «1. Le statistiche sono elaborate per tutte le attività di cui alla sezione G della NACE Rev. 2. Tale sezione comprende le attività commerciali all’ingrosso e al dettaglio e la riparazione di autoveicoli e motocicli. Le statistiche delle imprese si riferiscono alla popolazione di tutte le imprese la cui attività principale è classificata nella sezione G.»

3.2. in tuo il testo sono apportate le seguenti modifiche: Versione precedente Versione modificata divisione 50 della NACE Rev. 1 divisione 45 della NACE Rev. 2 divisione 51 della NACE Rev. 1 divisione 46 della NACE Rev. 2 divisione 52 della NACE Rev. 1 divisione 47 della NACE Rev. 2 Nella sezione 5 «Primo anno di riferimento» e nella sezione 9 «Relazioni e studi pilota» il riferimento alle divisioni 50, 51 e 52 della NACE Rev. 1 è mantenuto.

4. L’allegato 4 (Modulo dettagliato per le statistiche strutturali nel settore della costruzione) è così modificato: in tutto il testo è effettuata la seguente sostituzione: Versione precedente Versione modificata gruppi 451 e 452 della NACE Rev. 1 divisioni 41 e 42 e gruppi 43.1 e 43.9 della NACE Rev. 2

5. L’allegato 5 (Modulo dettagliato per le statistiche strutturali nel settore delle assicurazioni) è così modificato: in tutto il testo è effettuata la seguente sostituzione: Versione precedente Versione modificata divisione 66 della NACE Rev. 1, ad eccezione della classe 66.02 divisione 65 della NACE Rev. 2, ad eccezione del gruppo 65.3

6. L’allegato 6 (Modulo dettagliato per le statistiche strutturali nel settore degli enti creditizi) è così modificato: in tutto il testo è effettuata la seguente sostituzione: Versione precedente Versione modificata classi 65.12 e 65.22 della NACE Rev. 1 classi 64.19 e 64.92 della NACE Rev. 1

7. L’allegato 7 (Modulo dettagliato per le statistiche strutturali sui fondi pensione) è così modificato: in tutto il testo è effettuata la seguente sostituzione: Versione precedente Versione modificata classe 66.02 della NACE Rev. 1 gruppo 65.3 della NACE Rev. 2

Gli allegati A, B, C e D del regolamento (CE) n. 1165/98 sono modificati come segue.

1. Allegato A

1.1.«a): Campo d'applicazione Il presente allegato si applica a tutte le attività elencate nelle sezioni da B a E della NACE Rev. 2, o, a seconda dei casi, a tutti i prodotti elencati nelle sezioni da B a E della CPA. I dati non sono richiesti per la divisione 37, i gruppi 38.1 e 38.2 e la divisione 39 della NACE Rev. 2. L'elenco delle attività può essere riveduto secondo la procedura di cui all'articolo 18.»«a)Campo d'applicazione
Il presente allegato si applica a tutte le attività elencate nelle sezioni da B a E della NACE Rev. 2, o, a seconda dei casi, a tutti i prodotti elencati nelle sezioni da B a E della CPA. I dati non sono richiesti per la divisione 37, i gruppi 38.1 e 38.2 e la divisione 39 della NACE Rev. 2. L'elenco delle attività può essere riveduto secondo la procedura di cui all'articolo 18.»
«a)Campo d'applicazione
Il presente allegato si applica a tutte le attività elencate nelle sezioni da B a E della NACE Rev. 2, o, a seconda dei casi, a tutti i prodotti elencati nelle sezioni da B a E della CPA. I dati non sono richiesti per la divisione 37, i gruppi 38.1 e 38.2 e la divisione 39 della NACE Rev. 2. L'elenco delle attività può essere riveduto secondo la procedura di cui all'articolo 18.»
1.2.«6.: I dati sulla produzione (n. 110) non sono richiesti per la divisione 36 e i gruppi 35.3 e 38.3 della NACE Rev. 2.«6.I dati sulla produzione (n. 110) non sono richiesti per la divisione 36 e i gruppi 35.3 e 38.3 della NACE Rev. 2.7.I dati sul fatturato (nn. 120, 121, 122) non sono richiesti per la NACE Rev. 2, sezioni D ed E.8.I dati sugli ordinativi (nn. 130, 131, 132) sono richiesti solo per le seguenti divisioni della NACE Rev. 2: 13, 14, 17, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. L'elenco delle attività può essere riveduto secondo la procedura di cui all'articolo 18.»
«6.I dati sulla produzione (n. 110) non sono richiesti per la divisione 36 e i gruppi 35.3 e 38.3 della NACE Rev. 2.
7.I dati sul fatturato (nn. 120, 121, 122) non sono richiesti per la NACE Rev. 2, sezioni D ed E.
8.I dati sugli ordinativi (nn. 130, 131, 132) sono richiesti solo per le seguenti divisioni della NACE Rev. 2: 13, 14, 17, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. L'elenco delle attività può essere riveduto secondo la procedura di cui all'articolo 18.»
1.3.«9.: I dati relativi alle variabili nn. 210, 220 e 230 non sono richiesti per il gruppo 38.2 della NACE Rev. 2»«9.I dati relativi alle variabili nn. 210, 220 e 230 non sono richiesti per il gruppo 38.2 della NACE Rev. 2»10.I dati sui prezzi alla produzione e sui prezzi all'importazione (nn. 310, 311, 312 e 340) non sono richiesti per i seguenti gruppi o classi rispettivamente della NACE Rev. 2. e della CPA: 07.2, 24.46, 25.4, 30.1, 30.3, 30.4 e 38.3. L'elenco delle attività può essere riveduto secondo la procedura di cui all'articolo 18.11.La variabile sui prezzi all'importazione (n. 340) è elaborata sulla base dei prodotti CPA. Le unità di attività economica importatrici possono essere classificate al di fuori delle attività delle sezioni da B a E della NACE Rev. 2
«9.I dati relativi alle variabili nn. 210, 220 e 230 non sono richiesti per il gruppo 38.2 della NACE Rev. 2»
10.I dati sui prezzi alla produzione e sui prezzi all'importazione (nn. 310, 311, 312 e 340) non sono richiesti per i seguenti gruppi o classi rispettivamente della NACE Rev. 2. e della CPA: 07.2, 24.46, 25.4, 30.1, 30.3, 30.4 e 38.3. L'elenco delle attività può essere riveduto secondo la procedura di cui all'articolo 18.
11.La variabile sui prezzi all'importazione (n. 340) è elaborata sulla base dei prodotti CPA. Le unità di attività economica importatrici possono essere classificate al di fuori delle attività delle sezioni da B a E della NACE Rev. 2
1.4.1.: Tutte le variabili, eccettuata quella relativa ai prezzi all'importazione (n. 340), sono trasmesse a livello di sezione (una lettera) e di divisione (due cifre) della NACE Rev. 2. La variabile 340 deve essere trasmessa a livello di sezione (una lettera) e di divisione (due cifre) della CPA.1.Tutte le variabili, eccettuata quella relativa ai prezzi all'importazione (n. 340), sono trasmesse a livello di sezione (una lettera) e di divisione (due cifre) della NACE Rev. 2. La variabile 340 deve essere trasmessa a livello di sezione (una lettera) e di divisione (due cifre) della CPA.2.Inoltre, per la sezione C della NACE Rev. 2, l'indice della produzione (n. 110) e l'indice dei prezzi alla produzione (nn. 310, 311 e 312) sono trasmessi ai livelli a tre e quattro cifre della NACE Rev. 2. Gli indici della produzione e dei prezzi alla produzione trasmessi ai livelli a tre e a quattro cifre devono rappresentare almeno il 90 % del valore aggiunto totale per ciascun Stato membro della sezione C della NACE Rev. 2 in un dato anno base. Dette variabili non devono essere trasmesse a tali livelli di dettaglio dagli Stati membri il cui valore aggiunto totale della sezione C della NACE Rev. 2 in un dato anno base rappresenta meno del 4 % del totale della Comunità europea
1.Tutte le variabili, eccettuata quella relativa ai prezzi all'importazione (n. 340), sono trasmesse a livello di sezione (una lettera) e di divisione (due cifre) della NACE Rev. 2. La variabile 340 deve essere trasmessa a livello di sezione (una lettera) e di divisione (due cifre) della CPA.
2.Inoltre, per la sezione C della NACE Rev. 2, l'indice della produzione (n. 110) e l'indice dei prezzi alla produzione (nn. 310, 311 e 312) sono trasmessi ai livelli a tre e quattro cifre della NACE Rev. 2. Gli indici della produzione e dei prezzi alla produzione trasmessi ai livelli a tre e a quattro cifre devono rappresentare almeno il 90 % del valore aggiunto totale per ciascun Stato membro della sezione C della NACE Rev. 2 in un dato anno base. Dette variabili non devono essere trasmesse a tali livelli di dettaglio dagli Stati membri il cui valore aggiunto totale della sezione C della NACE Rev. 2 in un dato anno base rappresenta meno del 4 % del totale della Comunità europea

