Regolamento (CE) n. 1574/2006 della Commissione, del 19 ottobre 2006 , relativo al rilascio di titoli per l'importazione di aglio nel trimestre dal 1 o dicembre 2006 al 28 febbraio 2007

32006R1574Regulation20 ott 2006

del 19 ottobre 2006

relativo al rilascio di titoli per l'importazione di aglio nel trimestre dal 1 o dicembre 2006 al 28 febbraio 2007

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli 1 ,

visto il regolamento (CE) n. 1870/2005 della Commissione, del 16 novembre 2005, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari e istituzione di un regime di titoli di importazione e certificati d'origine per l'aglio importato da paesi terzi 2 , in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) I quantitativi per i quali sono stati chiesti titoli da parte degli importatori tradizionali e dei nuovi importatori nei primi cinque giorni lavorativi del mese di ottobre 2006, a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1870/2005, superano i quantitativi disponibili per i prodotti originari della Cina, dall'Argentina e di tutti i paesi terzi diversi dalla Cina e dall'Argentina.

(2) È pertanto opportuno stabilire in che misura possano essere soddisfatte le domande di titoli trasmesse alla Commissione entro il 16 ottobre 2006 e fissare, secondo la categoria di importatori e l'origine dei prodotti, le date in cui il rilascio dei titoli deve essere sospeso,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli d'importazione, presentate, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1870/2005, nei primi cinque giorni lavorativi del mese di ottobre 2006 e trasmesse alla Commissione entro il 16 ottobre 2006, sono soddisfatte secondo le percentuali dei quantitativi richiesti indicate nell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Per la categoria di importatori e l'origine di cui trattasi, le domande di titoli d'importazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1870/2005 relative al trimestre che va dal 1 o dicembre 2006 al 28 febbraio 2007 e presentate dopo i primi cinque giorni lavorativi del mese di ottobre 2006 e prima della data indicata nell'allegato II del presente regolamento, sono respinte.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 20 ottobre 2006.

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 2006. Per la Commissione Jean-Luc DEMARTY Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

1 GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione ( GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64 ).

2 GU L 300 del 17.11.2005, pag. 19 .

CinaPaesi terzi diversi da Cina e ArgentinaArgentina
—: importatori tradizionali [articolo 3, paragrafo 1 e paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1870/2005]30,890 %100 %50,926 %
—: nuovi importatori [articolo 3, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1870/2005]0,958 %100 %3,113 %
«X»: : — Per questa origine, nessun contingente per il trimestre considerato.
«—»: : — Nessuna domanda di titolo è stata trasmessa alla Commissione.
CinaPaesi terzi diversi dalla Cina e dall'ArgentinaArgentina
—: importatori tradizionali [articolo 3, paragrafo 1 e paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1870/2005]28.2.200728.2.200728.2.2007
—: nuovi importatori [articolo 3, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1870/2005]28.2.200728.2.200728.2.2007

Footnotes

  1. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (). 2

  2. . 2

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