Regolamento (CE) n. 1487/2006 della Commissione, del 9 ottobre 2006 , che modifica il regolamento (CEE) n. 2921/90 per quanto concerne l’importo degli aiuti per il latte scremato destinato alla fabbricazione di caseina e di caseinati

32006R1487Regulation11 ott 2006

del 9 ottobre 2006

che modifica il regolamento (CEE) n. 2921/90 per quanto concerne l’importo degli aiuti per il latte scremato destinato alla fabbricazione di caseina e di caseinati

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari 1 , in particolare l’articolo 15, lettera b),

considerando quanto segue:

(1) L’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2921/90 della Commissione, del 10 ottobre 1990, relativo alla concessione di aiuti per il latte scremato destinato alla fabbricazione di caseina e di caseinati 2 , stabilisce l’importo dell’aiuto per il latte scremato trasformato in caseina o caseinati. Vista l’evoluzione del prezzo del latte scremato in polvere nel mercato interno e del prezzo della caseina e dei caseinati sui mercati comunitari e mondiali e dato in particolare l’aumento generalizzato del prezzo della caseina e dei caseinati, l’importo dell’aiuto dovrebbe essere fissato a zero fino a quando persista la situazione attuale.

(2) Il regolamento (CEE) n. 2921/90 dovrebbe essere modificato di conseguenza.

(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2921/90, l’importo «0,52 EUR» è sostituito dall’importo «0,00 EUR».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 2006. Per la Commissione Jean-Luc DEMARTY Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

1 GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1919/2005 ( GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2 ).

2 GU L 279 dell’11.10.1990, pag. 22 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 935/2005 ( GU L 158 del 21.6.2005, pag. 5 ).

Footnotes

  1. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1919/2005 (). 2

  2. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 935/2005 (). 2