1.5. nel punto 3 della lettera f) «Livello di dettaglio», i termini «NACE Rev. 1» sono sostituiti da «NACE Rev. 2»;

1.6.«4.: Inoltre, tutte le variabili, eccettuate quelle relative al fatturato e ai nuovi ordinativi (nn. 120, 121, 122, 130, 131 e 132), devono essere trasmesse per il totale dell'industria definita dalle sezioni da B a E della NACE Rev. 2 e per i raggruppamenti principali di industrie (RPI) definiti nel regolamento (CE) n. 586/2001 della Commissione 1 .«4.Inoltre, tutte le variabili, eccettuate quelle relative al fatturato e ai nuovi ordinativi (nn. 120, 121, 122, 130, 131 e 132), devono essere trasmesse per il totale dell'industria definita dalle sezioni da B a E della NACE Rev. 2 e per i raggruppamenti principali di industrie (RPI) definiti nel regolamento (CE) n. 586/2001 della Commissione 1 .5.Le variabili relative al fatturato (nn. 120, 121 e 122) devono essere trasmesse per il totale dell'industria definita dalle sezioni B e C della NACE Rev. 2 e per gli RPI, con l'eccezione dell'RPI definito per attività legate all'energia.6.Le variabili relative ai nuovi ordinativi (nn. 130, 131 e 132) devono essere trasmesse per il totale dell'industria manifatturiera, sezione C della NACE Rev. 2, e per un insieme ridotto di RPI che comprende l'elenco di divisioni della NACE Rev. 2 di cui alla lettera c) (“Elenco delle variabili”), punto 8, del presente allegato.7.La variabile relativa ai prezzi all'importazione (n. 340) deve essere trasmessa per il totale dei prodotti industriali, sezioni da B a E della CPA, e per gli RPI definiti conformemente al regolamento (CE) n. 586/2001 sulla base dei gruppi di prodotti della CPA. Tale variabile non deve essere trasmessa dagli Stati membri che non hanno adottato l'euro come moneta.
«4.Inoltre, tutte le variabili, eccettuate quelle relative al fatturato e ai nuovi ordinativi (nn. 120, 121, 122, 130, 131 e 132), devono essere trasmesse per il totale dell'industria definita dalle sezioni da B a E della NACE Rev. 2 e per i raggruppamenti principali di industrie (RPI) definiti nel regolamento (CE) n. 586/2001 della Commissione 1 .
5.Le variabili relative al fatturato (nn. 120, 121 e 122) devono essere trasmesse per il totale dell'industria definita dalle sezioni B e C della NACE Rev. 2 e per gli RPI, con l'eccezione dell'RPI definito per attività legate all'energia.
6.Le variabili relative ai nuovi ordinativi (nn. 130, 131 e 132) devono essere trasmesse per il totale dell'industria manifatturiera, sezione C della NACE Rev. 2, e per un insieme ridotto di RPI che comprende l'elenco di divisioni della NACE Rev. 2 di cui alla lettera c) (“Elenco delle variabili”), punto 8, del presente allegato.
7.La variabile relativa ai prezzi all'importazione (n. 340) deve essere trasmessa per il totale dei prodotti industriali, sezioni da B a E della CPA, e per gli RPI definiti conformemente al regolamento (CE) n. 586/2001 sulla base dei gruppi di prodotti della CPA. Tale variabile non deve essere trasmessa dagli Stati membri che non hanno adottato l'euro come moneta.
1.7.9.: Le variabili relative al mercato non interno (nn. 122, 132 e 312) devono essere trasmesse in base alla distinzione tra zona euro e zona extra euro. La distinzione si applica al totale dell'industria definita dalle sezioni da B a E della NACE Rev. 2, agli RPI, nonché al livello di sezione (una lettera) e divisione (due cifre) della NACE Rev. 2. L'informazione su NACE Rev. 2, sezioni D ed E non è richiesta per la variabile 122. La variabile relativa ai prezzi all'importazione (n. 340) inoltre deve essere trasmessa in base alla distinzione tra zona euro e zona extra euro. La distinzione si applica al totale dell'industria definita dalle sezioni da B a E della CPA, agli RPI, nonché al livello di sezione (una lettera) e divisione (due cifre) della CPA. Per la distinzione tra zona euro e zona extra euro, secondo la procedura di cui all'articolo 18 la Commissione può stabilire le condizioni di applicazione di programmi europei di campionamento di cui all'articolo 4, paragrafo 2, primo comma, lettera d). All'importazione di prodotti da paesi della zona extra euro il programma europeo di campionamento può limitare il campo d'applicazione della variabile relativa ai prezzi all'importazione. Gli Stati membri che non hanno adottato l'euro non sono tenuti a fornire la distinzione tra zona euro e zona extraeuro per le variabili 122, 132, 312 e 340.9.Le variabili relative al mercato non interno (nn. 122, 132 e 312) devono essere trasmesse in base alla distinzione tra zona euro e zona extra euro. La distinzione si applica al totale dell'industria definita dalle sezioni da B a E della NACE Rev. 2, agli RPI, nonché al livello di sezione (una lettera) e divisione (due cifre) della NACE Rev. 2. L'informazione su NACE Rev. 2, sezioni D ed E non è richiesta per la variabile 122. La variabile relativa ai prezzi all'importazione (n. 340) inoltre deve essere trasmessa in base alla distinzione tra zona euro e zona extra euro. La distinzione si applica al totale dell'industria definita dalle sezioni da B a E della CPA, agli RPI, nonché al livello di sezione (una lettera) e divisione (due cifre) della CPA. Per la distinzione tra zona euro e zona extra euro, secondo la procedura di cui all'articolo 18 la Commissione può stabilire le condizioni di applicazione di programmi europei di campionamento di cui all'articolo 4, paragrafo 2, primo comma, lettera d). All'importazione di prodotti da paesi della zona extra euro il programma europeo di campionamento può limitare il campo d'applicazione della variabile relativa ai prezzi all'importazione. Gli Stati membri che non hanno adottato l'euro non sono tenuti a fornire la distinzione tra zona euro e zona extraeuro per le variabili 122, 132, 312 e 340.10.«Gli Stati membri il cui valore aggiunto nelle sezioni B, C, D ed E della NACE Rev. 2 in un dato anno base rappresenta meno dell'1 % del totale della Comunità europea devono solo trasmettere i dati per il totale dell'industria, gli RPI e il livello di sezione della NACE Rev. 2 o il livello di sezione della CPA.»
9.Le variabili relative al mercato non interno (nn. 122, 132 e 312) devono essere trasmesse in base alla distinzione tra zona euro e zona extra euro. La distinzione si applica al totale dell'industria definita dalle sezioni da B a E della NACE Rev. 2, agli RPI, nonché al livello di sezione (una lettera) e divisione (due cifre) della NACE Rev. 2. L'informazione su NACE Rev. 2, sezioni D ed E non è richiesta per la variabile 122. La variabile relativa ai prezzi all'importazione (n. 340) inoltre deve essere trasmessa in base alla distinzione tra zona euro e zona extra euro. La distinzione si applica al totale dell'industria definita dalle sezioni da B a E della CPA, agli RPI, nonché al livello di sezione (una lettera) e divisione (due cifre) della CPA. Per la distinzione tra zona euro e zona extra euro, secondo la procedura di cui all'articolo 18 la Commissione può stabilire le condizioni di applicazione di programmi europei di campionamento di cui all'articolo 4, paragrafo 2, primo comma, lettera d). All'importazione di prodotti da paesi della zona extra euro il programma europeo di campionamento può limitare il campo d'applicazione della variabile relativa ai prezzi all'importazione. Gli Stati membri che non hanno adottato l'euro non sono tenuti a fornire la distinzione tra zona euro e zona extraeuro per le variabili 122, 132, 312 e 340.
10.«Gli Stati membri il cui valore aggiunto nelle sezioni B, C, D ed E della NACE Rev. 2 in un dato anno base rappresenta meno dell'1 % del totale della Comunità europea devono solo trasmettere i dati per il totale dell'industria, gli RPI e il livello di sezione della NACE Rev. 2 o il livello di sezione della CPA.»
1.8.2.: «Il termine può essere prorogato fino a un massimo di 15 giorni civili per i dati a livello di gruppo e di classe della NACE Rev. 2 o a livello di gruppo e di classe della CPA. Per gli Stati membri il cui valore aggiunto nelle sezioni B, C, D ed E della NACE Rev. 2 in un dato anno base rappresenta meno del 3 % del totale della Comunità europea il termine può essere prorogato fino a un massimo di 15 giorni civili per i dati sul totale dell'industria, gli RPI, il livello di sezione e divisione della NACE Rev. 2 o il livello di sezione e divisione della CPA.»2.«Il termine può essere prorogato fino a un massimo di 15 giorni civili per i dati a livello di gruppo e di classe della NACE Rev. 2 o a livello di gruppo e di classe della CPA. Per gli Stati membri il cui valore aggiunto nelle sezioni B, C, D ed E della NACE Rev. 2 in un dato anno base rappresenta meno del 3 % del totale della Comunità europea il termine può essere prorogato fino a un massimo di 15 giorni civili per i dati sul totale dell'industria, gli RPI, il livello di sezione e divisione della NACE Rev. 2 o il livello di sezione e divisione della CPA.»
2.«Il termine può essere prorogato fino a un massimo di 15 giorni civili per i dati a livello di gruppo e di classe della NACE Rev. 2 o a livello di gruppo e di classe della CPA. Per gli Stati membri il cui valore aggiunto nelle sezioni B, C, D ed E della NACE Rev. 2 in un dato anno base rappresenta meno del 3 % del totale della Comunità europea il termine può essere prorogato fino a un massimo di 15 giorni civili per i dati sul totale dell'industria, gli RPI, il livello di sezione e divisione della NACE Rev. 2 o il livello di sezione e divisione della CPA.»

