Regolamento (CE) n. 1786/2006 della Commissione, del 4 dicembre 2006 , che modifica gli allegati III B, IV e VI del regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio in relazione ai contingenti tessili istituiti per il 2007

32006R1786Regulation1 gen 2007

del 4 dicembre 2006

che modifica gli allegati III B, IV e VI del regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio in relazione ai contingenti tessili istituiti per il 2007

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni 1 in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) 517/94 fissa i limiti quantitativi annui per taluni prodotti tessili originari del Montenegro, del Kosovo 2 e della Corea del Nord.

(2) A partire dal 1 o gennaio 2007, l'Unione europea comprenderà due nuovi Stati membri, Romania e Bulgaria. L'articolo 6, paragrafo 7, dell'atto di adesione prevede che le restrizioni quantitative applicate dalla Comunità sulle importazioni di prodotti tessili e di abbigliamento siano adattate per tener conto dell'adesione dei nuovi Stati membri alla Comunità. Le restrizioni quantitative applicabili alle importazioni nella Comunità allargata di taluni prodotti tessili originari dei paesi terzi devono pertanto essere adeguate per includere anche le importazioni nei due nuovi Stati membri. Ciò richiede la modifica di alcuni allegati del regolamento (CE) n. 517/94.

(3) Onde evitare che l’allargamento produca effetti restrittivi sugli scambi commerciali, nell'adeguare i nuovi contingenti è opportuno utilizzare un metodo di adattamento dei quantitativi che tenga conto delle importazioni tradizionali nei nuovi Stati membri. Una formula basata sulla media delle importazioni degli ultimi tre anni nei due nuovi Stati membri originarie dei paesi terzi fornisce una giusta misura di tali flussi storici. Dal momento che il Montenegro ha acquistato l’indipendenza il 3 giugno 2006, la Commissione non dispone di cifre separate per il flusso commerciale tra Montenegro e Kosovo, da un lato, e i nuovi Stati membri, dall’altro. Si sono fissate le nuove aliquote di contingente applicando a tal fine il criterio più appropriato, ossia gli indici di popolazione dei due nuovi Stati membri. In entrambi i casi si è tenuto conto anche di un tasso di crescita.

(4) Pertanto, è opportuno modificare gli allegati III B, IV e VI del regolamento (CE) n. 517/94 al fine di indicare i livelli dei contingenti applicabili nel 2007. Le norme dettagliate che disciplinano l'assegnazione dei contingenti nel 2007 sono quelle contenute nel regolamento (CE) n. 1785/2006 della Commissione 3 relativo alla gestione dei contingenti tessili istituiti per il 2007 ai sensi del regolamento (CE) n. 517/94.

(5) Le disposizioni del regolamento (CE) n. 517/94 si applicano in toto alle importazioni nei nuovi Stati membri. Il regolamento (CE) n. 517/94 va pertanto modificato di conseguenza.

(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili istituito dall'articolo 25 del regolamento (CE) n. 517/94,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati III B, IV e VI del regolamento (CE) n. 517/94 sono sostituiti dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1 o gennaio 2007.

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2006. Per la Commissione Peter MANDELSON Membro della Commissione

1 GU L 67 del 10.3.1994, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 931/2005 della Commissione ( GU L 162 del 23.6.2005, pag. 37 ).

2 Come definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.

3 Cfr. pag. 5 della presente Gazzetta ufficiale.

Gli allegati III B, IV e VI del regolamento (CE) n. 517/94 sono modificati come segue.

1.L'allegato III B è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO III B
Limiti quantitativi annui comunitari di cui all'articolo 2, paragrafo 1, quarto trattino
Repubblica di Montenegro, Kosovo 1
Categoria
Unità
Quantità
1
in tonnellate
631
2
in tonnellate
765
2a
in tonnellate
173
3
in tonnellate
84
5
1 000 pezzi
356
6
1 000 pezzi
191
7
1 000 pezzi
104
8
1 000 pezzi
297
9
in tonnellate
78
15
1 000 pezzi
148
16
1 000 pezzi
75
67
in tonnellate
65
2.L'allegato IV è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO IV
Limiti quantitativi annui comunitari di cui all'articolo 3, paragrafo 1
Corea del Nord
Categoria
Unità
Quantità
1
in tonnellate
128
2
in tonnellate
153
3
in tonnellate
117
4
1 000 pezzi
289
5
1 000 pezzi
189
6
1 000 pezzi
218
7
1 000 pezzi
101
8
1 000 pezzi
302
9
in tonnellate
71
12
1 000 paia
1 308
13
1 000 pezzi
1 509
14
1 000 pezzi
154
15
1 000 pezzi
175
16
1 000 pezzi
88
17
1 000 pezzi
61
18
in tonnellate
61
19
1 000 pezzi
411
20
in tonnellate
142
21
1 000 pezzi
3 416
24
1 000 pezzi
263
26
1 000 pezzi
176
27
1 000 pezzi
289
28
1 000 pezzi
286
29
1 000 pezzi
120
31
1 000 pezzi
293
36
in tonnellate
96
37
in tonnellate
394
39
in tonnellate
51
59
in tonnellate
466
61
in tonnellate
40
68
in tonnellate
120
69
1 000 pezzi
184
70
1 000 pezzi
270
73
1 000 pezzi
149
74
1 000 pezzi
133
75
1 000 pezzi
39
76
in tonnellate
120
77
in tonnellate
14
78
in tonnellate
184
83
in tonnellate
54
87
in tonnellate
8
109
in tonnellate
11
117
in tonnellate
52
118
in tonnellate
23
142
in tonnellate
10
151A
in tonnellate
10
151B
in tonnellate
10
161
in tonnellate
152 »
3.L'allegato VI è sostituito dal testo seguente:
«ALLEGATO VI
TRAFFICO DI PERFEZIONAMENTO PASSIVO
Limiti quantitativi annui comunitari di cui all'articolo 4, paragrafo 2
Repubblica di Montenegro, Kosovo 2
Categoria
Unità
Quantità
5
1 000 pezzi
403
6
1 000 pezzi
1 196
7
1 000 pezzi
588
8
1 000 pezzi
1 325
15
1 000 pezzi
691
16
1 000 pezzi
369

1 Come definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.»

2 Come definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.»

Footnotes

  1. Come definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.» 2 3 4

  2. Come definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.» 2 3 4

  3. Cfr. pag. 5 della presente Gazzetta ufficiale. 2