Regolamento (CE) n. 1858/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006 , recante apertura di una gara per la vendita di alcole di origine vinica da utilizzare sotto forma di bioetanolo nella Comunità

32006R1858Regulation16 dic 2006

del 15 dicembre 2006

recante apertura di una gara per la vendita di alcole di origine vinica da utilizzare sotto forma di bioetanolo nella Comunità

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo 1 , in particolare l’articolo 33,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato 2 , stabilisce, tra l’altro, le modalità d’applicazione relative allo smaltimento delle scorte di alcole costituite a seguito delle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo 3 , e agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e detenute dagli organismi d’intervento.

(2) A norma dell’articolo 92 del regolamento (CE) n. 1623/2000, è opportuno procedere a una vendita pubblica di alcole di origine vinica da utilizzare esclusivamente nel settore dei carburanti sotto forma di bioetanolo nella Comunità, onde ridurre le scorte di alcole vinico comunitario e garantire la continuità dell’approvvigionamento delle imprese riconosciute di cui all’articolo 92 del medesimo regolamento.

(3) A partire dal 1 o gennaio 1999 e in virtù del regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell’euro 4 , i prezzi delle offerte e le cauzioni devono essere espressi in euro e i pagamenti devono essere effettuati in euro.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Nell’ambito della gara n. 8/2006 CE, si procede alla vendita di alcole di origine vinica da utilizzare sotto forma di bioetanolo nella Comunità. L’alcole proviene dalle distillazioni di cui agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 ed è detenuto dagli organismi d’intervento degli Stati membri.

2. La vendita verte su un quantitativo di 685 562,74 ettolitri di alcole a 100 % vol, suddivisi nel modo seguente: a) una partita numerata 82/2006 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol; b) una partita numerata 83/2006 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol; c) una partita numerata 84/2006 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol; d) una partita numerata 85/2006 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol; e) una partita numerata 86/2006 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol; f) una partita numerata 87/2006 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol; g) una partita numerata 88/2006 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol; h) una partita numerata 89/2006 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol; i) una partita numerata 90/2006 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol; j) una partita numerata 91/2006 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol; k) una partita numerata 92/2006 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol; l) una partita numerata 93/2006 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol; m) una partita numerata 94/2006 CE di un quantitativo di 53 380,74 hl di alcole a 100 % vol; n) una partita numerata 95/2006 CE di un quantitativo di 32 182 hl di alcole a 100 % vol.

3. Nell’allegato I del presente regolamento figurano l’ubicazione e i riferimenti delle cisterne che compongono le partite, il quantitativo di alcole contenuto in ogni cisterna, il titolo alcolometrico e le caratteristiche dell’alcole.

4. Possono partecipare alla gara solo le imprese riconosciute a norma dell’articolo 92 del regolamento (CE) n. 1623/2000.

Articolo 2

La vendita avviene nel rispetto delle disposizioni degli articoli 93, 94, 94 ter , 94 quater , 94 quinquies , da 95 a 98, 100 e 101 del regolamento (CE) n. 1623/2000 e dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 2799/98.

Articolo 3

1. Le offerte sono presentate presso gli organismi d’intervento che detengono l’alcole, indicati nell’allegato II, oppure spedite ai rispettivi indirizzi per lettera raccomandata.

2. Le offerte sono inserite in una busta chiusa, recante la dicitura «Offerta per la gara n. 8/2006 CE, utilizzazione di alcole sotto forma di bioetanolo nella Comunità», contenuta a sua volta nella busta indirizzata all’organismo d’intervento destinatario.

3. Le offerte devono pervenire all’organismo d’intervento destinatario entro le ore 12 (ora di Bruxelles) del 10 gennaio 2007.

Articolo 4

1. Per essere ricevibile, l’offerta deve essere conforme agli articoli 94 e 97 del regolamento (CE) n. 1623/2000.

2. Per essere ricevibile, al momento della presentazione l’offerta deve contenere: a) la prova della costituzione, presso l’organismo d’intervento detentore dell’alcole, di una cauzione di partecipazione di 4 EUR per ettolitro di alcole a 100 % vol; b) il nome e l’indirizzo del concorrente, il riferimento al bando di gara e il prezzo proposto, espresso in euro, per ettolitro di alcole a 100 % vol; c) l’impegno del concorrente a rispettare tutte le disposizioni concernenti la gara; d) una dichiarazione con cui il concorrente: i) rinuncia a qualsiasi reclamo in ordine alla qualità e alle caratteristiche del prodotto eventualmente assegnato; ii) accetta qualsiasi controllo sulla destinazione e sull’utilizzazione dell’alcole; iii) riconosce che gli incombe l’onere della prova dell’utilizzazione dell’alcole conformemente alle condizioni fissate nel pertinente bando di gara.

