progetti
32006R1805 ΓÇó Regolamento (CE) n. 1805/2006 della Commissione, del 7 dicembre 2006 , che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale per quanto riguarda triamfenicolo, il fenvalerato e il melossicam (Testo rilevante ai fini del SEE)
32006R1805Regulation11 dic 2006
del 7 dicembre 2006
che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale per quanto riguarda triamfenicolo, il fenvalerato e il melossicam
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale 1 , in particolare l’articolo 2,
visti i pareri dell’Agenzia europea per i medicinali formulati dal comitato per le specialità medicinali per uso veterinario,
considerando quanto segue:
(1) Tutte le sostanze farmacologicamente attive impiegate nella Comunità in medicinali veterinari destinati a essere somministrati agli animali da produzione alimentare vanno valutate conformemente al regolamento (CEE) n. 2377/90.
(2) La sostanza triamfenicolo è inclusa nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 per la specie bovina, per muscolo, grasso, fegato, rene e latte nonché per i polli, per muscolo, pelle e grasso, fegato e rene, esclusi animali che producono uova ad uso umano. Il triamfenicolo è incluso anche nell’allegato III del regolamento in questione per la specie suina per muscolo, pelle e grasso, fegato e rene. A seguito dell’esame delle informazioni fornite dal richiedente per la determinazione dei limiti massimi di residui per il triamfenicolo nella specie suina, si considera opportuno modificare la voce del triamfenicolo nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 a tutte le specie da produzione alimentare per muscolo, grasso, fegato, rene e latte, esclusi gli animali che producono uova ad uso umano. I limiti massimi di residui per il grasso, il fegato e il rene non si devono applicare ai pesci.
(3) La sostanza fenvalerato è inclusa nell’allegato III del regolamento (CEE) n. 2377/90 per i bovini, per muscolo, grasso, fegato, rene e latte. Questi limiti massimi di residui sono scaduti il 1 o luglio 2006. A seguito dell’esame delle informazioni fornite dal richiedente per la fissazione dei limiti massimi di residui finali per i limiti di fenvalerato per la specie bovina, si ritiene opportuno includere il fenvalerato nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 per la specie bovina, per muscolo, grasso, fegato, rene e latte.
(4) La sostanza melossicam è inclusa nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 per le specie bovina, suina ed equina riguardo a muscolo, fegato, rene e al latte per la specie bovina. A seguito dell’esame di una richiesta di fissazione dei limiti massimi di residui per il melossicam nei conigli e nella specie caprina per il latte, si considera opportuno modificare l’introduzione della voce melossicam in questo allegato per i conigli e la specie caprina per muscolo, fegato e rene nonché per il latte per la specie caprina.
(5) Occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 2377/90.
(6) Prima di applicare il presente regolamento occorre stabilire un periodo adeguato per consentire agli Stati membri di modificare opportunamente, alla luce del presente regolamento, le autorizzazioni a commercializzare medicinali veterinari, rilasciate a norma della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari 2 , in modo da tenere conto delle disposizioni del presente regolamento.
(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
L’allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Esso si applica a decorrere dall’8 febbraio 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2006. Per la Commissione Günter VERHEUGEN Vicepresidente
1 GU L 224 del 18.8.1990, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1729/2006 della Commissione ( GU L 325 del 24.11.2006, pag. 6 ).
2 GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1 . Direttiva modificata dalla direttiva 2004/28/CE ( GU L 136 del 30.4.2004, pag. 58 ).
Le seguenti sostanze sono inserite nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 (Elenco delle sostanze farmacologicamente attive per le quali sono stati fissati dei limiti massimi di residui)
1. Agenti antinfettivi
1.2. Antibiotici
1.2.5. Florfenicolo e composti associati
Sostanza/e farmacologicamente attiva/e Residuo marcatore Specie animale LMR Tessuti campione « Triamfenicolo Triamfenicolo Tutte le specie da produzione alimentare 1 50 μg/kg Muscolo 2 50 μg/kg Grasso 3 50 μg/kg Fegato 50 μg/kg Rene 50 μg/kg Latte
2. Agenti antiparassitari
2.2. Agenti che combattono gli ectoparassiti
2.2.3. Piretroidi
Sostanza/e farmacologicamente attiva/e Residuo marcatore Specie animale LMR Tessuti campione « Fenvalerato Fenvalerato (somma di isomeri RR, SS, RS e SR) Bovini 25 μg/kg Muscolo 250 μg/kg Grasso 25 μg/kg Fegato 25 μg/kg Rene 40 μg/kg Latte»
4. Agenti antinfiammatori
4.1. Agenti antinfiammatori non steroidei
4.1.4. Derivati dell’ossicam
Sostanza/e farmacologicamente attiva/e Residuo marcatore Specie animale LMR Tessuti campione « Melossicam Melossicam Suini, equidi, conigli 20 μg/kg Muscolo 65 μg/kg Fegato 65 μg/kg Rene Bovini, caprini 20 μg/kg Muscolo 65 μg/kg Fegato 65 μg/kg Rene 15 μg/kg Latte»
1 Da non utilizzare in animali le cui uova sono prodotte per uso umano; i limiti massimi di residui (LMR) per grasso, fegato e rene non si applicano al pesce.
2 Per il pesce, il muscolo si riferisce a “muscolo e pelle in proporzioni naturali”.
3 Per i suini e il pollame questo LMR riguarda “pelle e grasso in proporzioni naturali”.»
Da non utilizzare in animali le cui uova sono prodotte per uso umano; i limiti massimi di residui (LMR) per grasso, fegato e rene non si applicano al pesce. ↩ ↩2 ↩3 ↩4
Per il pesce, il muscolo si riferisce a “muscolo e pelle in proporzioni naturali”. ↩ ↩2 ↩3 ↩4
Per i suini e il pollame questo LMR riguarda “pelle e grasso in proporzioni naturali”.» ↩ ↩2