Regolamento (CE) n. 1742/2006 della Commissione, del 24 novembre 2006 , recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per i vini originari della Repubblica di Albania

32006R1742Regulation26 nov 2006

del 24 novembre 2006

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per i vini originari della Repubblica di Albania

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo 1 , in particolare l’articolo 62,

considerando quanto segue:

(1) Il 12 giugno 2006 è stato firmato a Lussemburgo un accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall’altra (di seguito «l’accordo di stabilizzazione e di associazione»). Tale accordo è in corso di ratifica.

(2) Il 12 giugno 2006 il Consiglio ha stipulato un accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall’altra 2 (di seguito «l’accordo interinale»), che dispone l’entrata in vigore anticipata delle disposizioni dell’accordo di stabilizzazione e di associazione relative agli scambi e alle questioni commerciali. L’accordo interinale entrerà in vigore il 1 o dicembre 2006.

(3) A norma dell’accordo di stabilizzazione e di associazione e dell’accordo interinale, i vini originari dell’Albania beneficiano all’importazione nella Comunità, entro i limiti dei contingenti tariffari comunitari, di un’aliquota nulla del dazio doganale.

(4) I contingenti tariffari previsti dall’accordo interinale e dall’accordo di stabilizzazione e di associazione sono annuali e sono rinnovati per un periodo indeterminato. La Commissione deve adottare le misure di attuazione per l’apertura e la gestione dei contingenti tariffari comunitari.

(5) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario 3 ha codificato le norme di gestione dei contingenti tariffari da utilizzare secondo l’ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni in dogana.

(6) Occorre prestare particolare attenzione per garantire l’accesso continuativo e a parità di condizioni di tutti gli importatori della Comunità ai contingenti tariffari nonché l’applicazione ininterrotta delle aliquote previste per tali contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione in tutti gli Stati membri, fino all’esaurimento dei contingenti. Per garantire un’efficace gestione comune dei contingenti, occorre che gli Stati membri siano autorizzati a prelevare dai volumi contingentali i quantitativi necessari corrispondenti alle importazioni effettive. Nella misura del possibile, le comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione devono essere effettuate per via elettronica.

(7) Il presente regolamento deve applicarsi a decorrere dall’entrata in vigore dell’accordo interinale e continuare a essere applicato dopo l’entrata in vigore dell’accordo di stabilizzazione e di associazione.

(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Sono aperti contingenti tariffari a dazio doganale nullo per i vini importati nella Comunità e originari dell’Albania indicati nell’allegato.

2. L’aliquota nulla del dazio si applica a condizione che i vini importati siano accompagnati da una prova dell’origine ai sensi del protocollo n. 3 dell’accordo interinale e dell’accordo di stabilizzazione e di associazione.

Articolo 2

I contingenti tariffari di cui all’articolo 1 sono gestiti dalla Commissione in conformità degli articoli da 308 bis a 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Esso si applica a decorrere dal 1 o dicembre 2006.

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 2006. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione

1 GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2165/2005 ( GU L 345 del 28.12.2005, pag. 1 ).

2 GU L 239 dell’1.9.2006, pag. 2 .

3 GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 402/2006 ( GU L 70 del 9.3.2006, pag. 35 ).

Numero d’ordineCodice NCSuddivisione TARICDesignazione delle merciVolume del contingente annuale
(in hl)
Dazio applicabile al contingente
09.1512ex 2204 10 1991 , 99Vini spumanti di qualità diversi dallo Champagne e dall’Asti spumanteDal 1 o dicembre 2006 al 31 dicembre 2006: 5 000
Per ogni anno successivo, dal 1 o gennaio al 31 dicembre: 5 000
Esenzione
ex 2204 10 9991 , 99
2204 21 10Altri vini di uve fresche, in recipienti di capacità uguale o inferiore a 2 litri
ex 2204 21 7979 , 80
ex 2204 21 8079 , 80
ex 2204 21 8459 , 70
ex 2204 21 8579 , 80
ex 2204 21 9420
ex 2204 21 9820
ex 2204 21 9910
09.15132204 29 10Altri vini di uve fresche, in recipienti di capacità superiore a 2 litriDal 1 o dicembre 2006 al 31 dicembre 2006: 2 000
Per ogni anno successivo, dal 1 o gennaio al 31 dicembre: 2 000
Esenzione
2204 29 65
ex 2204 29 7510
2204 29 83
ex 2204 29 8420
ex 2204 29 9420
ex 2204 29 9820
ex 2204 29 9910

Fatte salve le norme per l’interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci ha valore puramente indicativo in quanto, ai fini del presente allegato, il regime preferenziale è determinato sulla base dei codici NC. Laddove i codici NC siano preceduti dalla dicitura «ex», il regime preferenziale è determinato dall’applicazione combinata del codice NC e della corrispondente designazione.

Footnotes

  1. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2165/2005 (). 2

  2. . 2

  3. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 402/2006 (). 2

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