32006R1578•Regolamento (CE) n. 1578/2006 della Commissione, del 19 ottobre 2006 , relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
32006R1578Regulation10 nov 2006
del 19 ottobre 2006
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune 1 , in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
(2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci.
(3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3 di detta tabella.
(4) È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario 2 .
(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.
Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 2006. Per la Commissione László KOVÁCS Membro della Commissione
1 GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 996/2006 della Commissione ( GU L 179 dell’1.7.2006, pag. 26 ).
2 GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 117 del 4.5.2005, pag. 13 ).
| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 1.: Tastierina a membrana (dimensioni: circa 65 × 40 × 1 mm) di policarbonato, senza elementi conduttori elettrici. Il prodotto dispone di tasti in rilievo su un lato e spilli di contatto non conduttivi sull'altro. Il prodotto ha tasti stampati che costituiscono una tastiera alfanumerica, tasti di chiamata e altre caratteristiche tipiche dei telefoni cellulari. | 8529 90 40 | La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 2 (b) della sezione XVI e dal testo dei codici NC 8529 , 8529 90 e 8529 90 40 . La struttura della tastierina, in particolare la forma, nonché la posizione, la disposizione e la stampa dei tasti portano a classificarla al codice NC 8529 90 40 in qualità di parte da utilizzare unicamente o principalmente con apparecchi della voce 8525 . |
| 2.: Un paio di anelli di plastica gonfiabili, ciascuno provvisto di due camere d’aria. Questi anelli, concepiti ad uso dei bambini, vanno messi attorno alle braccia e servono a tenere a galla i bambini in acque poco profonde. La loro concezione non garantisce un livello di protezione sufficiente per la sicurezza o per le operazioni di salvataggio. | 9506 29 00 | La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 9506 e 9506 29 00 . Per la sua concezione il prodotto non offre il livello di protezione richiesto per un salvagente circolare o un giubbotto salvagente destinati ad operazioni di salvataggio (materiale costitutivo). Il prodotto è più di un semplice giocattolo e pertanto è escluso dalla voce 9503 . Poiché il prodotto è sufficientemente sicuro per mantenere a galla un bambino può essere classificato con il codice NC 9506 29 00 . |
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