Regolamento (CE) n. 1723/2006 del Consiglio, del 20 novembre 2006 , che modifica il regolamento (CE) n. 379/2004 per quanto riguarda l’aumento del volume dei contingenti tariffari per taluni prodotti della pesca per il 2006 (Testo rilevante ai fini del SEE)

32006R1723Regulation1 gen 2006

del 20 novembre 2006

che modifica il regolamento (CE) n. 379/2004 per quanto riguarda l’aumento del volume dei contingenti tariffari per taluni prodotti della pesca per il 2006

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Preamble

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 26,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Al fine di garantire un adeguato approvvigionamento di taluni prodotti della pesca alle industrie di trasformazione della Comunità, il regolamento (CE) n. 379/2004 del Consiglio, del 24 febbraio 2004, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti della pesca per il periodo 2004-2006 1 , ha istituito una serie di contingenti tariffari comunitari.

(2) In alcuni Stati membri le industrie di trasformazione incontrano gravi difficoltà a reperire nella Comunità approvvigionamenti sufficienti di taluni prodotti della pesca. Per ovviare alla carenza di materie prime l’industria fa ricorso a prodotti di sostituzione originari di paesi terzi.

(3) È quindi opportuno aumentare il volume dei contingenti tariffari per taluni prodotti della pesca istituiti dal regolamento (CE) n. 379/2004 per il periodo dal 1 o gennaio al 31 dicembre 2006.

(4) Il regolamento (CE) n. 379/2004 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il periodo contingentale che va dal 1 o gennaio al 31 dicembre 2006, l’allegato del regolamento (CE) n. 379/2004 è modificato come segue:

a) il volume contingentale del contingente tariffario 09.2759 è fissato a 70 000 tonnellate;

b) il volume contingentale del contingente tariffario 09.2761 è fissato a 20 000 tonnellate;

c) il volume contingentale del contingente tariffario 09.2770 è fissato a 8 000 tonnellate;

d) il volume contingentale del contingente tariffario 09.2785 è fissato a 40 000 tonnellate;

e) il volume contingentale del contingente tariffario 09.2790 è fissato a 5 500 tonnellate;

f) il volume contingentale del contingente tariffario 09.2794 è fissato a 10 000 tonnellate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Esso si applica a decorrere da 1 o gennaio 2006.

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 20 novembre 2006. Per il Consiglio Il presidente J. KORKEAOJA

1 GU L 64 del 2.3.2004, pag. 7 .

Footnotes

  1. . 2

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