Articolo 5

Le comunicazioni previste all’articolo 94 bis del regolamento (CE) n. 1623/2000 in merito alla gara indetta dal presente regolamento sono trasmesse alla Commissione all’indirizzo indicato nell’allegato III del presente regolamento.

Articolo 6

Le formalità relative al prelievo di campioni sono definite all’articolo 98 del regolamento (CE) n. 1623/2000.

L’organismo d’intervento fornisce informazioni complementari sulle caratteristiche degli alcoli posti in vendita.

Gli interessati possono rivolgersi all’organismo d’intervento per ottenere campioni dell’alcole posto in vendita, che vengono prelevati da un rappresentante dello stesso organismo d’intervento.

Articolo 7

1. Gli organismi d’intervento degli Stati membri che detengono l’alcole posto in vendita istituiscono controlli adeguati per accertare la natura dell’alcole al momento dell’utilizzazione finale. A tal fine essi possono: a) avvalersi, mutatis mutandis, delle disposizioni dell’articolo 102 del regolamento (CE) n. 1623/2000; b) procedere a un controllo a campione, mediante risonanza magnetica nucleare, per accertare la natura dell’alcole al momento dell’utilizzazione finale.

2. Le spese di esecuzione dei controlli di cui al paragrafo 1 sono a carico delle imprese cui l’alcole è venduto.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2006. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione

1 GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2165/2005 ( GU L 345 del 28.12.2005, pag. 1 ).

2 GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1713/2006 ( GU L 321 del 21.11.2006, pag. 11 ).

3 GU L 84 del 27.3.1987, pag. 1 . Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 1493/1999.

4 GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1 .

Stato membro e numero della partitaUbicazioneNumero delle cisterneQuantitativo d’alcole espresso in hl (100 vol)Riferimento al regolamento (CE) n. 1493/1999 (articoli)Tipo di alcole
Spagna
Partita n. 82/2006 CE
TarancónC-325 23927Greggio
C-424 76127Greggio
Totale50 000
Spagna
Partita n. 83/2006 CE
TarancónC-457227Greggio
D-125 57527Greggio
D-223 85327Greggio
Totale50 000
Spagna
Partita n. 84/2006 CE
TarancónB-212 45030Greggio
B-711 88030Greggio
C-524 74230Greggio
C-692830Greggio
Totale50 000
Spagna
Partita n. 85/2006 CE
TarancónC-624 37630Greggio
D-524 88030Greggio
D-674430Greggio
Totale50 000
Francia
Partita n. 86/2006 CE
Viniflhor-Port la Nouvelle
Entrepot d'Alcool
Av. Adolphe Turrel BP 62
11210 Port la Nouvelle
144 61027Greggio
251 14030Greggio
1B2 48030Greggio
1B1 77030Greggio
Totale50 000
Francia
Partita n. 87/2006 CE
Viniflhor-Port la Nouvelle
Entrepot d'Alcool
Av. Adolphe Turrel BP 62
11210 Port la Nouvelle
914 75527Greggio
245 32030Greggio
9B6 59530Greggio
9B75530Greggio
9B55528Greggio
24B6 48527Greggio
2487030Greggio
2111 59027Greggio
25B3 07527Greggio
Totale50 000
Francia
Partita n. 88/2006 CE
Deulep-PSL
13230 Port Saint Louis du Rhône
B324 02527Greggio
B3B8 77530Greggio
B3B10 96530Greggio
Deulep
Bld Chanzy
30800 Saint Gilles du Gard
725 28030Greggio
7295528Greggio
Totale50 000
Francia
Partita n. 89/2006 CE
Deulep
Bld Chanzy
30800 Saint Gilles du Gard
71B11 19030Greggio
723 59030Greggio
71B16 03030Greggio
7119 19027Greggio
Totale50 000
Italia
Partita n. 90/2006 CE
Cipriani-Chizzola d'Ala (TN)18A-20A-25A6 40027Greggio
Dister-Faenza (RA)124A-127A6 00027/30Greggio
I.C.V. — Borgoricco (PD)6A2 86027Greggio
Mazzari-S.Agata sul Santerno (RA)15A-8A-5A10 007,5027Greggio
Tampieri-Faenza (RA)13A-14A-16A1 50027Greggio
Villapana-Faenza (RA)9A-4A10 00027Greggio
Deta-Barberino Val d'Elsa (FI)8A3 10027Greggio
Caviro-Faenza (RA)15A10 132,5027Greggio
Totale50 000
Italia
Partita n. 91/2006 CE
Bonollo-Paduni (FR)15A-34A-35A26 669,3227/30Greggio
Bonollo-Torrita di Siena (SI)12C-13C-16C-17C-19C-22C-23C-24C2 138,1827Greggio
Mazzari-S.Agata sul Santerno (RA)15A-8A-5A21 192,5027Greggio
Totale50 000
Italia
Partita n. 92/2006 CE
Balice Distill-San Basilio Mottola (TA)3A-4A2 60027Greggio
Balice S.n.c.-Valenzano (BA)8A-9A-40A-43A-44A9 60027Greggio
Bonollo-Torrita di Siena (SI)12C-13C-16C-17C-19C-22C-23C-24C2 192,5027Greggio
D'Auria-Ortona (CH)1A-2A-3A-4A-17A-25A-26A-27A-28A-29A7 50027Greggio
De Luca-Novoli (LE)6A-8A4 00027Greggio
Di Lorenzo — Ponte Valleceppi (PG) — Pontenuovo di Torgiano (PG)18A-3B13 00030Greggio
S.V.A.-Ortona (CH)17A-19A-20A2 60027/30Greggio
Caviro-Carapelle (FG)3C-6C8 507,5027/30Greggio
Totale50 000
Italia
Partita n. 93/2006 CE
Bertolino-Partinico (PA)6A-20A-24A31 00030Greggio
S.V.M.-Sciacca (AG)29A-41A5 00027/30Greggio
GE.DIS.-Marsala (TP)13B-14B14 00030Greggio
Totale50 000
Grecia
Partita n. 94/2006 CE
Οινοποιητικός συνεταιρισμός
Μεσσηνίας
Πύργος τριφυλίας
(Oinopoiitikos Sinetairismos Messinias)
76454,9630Greggio
77432,9430Greggio
851 782,8930Greggio
861 684,5130Greggio
871 756,5930Greggio
881 753,8630Greggio
95873,4430Greggio
75444,7930Greggio
28904,8930Greggio
80463,4630Greggio
73387,1430Greggio
7827,7230Greggio
151 747,0430Greggio
161 713,6730Greggio
26853,1830Greggio
74427,3530Greggio
171 743,7630Greggio
94887,6530Greggio
841 786,5230Greggio
79439,4730Greggio
93908,6330Greggio
831 795,7830Greggio
821 758,8630Greggio
121 800,8730Greggio
111 744,1630Greggio
181 707,8330Greggio
131 788,7330Greggio
96827,4930Greggio
811 805,0730Greggio
141 800,0430Greggio
97915,0730Greggio
92908,9630Greggio
99911,9430Greggio
25905,0630Greggio
108432,1830Greggio
107432,7730Greggio
105448,2230Greggio
106441,2230Greggio
27897,7330Greggio
29579,1930Greggio
30667,6930Greggio
19901,6527Greggio
20892,0727Greggio
21900,2827Greggio
22899,5427Greggio
23882,3227Greggio
24653,5827Greggio
89847,0927Greggio
90880,8327Greggio
91856,2227Greggio
98878,2327Greggio
100745,6127Greggio
Totale53 380,74
Portogallo
Partita n. 95/2006 CE
S. João da PesqueiraInox 65 002,9827Greggio
Inox 1310 323,3327Greggio
Inox 1410 230,7027Greggio
Inox 156 624,9927Greggio
Totale32 182

Organismi d’intervento che detengono l’alcole di cui all’articolo 3

Viniflhor — LibourneDélégation nationale, 17 avenue de la Ballastière, BP 231, F-33505 Libourne Cedex [Tél. (33-5) 57 55 20 00; télex 57 20 25; fax (33) 557 55 20 59]
FEGABeneficencia, 8, E-28004 Madrid [Tél. (34-91) 347 64 66; fax (34-91) 347 64 65]
AGEAVia Torino, 45, I-00184 Rome [Tél. (39) 06 49 49 97 14; fax (39) 06 49 49 97 61]
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.Αχαρνών (Aharnon) 241, 10446 Athènes, Grèce (Tél. 210 212 4799; fax 210 212 4791)
IVV — Instituto da Vinha e do VinhoR. Mouzinho da Silveira, 5, P-1250-165 Lisboa [Tél. (351) 21 350 67 00, fax (351) 21 356 12 25]

Indirizzo di cui all’articolo 5

Commissione europea

Direzione generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale, unità D-2

B-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 292 17 75

E-mail: agri-market-tenders@cec.eu.int

Footnotes

  1. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2165/2005 (). 2

  2. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1713/2006 (). 2

  3. . Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 1493/1999. 2

  4. . 2

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