1.9. alla lettera i) «Primo periodo di riferimento» è aggiunto il comma seguente: «Il primo periodo di riferimento per il quale tutte le variabili devono essere trasmesse secondo la NACE Rev. 2 è il gennaio 2009 per i dati mensili e il primo trimestre 2009 per i dati trimestrali.»

2. Allegato B

2.1.«a): Campo d'applicazione Il presente allegato si applica a tutte le attività elencate nella sezione F della NACE Rev. 2.».«a)Campo d'applicazione
Il presente allegato si applica a tutte le attività elencate nella sezione F della NACE Rev. 2.».
«a)Campo d'applicazione
Il presente allegato si applica a tutte le attività elencate nella sezione F della NACE Rev. 2.».

2.2. alla lettera e) «Periodi di riferimento», il termine «NACE» è sostituito da «NACE Rev. 2.»

2.3.«1.: Le variabili nn. 110, 130, 210, 220 e 230 devono essere trasmesse almeno per il livello a due cifre della NACE Rev. 2.«1.Le variabili nn. 110, 130, 210, 220 e 230 devono essere trasmesse almeno per il livello a due cifre della NACE Rev. 2.2.Le variabili relative ai nuovi ordinativi (nn. 130, 135 e 136) sono richieste solo per il gruppo 41.2 e per la divisione 42 della NACE Rev. 2.»
«1.Le variabili nn. 110, 130, 210, 220 e 230 devono essere trasmesse almeno per il livello a due cifre della NACE Rev. 2.
2.Le variabili relative ai nuovi ordinativi (nn. 130, 135 e 136) sono richieste solo per il gruppo 41.2 e per la divisione 42 della NACE Rev. 2.»

2.4. alla lettera f) «Livello di dettaglio», punto 6, il termine «NACE» è sostituito da «NACE Rev. 2.»

2.5. alla lettera g) «Termini per la trasmissione dei dati», punto 2, i termini «NACE Rev. 1» sono sostituiti da «NACE Rev. 2».

2.6. alla lettera i) «Primo periodo di riferimento» è aggiunto il comma seguente: «Il primo periodo di riferimento per il quale tutte le variabili devono essere trasmesse secondo la NACE Rev. 2 è il gennaio 2009 per i dati mensili e il primo trimestre 2009 per i dati trimestrali.».

