Regolamento (CE) n. 1772/2006 della Commissione, del 30 novembre 2006 , recante modifica del regolamento (CE) n. 14/2004 per quanto riguarda i bilanci previsionali di approvvigionamento relativi all'olio d'oliva ed alle carni suine per Madera

32006R1772Regulation4 dic 2006

del 30 novembre 2006

recante modifica del regolamento (CE) n. 14/2004 per quanto riguarda i bilanci previsionali di approvvigionamento relativi all'olio d'oliva ed alle carni suine per Madera

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1453/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1600/92 (Poseima) 1 , in particolare l'articolo 3, paragrafo 6, e l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 14/2004 della Commissione, del 30 dicembre 2003, relativo alla definizione dei bilanci previsionali e alla fissazione degli aiuti comunitari per l'approvvigionamento di alcuni prodotti essenziali per il consumo umano, la trasformazione e come fattori di produzione agricoli nonché per la fornitura di animali vivi e di uova alle regioni ultraperiferiche, conformemente ai regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 del Consiglio 2 , stabilisce bilanci previsionali di approvvigionamento e fissa l'aiuto comunitario.

(2) Dal livello attuale di esecuzione dei bilanci annuali per l'approvvigionamento di olio d'oliva e carni suine per Madera risulta che i quantitativi fissati per l'approvvigionamento dei suddetti prodotti sono inferiori al fabbisogno a causa di una domanda più elevata del previsto.

(3) Occorre quindi adeguare all'effettivo fabbisogno i quantitativi relativi a tali prodotti.

(4) Il regolamento (CE) n. 14/2004 deve essere pertanto modificato di conseguenza.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 14/2004 è modificato come segue:

nell'allegato III, il testo delle parti 3 e 8 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2006. Per la Commissione Jean-Luc DEMARTY Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

1 GU L 198 del 21.7.2001, pag. 26 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1690/2004 ( GU L 305 dell'1.10.2004, pag. 1 ).

2 GU L 3 del 7.1.2004, pag. 6 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2022/2005 ( GU L 326 del 13.12.2005, pag. 3 ).

«Parte 3 Oli vegetali Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile MADERA Designazione delle merci Codice NC Quantitativo (in tonnellate) Aiuto (in EUR/tonnellata) I II III Oli vegetali (escluso l'olio d'oliva): — oli vegetali da 1507 a 1516 2 700 52 70 Olio d'oliva: — olio d'oliva vergine o 1509 10 90 800 52 — — olio d'oliva 1509 90 00 AZZORRE Designazione delle merci Codice NC Quantitativo (in tonnellate) Aiuto (in EUR/tonnellata) I II III Olio d'oliva: — olio d'oliva vergine o 1509 10 90 400 68 87 — olio d'oliva 1509 90 00

«Parte 8 Settore delle carni suine Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile MADERA Designazione delle merci Codice NC Quantitativo (in tonnellate) Aiuto (in EUR/tonnellata) I II III Carni di animali della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate: ex 0203 3 000 — — in carcasse o mezzene 0203 11 10 9000 95 113 — prosciutti e loro pezzi 0203 12 11 9100 143 161 — spalle e loro pezzi 0203 12 19 9100 95 113 — parti anteriori e loro pezzi 0203 19 11 9100 95 113 — lombate e loro pezzi 0203 19 13 9100 143 161 — pancette (ventresche) e loro pezzi 0203 19 15 9100 95 113 — altre: disossate 0203 19 55 9110 176 194 — altre: disossate 0203 19 55 9310 176 194 — in carcasse o mezzene 0203 21 10 9000 95 113 — prosciutti e loro pezzi 0203 22 11 9100 143 161 — spalle e loro pezzi 0203 22 19 9100 95 113 — parti anteriori e loro pezzi 0203 29 11 9100 95 113 — lombate e loro pezzi 0203 29 13 9100 143 161 — pancette (ventresche) e loro pezzi 0203 29 15 9100 95 113 — altre: disossate 0203 29 55 9110 176 194

Eccetto 1509 e 1510 .

L'importo è pari alla restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento 136/66/CEE.

L'importo è pari alla restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento 136/66/CEE.»

I codici dei prodotti nonché i rinvii a piè di pagina sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione ( GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1 ).

L'importo è pari alla restituzione per i prodotti dello stesso codice NC eventualmente concessa a norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio ( GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 1 ).»

Footnotes

  1. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1690/2004 (). 2

  2. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2022/2005 (). 2

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