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32006R1658 ΓÇó Regolamento (CE) n. 1658/2006 della Commissione, del 9 novembre 2006 , che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato
32006R1658Regulation10 nov 2006
del 9 novembre 2006
che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune del mercato dello zucchero 1 , in particolare l’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), e paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) I tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 29 settembre 2006, ai prodotti che figurano nell'allegato, esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1433/2006 della Commissione 2 .
(2) L'applicazione delle regole e dei criteri indicati nel regolamento (CE) n. 1433/2006 in base ai dati di cui la Commissione dispone attualmente porta a modificare i tassi delle restituzioni attualmente in vigore come è stabilito nell'allegato del presente regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
I tassi delle restituzioni fissati dal regolamento (CE) n. 1433/2006 sono sostituiti con quelli indicati nell'allegato del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il 10 novembre 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2006. Per la Commissione Günter VERHEUGEN Vicepresidente
1 GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1 .
2 GU L 270 del 29.9.2006, pag. 58 .
| In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni | Altri | ||
|---|---|---|---|
| 1701 99 10 | Zucchero bianco | 20,41 | 20,41 |
1 I tassi indicati nel presente allegato non si applicano alle esportazioni verso la Bulgaria, a decorrere dal 1 o ottobre 2004, verso la Romania, a decorrere dal 1 o dicembre 2005, e alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera, del 22 luglio 1972, esportate verso la Confederazione svizzera o il Principato del Liechtenstein, a decorrere dal 1 o febbraio 2005.
I tassi indicati nel presente allegato non si applicano alle esportazioni verso la Bulgaria, a decorrere dal 1o ottobre 2004, verso la Romania, a decorrere dal 1o dicembre 2005, e alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera, del 22 luglio 1972, esportate verso la Confederazione svizzera o il Principato del Liechtenstein, a decorrere dal 1o febbraio 2005. ↩ ↩2 ↩3