3. Allegato C

3.1.«a): Campo d'applicazione Il presente allegato si applica alle attività elencate nella divisione 47 della NACE Rev. 2.»«a)Campo d'applicazione
Il presente allegato si applica alle attività elencate nella divisione 47 della NACE Rev. 2.»
«a)Campo d'applicazione
Il presente allegato si applica alle attività elencate nella divisione 47 della NACE Rev. 2.»
3.2.«1.: Le variabili relative al fatturato (n. 120) e al deflatore delle vendite/volume delle vendite (n. 330/123) devono essere trasmesse conformemente ai livelli di dettaglio di cui ai punti 2 e 3. La variabile numero di persone occupate (n. 210) deve essere trasmessa conformemente al livello di dettaglio di cui al punto 4.«1.Le variabili relative al fatturato (n. 120) e al deflatore delle vendite/volume delle vendite (n. 330/123) devono essere trasmesse conformemente ai livelli di dettaglio di cui ai punti 2 e 3. La variabile numero di persone occupate (n. 210) deve essere trasmessa conformemente al livello di dettaglio di cui al punto 4.2.Livello dettagliato delle classi e dei gruppi della NACE Rev. 2:
classe 47.11;
classe 47.19;
gruppo 47.2;
gruppo 47.3;
somma delle classi 47.73, 47.74 e 47.75;
somma delle classi 47.51, 47.71 e 47.72;
somma delle classi 47.43, 47.52, 47.54, 47.59 e 47.63;
somma delle classi 47.41, 47.42, 47.53, 47.61, 47.62, 47.64, 47.65, 47.76, 47.77 e 47.78;
classe 47.91.
3.Livelli aggregati delle classi e dei gruppi della NACE Rev. 2:
somma della classe 47.11 e del gruppo e 47.2;
somma dei gruppi e delle classi 47.19, 47.4, 47.5, 47.6, 47.7, 47.8 e 47.9;
Divisione 47
divisione 47 senza 47.3.»
4.Divisione 47
divisione 47 senza 47.3
5.Gli Stati membri il cui fatturato nella divisione 47 della NACE Rev. 2 in un dato anno base rappresenta meno dell'1 % del totale della Comunità europea devono trasmettere la variabile fatturato (n. 120) e le variabili deflatore delle vendite/volume delle vendite (n. 330/123) solo conformemente ai livelli di dettaglio di cui al punto 3."
«1.Le variabili relative al fatturato (n. 120) e al deflatore delle vendite/volume delle vendite (n. 330/123) devono essere trasmesse conformemente ai livelli di dettaglio di cui ai punti 2 e 3. La variabile numero di persone occupate (n. 210) deve essere trasmessa conformemente al livello di dettaglio di cui al punto 4.
2.Livello dettagliato delle classi e dei gruppi della NACE Rev. 2:
classe 47.11;
classe 47.19;
gruppo 47.2;
gruppo 47.3;
somma delle classi 47.73, 47.74 e 47.75;
somma delle classi 47.51, 47.71 e 47.72;
somma delle classi 47.43, 47.52, 47.54, 47.59 e 47.63;
somma delle classi 47.41, 47.42, 47.53, 47.61, 47.62, 47.64, 47.65, 47.76, 47.77 e 47.78;
classe 47.91.
3.Livelli aggregati delle classi e dei gruppi della NACE Rev. 2:
somma della classe 47.11 e del gruppo e 47.2;
somma dei gruppi e delle classi 47.19, 47.4, 47.5, 47.6, 47.7, 47.8 e 47.9;
Divisione 47
divisione 47 senza 47.3.»
4.Divisione 47
divisione 47 senza 47.3
5.Gli Stati membri il cui fatturato nella divisione 47 della NACE Rev. 2 in un dato anno base rappresenta meno dell'1 % del totale della Comunità europea devono trasmettere la variabile fatturato (n. 120) e le variabili deflatore delle vendite/volume delle vendite (n. 330/123) solo conformemente ai livelli di dettaglio di cui al punto 3."
3.3.1.: «Le variabili relative al fatturato (n. 120) e al deflatore delle vendite/volume delle vendite (n. 330/123) devono essere trasmesse entro due mesi ai livelli di dettaglio di cui al punto 2 della lettera f) del presente allegato. Il termine può essere prorogato fino a un massimo di 15 giorni per gli Stati membri il cui fatturato nella divisione 47 della NACE Rev. 2 in un dato anno base rappresenta meno del 3 % del totale della Comunità europea.1.«Le variabili relative al fatturato (n. 120) e al deflatore delle vendite/volume delle vendite (n. 330/123) devono essere trasmesse entro due mesi ai livelli di dettaglio di cui al punto 2 della lettera f) del presente allegato. Il termine può essere prorogato fino a un massimo di 15 giorni per gli Stati membri il cui fatturato nella divisione 47 della NACE Rev. 2 in un dato anno base rappresenta meno del 3 % del totale della Comunità europea.2.Le variabili relative al fatturato (n. 120) e al deflatore delle vendite/volume delle vendite (n. 330/123) devono essere trasmesse entro un mese al livello di dettaglio di cui al punto 3 della lettera f) del presente allegato. Per le variabili fatturato e deflatore delle vendite/volume delle vendite (nn. 120 e 330/123) gli Stati membri possono scegliere di partecipare con contributi conformi alla ripartizione di un programma di campionamento europeo di cui all'articolo 4, paragrafo 2, primo comma, lettera d). Le condizioni della ripartizione sono stabilite conformemente alla procedura di cui all'articolo 18.3.La variabile numero di persone occupate deve essere trasmessa entro i due mesi successivi alla fine del periodo di riferimento. Il termine può essere prorogato fino a un massimo di 15 giorni per gli Stati membri il cui fatturato nella divisione 47 della NACE Rev. 2 in un dato anno base rappresenta meno del 3 % del totale della Comunità europea.».
1.«Le variabili relative al fatturato (n. 120) e al deflatore delle vendite/volume delle vendite (n. 330/123) devono essere trasmesse entro due mesi ai livelli di dettaglio di cui al punto 2 della lettera f) del presente allegato. Il termine può essere prorogato fino a un massimo di 15 giorni per gli Stati membri il cui fatturato nella divisione 47 della NACE Rev. 2 in un dato anno base rappresenta meno del 3 % del totale della Comunità europea.
2.Le variabili relative al fatturato (n. 120) e al deflatore delle vendite/volume delle vendite (n. 330/123) devono essere trasmesse entro un mese al livello di dettaglio di cui al punto 3 della lettera f) del presente allegato. Per le variabili fatturato e deflatore delle vendite/volume delle vendite (nn. 120 e 330/123) gli Stati membri possono scegliere di partecipare con contributi conformi alla ripartizione di un programma di campionamento europeo di cui all'articolo 4, paragrafo 2, primo comma, lettera d). Le condizioni della ripartizione sono stabilite conformemente alla procedura di cui all'articolo 18.
3.La variabile numero di persone occupate deve essere trasmessa entro i due mesi successivi alla fine del periodo di riferimento. Il termine può essere prorogato fino a un massimo di 15 giorni per gli Stati membri il cui fatturato nella divisione 47 della NACE Rev. 2 in un dato anno base rappresenta meno del 3 % del totale della Comunità europea.».

3.4. alla lettera i) «Primo periodo di riferimento» è aggiunta la frase seguente: «Il primo periodo di riferimento per il quale tutte le variabili devono essere trasmesse secondo la NACE Rev. 2 è il gennaio 2009 per i dati mensili e il primo trimestre 2009 per i dati trimestrali.»

4. Allegato D

4.1.«a): Campo d'applicazione Il presente allegato si applica a tutte le attività, elencate nelle divisioni 45 e 46 e nelle sezioni da H a N e da P a S della NACE Rev. 2.»«a)Campo d'applicazione
Il presente allegato si applica a tutte le attività, elencate nelle divisioni 45 e 46 e nelle sezioni da H a N e da P a S della NACE Rev. 2.»
«a)Campo d'applicazione
Il presente allegato si applica a tutte le attività, elencate nelle divisioni 45 e 46 e nelle sezioni da H a N e da P a S della NACE Rev. 2.»

4.2. alla lettera c) «Elenco delle variabili», punto 4, d), il termine «NACE» è sostituito da «NACE Rev. 2»

4.3.1.: «La variabile relativa al fatturato (n. 120) è trasmessa secondo i seguenti raggruppamenti o livelli della NACE Rev. 2: 46 al livello a tre cifre 45, 45.2, 49, 50, 51, 52, 53, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 71, 73, 74, 78, 79, 80, 81.2, 82; somma di 45.1, 45.3 e 45.4; somma di 55 e 56; somma di 69 e 70.2.1.«La variabile relativa al fatturato (n. 120) è trasmessa secondo i seguenti raggruppamenti o livelli della NACE Rev. 2:
46 al livello a tre cifre
45, 45.2, 49, 50, 51, 52, 53, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 71, 73, 74, 78, 79, 80, 81.2, 82;
somma di 45.1, 45.3 e 45.4;
somma di 55 e 56;
somma di 69 e 70.2.
2.La variabile relativa al numero di persone occupate (n. 210) è trasmessa secondo i seguenti raggruppamenti della NACE Rev. 2:
divisioni 45, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 58, 59, 60, 61, 62, 63;
somma di 69, 70.2, 71, 73 e 74;
somma di 55 e 56;
somma di 78, 79, 80, 81.2 e 82.
3.Per le divisioni 45 e 46 della NACE Rev. 2, la variabile relativa al fatturato deve essere trasmessa a livello di due cifre solo dagli Stati membri il cui fatturato in dette divisioni della NACE Rev. 2 in un dato anno base rappresenta meno del 4 % del totale della Comunità europea.4.Per le sezioni H e J della NACE Rev. 2, la variabile relativa al numero di persone occupate (n. 210) deve essere trasmessa a livello di sezione solo dagli Stati membri il cui valore aggiunto totale nelle sezioni H e J della NACE Rev. 2 in un dato anno base rappresenta meno del 4 % del totale della Comunità europea.5.La variabile relativa ai prezzi alla produzione (n. 310) deve essere trasmessa secondo le seguenti attività e gruppi della NACE Rev. 2:
49.4, 51, 52.1, 52.24, 53.1, 53.2, 61, 62, 63.1, 63.9, 71, 73, 78, 80, 81.2;
somma di 50.1 e 50.2;
somma di 69.1, 69.2 e 70.2.
La divisione 78 della NACE Rev. 2 comprende il prezzo totale della forza lavoro assunta e del personale fornito.»
1.«La variabile relativa al fatturato (n. 120) è trasmessa secondo i seguenti raggruppamenti o livelli della NACE Rev. 2:
46 al livello a tre cifre
45, 45.2, 49, 50, 51, 52, 53, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 71, 73, 74, 78, 79, 80, 81.2, 82;
somma di 45.1, 45.3 e 45.4;
somma di 55 e 56;
somma di 69 e 70.2.
2.La variabile relativa al numero di persone occupate (n. 210) è trasmessa secondo i seguenti raggruppamenti della NACE Rev. 2:
divisioni 45, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 58, 59, 60, 61, 62, 63;
somma di 69, 70.2, 71, 73 e 74;
somma di 55 e 56;
somma di 78, 79, 80, 81.2 e 82.
3.Per le divisioni 45 e 46 della NACE Rev. 2, la variabile relativa al fatturato deve essere trasmessa a livello di due cifre solo dagli Stati membri il cui fatturato in dette divisioni della NACE Rev. 2 in un dato anno base rappresenta meno del 4 % del totale della Comunità europea.
4.Per le sezioni H e J della NACE Rev. 2, la variabile relativa al numero di persone occupate (n. 210) deve essere trasmessa a livello di sezione solo dagli Stati membri il cui valore aggiunto totale nelle sezioni H e J della NACE Rev. 2 in un dato anno base rappresenta meno del 4 % del totale della Comunità europea.
5.La variabile relativa ai prezzi alla produzione (n. 310) deve essere trasmessa secondo le seguenti attività e gruppi della NACE Rev. 2:
49.4, 51, 52.1, 52.24, 53.1, 53.2, 61, 62, 63.1, 63.9, 71, 73, 78, 80, 81.2;
somma di 50.1 e 50.2;
somma di 69.1, 69.2 e 70.2.
La divisione 78 della NACE Rev. 2 comprende il prezzo totale della forza lavoro assunta e del personale fornito.»
4.4.«7.: Per la divisione 63 della NACE Rev. 2, la variabile relativa ai prezzi alla produzione (n. 310) deve essere trasmessa a livello di due cifre solo dagli Stati membri il cui fatturato in detta divisione della NACE Rev. 2 in un dato anno base rappresenta meno del 4 % del totale della Comunità europea.»«7.Per la divisione 63 della NACE Rev. 2, la variabile relativa ai prezzi alla produzione (n. 310) deve essere trasmessa a livello di due cifre solo dagli Stati membri il cui fatturato in detta divisione della NACE Rev. 2 in un dato anno base rappresenta meno del 4 % del totale della Comunità europea.»
«7.Per la divisione 63 della NACE Rev. 2, la variabile relativa ai prezzi alla produzione (n. 310) deve essere trasmessa a livello di due cifre solo dagli Stati membri il cui fatturato in detta divisione della NACE Rev. 2 in un dato anno base rappresenta meno del 4 % del totale della Comunità europea.»
4.5.3.: «valutare la possibilità e l'opportunità di raccogliere dati su: i) attività di gestione di società di partecipazione (NACE Rev. 2, gruppi 64.2 e 70.1); ii) attività immobiliari (NACE Rev. 2, divisione 68); iii) ricerca e sviluppo (NACE Rev. 2, divisione 72); iv) attività di noleggio (NACE Rev. 2, divisione 77); v) NACE Rev. 2, sezioni K, P, Q, R, S;» — i) — attività di gestione di società di partecipazione (NACE Rev. 2, gruppi 64.2 e 70.1); — ii) — attività immobiliari (NACE Rev. 2, divisione 68); — iii) — ricerca e sviluppo (NACE Rev. 2, divisione 72); — iv) — attività di noleggio (NACE Rev. 2, divisione 77); — v) — NACE Rev. 2, sezioni K, P, Q, R, S;»
i): attività di gestione di società di partecipazione (NACE Rev. 2, gruppi 64.2 e 70.1);
ii): attività immobiliari (NACE Rev. 2, divisione 68);
iii): ricerca e sviluppo (NACE Rev. 2, divisione 72);
iv): attività di noleggio (NACE Rev. 2, divisione 77);
v): NACE Rev. 2, sezioni K, P, Q, R, S;»
3.i): attività di gestione di società di partecipazione (NACE Rev. 2, gruppi 64.2 e 70.1);i)attività di gestione di società di partecipazione (NACE Rev. 2, gruppi 64.2 e 70.1);ii)attività immobiliari (NACE Rev. 2, divisione 68);iii)ricerca e sviluppo (NACE Rev. 2, divisione 72);iv)attività di noleggio (NACE Rev. 2, divisione 77);v)NACE Rev. 2, sezioni K, P, Q, R, S;»
3.i): attività di gestione di società di partecipazione (NACE Rev. 2, gruppi 64.2 e 70.1);i)attività di gestione di società di partecipazione (NACE Rev. 2, gruppi 64.2 e 70.1);ii)attività immobiliari (NACE Rev. 2, divisione 68);iii)ricerca e sviluppo (NACE Rev. 2, divisione 72);iv)attività di noleggio (NACE Rev. 2, divisione 77);v)NACE Rev. 2, sezioni K, P, Q, R, S;»
i)attività di gestione di società di partecipazione (NACE Rev. 2, gruppi 64.2 e 70.1);
ii)attività immobiliari (NACE Rev. 2, divisione 68);
iii)ricerca e sviluppo (NACE Rev. 2, divisione 72);
iv)attività di noleggio (NACE Rev. 2, divisione 77);
v)NACE Rev. 2, sezioni K, P, Q, R, S;»

4.6. alla lettera i) «Primo periodo di riferimento» è aggiunto il comma seguente: «Il primo periodo di riferimento per il quale tutte le variabili devono essere trasmesse secondo la NACE Rev. 2 è il primo trimestre 2009.»

4.7.«j): Periodo transitorio Per la variabile n. 310 può essere concesso un periodo transitorio che termina non oltre il 11 agosto 2008, secondo la procedura di cui all'articolo 18. Un ulteriore periodo transitorio di un anno può essere concesso per l'elaborazione della variabile 310 per le divisioni 52, 69, 70, 71, 73, 78, 80 e 81 della NACE Rev. 2, secondo la procedura di cui all'articolo 18. In aggiunta a questi periodi transitori, può essere concesso un ulteriore periodo transitorio di un anno, secondo la procedura di cui all'articolo 18, agli Stati membri il cui fatturato nelle attività della NACE Rev. 2 di cui alla lettera a) “Campo d'applicazione” rappresenta, in un dato anno base, meno dell'1 % del totale della Comunità europea.»«j)Periodo transitorio
Per la variabile n. 310 può essere concesso un periodo transitorio che termina non oltre il 11 agosto 2008, secondo la procedura di cui all'articolo 18. Un ulteriore periodo transitorio di un anno può essere concesso per l'elaborazione della variabile 310 per le divisioni 52, 69, 70, 71, 73, 78, 80 e 81 della NACE Rev. 2, secondo la procedura di cui all'articolo 18. In aggiunta a questi periodi transitori, può essere concesso un ulteriore periodo transitorio di un anno, secondo la procedura di cui all'articolo 18, agli Stati membri il cui fatturato nelle attività della NACE Rev. 2 di cui alla lettera a) “Campo d'applicazione” rappresenta, in un dato anno base, meno dell'1 % del totale della Comunità europea.»
«j)Periodo transitorio
Per la variabile n. 310 può essere concesso un periodo transitorio che termina non oltre il 11 agosto 2008, secondo la procedura di cui all'articolo 18. Un ulteriore periodo transitorio di un anno può essere concesso per l'elaborazione della variabile 310 per le divisioni 52, 69, 70, 71, 73, 78, 80 e 81 della NACE Rev. 2, secondo la procedura di cui all'articolo 18. In aggiunta a questi periodi transitori, può essere concesso un ulteriore periodo transitorio di un anno, secondo la procedura di cui all'articolo 18, agli Stati membri il cui fatturato nelle attività della NACE Rev. 2 di cui alla lettera a) “Campo d'applicazione” rappresenta, in un dato anno base, meno dell'1 % del totale della Comunità europea.»

1 GU L 86 del 27.3.2001, pag. 11

L’allegato I del regolamento (CE) n. 2150/2002 è così modificato:

1)a): i rifiuti domesticia)i rifiuti domesticib)i rifiuti derivanti da operazioni di recupero e/o smaltimento.»
a)i rifiuti domestici
b)i rifiuti derivanti da operazioni di recupero e/o smaltimento.»
2)«1.1.: le seguenti voci della NACE Rev. 2: Voce Codice della NACE Rev. 2 Descrizione 1 Divisione 01 Produzioni vegetali e animali, caccia e servizi connessi Divisione 02 Silvicoltura e utilizzo di aree forestali 2 Divisione 03 Pesca e acquacoltura 3 Sezione B Estrazione e scavo di minerali 4 Divisione 10 Industrie alimentari Divisione 11 Industria delle bevande Divisione 12 Industria del tabacco 5 Divisione 13 Industrie tessili Divisione 14 Confezione di articoli di abbigliamento Divisione 15 Confezione di vestiario in pelle e simili 6 Divisione 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero, esclusi i mobili; fabbricazione di articoli in materiali da intreccio 7 Divisione 17 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta Divisione 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati 8 Divisione 19 Fabbricazione di prodotti di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 9 Divisione 20 Fabbricazione di prodotti chimici Divisione 21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici Divisione 22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 10 Divisione 23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 11 Divisione 24 Metallurgia Divisione 25 Fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 12 Divisione 26 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica Divisione 27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche Divisione 28 Fabbricazione di macchinari e apparecchiature n.c.a. Divisione 29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi Divisione 30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto 13 Divisione 31 Fabbricazione di mobili Divisione 32 Altre industrie manifatturiere Divisione 33 Riparazione e installazione di macchine e apparecchiature 14 Sezione D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 15 Divisione 36 Raccolta, trattamento e fornitura di acqua Divisione 37 Reti fognarie Divisione 39 Attività di decontaminazione e altri servizi di trattamento dei rifiuti 16 Divisione 38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali 17 Sezione F Costruzioni 18 Attività di servizi: Sezione G escluso 46.67 Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli Sezione H Trasporto e magazzinaggio Sezione I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione Sezione J Servizi di informazione e comunicazione Sezione K Attività finanziarie e assicurative Sezione L Attività immobiliari Sezione M Attività professionali, scientifiche e tecniche Sezione N Attività amministrative e di servizi di supporto Sezione O Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria Sezione P Istruzione Sezione Q Attività dei servizi sanitari e di assistenza sociale Sezione R Arte, spettacoli e tempo libero Sezione S Altre attività di servizi Sezione T Attività di datore di lavoro svolta da famiglie e convivenze; produzione di beni e di servizi per uso proprio da parte di famiglie e convivenze Sezione U Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali 19 Classe 46.77 Commercio all'ingrosso di rottami e cascami». — Voce — Codice della NACE Rev. 2 — Descrizione — 1 — Divisione 01 — Produzioni vegetali e animali, caccia e servizi connessi — Divisione 02 — Silvicoltura e utilizzo di aree forestali — 2 — Divisione 03 — Pesca e acquacoltura — 3 — Sezione B — Estrazione e scavo di minerali — 4 — Divisione 10 — Industrie alimentari — Divisione 11 — Industria delle bevande — Divisione 12 — Industria del tabacco — 5 — Divisione 13 — Industrie tessili — Divisione 14 — Confezione di articoli di abbigliamento — Divisione 15 — Confezione di vestiario in pelle e simili — 6 — Divisione 16 — Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero, esclusi i mobili; fabbricazione di articoli in materiali da intreccio — 7 — Divisione 17 — Fabbricazione di carta e di prodotti di carta — Divisione 18 — Stampa e riproduzione di supporti registrati — 8 — Divisione 19 — Fabbricazione di prodotti di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio — 9 — Divisione 20 — Fabbricazione di prodotti chimici — Divisione 21 — Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici — Divisione 22 — Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche — 10 — Divisione 23 — Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi — 11 — Divisione 24 — Metallurgia — Divisione 25 — Fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature — 12 — Divisione 26 — Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica — Divisione 27 — Fabbricazione di apparecchiature elettriche — Divisione 28 — Fabbricazione di macchinari e apparecchiature n.c.a. — Divisione 29 — Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi — Divisione 30 — Fabbricazione di altri mezzi di trasporto — 13 — Divisione 31 — Fabbricazione di mobili — Divisione 32 — Altre industrie manifatturiere — Divisione 33 — Riparazione e installazione di macchine e apparecchiature — 14 — Sezione D — Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata — 15 — Divisione 36 — Raccolta, trattamento e fornitura di acqua — Divisione 37 — Reti fognarie — Divisione 39 — Attività di decontaminazione e altri servizi di trattamento dei rifiuti — 16 — Divisione 38 — Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali — 17 — Sezione F — Costruzioni — 18 — Attività di servizi: — Sezione G escluso 46.67 — Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli — Sezione H — Trasporto e magazzinaggio — Sezione I — Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione — Sezione J — Servizi di informazione e comunicazione — Sezione K — Attività finanziarie e assicurative — Sezione L — Attività immobiliari — Sezione M — Attività professionali, scientifiche e tecniche — Sezione N — Attività amministrative e di servizi di supporto — Sezione O — Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria — Sezione P — Istruzione — Sezione Q — Attività dei servizi sanitari e di assistenza sociale — Sezione R — Arte, spettacoli e tempo libero — Sezione S — Altre attività di servizi — Sezione T — Attività di datore di lavoro svolta da famiglie e convivenze; produzione di beni e di servizi per uso proprio da parte di famiglie e convivenze — Sezione U — Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali — 19 — Classe 46.77 — Commercio all'ingrosso di rottami e cascami».
Voce: Codice della NACE Rev. 2 — Descrizione
1: Divisione 01 — Produzioni vegetali e animali, caccia e servizi connessi
Divisione 02: Silvicoltura e utilizzo di aree forestali
2: Divisione 03 — Pesca e acquacoltura
3: Sezione B — Estrazione e scavo di minerali
4: Divisione 10 — Industrie alimentari
Divisione 11: Industria delle bevande
Divisione 12: Industria del tabacco
5: Divisione 13 — Industrie tessili
Divisione 14: Confezione di articoli di abbigliamento
Divisione 15: Confezione di vestiario in pelle e simili
6: Divisione 16 — Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero, esclusi i mobili; fabbricazione di articoli in materiali da intreccio
7: Divisione 17 — Fabbricazione di carta e di prodotti di carta
Divisione 18: Stampa e riproduzione di supporti registrati
8: Divisione 19 — Fabbricazione di prodotti di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
9: Divisione 20 — Fabbricazione di prodotti chimici
Divisione 21: Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici
Divisione 22: Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche
10: Divisione 23 — Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi
11: Divisione 24 — Metallurgia
Divisione 25: Fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature
12: Divisione 26 — Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica
Divisione 27: Fabbricazione di apparecchiature elettriche
Divisione 28: Fabbricazione di macchinari e apparecchiature n.c.a.
Divisione 29: Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
Divisione 30: Fabbricazione di altri mezzi di trasporto
13: Divisione 31 — Fabbricazione di mobili
Divisione 32: Altre industrie manifatturiere
Divisione 33: Riparazione e installazione di macchine e apparecchiature
14: Sezione D — Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
15: Divisione 36 — Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
Divisione 37: Reti fognarie
Divisione 39: Attività di decontaminazione e altri servizi di trattamento dei rifiuti
16: Divisione 38 — Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali
17: Sezione F — Costruzioni
18: Attività di servizi:
Sezione G escluso 46.67: Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli
Sezione H: Trasporto e magazzinaggio
Sezione I: Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione
Sezione J: Servizi di informazione e comunicazione
Sezione K: Attività finanziarie e assicurative
Sezione L: Attività immobiliari
Sezione M: Attività professionali, scientifiche e tecniche
Sezione N: Attività amministrative e di servizi di supporto
Sezione O: Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria
Sezione P: Istruzione
Sezione Q: Attività dei servizi sanitari e di assistenza sociale
Sezione R: Arte, spettacoli e tempo libero
Sezione S: Altre attività di servizi
Sezione T: Attività di datore di lavoro svolta da famiglie e convivenze; produzione di beni e di servizi per uso proprio da parte di famiglie e convivenze
Sezione U: Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali
19: Classe 46.77 — Commercio all'ingrosso di rottami e cascami».

L’allegato I, lettera b) del regolamento (CE) n. 808/2004 è sostituito dal seguente:

«b) Campo di osservazione Il presente modulo copre le attività imprenditoriali di cui alle sezioni da C a N ed R nonché alla divisione 95 della classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea (NACE Rev. 2). La sezione K sarà inclusa a seconda del successo dei progetti pilota preliminari. Le statistiche saranno prodotte con riferimento alle unità statistiche imprese.»

Footnotes

  1. 2 3 4 5 6

  2. Parere del Parlamento europeo del 12 ottobre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 19 dicembre 2006. 2

  3. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (). 2

  4. . 2

  5. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003. 2

  6. . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003. 2

  7. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003. 2

  8. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1503/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (). 2

  9. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003. 2

  10. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003. 2

  11. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 783/2005 della Commissione (). 2

  12. . 2

  13. . 2

  14. . 2

  15. . 2

  16. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1267/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (). 2

  17. . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 909/2006 della Commissione (). 2

  18. . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 602/2006 della Commissione (). 2

  19. . Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (). 2

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